Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2014
ECLI:EU:T:2014:1082
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TO0330_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑330/14 P,
avente ad oggetto un’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale delle funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 21 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]‑Luca/Commissione (F‑114/12, Racc. FP, EU:F:2014:3), e volta all’annullamento di tale sentenza,
[OSCURATO:PERSONA]Luca, funzionario della Commissione europea, residente in Roma (Italia), rappresentata da D. de [OSCURATO:PERSONA], J.‑N. Louis e M. de [OSCURATO:PERSONA], avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata inizialmente da K. Herrmann e V. Joris, successivamente da K. Herrmann e J. Currall, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Jaeger, presidente, M. Prek e G. Berardis (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Mediante la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la ricorrente, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑Luca, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 21 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]‑Luca/Commissione (F‑114/12, Racc. FP; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2014:3), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della Commissione europea, dell’11 luglio 2012, recante il rigetto del suo reclamo avverso la decisione dell’Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali (PMO), del 25 agosto 2010, di negarle il beneficio dell’indennità di dislocazione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
Fatti, procedimento e conclusioni della ricorrente
2. Il 21 gennaio 2014, il Tribunale della funzione pubblica ha emesso la sentenza impugnata in polacco, che costituiva la lingua processuale scelta dalla ricorrente all’atto della proposizione del suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale delle funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di procedura di quest’ultimo. Tale sentenza è stata notificata alla ricorrente in data 22 gennaio 2014.
3. Con atto introduttivo redatto in francese e depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2014, la ricorrente ha proposto la presente impugnazione.
4. Con lettera del 15 aprile 2014, il cancelliere del Tribunale ha informato la ricorrente che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, primo comma, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, l’impugnazione non poteva essere registrata in quanto non era stata redatta nella lingua prescritta dall’articolo 136 bis del regolamento di procedura, nella fattispecie il polacco.
5. Con lettera del 2 maggio 2014, uno degli avvocati della ricorrente ha chiesto al presidente del Tribunale di riesaminare la decisione di negare la registrazione dell’impugnazione e di consentire, per equità, la registrazione della stessa alla data del deposito dell’atto introduttivo, segnatamente al 31 marzo 2014. A tal riguardo, egli ha affermato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑Luca si era rivolta al suo studio legale soltanto qualche giorno prima della scadenza del termine per presentare l’impugnazione e che la stessa le aveva fornito tutta la documentazione rilevante, ivi compresa la sentenza impugnata, in francese, senza tuttavia specificare che la lingua processuale in primo grado era stato il polacco.
6. Avendo considerato siffatta lettera come una domanda di deroga al regime linguistico ex articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di registrare l’impugnazione e, il 18 giugno 2014, ha trasmesso tale lettera alla Commissione, invitandola, ai sensi della citata disposizione, a presentare le sue osservazioni in merito alla suddetta domanda.
7. Il 1° luglio 2014, la Commissione ha depositato le sue osservazioni sulla domanda di deroga al regime linguistico. Essa si è opposta, deducendo in particolare la tardività di tale domanda, poiché l’autorizzazione del Tribunale all’uso di una lingua diversa da quella prescritta dall’articolo 136 bis del regolamento di procedura avrebbe dovuto intervenire prima della scadenza del termine per l’introduzione dell’impugnazione, avendo quest’ultimo carattere perentorio.
8. Il 18 agosto 2014, le osservazioni della Commissione sono state notificate alla ricorrente.
9. La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del procedimento.
In diritto
10. Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può, in qualsiasi momento, su relazione del giudice relatore, respingere l’impugnazione, in tutto o in parte, mediante ordinanza motivata.
11. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.
12. Ai sensi dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le decisioni di quest’ultimo che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata.
13. Il suddetto termine processuale è aumentato, in forza dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza. Secondo una giurisprudenza costante, il termine processuale e il termine in ragione della distanza non sono distinti, così che, quando il termine processuale viene a scadenza, occorre aumentarlo di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni (v. ordinanza del 7 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/ECDC, T‑39/14 P, Racc. FP, EU:T:2014:684, punto 5 e la giurisprudenza ivi citata).
14. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, il termine di ricorso è perentorio, essendo stato istituito al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/ECDC, cit. al punto 13 supra, EU:T:2014:684, punto 6 e la giurisprudenza ivi citata).
15. Nel caso di specie, dal fascicolo di causa risulta che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 22 gennaio 2014. Ne consegue che il termine per proporre impugnazione, come aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, è scaduto il 1° aprile 2014. La ricorrente ha proposto la sua impugnazione avverso la sentenza impugnata il 31 marzo 2014, vale a dire un giorno prima della scadenza di questo termine.
16. Ai sensi dell’articolo 136 bis del regolamento di procedura, la lingua processuale dell’impugnazione avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica è quella in cui è stata redatta la decisione di quest’ultimo che viene impugnata, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, quarto comma, del regolamento di procedura.
17. Le parti che presentano un’impugnazione dinanzi al Tribunale sono pertanto obbligate a rispettare la lingua processuale che è stata scelta dal ricorrente nella causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 20 maggio 2010, Petrides/Commissione, C‑64/98 P‑REV, EU:C:2010:279, punto 15).
18. L’articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura, che rientra nel capo V, rubricato «Del regime linguistico», del titolo I, permette nondimeno al Tribunale, su richiesta di una parte, sentita l’altra parte, di autorizzare l’uso parziale o totale di un’altra delle lingue indicate all’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A tale riguardo, il Tribunale ha già dichiarato che, trattandosi di ottenere una deroga alla norma che disciplina l’uso della lingua processuale, una domanda di questo tipo dev’essere accompagnata da una motivazione circostanziata e specifica (ordinanza del 13 maggio 1993, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑74/92, Racc., EU:T:1993:41, punto 14), a maggior ragione quando essa è posta dalla ricorrente medesima (ordinanza del 24 gennaio 1997, EFMA/Consiglio, T‑121/95, Racc., EU:T:1997:6, punto 10).
19. Inoltre, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di procedura, «[l]a lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni del Tribunale», e «[o]gni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale».
20. Nel caso di specie, come già precisato al punto 2 supra, la lingua in cui è stata redatta la sentenza impugnata e, dunque, la lingua processuale dell’impugnazione è il polacco.
21. Tuttavia, l’impugnazione depositata dalla ricorrente nella cancelleria del Tribunale era redatta in francese e non era accompagnata né da una traduzione in polacco né da una domanda di deroga al regime linguistico.
22. È soltanto a distanza di un mese dalla scadenza del termine per poter proporre impugnazione, come aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, e a distanza di 15 giorni dalla comunicazione, da parte della cancelleria del Tribunale, che l’impugnazione non poteva essere registrata perché la lingua utilizzata non era quella prescritta dall’articolo 136 bis del regolamento di procedura (v. punto 4 supra), che l’avvocato della ricorrente ha trasmesso alla cancelleria la lettera contenente una domanda di deroga al regime linguistico (v. punto 5 supra).
23. Orbene, a prescindere dal fatto che i motivi dedotti dalla ricorrente in tale lettera rispondessero o meno alla necessità di una motivazione sufficientemente circostanziata e specifica idonea a giustificare una deroga alla scelta linguistica iniziale dalla medesima compiuta dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, si deve rilevare che una domanda di deroga al regime linguistico depositata dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione e avente ad oggetto proprio l’atto introduttivo dell’impugnazione redatto in una lingua diversa dalla lingua processuale – qual è la domanda presentata nella fattispecie dalla ricorrente – non può dare luogo ad un’autorizzazione retroattiva dell’impiego di quest’altra lingua nell’atto introduttivo e, di conseguenza, ad un adeguamento a posteriori dell’impugnazione alle norme relative al regime linguistico previste dal regolamento di procedura.
24. Inoltre, dato che la deroga alla norma dell’impiego della lingua processuale è subordinata all’autorizzazione da parte del Tribunale in seguito a una domanda accompagnata da una motivazione circostanziata e specifica, spetta alla parte ricorrente dimostrarsi diligente, presentando tale domanda in tempo utile, tenuto conto del termine per poter proporre l’impugnazione.
25. Si deve quindi concludere che la presente impugnazione, non essendo stata presentata nella lingua processuale della causa oggetto della sentenza impugnata, vale a dire il polacco, non è conforme al regime linguistico del Tribunale e non è ricevibile (v., in tal senso e per analogia, ordinanza Petrides/Commissione, cit. al punto 17 supra, EU:C:2010:279, punto 16) e che una siffatta causa d’irricevibilità non può essere sanata dalla domanda di deroga al regime linguistico introdotta successivamente alla scadenza del termine per poter esperire l’impugnazione.
26. In considerazione di tutto quanto precede, occorre respingere l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile, senza che essa debba essere notificata alla Commissione o che debba statuirsi sulla fondatezza della domanda di deroga al regime linguistico.
Sulle spese
27. Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo alla Commissione, è sufficiente condannare la ricorrente a farsi carico delle proprie spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 144 del medesimo regolamento.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑Luca è condannata a farsi carico delle proprie spese.
Lussemburgo, 11 dicembre 2014.