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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1971

Cassazione n. 41124/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1971 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è meramente ripetitivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito il relazione all'attribuzione del fatto all'imputato e, come tale, è inammissibile.

Premessa la legittimità della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado per avere i giudici dell'impugnazione riportato il contenuto della medesima ed esposto i motivi di ricorso, posto che in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado, questa è legittima se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735), la corte territoriale ha compiutamente disatteso la censura, oggi nuovamente riproposta senza confronto specifico con la decisione, circa l'attribuzione del fatto all'imputato sul rilievo che il mod.

F24 utilizzato per la compensazione del debito fiscale portato da tre cartelle esattoriali, conteneva i dati anagrafici del ricorrente e che era rimasta del tutto indimostrata l'asserzione difensiva della compensazione all'insaputa del ricorrente (cfr. pag. 3-4), oltre tutto in un contesto di corretta indicazione dell'ammontare del debito fiscale, asserzione difensiva ritenuta del tutto generica dai giudici dell'impugnazione e meramente riproposta nel ricorso per cassazione.

La motivazione non è solo congrua e per nulla apparente, ma anche corretta in diritto.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1971 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è meramente ripetitivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito il relazione all'attribuzione del fatto all'imputato e, come tale, è inammissibile. Premessa la legittimità della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado per avere i giudici dell'impugnazione riportato il contenuto della medesima ed esposto i motivi di ricorso, posto che in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado, questa è legittima se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735), la corte territoriale ha compiutamente disatteso la censura, oggi nuovamente riproposta senza confronto specifico con la decisione, circa l'attribuzione del fatto all'imputato sul rilievo che il mod. F24 utilizzato per la compensazione del debito fiscale portato da tre cartelle esattoriali, conteneva i dati anagrafici del ricorrente e che era rimasta del tutto indimostrata l'asserzione difensiva della compensazione all'insaputa del ricorrente (cfr. pag. 3-4), oltre tutto in un contesto di corretta indicazione dell'ammontare del debito fiscale, asserzione difensiva ritenuta del tutto generica dai giudici dell'impugnazione e meramente riproposta nel ricorso per cassazione. La motivazione non è solo congrua e per nulla apparente, ma anche corretta in diritto. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 41124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris