CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42084/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; r:;-n [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MANNIELLO Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in riforma della decisione del Tribunale di Potenza, aveva rideter- minato nei suoi confronti la pena in anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 18.866,67 di multa in relazioni a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di varie tipologie. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in punto di commisurazione degli aumenti previsti per la continuazione, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, in fatto e non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giu- dizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distrettuale ha infatti adeguatamente ricondotto gli aumenti per ala continuazione a ciascun reato unito nel vincolo, ha escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche sul presupposto dell'assenza di profili di meritevolezza, non potendosi ricondurre il beneficio alla mera incensuratezza del prevenuto ed ha escluso che il danno o il profitto fos- sero di speciale tenuità in aderenza al contenuto delle violazioni ascritte. Il trattamento sanzionatorio poi è attestato in misura minima edit- tale e il giudice di primo grado ha comunque fornito adeguata e non illogica motivazione della dosimetria. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settem