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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01569/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5821/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rapp. e dif. dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n. 4872/2023 depositata il 13/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La presente vicenda processuale concerne l'impugnazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche solo Kryalos o ricorrente) di un avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate, che aveva rettificato il valore catastale di un immobile sito nel Comune di Fiumicino per il quale la società aveva presentato un modello DOCFA nel 2019, proponendo una rendita catastale basata su parametri del "[OSCURATO:PERSONA]".

2. In particolare, la Kryalos impugnava l'accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP), lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; la carente motivazione dell'avviso di accertamento; l’erroneità e sproporzione della rendita catastale rettificata.

3. La CTP ha accoglieva il ricorso, ritenendo che l’accertamento fosse privo di idonea motivazione.

4. Avverso siffatta pronunzia insorgeva in appello l’Agenzia delle Entrate che assumeva, invece, l’adeguatezza della motivazione dell’accertamento impugnato che deduceva emesso in applicazione della circolare n.6/2012, evidenziando che la rendita catastale era stata rideterminata con stima diretta in relazione alle caratteristiche dell’immobile, oltre che per comparazione con altre unità immobiliari urbane.

5. La CGT di 2° grado accoglieva l’appello.

6. La ricorrente impugna la sentenza di secondo grado chiedendone la cassazione in relazione ai 7 motivi proposti.

1. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

2. Entrambe le parti in prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c) (degli art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, 10, 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 24 cost., per non aver il giudice a quo ravvisato il vulnus motivazionale inficiante l’accertamento, avendo omesso di considerare che l'accertamento è stato giustificato con formule generiche ("consolidati prontuari di settore") e riferimenti a "altre porzioni" immobiliari non specificate, privando la società della possibilità di comprendere le ragioni della rettifica e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.

Oltre a ciò, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che, in materia catastale, l'obbligo motivazionale possa essere soddisfatto con indicazioni sommarie, in contrasto con gli artt. 3 L. 241/1990, 7, 10, 12 L. 212/2000 e 24 Cost.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’art.360 n.3 c.p.c. per l’ulteriore violazione degli art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, 10, 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui il giudice a quo non ha censurato l’indebita integrazione in giudizio operata dall’Ufficio con riferimento all’originaria motivazione dell’accertamento, considerato che l’Agenzia aveva fornito dettagli sui criteri di rettifica solo in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, violando il principio di immodificabilità della motivazione dell'atto impositivo.

3. Orbene, i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

A sostegno di tale conclusione va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte in base alla quale in tema di estimo catastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente; la costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in catasto; la dichiarazione, a carico degli intestatari dell' immobile, avviene con la presentazione all'Agenzia del Territorio (con decorrenza dal 1 dicembre 2012, in virtù dell'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Agenzia delle Entrate) competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd.

"DOCFA"; a fronte di tali dichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.

Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. 5°, 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., Sez. 5°, 19 settembre 2024, n. 25144).

Il giudice di appello ha fatto buon governo di tale principio ritenendo assolto l’obbligo motivazionale dell’atto di accertamento con la mera indicazione da parte dell’Ufficio dei dati oggettivi e della classe attribuita considerato che con siffatta rettifica, in virtù di quanto accertato dal giudice di merito non censurabile in sede legittimità, gli elementi di fatto indicati dal contribuente attraverso la c.d. procedura DOCFA non sono stati disattesi dall’Ufficio e la differenza tra la rendita proposta dalla contribuente e quella attribuita dall’Ufficio deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.

Il che consente, in virtù dell’assolto obbligo motivazionale da parte dell’Ufficio nei termini appena esposti, di escludere la rilevanza della pretesa natura integrativa delle controdeduzioni svolte dall’Agenzia in primo grado in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato, al di là di ogni considerazione sulla loro eventuale valenza meramente argomentativa rispetto alle censure mosse dalla contribuente all’atto di rettifica della rendita, propugnata, invece, dall’Avvocatura dello Stato in sede di controdeduzioni.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2909 cod. civ., per non aver la CGT rilevato l’intervenuta formazione del giudicato interno sulla questione riguardante la correttezza nel merito dei criteri valutativi adottati dalla società in sede di DOCFA, non avendo l’Agenzia riproposto in appello la questione relativa alla correttezza nel merito della rettifica, determinando la formazione del giudicato interno su tale punto.

Il motivoè infondato.

La piana lettura della motivazione della sentenza di primo grado e della parte trascritta in ricorso dell’atto di appello dell’Agenzia consente di escludere la denunciata violazione del giudicato interno in relazione alla pretesa correttezza dei criteri valutativi adottati dalla ricorrente, tenuto conto, per un verso, che l’unica ratio decidendidella sentenza di prime cure attiene al difetto di validità dell’accertamento in rettifica per violazione dell’obbligo di motivazione, così restando assorbite tutte le altre questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, su cui il giudice di prime cure non si è pronunziato, precludendo così la formazione di qualsivoglia giudicato interno sul merito della rettifica; per altro verso, le argomentazioni esposte nell’atto di appello non solo supportano la critica a tale unica ratio decidendi, ma si riferiscono anche al merito della pretesa, rispetto alla quale l’Agenzia ha sostenuto espressamente la congruità del classamento rettificato; il che consente di ritenere che con l’appello l’Agenzia avesse impugnato innanzi al giudice di 2° grado l’intera statuizione di primo grado.

5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la CGT ha integralmente omesso l’esame della doglianza formulata dalla società fin dal procedimento di prime cure – e debitamente riproposta nel giudizio a quo – riguardante l’eccessiva valorizzazione operata dall’ufficio per mezzo dell’accertamento (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.).

6. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata in via concorrente rispetto al motivo di ricorso che precede, per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice a quo non ha fornito alcuna motivazione riguardo la supposta correttezza dei criteri di stima utilizzati dall’ufficio in sede di rettifica (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.).

7. Con il sesto motivo, la ricorrente censura la pronuncia del giudice di appello in via concorrente ed alternativa rispetto al quarto motivo di ricorso, per violazione degli artt. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e 28 d.p.r. 1° dicembre 1949, n. 1142, nella parte in cui la CGT non ha censurato l’eccessiva valorizzazione operata dall’ufficio (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).

Il quarto e il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono, invece fondati, con conseguente assorbimento del sesto.

Come noto, costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non abbia l'onere di proporre, difettando d'interesse al riguardo, nel caso di gravame proposto dalla parte soccombente, appello incidentale per porre in discussione le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo in tal caso la parte soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la propria volontà di chiederne il riesame (Cass. n. 990 del 2024, in motiv.; Cass.

SU n. 13195 del 2018; Cass.

SU n. 11799 del 2017; Cass. n. 21264 del 2018; Cass. n. 14899 del 2022).

Solo nel caso in cui una domanda sia stata respinta (in tutto o in parte) in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte dell'attore rimasto almeno in parte vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige (per la parte respinta) la proposizione dell'appello incidentale, non essendo a tal fine sufficiente la sua mera riproposizione: che è utilizzabile, per contro, e da effettuarsi in modo espresso, ove, al contrario, la domanda non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (così Cass.10198/24).

Orbene, nonostante la ricorrente avesse espressamente riproposto nell’atto di costituzione in appello le questioni proposte con il ricorso originario rimaste assorbite dalla pronunzia di primo grado per effetto dell’annullamento, da parte del giudice di prime cure, della rettifica della rendita catastale operata dall’Ufficio per difetto di valida motivazione, la CGT di 2° grado è incorsa nel denunciato error in procedendo perché, dopo aver affermato la piena validità formale dell’atto di rettifica sotto il profilo motivazionale, ha omesso di pronunciarsi, in spregio all’art.112 c.p.c., sulle predette questioni di merito, logicamente subordinate a quelle di validità formale dell’atto, che la parte ricorrente, totalmente vittoriosa in primo grado, aveva ritualmente riproposto nell’atto di costituzione in appello anche in riferimento alla pretesa erroneità della stima e alla asserita sproporzione della rendita di cui all’avviso, sostenendo, invece, la correttezza della determinazione della rendita catastale come proposta in sede di DOCFA.

8. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per ulteriore violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la CGT ha integralmente omesso l’esame della doglianza formulata dalla società fin dal procedimento di prime cure – e debitamente riproposta nel giudizio a quo – riguardante la mancata instaurazione, da parte dell’ente accertatore, del doveroso contraddittorio preventivo (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.).

Il motivo è infondato.

Questa Corte afferma costantemente che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l'eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass., 11 gennaio 2022, n. 531; Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756).

La CGT di 2° grado, con motivazione non censurabile in sede di legittimità perché non manifestamente illogica o contraddittoria, ha ritenuto che l’atto di rettifica non fosse viziato sotto il profilo formale, considerandolo pienamente valido sotto il profilo motivazionale in assenza di ulteriori vizi formali da sanare, rigettando così implicitamente la doglianza circa la pretesa necessità del contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito della procedura DOCFA, trattandosi di questione che attiene evidentemente alla correttezza formale dell’avviso di rettifica.

In definitiva, il ricorso va accolto in riferimento al quarto e quinto motivo, con assorbimento del sesto; gli altri motivi, invece, vanno rigettati.

Sicchéla sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti , e la causa rinviata alla CGT di 2° grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese di legittimità.

P.Q.M accoglie il quarto e il qui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5821/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rapp. e dif. dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n. 4872/2023 depositata il 13/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente vicenda processuale concerne l'impugnazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche solo Kryalos o ricorrente) di un avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate, che aveva rettificato il valore catastale di un immobile sito nel Comune di Fiumicino per il quale la società aveva presentato un modello DOCFA nel 2019, proponendo una rendita catastale basata su parametri del "[OSCURATO:PERSONA]". 2. In particolare, la Kryalos impugnava l'accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP), lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; la carente motivazione dell'avviso di accertamento; l’erroneità e sproporzione della rendita catastale rettificata. 3. La CTP ha accoglieva il ricorso, ritenendo che l’accertamento fosse privo di idonea motivazione. 4. Avverso siffatta pronunzia insorgeva in appello l’Agenzia delle Entrate che assumeva, invece, l’adeguatezza della motivazione dell’accertamento impugnato che deduceva emesso in applicazione della circolare n.6/2012, evidenziando che la rendita catastale era stata rideterminata con stima diretta in relazione alle caratteristiche dell’immobile, oltre che per comparazione con altre unità immobiliari urbane. 5. La CGT di 2° grado accoglieva l’appello. 6. La ricorrente impugna la sentenza di secondo grado chiedendone la cassazione in relazione ai 7 motivi proposti. 1. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 2. Entrambe le parti in prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c) (degli art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, 10, 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 24 cost., per non aver il giudice a quo ravvisato il vulnus motivazionale inficiante l’accertamento, avendo omesso di considerare che l'accertamento è stato giustificato con formule generiche ("consolidati prontuari di settore") e riferimenti a "altre porzioni" immobiliari non specificate, privando la società della possibilità di comprendere le ragioni della rettifica e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. Oltre a ciò, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che, in materia catastale, l'obbligo motivazionale possa essere soddisfatto con indicazioni sommarie, in contrasto con gli artt. 3 L. 241/1990, 7, 10, 12 L. 212/2000 e 24 Cost.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’art.360 n.3 c.p.c. per l’ulteriore violazione degli art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7, 10, 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui il giudice a quo non ha censurato l’indebita integrazione in giudizio operata dall’Ufficio con riferimento all’originaria motivazione dell’accertamento, considerato che l’Agenzia aveva fornito dettagli sui criteri di rettifica solo in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, violando il principio di immodificabilità della motivazione dell'atto impositivo. 3. Orbene, i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. A sostegno di tale conclusione va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte in base alla quale in tema di estimo catastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente; la costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in catasto; la dichiarazione, a carico degli intestatari dell' immobile, avviene con la presentazione all'Agenzia del Territorio (con decorrenza dal 1 dicembre 2012, in virtù dell'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Agenzia delle Entrate) competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd. "DOCFA"; a fronte di tali dichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari. Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. 5°, 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., Sez. 5°, 19 settembre 2024, n. 25144). Il giudice di appello ha fatto buon governo di tale principio ritenendo assolto l’obbligo motivazionale dell’atto di accertamento con la mera indicazione da parte dell’Ufficio dei dati oggettivi e della classe attribuita considerato che con siffatta rettifica, in virtù di quanto accertato dal giudice di merito non censurabile in sede legittimità, gli elementi di fatto indicati dal contribuente attraverso la c.d. procedura DOCFA non sono stati disattesi dall’Ufficio e la differenza tra la rendita proposta dalla contribuente e quella attribuita dall’Ufficio deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. Il che consente, in virtù dell’assolto obbligo motivazionale da parte dell’Ufficio nei termini appena esposti, di escludere la rilevanza della pretesa natura integrativa delle controdeduzioni svolte dall’Agenzia in primo grado in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato, al di là di ogni considerazione sulla loro eventuale valenza meramente argomentativa rispetto alle censure mosse dalla contribuente all’atto di rettifica della rendita, propugnata, invece, dall’Avvocatura dello Stato in sede di controdeduzioni. 4. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2909 cod. civ., per non aver la CGT rilevato l’intervenuta formazione del giudicato interno sulla questione riguardante la correttezza nel merito dei criteri valutativi adottati dalla società in sede di DOCFA, non avendo l’Agenzia riproposto in appello la questione relativa alla correttezza nel merito della rettifica, determinando la formazione del giudicato interno su tale punto. Il motivoè infondato. La piana lettura della motivazione della sentenza di primo grado e della parte trascritta in ricorso dell’atto di appello dell’Agenzia consente di escludere la denunciata violazione del giudicato interno in relazione alla pretesa correttezza dei criteri valutativi adottati dalla ricorrente, tenuto conto, per un verso, che l’unica ratio decidendidella sentenza di prime cure attiene al difetto di validità dell’accertamento in rettifica per violazione dell’obbligo di motivazione, così restando assorbite tutte le altre questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, su cui il giudice di prime cure non si è pronunziato, precludendo così la formazione di qualsivoglia giudicato interno sul merito della rettifica; per altro verso, le argomentazioni esposte nell’atto di appello non solo supportano la critica a tale unica ratio decidendi, ma si riferiscono anche al merito della pretesa, rispetto alla quale l’Agenzia ha sostenuto espressamente la congruità del classamento rettificato; il che consente di ritenere che con l’appello l’Agenzia avesse impugnato innanzi al giudice di 2° grado l’intera statuizione di primo grado. 5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la CGT ha integralmente omesso l’esame della doglianza formulata dalla società fin dal procedimento di prime cure – e debitamente riproposta nel giudizio a quo – riguardante l’eccessiva valorizzazione operata dall’ufficio per mezzo dell’accertamento (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.). 6. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata in via concorrente rispetto al motivo di ricorso che precede, per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice a quo non ha fornito alcuna motivazione riguardo la supposta correttezza dei criteri di stima utilizzati dall’ufficio in sede di rettifica (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.). 7. Con il sesto motivo, la ricorrente censura la pronuncia del giudice di appello in via concorrente ed alternativa rispetto al quarto motivo di ricorso, per violazione degli artt. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e 28 d.p.r. 1° dicembre 1949, n. 1142, nella parte in cui la CGT non ha censurato l’eccessiva valorizzazione operata dall’ufficio (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Il quarto e il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono, invece fondati, con conseguente assorbimento del sesto. Come noto, costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non abbia l'onere di proporre, difettando d'interesse al riguardo, nel caso di gravame proposto dalla parte soccombente, appello incidentale per porre in discussione le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo in tal caso la parte soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la propria volontà di chiederne il riesame (Cass. n. 990 del 2024, in motiv.; Cass. SU n. 13195 del 2018; Cass. SU n. 11799 del 2017; Cass. n. 21264 del 2018; Cass. n. 14899 del 2022). Solo nel caso in cui una domanda sia stata respinta (in tutto o in parte) in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte dell'attore rimasto almeno in parte vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige (per la parte respinta) la proposizione dell'appello incidentale, non essendo a tal fine sufficiente la sua mera riproposizione: che è utilizzabile, per contro, e da effettuarsi in modo espresso, ove, al contrario, la domanda non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (così Cass.10198/24). Orbene, nonostante la ricorrente avesse espressamente riproposto nell’atto di costituzione in appello le questioni proposte con il ricorso originario rimaste assorbite dalla pronunzia di primo grado per effetto dell’annullamento, da parte del giudice di prime cure, della rettifica della rendita catastale operata dall’Ufficio per difetto di valida motivazione, la CGT di 2° grado è incorsa nel denunciato error in procedendo perché, dopo aver affermato la piena validità formale dell’atto di rettifica sotto il profilo motivazionale, ha omesso di pronunciarsi, in spregio all’art.112 c.p.c., sulle predette questioni di merito, logicamente subordinate a quelle di validità formale dell’atto, che la parte ricorrente, totalmente vittoriosa in primo grado, aveva ritualmente riproposto nell’atto di costituzione in appello anche in riferimento alla pretesa erroneità della stima e alla asserita sproporzione della rendita di cui all’avviso, sostenendo, invece, la correttezza della determinazione della rendita catastale come proposta in sede di DOCFA. 8. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per ulteriore violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la CGT ha integralmente omesso l’esame della doglianza formulata dalla società fin dal procedimento di prime cure – e debitamente riproposta nel giudizio a quo – riguardante la mancata instaurazione, da parte dell’ente accertatore, del doveroso contraddittorio preventivo (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.). Il motivo è infondato. Questa Corte afferma costantemente che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l'eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass., 11 gennaio 2022, n. 531; Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756). La CGT di 2° grado, con motivazione non censurabile in sede di legittimità perché non manifestamente illogica o contraddittoria, ha ritenuto che l’atto di rettifica non fosse viziato sotto il profilo formale, considerandolo pienamente valido sotto il profilo motivazionale in assenza di ulteriori vizi formali da sanare, rigettando così implicitamente la doglianza circa la pretesa necessità del contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito della procedura DOCFA, trattandosi di questione che attiene evidentemente alla correttezza formale dell’avviso di rettifica. In definitiva, il ricorso va accolto in riferimento al quarto e quinto motivo, con assorbimento del sesto; gli altri motivi, invece, vanno rigettati. Sicchéla sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti , e la causa rinviata alla CGT di 2° grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese di legittimità. P.Q.M accoglie il quarto e il qui
Sentenza Cassazione n. 01569/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris