CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18832-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 252/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre averso la sentenza della CTR per la Calabria che riformato la pronuncia della C IP di Crotone ove non erano apprezzate le ragioni del contribuente in materia di esenzione fiscale sulle somme percepite a seguito di transazione a titolo di risarcimento danno per perdita di chance. Più nello specifico, il collegio d'appello ha ritenuto non soggetto a tassazione l'importo corrisposto dall'azienda sanitaria crotonese al medico ospedaliero -qui contribuente- all'esito della transazione conseguente alla pronuncia del tribunale civile — sezione lavoro di Crotone che ha riconosciuto la perdita di chance in capo ai medici ospedalieri per il mancato approntamento del meccanismo dei fondi di risultato (équipe) sondo il vigente CCNL di settore. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui ha replicato il contribuente con tempestivo controricorso. VISTA la rinuncia al ricorso di parte ricorrente, debitamente notificata alla propria controparte; rilevato che trattasi di rinuncia e non di soccombenza e che, in ogni caso, risulterebbe soccombente virtuale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, Ric. 2021 n. 18832 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. Cos