CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 12684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Verbania.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi, all’udienza partecipata ex art. 127 c.p.p. con discussione orale richiesta dallaDifesa, le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Capuano del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avereillustrato i motivi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data 27 gennaio 2026 il N.O.R. della [OSCURATO:PERSONA] di Brenodava esecuzione a diversi decreti di ritardati arresti, autorizzati al sensi dell'art. 9,comma 6, l. 146/2006 dal Pubblico Ministero della Procura di Brescia, nell'ambitodel p.p. 977/2025 Mod. 21 DDA nei confronti, tra l'altro, dell’odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che veniva tratto in arresto presso la sua abitazione cliDomodossola (VB), ricompresa nel circondano del Tribunale di Verbania.A fronte della richiesta di convalida di tali ritardati arresti, il Gip di Verbanianon li convalidava, sul rilievo che «non è dato comprendere il motivo per il quale,a distanza di quasi sette mesi dagli ultimi fatti accertati in indagine, risalentiappunto al 3 Giugno (2025), la p.g. abbia adottato il provvedimento precautelaredel quale è oggi richiesta la convalida. Se infatti è vero che la flagranza di reati dispaccio impone l'arresto a norma dell'art. 380 lettera h) cod. proc. pen. èaltrettanto vero che l'art. 9 della Legge 146 del 2006 ne consente la sua omissioneoppure il ritardo quando è necessario acquisire importanti elementi probatoriovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili». Aggiungendo: «Ciò,tuttavia, non consente de riconoscere una facoltà di arresto senza marginitemporali e che non sia invece e comunque, strettamente ancorata ad esigenze diindifferibilità ed urgenza dell'arresto medesimo».Partendo da tale premessa il Gip ritiene che la norma in questione nonsul punto che «nella fattispecie del caso concreto non è dato comprendere lapersistenza di quelle ragioni d'urgenza e di immanenza che (non) sonoconnaturate allo stato di flagranza per il quale l'arresto medesimo è resoobbligatorio per legge che avrebbero portate alla adozione della misuraprecautelare nei confronti dell'indagato».2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, deducendo i motivi diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, comedisposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Per il PM ricorrente le argomentazioni del Gip non appaiono condivisibili inquanto, di fatto, finirebbero per confondere i presupposti in cui è applicabile ladisciplina di cui all'art. 9, comma 6, l. 146/2006 con la valutazione compiuta dalPubblico Ministero e dalla p.g. operante circa il momento in cui dare esecuzione aiprovvedimenti di cui e stato autorizzato il ritardato compimento.Nel dettaglio, l'art. 9 comma 6 l. 146/2006 attribuisce, in presenza dei delitticli cui agli art 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 d.P.R. 309/1990, alla p.g. la possibilitàdi omettere o ritardare gli atti di propria competenza, con autorizzazione delPubblico Ministero, "quando (ciò) e necessario per acquisire rilevanti elementiprobatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previstidal d.P.R. 309/1990".Sulla base di tale norma la p.g. può essere autorizzata, quindi, a ritardarel'esecuzione di arresti obbligatori, ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. h) cod.proc. pen. in caso di flagranza nella commissione di uno dei delitti di cui all'art. 73d.P.R. 309/1990, con l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5.Per il PM ricorrente è indubbio che al momento del venir meno delle esigenzeche hanno giustificato l'autorizzazione a ritardare l'arresto, ossia la necessita diacquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura deiresponsabili dei delitti previsti dal d.P.R. 309/1990 - valutazione questa checompete al Pubblico Ministero che svolge l'attività di indagine - l'atto di cui sonostati paralizzati gli effetti dovrà essere eseguito. Dunque, si sostiene che il Gip,nella sua decisione, abbia dato, di fatto, un'erronea interpretazione del combinatodisposto di cui agli arti 382 cod. proc. pen. e 9, comma 6, l. 146/2006 al punto darichiedere la sussistenza della flagranza al momento dell'esecuzione dei decretiautorizzativi dei ritardati arresti quando, invece, tale requisito deve sussistere almomento del verificarsi del fatto-reato per il quale e stata rilasciatal'autorizzazione a ritardare l'arresto in un caso in cui la PG avrebbe dovutointervenire obbligatoriamente.Si richiamano i precedente arresti di legittimità (Sez. 6, n. 1690/1991, Sez. 6n. 5188/1997 e Sez. 6 n. 14216/2007) in cui si è affermato, seppure in relazionealla precedente disciplina in materia di ritardati arresti dettata dall'art. 98 d.P.R.309/1990, che "nel caso di ritardo nell'esecuzione dell'arresto in flagranza,disposto a norma dell’art. 98 del d.P.R. n 309 del 1990 la sussistenza dellaflagranza dev'essere verificata con riguardo non già al momento dell'esecuzionebensì al momento in cui l'arresto si sarebbe dovuto o potuto eseguire se non fosseintervenuto il decreto che ne autorizzava il ritardo” (Il PM ricorrente chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata con leconseguenziali statuizioni.3. In data 03/03/2026 il PG ha anticipato con memoria scritta le proprieconclusioniLe parti hanno conclusione all’udienza camerale partecipata, richiesta dallaDifesa, come riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il proposto ricorso è fondato e pertanto l’ordinanza impugnata va annullatasenza rinvio in quanto l’arresto è stato legittimamente eseguito.2. In premessa va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza diquesta Corte Suprema in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, ilgiudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi chelegittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto,cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultimaconoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), conesclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le qualisono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (cfr. Sez. 4,n. 16332 del 23/02/2023, Scala, non mass.; Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007 dep.2008, Nowoisielki e altro, Rv. 238533; conf. Sez. 3 n. 35962 del 7.7.2010, Pagano,Rv. 248479).La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell'arresto —anche per quanto riguarda l’arresto c.d. differito — deve limitarsi alla verifica dellecondizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della poliziagiudiziaria, compiendo una valutazione ex ante, con riferimento agli elementi digiudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza, dalla poliziagiudiziaria al momento dell'arresto. Ancora, questa Corte di legittimità, haaffermato che, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificarel'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod.proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguitoarresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di uncontrollo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilitàdi uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave dilettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari(valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), nél'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudiziodi merito (così Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230 in un caso in cui unarresto in flagranza per illecita detenzione di sostanze stupefacenti non era statoconvalidato, ritenendo non provato l'uso non personale in relazione alla modestaquantità e alle giustificazioni fornite dall'arrestato, in cui la Corte ha annullatol'ordinanza, ritenendo che erano state effettuate valutazioni sulla gravità indiziaria,ma senza rinvio considerando che comunque il giudice aveva riconosciutoimplicitamente la legittimità dell'arresto; conf. Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015,Ahnad, Rv. 262502 che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego dellaconvalida dell'arresto che aveva compiuto pregnanti valutazioni di merito inerentialla credibilità della versione dei fatti rappresentata dall'indagato, anchegiungendo a ritenere non perfezionato, in ragione di tali giustificazioni, l'elementosoggettivo del reato).Dunque, l'atto con cui la polizia giudiziaria limita la libertà personaledell'arrestato deve invece essere ritenuto legittimo o meno, valutata non già aposteriori la gravità del fatto, e neppure la fondatezza dell'accusa, ma la situazionedi fatto così come percepita dagli operanti al momento dell'intervento.Il vaglio di legittimità dell'arresto deve essere sostanziale, risolvendosi indiniego della convalida ogni qualvolta sia accertata la carenza delle condizioni perla restrizione, ma va condotto secondo i parametri tipici della sede e sull'oggettoche gli è proprio (il provvedimento, non la responsabilità dell'arrestato). Per questaragione non rilevano elementi non acquisiti né acquisibili al momento del fatto, népossono applicarsi gli standard probatori tipici del merito o della sede cautelare. Èperfettamente concepibile che i presupposti di «ragionevolezza» dell'arrestovengano meno per riscontrate inesattezze o false attestazioni della forza operante;e tuttavia - senza alcun pregiudizio sfavorevole ad eventuali allegazioni difensive- una conclusione del genere non può essere tratta attraverso parametri divalutazione tipici del giudizio cautelare o del giudizio di merito, utilizzati oltretuttoin una sede e in una fase fisiologicamente segnate dall'incompiutezza de/l'indaginee delle relative verifiche (Sez. 6, n. 700 del 03/12/2013, Yawat, dep. 2014 Rv.257851)". Ed ancora "Nell'operare tale controllo, il giudice della convalida deveverificare se la polizia giudiziaria, in una situazione indifferibile ed urgente, si sialegittimamente o meno sostituita all'autorità giudiziaria nel comprimere il dirittodi libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il giudice deve porsi, trattandosidi una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale lapolizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo), checertifica e cristallizza la situazione di fatto e giuridica che ha indotto la poliziagiudiziaria ad eseguire la misura precautelare, la sussistenza o meno dei requisitirichiesti dalla legge per imporre al cittadino, in via provvisoria ed in attesadell'intervento del giudice, un sacrificio della libertà personale (Sez. 3, n. 35304del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999-01) ".3. Orbene, sulla scorta dei sopra ricordati principi giuridici di riferimento, lamotivazione posta dal Gip a fondamento del diniego della convalida dei ritardatiarresti autorizzati nell’ambito del procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] si ponein contrasto con il disposto di cui all’art. 9 della legge n. 146 del 2006.Ai sensi dell’art. 9, comma 6 l. 146/2006 recante “Ratifica ed esecuzione dellaConvenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzatotransnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31maggio 2001”, in vigore dal 12 aprile 2006: «Quando è necessario per acquisirerilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabilidei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70,commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito dellerispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70,commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere oritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, ancheoralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendoallo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantottoore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire allaDirezione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche inambito internazionale».Il giudice invoca ragioni giustificative di urgenza e indifferibilità, al momentoin cui è stata eseguita la misura precautelare, che non sono previste dalla legge.Come condivisibilmente rilevato dal Pubblico Ministero ricorrente taleimpostazione finisce per confondere i presupposti applicativi della disciplina delritardato arresto con la distinta valutazione, rimessa al Pubblico Ministero e allapolizia giudiziaria, circa il momento in cui dare esecuzione ai provvedimentiautorizzativi. Viene sottolineato che l’art. 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006possibilità di omettere o ritardare l’esecuzione di atti di propria competenza,compresi gli arresti obbligatori in flagranza per i delitti previsti dagli artt. 73 e 74del d.P.R. n. 309 del 1990, quando ciò sia necessario per l’acquisizione di rilevantielementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili.In tale prospettiva, il requisito della flagranza deve sussistere al momentodella commissione del fatto-reato che avrebbe imposto l’arresto, e non già almomento in cui viene eseguito l’arresto ritardato, una volta cessate le esigenzeinvestigative che ne avevano giustificato il differimento (vedasi Sez. 6, n. 14216del 12/12/2006, dep. 2007, Rv. 236208 – 01 in relazione al previgente art. 98d.P.R. 309/90, avente contenuto analogo alla norma oggi in esame, abrogatodall'art. 8, co. 2, lett. b), L. 13 agosto 2010, n. 136).Nella motivazione di Sez. 6, n. 14216 del 12/12/2006, dep. 2007, Pugliese,Rv. 236208 – 01 (pagg. 2-3) si legge che «…nel caso di ritardo nell'esecuzionedell'arresto in flagranza, disposto a norma del citato D.P.R. n. 309 del 1990, art.98, T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvatocon il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza della flagranza dev'essereverificata con riguardo non già al momento dell'esecuzione bensì al momento incui l'arresto si sarebbe dovuto o potuto eseguire se non fosse intervenuto il decretoche ne autorizzava il ritardo (Cass. Sez. 6^, 6 maggio 1991 n. 1690, ric. P.M. inproc. [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6^, 22 dicembre 1997 n. 5188 [OSCURATO:PERSONA])».L’ordinanza impugnata ha, dunque, fornito un’erronea interpretazione delcombinato disposto degli artt. 382 cod. proc. pen. e 9, comma 6, della legge n.146 del 2006, introducendo un requisito – la perdurante flagranza al momentodell’esecuzione – non previsto dalla legge.4. In conformità con l’orientamento oramai prevalente della giurisprudenza dilegittimità (per il quale si vedano, ex multis, Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022,dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 – 01; Sez. 5, n. 30114 del 06/02/2018, P., Rv.273279 – 01; Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep.2017, Vattimo, Rv. 270042 –01; Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266868 – 01; Sez. 6, n.13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734 – 01; Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016,Cosman, Rv. 266566 – 01; Sez. 6, n. 49482 del 10/11/2015, H, Rv. 265531 – 01;Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265886 – 01; Sez. 5, n.5040 del 01/10/2015, dep. 2016, Dunisha, Rv. 266048 – 01; Sez. 6, n. 21330 del05/05/2015, Quaid, Rv. 263539 – 01; Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli,Rv. 264026 – 01; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, Scognamiglio, Rv. 260000 –01; Sez. 2, n. 13287 del 14/01/2014, Nombaci, Rv. 261817 – 01; Sez. 6 n. 45910del 16/10/2013, PM in proc. Moretti, Rv. 258162; Sez. 3, n. 26207 del12/05/2010, Camara, Rv. 247706; Sez. 1 n. 5983 del 21/01/2009, AbdelsalamIbrahim, Rv. 243358; Sez. 6, n. 37009 del 28/09/2007, Ilievski, Rv. 237192),ritenuto che l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale,priva di ricadute quanto ad effetti giuridici, l'annullamento va disposto senzarinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., trattandosi disituazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio conriferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbelimitarsi a statuire la correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla poliziagiudiziaria e la legittimità dell'arresto - e, perciò, l'esistenza dei presupposti cheavrebbero giustificato la relativa convalida - già riconosciute da questa Corte conla presente decisione, meglio esplicitata nel dispositivo che segue. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato in quanto l’arresto è statolegittimamente eseguito.Così deciso il 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]