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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 32087/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputata alla pena di giusi:izia per il reato di cui all'ad 495 cp.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione e la violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art 494 cp ed alla conseguente mancata applicazione dell'art 131 bis cp.

Considerato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto, riguardo al quale la Corte 1:erritoriale ha evidenziato le ragioni per le quali non ha ritenuto di derubricare il reato nella meno grave fattispecie ex art 494 cp e, di conseguenza, ha ritenuto di non applicare l'art 131 bis cp a causa dei limiti di pena edittale.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].

St9 o [OSCURATO:PERSONA] iy,cre,;(-1A1.1.1z1:\ 31 ACD il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputata alla pena di giusi:izia per il reato di cui all'ad 495 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità di motivazione e la violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art 494 cp ed alla conseguente mancata applicazione dell'art 131 bis cp. Considerato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto, riguardo al quale la Corte 1:erritoriale ha evidenziato le ragioni per le quali non ha ritenuto di derubricare il reato nella meno grave fattispecie ex art 494 cp e, di conseguenza, ha ritenuto di non applicare l'art 131 bis cp a causa dei limiti di pena edittale. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. St9 o [OSCURATO:PERSONA] iy,cre,;(-1A1.1.1z1:\ 31 ACD il
Sentenza Cassazione n. 32087/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris