CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 12937/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26188/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in viale Angelico n. 261 ricorrente contro C.E.M. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso di loro, nel loro studio in piazza di [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n.26 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: compravendita di immobile R.G.26188/2019 C.C. 24-4-2024 Greco, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] suo studio in via Conca d’oro n. 287 controricorrente avverso la sentenza n. 2030/2018 della Corte d’appello di Catanzaro depositata il 20-11-2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza n. 2030/2018depositata in data 20-11- 201 8 del la Corte d’appello di Catanzaroha considerato in fatto che il 18 - 9 - 1982 l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. avevano stipulato per atto pubblico contratto di compravendita con il quale l’attrice avevavenduto a [OSCURATO:SOCIETA]. terreno sito a [OSCURATO:PERSONA] località Ginepri per il corrispettivo di £.160.000.000; in base al Programma di Fabbricazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] parte del terreno era stato destinato alla realizzazione di strada comunale e le parti, con scrittura privata conclusa lo ste sso 18 - 9 - 1982 a integrazione del contratto di compravendita,si erano accordate affinché l’acquirente Bilotti, in caso di esproprio dell’area, versasse all’alienante Barbieri la somma percepita a titolo di indennità di espropriazione, al netto di quella in precedenza corrisposta in sede di compravenditaed ammontante a £. 3.000,00 al mq; in particolare [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della società, si era obbligato “a essere parte attiva e diligente affinché il Comune di [OSCURATO:PERSONA] paghi l’indennizzo per esproprio, dovuto in base a legge, svolgendo gli adempimenti che saranno necessari o opportuni al riguardo”. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato il progetto di lottizzazione relativo all’area compravenduta, affinché il Comune di [OSCURATO:PERSONA] provvedesse alla stipula di apposita convenzione con la società per lo svolgimento dei lavori in conformità delle prescrizioni contenute nel Progetto di Fabbricazione. [OSCURATO:PERSONA] esprimeva parere favorevole al progettonel 1984 ma nelle more del procedimento il Comune di [OSCURATO:PERSONA] adottava nell’anno 1998 il [OSCURATO:PERSONA] che, sostituendosi all’originario Programma di Fabbricazione, aveva modificato la destinazione d’uso del terreno, rendendolointeramente edificabile. Ciò posto, l’attrice [OSCURATO:PERSONA] , considerato che la condizione dedotta nella scrittura privata non si era avverata, aveva chiesto il pagamento di £.68.820.000, dato dalla differenza di valore del terreno divenuto edificatorio, e la condanna del convenuto alla realizzazione della strada. Si erano costituite [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che il terreno era stato venduto a [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale era subentrata in tutte le obbligazioni derivanti dalla scrittura privata e chiedendone la chiamata in causa, nonché eccependo la prescrizione e deducendo che il mancato avveramento della condizione non era da addebitare al suo comportamento. Si era altresì costituita la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eccependo la nullità della scrittura privata e la prescrizione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 776/2013 depositata il 26-4-2013 ha rigettato l a domand a di condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di £.68.820,00 dato dalla differenza di valore del terreno divenuto edificatorio e la domanda di risarcimento del danno per equivalente per la mancata realizzazione della strada, condanna ndo l’attrice alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta e della terza chiamata. 2.Ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato con la sentenza n. 2030/2018, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado a favore di entrambi gli appellati. La sentenza ha dichiarato che la parte acquirente aveva adempiuto agli obblighi su di essa incombenti, con la presentazione dell’istanza corredata da tutti i documenti necessari per la sua approvazione, così dando avvio all’attività procedimentale amministrativa; era vero che il provvedimento di autorizzazione o di diniego non era mai stato adottato dall’autorità amministrativa, ma dalle risultanze istruttorie e in particolare dalla nota di data 11-10-2010 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] non era dato evincere la circostanza che la mancata approvazione con delibera comunale del progetto di lottizzazione, malgrado l’acquisizione di tutti i pareri, approvazioni e nulla-osta, fosse stata provocata da una condotta commissiva e/o omissiva dolosa o colposa della parte acquirente la quale, avendo adempiuto agli obblighi su di séincombenti, non poteva in alcun modo influire sull’iter amministrativo. Quindi ha concluso che all’acquirente non poteva essere addebitato il mancato avveramento della condizione sospensiva alla quale le parti avevano sospensivamente condizionato l’efficacia dell’obbligazione pecuniaria,avente a oggetto l’indennità di esproprio che l’acquirente avrebbe percepito a seguito dell’espropriazione dell'area alienata. Ha aggiunto che l’appellante non teneva conto neppure della discrezionalità della P ubblica Amministrazione in materia urbanistica, che aveva indotto l’Amministrazione a modificare la destinazione dell’area destinandola ad area edificabile e non aveva tenuto conto neppure della natura delle convenzioni di lottizzazione, che lasciava integr a la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica, compresa la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale alla stregua di esigenze sopravvenute; quindi, anche se il piano di lottizzazione fosse stato approvato, ciò non avrebbe comportato necessariamente l’avvio della procedura espropriativa per la realizzazione della strada. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. C.E.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 24 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione art. 28 L. n. 1150/1942 come modificato dall’art. 8 L.n. 765/1967 –violazione art. 16 comma 9 L. n. 1150/1942, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” e censura la sentenza impugnata laddove ha dichiarato che, anche nel caso in cui il piano di lottizzazione fosse stato approvato con l’approvazione della convenzione, ciò non avrebbe comportato l’avvio da parte del Comune della procedura espropriativa, in quanto il Comune avrebbe potuto mutare la destinazione della zona interessata e anche liberarsi dal vincolo contrattuale. Evidenzia che l’approvazione del piano di lottizzazione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste e nella fattispecie avrebbe comportato la dichiarazione di pubblica utilità della strada di piano generale, costituente la viabilità esterna al comparto oggetto di lottizzazione e alla quale raccordare la lottizzazione; quindi la dichiarazione di pubblica utilità avrebbe escluso che l’espropriazione del fondo fosse evento meramente futuribile.2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione degli artt.1363, 1176, 1358, 1375, 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” e lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che l’acquirente era tenuto semplicemente a presentare la documentazione necessaria a dare corso all’iter procedimentale. Evidenzia che in questo modo la sentenza ha trascurato la clausola del contratto di compravendita, secondo la quale l’acquirente “si obbliga comunque anche per i suoi successivi aventi causa a destinare detta zona a strada”; sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto, nel rispetto dell’art. 1363 cod. civ. sull’interpretazione complessiva delle clausole, mettere in correlazione tale clausola con quella della scrittura privata, perché così sarebbe giunta alla conclusione che la presentazione della domanda di lottizzazione era solo il momento iniziale per pervenire al risultato dell’effettiva destinazione a strada dell’area. Aggiunge che, sulla base di tale errore, la sentenza ha erroneamente distribuito l’onere della prova perché, se avesse recepito che obbligo dell’acquirente era quello di perseguire il risultato dell’effettiva destinazione a strada della parte di terreno e non solo quello di presentare l’istanzariferita alla lottizzazione, avrebbe dovuto fare gravare sulla parte convenuta le conseguenze negative del fatto che non erano emerse le ragioni del mancato perfezionamento della pratica per la lottizzazione. 3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione della disciplina di tutela contro il silenzio della P.A. sancita in via pretoria dal [OSCURATO:PERSONA] (a partire da C.d.S. n. 8 del 1960) e quindi recepita nell’art. 21bis L. T.A.R. e poi 31 c.p.a. –violazione degli artt.1176, 1358, 1375, 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.”; lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso che i convenuti fossero tenuti a esperire nel procedimento di lottizzazione iniziative di sollecito; evidenzia che l’affermazione della sentenza impugnata,secondo la quale l’acquirente non poteva influire sull’ iter amministrativo, era in contrasto con il principio secondo il quale al cittadino è concesso di reagire al silenzio inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il provvedimento espresso; richiamando i doveri di correttezza incombenti sulle parti anche nella pendenza della condizione, rileva che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il debitore avesse esperitoi rimedi nei confronti del silenzio del Comune e aggiunge che sul punto il relativo onere della prova incombeva sul debitore. 4.Deve essere esaminato logicamente per primo il secondo motivo di ricorso, che è inammissibile per la novità riferita al richiamo al significato delle clausol e contrattuali avent i a oggetto la realizzazione della strada nell’ambito degli accordi intercorsi tra le parti. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla tesi esposta nel motivo, secondo la quale l’obbligo dell’acquirente era quello di ottenere il risultato della destinazione del terreno a strada; la sentenza fonda l’intera ricostruzione dei fatti e degli accordi delle parti sulla base del dato che l’appellante Barbieri deducesse che obbligo dell’acquirente fosse quello di versare al venditore l’indennità di esproprio nel momento in cui il terreno fosse stato espropriato e perciò l’obbligo fosse quello di svolgere l’attività affinché il Comune pagasse l’indennità di esproprio (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). La ricorrente non indica in modo preciso in quali atti del giudizio di appello e in quali termini avesse sostenuto che il contenuto dell’accordo fosse quello di ottenere comunque la destinazione a strada della parte del terreno; si limita a dichiarare che l’obbligo di destinazione dell’area a strada era stato riconosciuto dal Tribunale quanto a esistenza e violazione, pur avendo ritenuto il Tribunale che l’attrice non av esse dimostrato il danno. Questa allegazione non è sufficiente a l fin e di escludere la novitàdelle deduzioni, determinata da l fatto che la sentenza impugnata non dà conto in alcun modo de gli argomenti secondo i quali l’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali avrebbe dovuto condurre alla conclusione che l’impegno dell’acquirente non era riferito soltanto alla presentazione della domanda di lottizzazione, ma si estendeva sino al raggiungimento del risultato dell’effettiva destinazione a strada dell’area. Quindi , sussistono i presupposti per applicare il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezza dell’affermazione, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332- 01, Cass. Sez. 1 18-10-2013 n. 23675 Rv. 627975-01). 5.Il terzo motivo presenta profili di inammissibilità in quanto, sotto la rubrica della violazione di legge, in sostanza è finalizzato a sostenere l’omesso esame da parte della sentenza impugnata della condotta dell’acquirente,con riferimento al mancato esperimento di iniziative di sollecito a fronte dell’inerzia del Comune; il motivo ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. nella fattispecie è inammissibile per la preclusione posta dall’art. 348-ter ult. co. cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza d’appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado pubblicata il 26-4-2013. Per il resto, gli argomenti sono irrilevanti in quanto anche ad applicare, in termini favorevoli alla ricorrente, la finzione dell’art. 1359 9 cod. civ.(secondo cui la condizione si considera avverata quando sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento), comunquevale la regola secondo la quale spetta alla parte interessata la prova che l’altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione; ciòin quanto, qualora l’acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto(Cass. Sez.6 - 2 4 - 11 - 2021 n. 31728Rv. 662808-02, Cass. Sez. 2 19- 9- 2019 n. 23417 Rv. 655252 - 02, Cass. Sez. 2 18-4-2019n. 10844 Rv. 653503 - 01, Cass. Sez. 1 8 - 3-2010 n. 5492Rv. 611872-01). Nella fattispecie la ricorrente neppure allega l’esistenza della prova del fatto che la mancanza diiniziative di sollecito siail dato che ha escluso l’espropriazione e perciò ha impedito il verificarsi della condizione; quindi, la condotta inerte della debitrice prospettata dalla ricorrente potrebbe rilevare esclusivamente quale violazione dei doveri di buona fede nella pendenza della condizione, con riguardo alla quale non risulta essere stata formulata alcuna domanda. 6.Il rigetto del secondo e del terzo motivo comporta l’inammissibilità del primo motivo di ricorso , in quanto con questo motivo la ricorrente censura una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, riferita al permanere della discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] in materia urbanistica ed edilizia. Deve essere applicato il principio secondo il quale, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure alle altre ragioni esplicitamente oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante la definitività delle altre, alla cassazione della decisione (Cass. Sez. 3 26-2-2024 n. 5102 Rv. 670188-01, Cass. Sez. 5 11-5-2018 n. 11493 Rv. 648023). 7.In conclusione il ricorso è interamente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore di entrambe leparti controricorrenti. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi a favore dei controricorrenti [OSCURATO:SOCIETA]. e Bilotti e in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ulterio