CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 agosto 1968
Cassazione n. 31119/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi degli imputati nonché le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, ad eccezione del motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a 25 abbonamenti destinati agli striscionisti per il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza oggetto di ricorso; udite le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese;udite le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorsi e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorsi e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorsi e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorsi e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 aprile 2024, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 20 ottobre 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei termini indicati nel dispositivo di sentenza. In particolare, la Corte territoriale, in riforma della statuizione con cui il primo giudice aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione consumata di cui al capo A) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti anche in relazione a tale fattispecie criminosa. Il primo giudice aveva ritenuto integrata nell'ambito delle contestazioni riportate nel capo A) dell'imputazione la sola estorsione tentata consistente nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la società [OSCURATO:PERSONA] a concedere, quale ingiusto profitto, 25 biglietti gratuiti a partita, un borsone con materiale sportivo ed inviti alle feste istituzionali della società per ogni gruppo ultrà. In relazione all'ulteriore addebito avente ad oggetto la concessione in favore dei gruppi ultrà t di 25 abbonamenti a pagamento a favore dei cd. striscionisti e di 300 biglietti a pagamento per le trasferte nazionali ed internazionali il tribunale aveva, invece, ritenuto non integrato il delitto di estorsione.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, propone ricorso avverso la sentenza con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, violenza privata ed estorsione aggravata di cui ai capi A), B), C), D), G), I) ed M) e per l'effetto è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione e 2.350,00 di multa. 2.1. Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e travisamento della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha, preliminarmente, rimarcato l'assoluta inconciliabilità tra quanto affermato dal Tribunale in ordine alla volontà della [OSCURATO:PERSONA] di mantenere la consuetudine di vendere i biglietti per le partite fuori casa e le partite Uefa ai gruppi ultras al di fuori dei canali ufficiali e quanto sostenuto nella sentenza di appello in ordine alla dazione di tali biglietti a seguito della pressione estorsiva subita dal [OSCURATO:PERSONA]. La deliberazione della Corte di appello sarebbe conseguenza di una erronea interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale -a giudizio della difesa- avrebbe chiarito che la scelta di riservare parte dei biglietti per le trasferte era fondata su una congiunta volontà della società e della Questura di tenere sotto controllo gli spostamenti degli ultras ed essere certi che gli stessi avrebbero occupato solo il settore ospiti grazie al sistema delle "liste per le trasferte" introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 a seguito del processo "[OSCURATO:PERSONA]". Diversamente da quanto erroneamente affermato dai giudici di appello, il management della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai avuto l'intenzione di interrompere tale prassi, concordata con la Questura, con conseguente travisamento delle dichiarazioni testimoniali del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, è stato eccepito che il riferimento effettuato da quest'ultimo alla richiesta di ottenere ulteriori biglietti, avanzata dai gruppi ultras nel corso dell'incontro del 07 giugno 2018, avrebbe ad oggetto la dazione di biglietti per le partite casalinghe della [OSCURATO:PERSONA] -così ripristinando una prassi interrotta nel 2016- e non la vendita dei tagliandi per le gare in trasferta (affermazione che troverebbe conferma nella lettura delle pagine 70 e 135 della deposizione del 3 marzo 2021). La difesa ha, quindi, rimarcato la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui veniva affermato che la richiesta avanzata il 7 giugno 2018 non è mai stata accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] e non è stata oggetto di ulteriori interlocuzioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i ricorrenti. Il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado sarebbe conseguenza, quindi, di una diversa interpretazione della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] con conseguente necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della sua audizione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La motivazione con cui la Corte distrettuale ha respinto la richiesta di rinnovazione sarebbe meramente apparente e contraddittoria rispetto ai fatti di causa; la discrasia tra le due deliberazioni non verterebbe sulla diversa valutazione di un fatto storico ma su una differente interpretazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle ragioni che avrebbero spinto la società a riservare parte dei biglietti per le trasferte ai gruppi ultras. La riconducibilità di tale scelta del management della [OSCURATO:PERSONA] ad una precisa volontà di monitorare e controllare gli spostamenti degli ultrà troverebbe, peraltro, conferma nella deposizione del Presidente [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito di essere pienamente a conoscenza di tale prassi contra legem, attuata e mantenuta in accordo con la Questura per ragioni di ordine pubblico (vedi pag. 15 della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 15 marzo 2021). La rinnovazione dell'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ancora più necessaria in considerazione del difetto di attendibilità delle sue dichiarazioni lamentato dalla difesa nei motivi di impugnazione (ed in particolare a pag. 71 dell'atto di appello). La Corte di merito avrebbe ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] attendibile con motivazione minimale, sommaria e superficiale e, quindi, apparente e contraddittoria; i giudici di appello, peraltro, avrebbero ignorato le doglianze difensive con cui veniva evidenziata l'inattendibilità delle dichiarazioni del predetto (evidente contraddizione tra il narrato del [OSCURATO:PERSONA] e quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi B ed H; assenza nella trascrizione della registrazione dell'incontro del 21 giugno 2018 delle richieste di borsoni ed inviti alle feste sociali che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avanzato in occasione di tale incontro nonché inesistenza dell'incontro tra gruppi ultras -organizzato dal [OSCURATO:PERSONA]- tra 7 ed il 21 giugno 2018 di cui fa menzione il solo [OSCURATO:PERSONA] in contrasto con quanto dichiarato da tutti gli altri testi escussi in dibattimento) e che avrebbero avuto risposta in caso di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della condanna per il reato di estorsione consumata di cui al capo A) in considerazione dell'assenza della necessaria motivazione rafforzata. La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo confutato specificamente gli argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, limitandosi all'apodittica affermazione "questa Corte non condivide la pronuncia assolutoria del tribunale con riferimento all'ottenimento dei biglietti per le partite fuori casa e per le competizioni Uefa fuori dai canali ufficiali". 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione consumata di cui al capo A) nonché la contraddittorietà della stessa con gli atti di causa. 2.3.1. L'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che la società [OSCURATO:PERSONA] fin dal 2016 avrebbe, in violazione della normativa vigente ed in accordo con la Questura, riservato parte dei biglietti per le partite di campionato giocate in trasferta ai gruppi ultrà al fine di monitorare gli spostamenti dei tifosi in occasione degli incontri a rischio per l'ordine pubblico e che, di conseguenza, sarebbe del tutto illogica l'affermazione dei giudici di appello secondo cui la decisione di riservare tali biglietti ai gruppi di ultrà sarebbe conseguenza delle condotte estorsive degli imputati. La difesa ha, inoltre, evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] riservava per sé il 90% dei tagliandi del settore ospiti; in più occasioni il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito che solo 300 biglietti venivano riservati agli ultras mentre 900 tagliandi veniva assegnati ai Club ufficialmente riconosciuti dalla società. Ancora una volta emergerebbe, quindi, che la [OSCURATO:PERSONA], spontaneamente ed in violazione di legge, riservava i biglietti delle partite in trasferta ad ultras e Club riconosciuti, in tal modo rendendo di fatto impossibile agli altri tifosi acquistare i tagliandi sui canali ufficiali con conseguente azzeramento del libero mercato. I giudici di appello non si sarebbero confrontati in alcun modo con tali argomentazioni con conseguente carenza di motivazione. 2.3.2. La difesa ha, quindi, rimarcato che la normativa per la vendita delle trasferte europee prevede, al contrario di quella vigente per le partite del campionato italiano, che la società ospitante ceda direttamente i biglietti del settore ospiti alla squadra ospitata, la quale poi provvede alla cessione ai propri tifosi. La Corte territoriale avrebbe travisato il fatto laddove afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto, in occasione della partita [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], di mandare cinquanta ultras nella curva dei tifosi avversari, senza accorgersi che nelle partite internazionali non possono essere venduti biglietti ai tifosi avversari fuori dal settore ospiti. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta totale carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione tentata di cui al capo A) in relazione alla richiesta di dazione di 25 biglietti destinati ai Drughi oltre ad un borsone ed inviti per le feste sociali. La difesa, nell'atto di appello, aveva evidenziato che il gruppo dei Drughi non avrebbe avuto alcun interesse ad ottenere tali 25 biglietti in considerazione del fatto che gli striscionisti del già menzionato gruppo ultrà erano già praticamente tutti abbonati e, quindi, erano già in possesso del titolo per entrare allo stadio. È stato, inoltre, rimarcato che la richiesta di ottenere borsoni e inviti per le feste sociali di cui fa menzione il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stata avanzata da alcuno e che l'affermazione de relato resa dallo SLO della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata smentita dalla fonte diretta (il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), argomentazione difensiva del tutto ignorata dai giudici di appello con conseguente ulteriore vizio di motivazione. 2.5. Con il quinto motivo si eccepisce carenza ed apparenza della motivazione in ordine alla riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle condotte di cui al capo di imputazione. La motivazione con cui la Corte di merito, in poche righe, afferma che il ricorrente rivestiva una posizione di supremazia su [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che nessuna decisione veniva presa dai Drughi senza l'avvallo del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe meramente apparente e priva di alcun esame critico delle condotte del ricorrente, facendo mero richiamo alle deposizioni testimoniali ed alle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari. La difesa ha evidenziato, peraltro, che il [OSCURATO:PERSONA] non entra allo stadio da anni in quanto destinatario di [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente non ha avuto alcun contatto con il [OSCURATO:PERSONA] ovvero con altri dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] e che le intercettazioni valorizzate dai giudici di merito (citate nella nota 37 della sentenza di appello) non contengono alcuna prova della direzione o della supremazia del ricorrente sugli altri membri dei Drughi. I giudici di appello, limitandosi al mero richiamo a tali intercettazioni, non avrebbero espresso le ragioni sulla base delle quali le conversazioni in esame avrebbero valenza accusatoria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbero omesso di confutare le specifiche deduzioni difensive. L'unica volta in cui la sentenza impugnata fa menzione di una condotta che sarebbe stata tenuta direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] (in particolare la richiesta di fissare una riunione tra tutti gli ultras citata a pag. 41), travisa completamente il fatto in quanto tutti i testi escussi -compreso il [OSCURATO:PERSONA]- riferiscono che il ricorrente non ha mai partecipato ad una riunione tra ultras e che nessun incontro si è svolto nel periodo ricompreso tra il 7 ed il 15 giugno 2018. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. conseguente alla condanna per il reato di tentata estorsione di cui al capo A) dell'imputazione limitatamente alla richiesta di 25 abbonamenti a pagamento da destinare agli striscionisti del gruppo ultrà dei Drughi, in assenza di appello del Pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria pronunciata sul punto dal Tribunale di Torino. I giudici di appello non si sarebbero accorti che l'appello del Pubblico ministero in relazione a tale vicenda non avrebbe riguardato il gruppo dei Drughi e, quindi, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come espressamente indicato a pag. 13 dell'atto di appello. La Corte di merito, in assenza di devoluzione da parte della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe indebitamente valutato la vicenda e condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione tentata (vedi pagg. 46 e 47 della sentenza oggetto di ricorso), condanna ritenuta illegale dalla difesa perché emessa in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. 2.7. Con il settimo motivo si eccepisce carenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione di cui al capo B) ed alla riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] di tale imputazione. La motivazione sarebbe del tutto apparente ed assertiva in ordine al carattere minatorio delle frasi profferite dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in occasione degli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] del 7 e 13 novembre 2018; a giudizio della difesa, infatti, i giudici di appello si sarebbero limitati a ripetere le espressioni riportate nel capo di imputazione senza spiegare perché le stesse avessero una valenza minatoria.La Corte territoriale avrebbe, inoltre, desunto la natura minatoria di tali espressioni dalla caratura criminale dello [OSCURATO:PERSONA] e dal timore che la semplice presenza dell'imputato avrebbe cagionato nel [OSCURATO:PERSONA]. Tale affermazione si porrebbe, secondo il ricorrente, in contrasto insanabile con quanto affermato alla successiva pagina 56 della sentenza di appello allorquando viene affermato che la semplice presenza di un capo ultrà non può essere da sola idonea a coartare la volontà del soggetto passivo in assenza di concreti elementi idonei a provare l'esercizio di una reale forza intimidatrice. La motivazione è, infine, apparente e contraddittoria laddove viene affermata la riferibilità al ricorrente delle condotte tenute dallo [OSCURATO:PERSONA]; in particolare i giudici di appello non hanno in alcun modo spiegato per quale motivo la frase pronunciata dallo [OSCURATO:PERSONA] "sai per conto di chi vengo" sarebbe riferibile al solo [OSCURATO:PERSONA] e non al gruppo ultrà dei Drughi, come peraltro riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue spontanee dichiarazioni. 2.8. Con l'ottavo motivo si eccepisce carenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione di cui al capo C) ed alla riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] di tale condotta estorsiva. Secondo la difesa, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiarito che la Uefa ha disposto che la società ospitante ceda direttamente i biglietti del settore ospiti alla squadra ospitata, la quale poi provvede alla cessione ai propri tifosi; ne conseguirebbe, pertanto, la piena legittimità della prassi consolidata seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui 120 biglietti erano destinati ai Drughi, 100 a Tradizione e 80 a Nucleo. In relazione alla partita di Amsterdam, il [OSCURATO:PERSONA], venendo meno ai precedenti accordi, avrebbe deciso di ridurre a 50 il numero di biglietti destinati ai Drughi come punizione per aver esposto striscioni contro il caro-biglietti, in tal modo manifestando la propria supremazia sul gruppo ultrà, i quali non possono fare altro che "abbozzare, magari protestando" (vedi pag. 34 del ricorso). Tali fondamentali circostanze vengono del tutto ignorate dai giudici di appello con correlato vizio di motivazione. Secondo il ricorrente sarebbe, pertanto, evidente che lo [OSCURATO:PERSONA] non intendeva costringere il [OSCURATO:PERSONA] a dare biglietti aggiuntivi ai Drughi ma indurlo a rispettare i patti con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. 2.9. Con il nono motivo è eccepita la violazione dell'art. 266 cod. proc. pen. conseguente all'utilizzazione di intercettazioni dichiarate inutilizzabili dal primo giudice nonché carenza di motivazione in ordine alle prove documentali dedotte dalla difesa in relazione al capo D). 2.9.1. Il ricorrente ha, preliminarmente, evidenziato che le conversazioni intercettate sono state dichiarate inutilizzabili dal Tribunale in relazione al reato di violenza privata posto che tale fattispecie criminosa non consente il ricorso allo strumento delle intercettazioni ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen. con conseguente violazione di legge ed inutilizzabilità di tali captazioni.2.9.2. La motivazione sarebbe del tutto apparente in ordine al reato di violenza privata relativamente all'asserita imposizione ai tifosi comuni di attuare il cd. sciopero del tifo, non confrontandosi in alcun modo con le prove emerse nel corso del giudizio; la Corte di merito avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché sulla conversazione n. 1087 del 9 marzo 2019 in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero affermato: "ti devi prendere la briga e picchiare la gente per non farla cantare", senza tenere conto delle deduzioni difensive in ordine all'inidoneità di tali elementi probatori a dimostrare la sussistenza del reato di violenza privata. La predetta intercettazione sarebbe, inoltre, stata travisata dalla Corte territoriale in quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato che "picchiare la gente per non farla cantare" è una cosa "che non si può fare" (vedi pag. 26 del ricorso). 2.9.3. I giudici di appello non si sarebbero, inoltre, confrontati con i video amatoriali registrati dalla curva sud durante le venti partite in cui si è svolto lo sciopero del tifo, video che dimostrerebbero che la curva cantava quando voleva cantare e che nessuno avrebbe imposto lo sciopero del tifo. Tali video, prodotti nel corso del dibattimento, non sarebbero neppure citati nelle due sentenze di merito con conseguente carenza assoluta di motivazione. La circostanza riferita dal teste [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i cori duravano poco, a giudizio della difesa, non sarebbe riconducibile a condotte intimidatorie da parte degli ultras, ma dal fatto che, senza il coordinamento dei "lancia-cori" che coordinano tutti i tifosi della curva, i cori lanciati estemporaneamente da un punto della curva non possono essere seguiti dai tifosi presenti in un punto lontano. Proprio in questa sospensione dell'attività organizzata del tifo consisteva il cd. sciopero del tifo, come peraltro chiarito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una conversazione con lo [OSCURATO:PERSONA] captata dagli inquirenti (intercettazione n. 1087 del 9 marzo 2019). 2.10. Con il decimo motivo si lamenta l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di associazione a delinquere di cui al capo G) dell'imputazione. 2.10.1. La motivazione sarebbe del tutto generica in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen.; i giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare che le intercettazioni e le dichiarazioni dei testi avrebbero dimostrato l'esistenza di un vertice del gruppo dei Drughi (composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che avrebbe imposto comportamenti all'interno dello stadio e gestito la rivendita dei biglietti e che gli stessi "non potessero non essere consapevoli della diversità che caratterizzava la loro posizione" (vedi pag. 85 della sentenza impugnata), senza però motivare adeguatamente in ordine alla consapevolezza da parte dei ricorrenti di aver costituito una autonoma associazione a delinquere completamente separata da tutti gli altri membri del gruppo dei Drughi e, di conseguenza, di partecipare consapevolmente all'esecuzione di un unitario programma criminoso.2.10.2. Il percorso argomentativo sarebbe, inoltre, illogico ed apodittico nella parte in cui deduce la stabilità dell'associazione a delinquere dalla risalente partecipazione degli imputati al gruppo ultrà dei Drughi nonché del tutto carente in relazione al requisito dell'esistenza di una minima organizzazione per il perseguimento dei fini illeciti del consesso criminoso. La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato l'assenza di doglianze in relazione al requisito dell'organizzazione dell'associazione a delinquere, senza tenere conto che a pagina 83 dell'atto di appello si era lamentata espressamente la carenza di motivazione in ordine alla "minima organizzazione di attività personali e beni economici per il perseguimento del fine illecito comune". 2.10.3. A giudizio della difesa, inoltre, l'imputazione individuerebbe il ruolo di capo del [OSCURATO:PERSONA] e di partecipe del [OSCURATO:PERSONA] senza indicazione di alcun elemento di distinzione tra i medesimi ruoli ricoperti nel gruppo non delinquenziale dei Drughi e non conterrebbe una specifica indicazione del programma criminoso dell'ipotizzata associazione a delinquere. La medesima genericità contraddistinguerebbe la motivazione con cui la Corte di merito afferma che lo scopo degli imputati era quello di "tenere sotto scacco la società e costringere quest'ultima, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], concedere al gruppo alcune utilità non dovute" (vedi pag. 56 della sentenza impugnata), indicazione non rinvenibile nel capo di imputazione con conseguente indebita "attività creativa della fattispecie" da parte dei giudici di appello. Tale individuazione del programma criminoso è, peraltro, diversa sia da quella prospettata dal Pubblico ministero nel corso della sua requisitoria ("realizzazione e mantenimento di interessi economici e affermazione di un potere assoluto in curva" sia da quella descritta nella sentenza di primo grado "indurre la [OSCURATO:PERSONA] a modificare la politica in materia di biglietti in favore dei gruppi". 2.10.4. Il ricorrente ha evidenziato che l'imputazione indicherebbe quali autori dei reati- fine dei soggetti che agiscono in nome per conto del gruppo ultrà di appartenenza e non per l'interesse particolare di un ristretto vertice; in particolare in relazione al capo A) è stato rimarcato che la contestazione vede coinvolti non solo i presunti vertici dei Drughi ma anche componenti di altri gruppi ultrà e addirittura un soggetto estraneo agli ultras quale [OSCURATO:PERSONA]. È stato, inoltre, sottolineato che le presunte violenze nei confronti dei tifosi sarebbero avvenute in un settore della curva in cui non sono posizionati i Drughi, ovvero nel primo anello. 2.11. Con l'undicesimo motivo di impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., travisamento del fatto nonché apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il capo I) dell'imputazione. La Corte distrettuale ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia dato il suo placet alla condotta intimidatoria tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] nell'incontro del 15 febbraio 2019, tale affermazione troverebbe fondamento nella conversazione telefonica intercorsa tra i due il 2 febbraio 2019 e nella soddisfazione manifestata dal ricorrente per l'operato dello [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'incontro, soddisfazione che, a dire della difesa, non restituirebbe "in alcun modo una approvazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una minaccia profferita dal solo [OSCURATO:PERSONA]" (vedi pag. 50 del ricorso) e si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla stessa Corte in ordine alla necessaria applicazione del criterio della prognosi postuma nella effettuazione del giudizio di idoneità ex art. 56 cod. pen. I giudici di appello non si sarebbero confrontati con le doglianze con cui la difesa aveva evidenziato che, in occasione delle conversazioni intercettate il 2 febbraio 2019, il ricorrente non avrebbe dato mandato allo [OSCURATO:PERSONA] di minacciare il [OSCURATO:PERSONA], essendosi lo stesso limitato a parlare della vicenda dei buoni da incrementare, limitandosi a pronunciare la frase "hai fatto come avevamo detto" in risposta alle precedenti espressioni del suo interlocutore. Non vi sarebbe, quindi, alcuna traccia di un placet, anche in considerazione del fatto che tale espressione sembrerebbe riferibile ad una approvazione per un qualcosa che era già avvenuto mentre l'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] doveva ancora intervenire. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non avrebbe rafforzato in alcun modo la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] né gli avrebbe suggerito di tenere un comportamento minaccioso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con conseguente manifesta illogicità della motivazione. La difesa ha, inoltre, rimarcato che le due telefonate intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il successivo 15 febbraio, nel corso del quale il ricorrente si limita a dire "hai fatto bene" non conterrebbero alcun riferimento a condotte minatorie poste in essere da quest'ultimo ma ad una mera richiesta di avere un maggior numero di buoni per le consumazioni. La motivazione sarebbe, infine, contraddittoria nella parte in cui viene affermata la valenza intimidatoria delle frasi pronunciate dallo [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto del fatto che lo stesso ed il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati a conoscenza dell'accordo a ribasso raggiunto dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai voucher concessi agli ultras come ricompensa per l'attività di controllo del chiosco sito all'interno dello stadio. [OSCURATO:PERSONA], ignaro di tale accordo, era quindi intenzionato ad una nuova negoziazione con il [OSCURATO:PERSONA] rendendosi conto dello squilibrio contrattuale a sfavore dei tifosi, facendo leva sulla pacifica e riscontrata criticità dell'attività di controllo degli avventori affinché non si servissero abusivamente delle consumazioni e, quindi, si sarebbe limitato a pronunciando la frase "tenere buoni i ragazzi della curva", espressione che non contiene alcuna prospettazione di un male ingiusto con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. 2.12. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 56 e 629 cod. pen. nonché assenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo M) dell'imputazione. È stata, in particolare, eccepita l'assenza di motivazione in entrambi i gradi di giudizio in ordine alla seconda condotta descritta nel capo B ("a non denunciare condotte estorsive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e da altri esponenti ultras").A giudizio della difesa gli elementi logico-fattuali posti a fondamento della deliberazione della Corte distrettuale (scelta del luogo dell'incontro con il D'[OSCURATO:PERSONA], riferimento alla morte del Bucci, accenno alla possibilità di divulgare conversazioni private del D'[OSCURATO:PERSONA] contenute in un faldone nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]) non sarebbero idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e, in particolare, a comprovare l'idoneità delle condotte del [OSCURATO:PERSONA] a generare nel D'[OSCURATO:PERSONA] un timore tale da coartarne la volontà, anche e soprattutto in considerazione delle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, il quale ha riferito che "i toni sono sempre stati tranquilli e non ho subito nessuna minaccia. In pratica si è trattato di una richiesta di interessamento" (vedi verbale di s.i.t. datato 08 luglio 2019) e che "i toni furono pacati, poi mi fermai a ragionare capii che non era casuale quindi non mi sentii minacciato o comunque disturbato glielo posso garantire" (vedi deposizione resa all'udienza del 17 marzo 2021). La motivazione sarebbe, pertanto, manifestamente illogica laddove afferma che il contesto in cui si è attuata la condotta del [OSCURATO:PERSONA] "fosse stato intimidatorio e quindi il reato si sia perpetrato per tale motivo ed alla luce, quindi, di una visita al bar e di una digressione neutra dalla richiesta di biglietti" (vedi pag. 57 del ricorso). La Corte di merito, inoltre, avrebbe erroneamente considerato collegati la prospettazione della morte del Bucci ed il riferimento al faldone, senza considerare che, dalla lettura dell'imputazione, emergerebbe che tale ultimo argomento sarebbe riferito all'intento del [OSCURATO:PERSONA] di non essere denunciato per estorsione e non per ottenere un maggior numero di biglietti per le trasferte della squadra con conseguente travisamento del fatto. 2.13. Con il tredicesimo motivo di impugnazione è stata eccepita l'apparenza della motivazione posta a fondamento del rigetto del motivo di appello con cui veniva chiesto il contenimento della misura del [OSCURATO:PERSONA] giudiziale. La Corte distrettuale, a fronte della specifica indicazione delle doglianze descritte a pagg. 18 e 19 dei motivi di appello, si sarebbe limitata a liquidare tali argomentazioni affermando che la richiesta deve essere respinta per la gravità dei fatti oggetto di giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, propone ricorso avverso la sentenza con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, violenza privata ed estorsione aggravata di cui ai capi A), D) e G) e per l'effetto è stato condannato alla pena di anni 4, mesi 7 di reclusione e 1.350,00 di multa. I motivi di impugnazione dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto sovrapponibili con i motivi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, nono, decimo e tredicesimo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto fondati su argomentazioni identiche a quelle prospettate da quest'ultimo che si intendono qui integralmente riportate per evitare inutili ripetizioni.4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, propone ricorso avverso la sentenza con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, violenza privata ed estorsione aggravata di cui ai capi A), B), C), D) e G) e per l'effetto è stato condannato alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione e 1.350,00 di multa. 4.1. Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita violazione degli artt. 192, 603 cod. proc. pen., 110, 629 cod. pen., travisamento della prova nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente in relazione all'estorsione di cui al capo A). 4.1.1. La Corte distrettuale avrebbe ribaltato la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale, con percorso argomentativo deduttivo e privo di riscontri fattuali oggettivi, fondato esclusivamente sulla deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e degli ufficiali di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero espresso le loro personali convinzioni sul fenomeno "ultras" piuttosto che riferire in ordine ai fatti contestati agli imputati. 4.1.2. I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che la richiesta di acquisto di biglietti per le trasferte della [OSCURATO:PERSONA], avanzata nel corso dell'incontro del 7 giugno 2018, sarebbe stata accettata a seguito della pressione estorsiva subita dal [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto del contenuto della trascrizione della registrazione di tale incontro. Secondo la difesa, l'esame dei dialoghi intercettati dimostrerebbe, infatti, che l'argomento "biglietti per le trasferte" sarebbe stato "escluso" dall'oggetto della discussione, anche e soprattutto perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'incontro avrebbe prospettato l'intenzione di continuare a garantire il rispetto della consolidata prassi "dei biglietti direttamente acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA]" e poi acquistati dai tifosi dietro pagamento dell'intero prezzo (vedi pag. 5 del ricorso). È stato, inoltre, eccepito che la Corte territoriale, affermando che l'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di rinnegare la prassi di consegnare ai gruppi ultrà i biglietti per le trasferte all'estero non si sarebbe realizzata "in un colpo solo" solo "per il timore delle reazioni" dei tifosi (vedi pag. 40 della sentenza impugnata) avrebbe travisato l'esame del [OSCURATO:PERSONA] svolto dal Pubblico Ministero all'udienza del 3 marzo 2021 nella parte in cui il teste avrebbe riferito che, a seguito della protesta attuata dal gruppo ultrà Viking, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di assegnare i biglietti per le partite internazionali riservati alla società ospitata come da regolamento Uefa ai Club ed ai gruppi Ultrà -dietro pagamento del prezzo, indicazione delle generalità e dei dati della trasferta- al fine di monitorarne gli spostamenti, migliorare l'organizzazione della trasferta e la gestione virtuosa dell'evento nonché di avere la certezza che la "componente ultras fosse all'interno del settore ospiti" (vedi pag. 9 del ricorso). Ne consegue che la società non avrebbe avuto alcun interesse a rifiutare la richiesta degli ultrà di vendere loro, senza tariffe agevolate, una parte dei biglietti destinate alla squadra ospite in occasione delle trasferte internazionali.Il ricorrente ha, inoltre, denunciato l'erroneità dell'affermazione secondo cui gli imputati avrebbero ottenuto, con modalità estorsive, 300 biglietti cumulativi, affermazione smentita da quanto dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe riferito che la [OSCURATO:PERSONA] determinava di volta in volta quanti biglietti assegnare ai gruppi ultrà, senza garantire un numero determinato di tagliandi, numero la cui individuazione era rimessa alla discrezionalità del [OSCURATO:PERSONA] stesso (come peraltro accaduto in occasione delle partite Fiorentina-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). I giudici di appello avrebbero, inoltre, ignorato le intercettazioni nn. 1017-1018 e 1019 del 23 agosto 2018 nonché 8280 del 23 agosto 2018, captazioni che dimostrerebbero che il [OSCURATO:PERSONA], in occasione della prima trasferta successiva all'incontro del 21 giugno 2018, si sarebbe rivolto direttamente alla società Parma per ottenere i biglietti per il gruppo ultrà dei Drughi, comportamento che induceva il [OSCURATO:PERSONA] dapprima a rimproverare il [OSCURATO:PERSONA] -non potendo il Parma soddisfare tale richiesta in quanto vietata dalla normativa vigente- ed in seguito a chiedergli di "mandargli la lista delle persona che hanno bisogno del biglietto" (vedi pag. 12 del ricorso). Il contenuto di tali conversazioni dimostrerebbe la contraddittorietà della motivazione in considerazione della manifesta illogicità di una ricostruzione secondo cui i gruppi ultras avrebbero illecitamente ottenuto la concessione di 300 biglietti per le partite fuori casa, per poi rivolgersi alla squadra ospitante della prima trasferta successiva alla consumazione di tale estorsiva al fine di ottenere i biglietti della partita Parma-[OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito, nel corso della sua deposizione, che la concessione dei biglietti da parte della società, non solo era una prassi invalsa mai messa in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA], ma addirittura costituiva l'unico mezzo per gli ultras bianconeri di procurarsi i biglietti per le partite fuori casa e per le competizioni Uefa. 4.1.3. La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto di non procedere ad un nuovo esame delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che l'appello proposto dal Pubblico ministero "non verterebbe su una valutazione del contributo dichiarativo dei testi chiave del procedimento, la cui attendibilità sarebbe comunque stata certificata dal Tribunale"; i giudici di appello non avrebbero considerato la valenza probatoria fondamentale per l'accertamento dei fatti delle dichiarazioni rese dalle persone offese, dichiarazioni poste a fondamento della pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] d'appello si sarebbe limitata ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto "tagliare tutto" fin dal 2016 ma il timore delle reazioni degli interessati non aveva consentito di procedere in un "colpo solo", così travisando il significato della dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe invece spiegato che, fin dall'anno 2013, venivano concesse agevolazioni ai tifosi nell'ambito di un progetto di progressiva fidelizzazione, facendo entrare gli striscionisti con un tagliando gratuito o in alternativa concedendogli la possibilità di acquistare dei tagliandi fuori da quelli che erano i circuiti classici di biglietteria. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe chiarito che tale meccanismo, non costituiva un'agevolazione, ma un sistema predisposto al fine di realizzare una gestione virtuosa dell'evento ed agevolare l'attività di controllo e vigilanza della Questura. 4.1.4. La difesa ha rimarcato che la condotta estorsiva ipotizzata si sarebbe consumata in data 23 giugno 2018 nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato la disponibilità dei 300 biglietti per le partite fuori casa e per le competizioni Uefa, senza potersi considerare la condotta estorsiva protratta per tutta la stagione 2018/2019; i giudici di appello avrebbero erroneamente confuso il momento della coartazione del soggetto passivo con il momento in cui la persona offesa avrebbe subito il pregiudizio patrimoniale (individuato nella lesione della libertà contrattuale) consistito nella vendita dei biglietti agli ultrà piuttosto che sul libero mercato. A ciò conseguirebbe l'estraneità del ricorrente a tali condotte estorsive, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] partecipato a nessuno degli episodi svoltisi in data 7, 15 e 21 giugno 2018 descritti nel capo A); l'esame del [OSCURATO:PERSONA] dimostra, infatti, che solo nel novembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] disse allo SLO della [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, in futuro, il nuovo referente per tali vicende nonché di aver contattato telefonicamente il ricorrente, il quale gli rispose di non sapere nulla in ordine al fatto che si sarebbe dovuto occupare dell'approvvigionamento dei biglietti. La motivazione sarebbe, peraltro, priva di alcuna argomentazione in ordine al contributo casuale fornito dal [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato di estorsione, limitandosi i giudici di appello ad indicare il ricorrente come uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], rivestendo il ruolo di rappresentante dei Drughi allo stadio e fornendo un decisivo contributo causale per l'attuazione dell'intimidazione alla società tramite lo sciopero del tifo e l'intonazione di cori intimidatori da lui autorizzati, ritenendo, con argomentazioni generiche, irrilevante la circostanza comprovata dalla difesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], in occasione della partita del 29 settembre 2018, quando vennero intonati i cori che costarono alla [OSCURATO:PERSONA] la chiusura della curva sud per due giornate di campionato e l'erogazione di multe, si trovasse a Gubbio e non allo stadio di Torino. Tali condotte, in ogni caso, non sarebbero in alcun modo riconducibili al reato di estorsione tentata relativa ai 25 abbonamenti per gli striscionisti, in quanto tale condotta si sarebbe esaurita definitivamente il 21 giugno 2018, con conseguente irrilevanza delle condotte successive addebitate al [OSCURATO:PERSONA] ed esplicitatesi, a seguito della riunione tra gruppi ultrà avvenuta nel novembre 20218, in azioni di prevaricazione sugli altri tifosi in curva, affissione di scritte oltraggiose e discriminatorie in luoghi pubblici, sciopero del tifo, contestazione nella squadra nonché intonazioni di cuore discriminatori e denigratori all'interno dello stadio. 4.1.5. La motivazione sarebbe carente laddove i giudici di appello non avrebbero valutato in alcun modo alcuni degli specifici motivi di gravame contenuti nell'atto di appello. In primo luogo, era stata evidenziata la carenza di prova in ordine al ritenuto ruolo di raccordo tra gli imputati e gli altri ultras svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nonché di "controllore" della curva, colui a cui bisognava rivolgersi per "correggere" i comportamenti dei tifosi. In particolare, la difesa ha rimarcato che i giudici di merito non avrebbero considerato le dichiarazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso di aver ricevuto ordini o direttive dal [OSCURATO:PERSONA], indicato come soggetto con cui collaborava per l'organizzazione delle coreografie della curva e che le dichiarazioni rese dal ricorrente sarebbero state ritenute inattendibili con argomentazioni generiche ed apodittiche. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. e 110 cod. pen., travisamento della prova nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente in relazione all'estorsione di cui al capo B). A giudizio del ricorrente, la conversazione intercettata in data 7 novembre 2018 che, secondo i giudici di appello, smentirebbe quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ragione per la quale in occasione dell'incontro tra la 3uventus e il [OSCURATO:PERSONA] non fu esposto lo striscione con la scritta "solo per la maglia", riporterebbe semplicemente un sentito dire. È stato inoltre segnalato che la tentata estorsione si sarebbe consumata -in occasione degli incontri del 6 e 7 novembre 2018- con il rifiuto irrevocabile del [OSCURATO:PERSONA] di aggiungere ulteriori tre biglietti a quelli previsti per l'incontro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], con conseguente irrilevanza delle condotte successive attribuite al [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare della mancata esposizione del già citato striscione. A giudizio della difesa ma sarebbe del tutto illogico che, a fronte dell'indisponibilità di tre soli biglietti, [OSCURATO:PERSONA] abbia incaricato [OSCURATO:PERSONA] di minacciare pesanti ritorsioni al [OSCURATO:PERSONA] se quei tre biglietti non fossero stati concessi. Mancherebbe alcun riscontro oggettivo che consenta di ritenere provato che il [OSCURATO:PERSONA] sapesse di cosa [OSCURATO:PERSONA] volesse parlare con la persona offesa all'incontro del 7 novembre 2018, inoltre il ricorrente non sarebbe stato nelle condizioni ascoltare la conversazione tra i due perché non si trovava a pochi passi da loro, come apoditticamente affermato in sentenza, ma alla distanza di ben 20 metri dai due interlocutori, dato che emergerebbe inequivocabilmente dall'annotazione redatta dal sovrintendente capo [OSCURATO:PERSONA] in data 8 novembre 2018 nonché dalla deposizione dibattimentale dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbe stato del tutto ignorato dai giudici dell'appello nonostante la presenza di uno specifico motivo di gravame. La motivazione sarebbe carente in ordine al secondo episodio di tentata estorsione avvenuto il 13 novembre 2018 in occasione del quale lo [OSCURATO:PERSONA], a fronte del diniego di aumentare fino a 200 il numero dei biglietti previsti per i Drughi per l'incontro contro la squadra dello [OSCURATO:PERSONA] a Berna, avrebbe minacciato il [OSCURATO:PERSONA] che i Drughi -senza biglietto- si sarebbero presentati allo stadio per tentare di entrare comunque nell'impianto, aggiungendo la frase "e vedremo che cosa succederà". La difesa ha affermato in proposito, che la conclusione secondo cui tale comportamento si sarebbe tradotto in azioni di disturbo che avrebbero creato problemi di ordine pubblico e sarebbero costate sanzioni alla [OSCURATO:PERSONA] è del tutto congetturale, non essendo stata prospettata dallo [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ma desunta a posteriori dal [OSCURATO:PERSONA] dagli accadimenti effettivamente verificatisi. La Corte di merito avrebbe, inoltre, travisato le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato avrebbe affermato che i problemi di ordine pubblico in occasione della partita svoltasi a Berna sarebbero stati provocati dalla sezione Svizzera dei Drughi mentre il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, in tale occasione, tenuto un comportamento pienamente collaborativo. I giudici di appello avrebbero ritenuto irrilevante e neutra tale circostanza con argomentazioni che sostanzialmente travisano il narrato del [OSCURATO:PERSONA], non solo per la mancanza di qualunque riscontro che la sezione Svizzera dei Drughi fosse complice con quella torinese, ma anche e soprattutto per la presenza della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dichiarato che la responsabilità dei disordini fu dei tifosi svizzeri mentre il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe collaborato per il ristabilimento dell'ordine pubblico e non certo, come erroneamente indicato a pagina 49 della sentenza "per contribuire a dar conto ex post della serietà e della concretezza delle minacce di [OSCURATO:PERSONA]". Il travisamento della prova si estenderebbe anche alla mancata considerazione di quanto affermato dal teste [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione telefonica n. 9873 del 14 dicembre 2018 in relazione al fatto che i disordini furono creati dai Drughi svizzeri e non da quelli torinesi. Infine, la Corte distrettuale non avrebbe considerato un'altra importante conversazione telefonica intrattenuta dal [OSCURATO:PERSONA] con il ricorrente (n. 9332 del 4 dicembre 2018) nel corso della quale il dirigente della [OSCURATO:PERSONA], con tono di comando imperioso, avrebbe ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di chiamare [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei Drughi svizzeri, per dirgli che sarebbero stati tolti anche i 18 biglietti che erano stati riservati loro come ritorsione per il fatto che si sarebbero lamentati con la squadra degli [OSCURATO:PERSONA] di aver avuto pochi biglietti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale conversazione dimostrerebbe il comportamento ubbidiente tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], comportamento logicamente incompatibile con l'ipotizzato intento estorsivo asseritamente manifestato venti giorni prima in occasione dell'incontro del 13 novembre 2018. 4.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione degli artt. 192 cod. proc. e 110 cod. pen., travisamento della prova nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente in relazione all'estorsione di cui al capo C). La difesa ha evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], collaboratore del [OSCURATO:PERSONA] presente all'incontro del 18 marzo 2019, non smentirebbero le dichiarazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di aver più volte intimato alla persona offesa di riferire il contenuto del loro colloquio al Presidente [OSCURATO:PERSONA]; inoltre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe precisato di non aver direttamente sentito [OSCURATO:PERSONA] pronunciare la frase "noi ci ricordiamo tutto di quando lui, D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno incontrato la famiglia Dominello a Napoli e per questo saremo noi a chiamare Report, così rompiamo il culo" ma di averne avuto conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dopo circa una settimana dall'incontro. I giudici di appello si sarebbero, inoltre, limitati a reiterare le scarne argomentazioni della sentenza di primo grado relative al coinvolgimento nella vicenda del [OSCURATO:PERSONA], senza adeguatamente confutare le doglianze contenute nell'atto di gravame (inconsapevolezza del ricorrente della volontà dello [OSCURATO:PERSONA] di proferire richieste estorsive in danno del [OSCURATO:PERSONA], repentina decisione dello [OSCURATO:PERSONA] di appartarsi con la persona offesa). 4.4. Con il quarto motivo si eccepisce violazione degli artt. 192 cod. proc. e 110 cod. pen., travisamento della prova nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente in relazione alla violenza privata di cui al capo D). La Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine al motivo di appello con cui la difesa evidenziava la genericità del capo di imputazione in ordine alle condotte concorsuali che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere, rimarcando in particolare che al ricorrente non sarebbe stata attribuita alcuna specifica condotta materiale e che in nessuna intercettazione sarebbe presente un indicazione o una direttiva del [OSCURATO:PERSONA] volta ad impedire ai tifosi di sostenere la squadra ovvero una immagine che ritragga l'imputato sbracciarsi per intimare il silenzio ai tifosi. È stato, inoltre, affermato che il teste [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] era il suo referente in curva per conto dei Drughi in relazione a quali cori intonare, senza mai riferire che il ricorrente abbia mai impedito ai tifosi di cantare o esultare ovvero che lo stesso lo abbia mai incaricato di intimare il silenzio agli altri tifosi. La responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe fondata su un sillogismo indimostrato secondo cui la mera partecipazione del ricorrente allo sciopero del tifo e la sua vicinanza al [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato l'ordine ai tifosi di non tifare la propria squadra; dalla ritenuta partecipazione all'associazione a delinquere verrebbe, pertanto, dedotta la partecipazione al reato fine, senza indicare le specifiche condotte sussumibili a titolo di concorso morale o materiale. 4.5. Con il quinto motivo si eccepisce violazione degli artt. 192 cod. proc. e 110 cod. pen., travisamento della prova nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di associazione a delinquere di cui al capo G). Il percorso logico deduttivo del giudizio di colpevolezza sarebbe fondato su una petizione di principio che renderebbe la motivazione contraddittoria e certamente insufficiente. L'attribuzione del ruolo di collaboratore del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività di bagarinaggio sarebbe, peraltro, frutto di un evidente travisamento della conversazione telefonica numero 193 del 29 agosto 2019 intervenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale gli interlocutori parlano dell'organizzazione della trasferta a Firenze. A giudizio della difesa, il tenore stesso della conversazione dimostrerebbe come il colloquio tra gli imputati non avesse ad oggetto un'attività di bagarinaggio, ma una semplice e del tutto lecita ripartizione dei costi della trasferta. Allo stesso modo non si potrebbe considerare illecita la richiesta dell'associazione dei Drughi di domandare ai propri affiliati di sottoscrivere una tessera dietro versamento di un importo annuo di 40 C, importo che non era chiesto per poter avere i biglietti ma per far parte dell'associazione, tanto è vero che i biglietti venivano poi distribuiti anche a non appartenenti ai Drughi, anche se ad un prezzo maggiorato rispetto a quello praticato agli associati stante la mancata partecipazione all'attività di sostegno dell'associazione. Non sussisterebbe, inoltre, alcuna prova degli ingenti guadagni che i giudici di merito hanno ritenuto derivassero dalla gestione dei biglietti, guadagni definiti elevati e quindi tanto appetibili da indurre gli imputati a realizzare condotte estorsive. 5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, propone ricorso avverso la sentenza con cui è stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata di cui al capo A) e per l'effetto è stato condannato alla pena di anni 3, mesi 11 di reclusione e 900,00 di multa. 5.1. Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita violazione degli artt. 192, 530, 533, 546 cod. proc. pen., 110, 112, 81, 56, 629 cod. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di estorsione consumata e tentata di cui al capo A). La difesa ha affermato che i 25 abbonamenti di cui al capo di imputazione sarebbero stati offerti dal [OSCURATO:PERSONA] per risolvere il problema dell'accesso allo stadio dei cd. striscionisti ed emessi a prezzo pieno e, quindi, senza alcun tipo di agevolazione -come peraltro riferito dal teste Cannata della [OSCURATO:PERSONA] ed affermato nella sentenza di primo grado-; di conseguenza il Tribunale avrebbe correttamente ritenuto insussistente il reato di estorsione mancando la prova della riconducibilità di tale offerta a condotte estorsive poste in essere dagli imputati. Secondo il primo giudice, infatti, la proposta del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta prima dei momenti di tensione con gli ultrà, affermazione che troverebbe fondamento nella trascrizione della registrazione effettuata in occasione dell'incontro del 21 giugno 2018; i giudici di appello, senza argomentare sul punto, non si confronterebbero con quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di tale incontro, facendo esclusivo riferimento ad un generico clima di intimidazione cui sarebbe stato sottoposto il dirigente juventino, clima che non sarebbe stato correttamente valutato dal Tribunale. La difesa ha, inoltre, rimarcato che la mera presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 7 giugno 2018 non sarebbe circostanza idonea a dimostrarne la partecipazione al contestato episodio estorsivo, come peraltro affermato dalla stessa Corte territoriale in relazione alla posizione di un altro soggetto (vedi pag. 56 della sentenza impugnata). È stato, altresì, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato convocato dal [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso non era portatore di alcuna forza intimidatrice. 5.1.1. La difesa ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in alcun caso potuto ottenere un guadagno dalla vendita dei biglietti per le partite in trasferta e che -come affermato a pagina 46 della sentenza di primo grado- l'aumento dei prezzi dei tagliandi per le competizioni in trasferta non era imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione consumata. In particolare, non si sarebbe perfezionato alcun danno alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto gli introiti della vendita di tali biglietti non sarebbe appannaggio della società ospitata ed il profitto conseguito dalla rivendita con ricarico costituirebbe negozio diverso cui la società calcistica sarebbe del tutto estranea con conseguente travisamento della prova. 5.1.2. La motivazione sarebbe palesemente illogica nella parte in cui si afferma che tutte le prassi adottate negli anni dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero illecite perché in violazione dell'art. 8 della legge 41/2007 e che, di conseguenza, il dirigente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito alla società di non adempiere alle prescrizioni di legge. La Corte di appello avrebbe ignorato, in ordine alla dazione di biglietti a soggetti destinatari di [OSCURATO:PERSONA], che tali soggetti, come riferito dal teste Cannata, non possono in alcun modo accedere all'interno dello stadio. 5.1.3. Entrambi i giudici di merito avrebbero travisato le prove per non aver risposto alle critiche contenute nell'atto di gravame relative a quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello avrebbero erroneamente ignorato che, dopo la lettera del Questore del 17 aprile 2018, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eccepito che la concessione di 25 biglietti per gli striscionisti non rappresenterebbe una indebita agevolazione ma il riconoscimento per l'attività svolta in favore della squadra con conseguente travisamento della prova. La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che il Vitale, in rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe partecipato alla riunione di metà giugno, circostanza che troverebbe smentita in quanto affermato dal Tribunale a pag. 45 della sentenza laddove è precisato che il Vitale avrebbe partecipato esclusivamente alla riunione dell'Il ottobre 2018 e dal contenuto della conversazione n. 2078 del 10 ottobre 2018 nel quale il predetto comunica al [OSCURATO:PERSONA] di esser stato incaricato di partecipare all'incontro da [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello avrebbero, inoltre, ignorato la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui il funzionario della [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe che non si può definire ultras il gruppo presieduto dal [OSCURATO:PERSONA] e la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] laddove lo stesso avrebbe confermato l'immutata stima nei confronti del ricorrente. A giudizio della difesa la Corte distrettuale non si sarebbe confrontata adeguatamente con quanto argomentato nell'atto di appello in ordine al contenuto dell'intercettazione n. 4743, tale captazione dimostrerebbe, infatti, la correttezza del [OSCURATO:PERSONA] e la capacità dello stesso "di smorzare l'irrequietezza del [OSCURATO:PERSONA]"; di conseguenza i giudici di appello avrebbero travisato tale intercettazione, affermando apoditticamente che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso le parti degli ultras e così disattendendo totalmente il devoluto in violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. La motivazione sarebbe del tutto erronea nella parte in cui si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato a tutti gli incontri tra la società ed i gruppi ultras, prendendo le parti di questi ultimi a dispetto della fiducia in lui riposta dallo SLO della [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto che le prove indicate nell'atto di appello (accordo del 18 settembre 2015, dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conversazioni telefoniche intercettate) dimostrerebbero che il ricorrente sarebbe stato convocato proprio dal [OSCURATO:PERSONA] e che gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero apprezzato gli interventi del [OSCURATO:PERSONA] (in particolare lo [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione con il Vitale pronunciava la frase "quell'altro coglione di [OSCURATO:PERSONA], quello si deve togliere dai coglioni". Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato delineato proprio dal [OSCURATO:PERSONA] che lo avrebbe indicato come "una persona con la quale potevamo interloquire e soprattutto ci dava una visione del mondo della tifoseria" e dal [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, lo avrebbe indicato come "una figura trasversale ai gruppi ultras e un interlocutore sia per la società sia, talvolta, per questo ufficio...il suo ruolo smussare"; dichiarazioni che sarebbero state ignorate dai giudici di appello con conseguente travisamento della prova. 5.2. Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita violazione degli artt. 603, 530, 533, cod. proc. pen. e 629 cod. pen. conseguente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, omissione che renderebbe iniqua la decisione di riforma in peius della sentenza di primo grado, assunta senza che il giudice dell'appello abbia avuto diretta percezione dei contributi cognitivi forniti dalle fonti orali. La Corte di merito, inoltre, avrebbe "deprivato e mutilato i compendi probatori utilizzati dal primo giudice, cedendo a congetture o pervenendo ad una motivazione affetta da contraddittorietà manifesta, senza confrontarsi con l'argomentazione del Tribunale" e, in particolare, con quanto affermato nelle pagine 45, 60 e 61 della sentenza di primo grado con conseguente mancanza della necessaria motivazione rafforzata. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria laddove l'imputato viene ritenuto colpevole nonostante l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle condotte estorsive poste in essere dagli altri imputati, l'irrilevanza della sua partecipazione agli incontri tra società ed i gruppi ultras nonché l'assoluto disinteresse manifestato dal ricorrente per la concessione dei biglietti e degli abbonamenti siano manifesti. Parimenti sarebbe stato indispensabile procedere ad un nuovo esame degli imputati, anche soprattutto in considerazione delle argomentazioni contenute nel gravame in ordine all'incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i gruppi ultras avvenuto -a dire del [OSCURATO:PERSONA]- tra il 13 ed il 15 giugno 2018, incontro in realtà mai avvenuto come desumibile dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e quanto registrato in occasione dell'incontro del 21 giugno 2018; elementi di prova che smentiscono le confuso e contraddittorie dichiarazioni rese sul punto dal [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. Il ricorrente ha evidenziato che il dispositivo della sentenza di primo grado contiene l'assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A) limitatamente alla fattispecie di estorsione consumata, senza alcun riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] con conseguente nullità della sentenza per mancanza o incompletezza del dispositivo. È stato, quindi, ipotizzato che tale mancato riferimento al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione consumata di cui al capo A) potrebbe conseguire al convincimento del Tribunale che detto reato non sia stato contestato all'odierno ricorrente, tale affermazione troverebbe fondamento nel fatto che, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, il giudice per le indagini preliminari avrebbe contestato al [OSCURATO:PERSONA] la sola fattispecie di estorsione tentata e nel fatto che il Tribunale "conferisce al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo soltanto in relazione alle richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] a metà giugno 2018: 25 biglietti gratuiti per ciascun gruppo a partita, da destinare agli striscionisti, borsoni con materiale sportivo, inviti alle feste istituzionali della [OSCURATO:PERSONA]" (vedi pag. 23 del ricorso), condotta questa riconducibile esclusivamente alla fattispecie tentata di cui al capo A. 6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, propone ricorso avverso la sentenza con cui è stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata di cui al capo A) e per l'effetto è stato condannato alla pena di anni 4, mesi 3 di reclusione e 1.100,00 di multa. 6.1. Con il primo motivo del ricorso è stata eccepita violazione degli artt. 192, 530, 533, 546 cod. proc. pen., 110, 112, 81, 56, 629 cod. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di estorsione consumata e tentata di cui al capo A). 6.1.1. La difesa ha eccepito la mancanza di elementi probatori da cui desumere che soggetti destinatari di [OSCURATO:PERSONA] o condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive abbiano ricevuto sovvenzioni, contributi o facilitazioni dalla [OSCURATO:PERSONA]. I 25 abbonamenti di cui al capo A) sarebbero stati offerti dal [OSCURATO:PERSONA] per risolvere il problema dell'accesso allo stadio dei cd. striscionisti ed emessi a prezzo pieno e, quindi, senza alcun tipo di agevolazione -come peraltro riferito dal teste Cannata della [OSCURATO:PERSONA] ed affermato a pag. 32 della sentenza di primo grado-; di conseguenza il Tribunale avrebbe correttamente ritenuto insussistente il reato di estorsione mancando la prova della riconducibilità di tale offerta a condotte estorsive poste in essere dagli imputati.Secondo il primo giudice, la proposta del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta prima dei momenti di tensione con gli ultrà, affermazione che troverebbe fondamento nella trascrizione della registrazione effettuata in occasione dell'incontro del 21 giugno 2018; i giudici di appello, senza argomentare sul punto, non si confronterebbero con quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di tale incontro, facendo esclusivo riferimento ad un generico clima di intimidazione cui sarebbe stato sottoposto il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che il Vitale, in rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe partecipato alla riunione di metà giugno, circostanza che troverebbe smentita in quanto affermato dal Tribunale a pag. 45 della sentenza laddove è precisato che il Vitale avrebbe partecipato esclusivamente alla riunione dell'Il ottobre 2018. 6.1.2. La motivazione sarebbe palesemente illogica nella parte in cui si afferma che tutte le prassi adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero illecite perché in violazione dell'art. 8 della legge 41/2007 e che, di conseguenza, il dirigente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito alla società di non adempiere alle prescrizioni di legge. La Corte di appello ha ignorato, in ordine alla dazione di biglietti a soggetti destinatari di [OSCURATO:PERSONA], che tali soggetti, come riferito dal teste Cannata, non possono in alcun modo accedere all'interno dello stadio. 6.1.3. La difesa ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in alcun caso potuto ottenere un guadagno dalla vendita dei biglietti per le partite in trasferta e che, come affermato a pagina 46 della sentenza di primo grado- l'aumento dei prezzi dei tagliandi per le competizioni in trasferta non era imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione consumata. 6.1.4. La Corte distrettuale avrebbe ignorato le doglianze difensive relative al reato di estorsione tentata contestato alla lettera A) del capo di imputazione e travisato le prove dichiarative con particolare riferimento a quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], dal Merulla e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai modi bruschi ed agli insulti proferiti dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui viene affermato che la persona offesa versava in una condizione di soggezione nei confronti del ricorrente. Illogicità ancora più evidente in considerazione del fatto che nei messaggi scambiatisi per tre anni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] non si ravvisa alcuno "sgarbo" da parte di quest'ultimo (vedi pag. 9 del ricorso). I giudici di appello avrebbero inspiegabilmente trascurato quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10 marzo 2021 in ordine al fatto che l'espressione "ritorno ai vecchi metodi" era rivolta a tutti e che il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stato da lui rimproverato per aver pronunciato detta espressione. La Corte di merito avrebbe, inoltre, ignorato che il contenuto delle conversazioni e dei messaggi intercettati dimostrerebbe inequivocabilmente che il management della [OSCURATO:PERSONA] aveva pieno e pacifico interesse ad avere il seguito dei tifosi nelle trasferte e che, a tal fine, il [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni si sarebbe determinato a contattare il [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione sarebbe apparente nella parte in cui ignora -e così facendo travisa- il contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle quali il responsabile della sicurezza dello stadio Giannello escluderebbe l'esistenza di situazioni di rischio e di pericolo e della conversazione in data 26 novembre 20218 tra i due dirigenti [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale i due concorderebbero nel definire i comportamenti dei tifosi come "mere provocazioni perché, secondo me hanno capito che è finita", provocazioni peraltro a cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe nemmeno partecipato. 6.1.5. La motivazione sarebbe apparente nella parte in cui è affermato, in modo del tutto generico, che le difese non si sarebbero confrontate specificamente con le argomentazioni contenute da pag. 46 a pag. 58 della sentenza di primo grado. In proposito viene rilevato che il Tribunale -a pag. 49- avrebbe affermato che il [OSCURATO:PERSONA], in occasioni dei dissidi tra gruppi ultrà, avrebbe ritenuto sbagliato procedere allo sciopero del tifo per la mancata dazioni di biglietti da parte della società, circostanza sicuramente idonea ad escludere la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di tentata estorsione in esame. 6.2. Con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita violazione degli artt. 603, 530, 533, cod. proc. pen. e 629 cod. pen. conseguente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, omissione che renderebbe iniqua la decisione di riforma in peius della sentenza di primo grado, assunta senza che il giudice dell'appello abbia avuto diretta percezione dei contributi cognitivi forniti dalle fonti orali. La Corte di merito, inoltre, avrebbe "deprivato e mutilato i compendi probatori utilizzati dal primo giudice, cedendo a congetture o pervenendo ad una motivazione affetta da contraddittorietà manifesta, senza confrontarsi con l'argomentazione del Tribunale" e, in particolare, con quanto affermato nelle pagine 49, 60 e 61 della sentenza di primo grado con conseguente mancanza della necessaria motivazione rafforzata. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria laddove il [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto colpevole sia del reato di estorsione consumata che del reato di estorsione tentata senza tenere conto del fatto che i 25 biglietti o abbonamenti costituirebbero l'unico mezzo per l'ingresso degli f striscionisti e, quindi, l'unico bene oggetto delle condotte ipotizzate. Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato sarebbe, inoltre, escluso dalla sua mancata partecipazione alle condotte estorsive lamentate dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua contrarietà ad attuare il cd. sciopero del tifo. Parimenti indispensabile sarebbe stato procedere ad un nuovo esame degli imputati, anche soprattutto in considerazione delle argomentazioni contenute nel gravame in ordine al ritenuto inesistente incontro intercorso tra il 13 ed il 15 giugno 2018 ed alla mancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a tale incontro, desumibile non solo dalle dichiarazioni del ricorrente ma anche da quanto registrato nel corso dell'incontro del 21 giugno 2018. 7. In data 27 febbraio 2025 i difensori delle parti civili hanno depositato memoria conclusiva con cui hanno chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. In data 11 marzo 2025 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria con cui hanno insistito nei motivi di ricorso con particolare riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed alla carenza di motivazione rafforzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Stante la complessità della vicenda oggetto di giudizio conviene sintetizzare, in esordio, la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione oggetto di impugnazione. 1.1. I giudici di merito hanno evidenziato che, a decorrere dall'anno 2016, si è registrato un significativo mutamento nei rapporti intercorrenti tra la società calcistica [OSCURATO:PERSONA] ed i gruppi ultrà, a seguito dell'indagine condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, denominata "[OSCURATO:PERSONA]" e delle conseguenti sanzioni irrogate alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] per i fatti emersi nell'ambito della predetta attività investigativa. Fino a tale epoca, la [OSCURATO:PERSONA] F.C. aveva adottato una prassi consolidata consistente nella sistematica cessione di una consistente dotazione di titoli di accesso ai gruppi ultrà, in deroga ai canali ordinari di distribuzione. In particolare, per ciascun incontro sportivo, venivano messi a disposizione gratuitamente 25 tagliandi per ciascun sodalizio, destinati ai c.d. "striscionisti", ossia coloro incaricati dell'esposizione all'interno dell'impianto sportivo dei vessilli identificativi del rispettivo gruppo. Ulteriori quantitativi di biglietti venivano altresì forniti direttamente agli ultrà dalla società, al di fuori dei circuiti ufficiali di biglietteria. Tale prassi, in violazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di vendita dei titoli di accesso agli eventi sportivi, veniva giustificata dalla società nell'ottica di un equilibrio ritenuto funzionale alla prevenzione di comportamenti ostili o potenzialmente pregiudizievoli per l'immagine societaria e per l'ordine pubblico. Le sentenze di merito, peraltro, hanno evidenziato come soggetti legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso - segnatamente alla 'ndrangheta - abbiano approfittato di tale anomala prassi per inserirsi nel lucroso circuito del bagarinaggio. A seguito degli esiti dell'indagine "[OSCURATO:PERSONA]", la [OSCURATO:PERSONA] ha progressivamente modificato il proprio atteggiamento nei confronti delle frange del tifo organizzato, prevedendo il venir meno delle agevolazioni precedentemente concesse, ad eccezione della fornitura di 25 biglietti gratuiti agli striscionisti. Per esigenze riconducibili alla salvaguardia dell'ordine pubblico e alla tutela dell'immagine societaria, il management della [OSCURATO:PERSONA] optava per una graduale riduzione dei benefici accordati ai gruppi ultrà, continuando a garantire -per la stagione 2017/2018- una quota di biglietti riservata ai gruppi ultrà per le partite in trasferta e per quelle disputate all'estero, mediante il sistema delle c.d. "liste". Nello specifico, i club e i gruppi organizzati trasmettevano all'Ufficio competente l'elenco nominativo dei richiedenti, comprensivo di generalità anagrafiche, e la [OSCURATO:PERSONA] procedeva a identificare personalmente ciascun beneficiario, apponendo su ciascun biglietto un'etichetta non removibile recante il nominativo del destinatario e l'indicazione del gruppo di appartenenza, provvedendo infine alla consegna immediatamente prima dell'incontro, previa identificazione. Tale procedura, pur configurando un'agevolazione rispetto ai canali ordinari, rispondeva a finalità di controllo e di prevenzione del fenomeno del bagarinaggio, consentendo alla società di conoscere in anticipo l'identità, la collocazione e il numero dei sostenitori in trasferta. 1.2. Entrambe le sentenze di merito evidenziano che, in data 17 aprile 2018, il Questore di Torino intimava formalmente all'amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA], l'immediata cessazione della prassi di assegnazione gratuita di biglietti agli striscionisti dei gruppi ultrà, ritenuta non conforme alla normativa vigente in materia di titoli di accesso agli eventi sportivi. La società sportiva, temendo le proteste degli ultrà e le conseguenti possibili ripercussioni sull'ordine pubblico, chiedeva e otteneva una dilazione nell'attuazione del provvedimento, con decorrenza rinviata alla stagione successiva. Di conseguenza, nel corso di un incontro svoltosi in data 7 giugno 2018, lo S.L.O. [OSCURATO:PERSONA] comunicava ai referenti dei principali gruppi ultrà (Tradizione, Nucleo, Viking, Drughi) nonché a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto incaricato dell'organizzazione delle coreografie all'interno della curva sud dello [OSCURATO:PERSONA]) le richieste della Questura e la conseguente necessità di interrompere le prassi favorevoli adottate negli anni precedenti. I rappresentanti dei gruppi, oltre a manifestare la propria contrarietà, formulavano due richieste: la possibilità di procedere a cambi nominativi sugli abbonamenti e l'assegnazione, per ciascun incontro, di un quantitativo di biglietti acquistabili al di fuori dei normali canali di distribuzione. Il diniego opposto da [OSCURATO:PERSONA] a tali pretese suscitava una forte reazione negativa da parte dei convenuti, determinando l'interruzione della riunione, senza che fosse raggiunta alcuna intesa. Nei giorni seguenti - segnatamente il 13 e il 15 giugno 2018 - [OSCURATO:PERSONA] contattava nuovamente [OSCURATO:PERSONA], sollecitando un incontro. In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] riferiva l'esito di una riunione svoltasi con la partecipazione dei referenti di tutti i principali gruppi ultrà, inclusi i "Drughi", rappresentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel riferire i contenuti dell'incontro, [OSCURATO:PERSONA] manifestava precise richieste provenienti dalla tifoseria organizzata per la stagione entrante: biglietti gratuiti per gli striscionisti di ciascun gruppo, materiale sportivo (borse e divise), e inviti alle cerimonie istituzionali del club. [OSCURATO:PERSONA] precisava che tali condizioni erano imposte, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA], il quale ne subordinava l'accettazione al mantenimento di relazioni collaborative, prospettando, in caso contrario, conseguenze pregiudizievoli per la società. È stato, inoltre, rimarcato dai giudici di merito che, in data 21 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] teneva un nuovo incontro con i referenti dei principali gruppi ultrà, cui presero parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fasoli, Drago, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'incontro si svolgeva in un'area attigua allo stadio, oggetto di videosorveglianza e, di conseguenza, l'intera conversazione veniva videoregistrata. Nel corso della riunione, [OSCURATO:PERSONA] illustrava la soluzione proposta dalla società - non accolta favorevolmente dai presenti - che consisteva nella possibilità per ciascun gruppo di acquistare 25 abbonamenti, a prezzo pieno, da destinare agli striscionisti non ancora muniti di titolo valido per l'accesso allo stadio. Secondo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], tale proposta fu avanzata al precipuo scopo di "risolvere il problema", essendo state le pregresse richieste dei gruppi connotate da forte insistenza. La proposta fu accolta dai gruppi "Tradizione" e "Nucleo", ma categoricamente rifiutata dai "Drughi". 1.3. Le reazioni dei gruppi ultrà alla nuova linea gestionale adottata dalla 3uventus non si fecero attendere e, come evidenziato dai giudici di merito, si manifestarono attraverso condotte volte a esercitare pressioni sulla società, al fine di ottenere il ripristino delle precedenti modalità di trattamento. In particolare, nei giorni immediatamente successivi all'avvio alla campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2018/2019, venivano affissi, in diversi punti della città, numerosi striscioni recanti contenuti fortemente denigratori e diffamatori nei confronti della società e della famiglia [OSCURATO:PERSONA], chiaramente riconducibili - sulla base delle conversazioni intercettate - all'iniziativa deliberata dei gruppi ultrà a seguito del rifiuto delle richieste prospettate alla dirigenza juventina. Contestualmente, gli stessi gruppi comunicavano la volontà di disertare la presentazione ufficiale del calciatore [OSCURATO:PERSONA] e di astenersi dal presenziare a determinati eventi e incontri sportivi ritenuti di particolare rilievo per l'immagine del club. La Corte territoriale ha rimarcato, inoltre, che tali condotte non si esaurirono in manifestazioni meramente simboliche, ma trovarono attuazione concreta in quella che fu definita, anche nella narrativa mediatica, come una forma di "sciopero del tifo". Tale forma di protesta si protrasse in modo continuativo per l'intera stagione sportiva 2018/2019, con rare eccezioni, e fu attuata secondo modalità tali da estendersi coattivamente anche alla restante platea dei tifosi presenti allo stadio. In alcuni casi, tale silenzio organizzato fu interrotto da cori connotati da evidente offensività e contenuto discriminatorio e razzista. I giudici di merito hanno affermato, peraltro, che la riconducibilità di tali manifestazioni di forte dissenso ai gruppi ultrà ha trovato riscontro univoco nel contenuto delle conversazioni captate nel corso delle attività tecniche di intercettazione, dalle quali emerge come i cori discriminatori non siano stati frutto di spontaneità collettiva, bensì accuratamente pianificati dagli ultras e utilizzati come strumento di pressione nei confronti della società sportiva.Obiettivo di tale strategia intimidatoria era indurre la [OSCURATO:PERSONA] a rivedere le proprie scelte in ordine alla politica gestionale dei rapporti con la tifoseria organizzata. [OSCURATO:PERSONA] luce delle emergenze probatorie, i giudici di appello hanno ritenuto accertato che lo sciopero del tifo abbia rappresentato una forma articolata di protesta collettiva, funzionale a esercitare una forma di coartazione morale e ambientale nei confronti della società, protrattasi per tutta la stagione agonistica. Con il progredire della stagione sportiva, all'interno della stessa tifoseria organizzata emersero divisioni e dissidi in merito alla prosecuzione della protesta, in particolare in data 3 ottobre 2018, in occasione dell'incontro casalingo [OSCURATO:PERSONA]-Cagliari, veniva esposto nella curva sud uno striscione recante la scritta "solo per la maglia", che segnava, nei fatti, una prima attenuazione dello sciopero del tifo. È stato, in proposito, evidenziato che, in data 22 ottobre 2018, andava in onda una puntata della trasmissione giornalistica "Report", il cui contenuto - prima ancora della messa in onda - era stato in parte anticipato all'ambiente della tifoseria organizzata, determinando nei gruppi ultrà la consapevolezza della rilevanza mediatica e giudiziaria della questione. In tale contesto, i gruppi ultras decisero di sospendere temporaneamente la forma di protesta in atto. In particolare, la gara [OSCURATO:PERSONA]-Empoli del 30 marzo 2019 costituì il punto di frattura tra il gruppo dei Drughi, determinati a proseguire nell'astensione dalle manifestazioni di sostegno, e gli altri sodalizi, orientati invece verso la cessazione della protesta. Lo sciopero del tifo proseguiva anche in occasione dell'incontro [OSCURATO:PERSONA]-Milan del 6 aprile 2019, al termine del quale i gruppi "Tradizione" e quelli collocati nel primo anello comunicavano la definitiva interruzione dell'astensione. Di contro, i "Drughi" adottarono da quel momento comportamenti non omogenei, modulando la partecipazione attiva o l'astensione in funzione della rilevanza e delle caratteristiche dei singoli eventi sportivi. 1.4. A giudizio della Corte territoriale, la condotta posta in essere dai gruppi ultrà non può essere ricondotta ad una legittima forma di dissenso nei confronti dell'aumento dei prezzi degli abbonamenti per la stagione 2017/2018, come sostenuto dalle difese dei ricorrenti. Invero, il c.d. "sciopero del tifo" non trova la sua effettiva ratio nel contestato rincaro dei titoli di accesso - evocato strumentalmente quale mera giustificazione verso la restante parte della tifoseria - bensì costituiva una forma di pressione organizzata volta ad ottenere dalla società [OSCURATO:PERSONA] una sostanziale revisione della propria linea gestionale nei rapporti con la tifoseria organizzata, nella direzione di un ripristino dei privilegi e delle agevolazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente negato. I giudici di meno, con percorso argomentativo privo di illogicità manifeste, hanno fondato tale ricostruzione sul contenuto di numerose conversazioni intercettate (espressamente richiamate nella sentenza di primo grado alle pagine da 47 a 50) dalle quali emerge la volontà dei promotori dello sciopero di utilizzare la protesta quale strumento di coartazione nei confronti della dirigenza societaria.Le plurime fonti dichiarative e documentali menzionate nelle sentenze di merito sono state, inoltre, ritenute idonee a dimostrare che l'adesione allo sciopero dei tifosi "ordinari" non fu il frutto di una libera e consapevole scelta individuale, bensì fu imposta dagli esponenti dei gruppi ultrà mediante condotte intimidatorie, seppur non sempre esplicitamente minacciose, comunque idonee a condizionare psicologicamente il comportamento degli altri tifosi, impedendo l'espressione spontanea del tifo. L'[OSCURATO:PERSONA]'ART. 603 COD. PROC. PEN. 2. Ciò premesso deve rilevarsi che il primo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il secondo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati in relazione all'eccepita violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente, intende evidenziare che la rinnovazione dell'istruttoria in appello deve essere necessariamente disposta ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. esclusivamente qualora la deliberazione abbia od oggetto "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" e, quindi, sia quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti sia quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative. Non sussiste, invece, l'obbligo di rinnovazione qualora il giudice di appello riformi la sentenza assolutoria non già in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità di una prova dichiarativa, bensì nel caso di riforma basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio ovvero all'esito di una differente valutazione giuridica delle condotte attuate dagli imputati (Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553 - 01; Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 01; Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448 - 01). Nel caso di specie. la Corte territoriale ha evidenziato, con percorso argomentativo privo di vizi logici e giuridici, come l'appello del Pubblico ministero non avesse ad oggetto una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con conseguente insussistenza dell'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (vedi pag. 36 della sentenza oggetto di ricorso). I giudici di appello, pertanto, hanno correttamente escluso di dover procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, incontestate l'attendibilità delle fonti dichiarative e l'interpretazione del loro narrato, hanno compiuto una rivalutazione logica e globale del materiale probatorio, così pervenendo a una diversa interpretazione della fattispecie concreta in contestazione e ravvisando gli elementi costitutivi del reato di estorsione consumata di cui al capo A).Tale deliberazione risulta pienamente in linea con la ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale, come si è visto, esclude che sussista la già menzionata necessità nei casi in cui - come nella specie - la riforma in peius, da parte del giudice di appello, di una sentenza assolutoria si fondi su una diversa interpretazione della vicenda storico-fattuale oggetto di giudizio. Peraltro, i giudici di appello, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, hanno illustrato le ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pag. 36 della sentenza impugnata). In conclusione, deve affermarsi che nessuna violazione dell'obbligo di rinnovazione si è verificata, atteso che la pronuncia di secondo grado non è fondata su un diverso apprezzamento delle prove dichiarative, prove peraltro già ritenute decisive dal primo giudice, avendo la Corte solo valorizzato il complesso degli elementi storici e logici, che già costituivano patrimonio conoscitivo acquisito al processo con conseguente infondatezza della censura difensiva. I ricorrenti, d'altro canto, hanno proposto una interpretazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. tanto lata da costringere il giudice di appello, in contrasto con quanto sopra rilevato, a disporre la rinnovazione della prova dichiarativa in tutti i casi in cui la sua «valutazione», anche se non difforme da quella operata dal primo giudice, conduca alla riforma in senso peggiorativo per l'imputato della sentenza di primo grado. L'ATTENDIBILITA' [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in relazione alla lamentata inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. La versione dei fatti offerta dallo SLO della società [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata valutata dai giudici di appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagine 58 e 59 della sentenza di primo grado e pagine 38 e 39 della sentenza impugnata). L'iter argomentativo appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all'affermazione di piena credibilità delle asserzioni della persona offesa.I giudici di appello, al pari di quelli del Tribunale, hanno affermato la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine al nucleo essenziale del thema probandum, non assumendo alcuna decisività le contraddizioni lamentate dalla difesa. Deve essere, in proposito, ribadito che il solo fatto che le dichiarazioni rese dalla persona offesa presentino fra loro divergenze e discrasie non è elemento di per sé idoneo a metterne in dubbio l'attendibilità intrinseca, allorquando, come nel caso di specie, attengano ad elementi di natura circostanziale e venga adeguatamente verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato. Le Sezioni Unite hanno, in particolare, affermato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), evenienza, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie in quanto il percorso motivazionale in esame risulta fondato su argomentazioni prive di vizi logico-giuridici. La testimonianza della persona offesa, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta, infatti, da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (vedi Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, Giro, Rv. 272152 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 5149 del 15/01/2025, Giglio, non massimata). L'impostazione della motivazione impugnata è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, dapraro, Rv. 274489- 01;). Tuttavia -ed è proprio quello che il Tribunale ha fatto, a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla difesa- può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Nel caso di specie i giudici di merito, con motivazione esaustiva, articolata e fondata in modo logico sulle risultanze istruttorie, hanno indicato e adeguatamente valutato le prove (tra cui, in particolare, le intercettazioni telefoniche e la registrazione dell'incontro del 21 giugno 2018) che hanno fornito pieno riscontro alle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagine da 9 a 17 della sentenza di primo grado e pagine 3 e 4 della sentenza di appello). Va, in conclusione, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 — 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A) 4. Il quarto motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono aspecifici e non consentiti. La sentenza di appello e quella di primo grado sono conformi in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione tentata di cui al capo A) - consistita nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la [OSCURATO:PERSONA], nella persona dello S.I.o [OSCURATO:PERSONA] a concedere quale ingiusto profitto 25 biglietti gratuiti a partita per ogni gruppo, un borsone con materiale sportivo per ogni gruppo almeno una volta all'anno ed inviti alle feste istituzionali della società per tutti i gruppi - con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 4.1. I giudici di merito, con motivazione pienamente conforme alle risultanze probatorie acquisite ed immune da vizi strutturali, contraddizioni interne e salti logici, hanno rimarcato come le condotte minacciose dettagliatamente descritte da [OSCURATO:PERSONA] e le indebite pressioni attuate attraverso lo sciopero del tifo fossero idonee e dirette in modo univoco a costringere lo SLO della [OSCURATO:PERSONA] a concedere agevolazioni non dovute ai gruppi ultrà rappresentati dai ricorrenti (concessione di 25 biglietti gratuiti a partita, dazione annuale di un borsone con materiale sportivo, inviti alle feste istituzionali della società sportiva) con conseguente perfezione del reato di tentata estorsione in considerazione del mancato accoglimento di tali illecite pretese da parte della persona offesa (vedi pagg. 45, 46, 47, 58, 59 e 60 della sentenza oggetto di ricorso e pagg. da 58 a 74 della sentenza di primo grado). La Corte territoriale ha correttamente rilevato come [OSCURATO:PERSONA] si sia trovato a operare in un contesto connotato da una situazione di concreta e grave coartazione psicologica, determinata dall'azione intimidatrice sistematicamente attuata nel tempo dai ricorrenti. È stato, in particolare, evidenziato che il rifiuto, da parte del dirigente della [OSCURATO:PERSONA], di aderire alle pretese avanzate dai rappresentanti del gruppo ultras avrebbe comportato, con elevato grado di probabilità, l'attivazione di forme di ritorsione consistenti in atti di intimidazione e discredito pubblico, tali da configurare una condotta idonea a perfezionare il reato di tentata estorsione. Tale conclusione trova solido riscontro nelle captazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emerge in maniera inequivocabile il clima di costante intimidazione nel quale egli era costretto a operare nei rapporti con gli esponenti del tifo organizzato. Entrambi i giudici di merito, con iter argomentativo aderente alle risultanze istruttorie acquisite, caratterizzato da coerenza logica giuridica e immune da vizi di manifesta illogicità, contraddizioni interne o aporie motivazionali, hanno ritenuto che gli imputati abbiano agito in modo sinergico e coordinato, attraverso una condotta strutturata e finalisticamente orientata all'ottenimento di indebiti vantaggi, mediante la sistematica compressione della libertà decisionale del [OSCURATO:PERSONA]. Tale strategia si è concretizzata in atti dimostrativi connotati da una marcata carica intimidatoria, quali l'esposizione di striscioni recanti insulti indirizzati al Presidente [OSCURATO:PERSONA], il deliberato ricorso allo "sciopero del tifo", nonché l'intonazione di cori offensivi, discriminatori e violenti, condotte tutte chiaramente finalizzate a fare pressione sulla società per ottenere indebiti vantaggi con conseguente danno della stessa. La Corte di appello ha sottolineato, in proposito, come risulti provato che le condotte realizzate dai tifosi, in particolare i cori offensivi e discriminatori, abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], con conseguente danno patrimoniale a carico della stessa, ad ulteriore conferma dell'effettiva capacità lesiva della condotta tenuta dai ricorrenti e della concretezza delle loro minacce. 4.2. Le doglianze con cui le difese sostengono che il [OSCURATO:PERSONA] ed il management della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero mai stati intimiditi dalle condotte dei ricorrenti e che le agevolazioni in questione sarebbe state proposte dallo stesso SLO della società calcistica in attuazione di un risalente progetto di progressiva fidelizzazione dei tifosi e di controllo delle attività e degli spostamenti dei gruppi ultras ideato dalla [OSCURATO:PERSONA] in sinergia con la Questura di Torino, oltre ad essere frutto di una lettura parcellizzata delle risultanze probatorie e fondate sulla non consentita prospettazione di ricostruzioni logico-fattuali alternative, si pongono in contrasto con le attendibili dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e con l'inequivoco contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini.I presunti travisamenti lamentati dalle difese si risolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo degli elementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corte territoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un effettivo travisamento dei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove assunte dal primo giudice, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e più dettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento. Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che, pur formalmente veicolate come censure di travisamento, si risolvono nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto dai giudici di merito. In conclusione, deve essere affermato che il giudice dell'appello ha dato adeguato conto, con motivazione ampia e priva di errori logici o giuridici, della genesi e dell'evoluzione delle condotte estorsive attuate dai ricorrenti, valorizzando in modo congruo e non arbitrario gli elementi probatori emersi nel corso del dibattimento e procedendo alla loro lettura in chiave unitaria, senza incorrere in indebite parcellizzazioni e senza trascurare elementi rilevanti ai fini della decisione. 4.3. Entrambe le pronunce hanno, inoltre, correttamente indicato e valutato gli elementi probatori (tra tutti le dichiarazioni rese dalla persona offesa e le intercettazioni in atti) attestanti il coinvolgimento dei ricorrenti nella commissione delle condotte gravemente minatorie denunciate dal [OSCURATO:PERSONA]. Dalla disamina del compendio probatorio, correttamente valorizzato dai giudici di merito, è emersa in termini univoci e coerenti la posizione apicale ricoperta da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo ultrà denominato "Drughi". In particolare, i giudici di merito hanno rimarcato come lo stesso abbia assunto le decisioni fondamentali in occasione di specifici momenti di frizione con la società sportiva [OSCURATO:PERSONA], imponendo al gruppo una linea di condotta connotata da atteggiamenti di netta opposizione e protesta organizzata. Tale leadership si è estesa alla gestione complessiva dell'organizzazione nonché la conduzione delle attività illecite - in particolare la rivendita non autorizzata di titoli di accesso (c.d. bagarinaggio) - la quale costituiva la principale fonte di finanziamento del sodalizio. È stato aggiunto che nessuna decisione rilevante veniva adottata dai membri del gruppo senza il preventivo assenso del [OSCURATO:PERSONA], la cui figura emerge quale riferimento indiscusso, come dimostrato dalle plurime occasioni in cui è stato colto nell'atto di impartire direttive a vari affiliati, senza che queste fossero oggetto di discussione o confronto, ma, al contrario, recepite ed eseguite in modo automatico. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha dato congrua evidenza alla sua partecipazione attiva nella strategia di pressione posta in essere nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] fino al momento della sua estromissione dal gruppo, disposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'incontro del 21 giugno 2018, ha paventato al [OSCURATO:PERSONA] gravi conseguenze derivanti dall'interruzione delle agevolazioni concesse al gruppo, segnatamente in relazione agli ingressi gratuiti. Tali minacce si son successivamente concretizzate in atti che hanno comportato un effettivo danno economico per la società, come l'irrogazione di sanzioni pecuniarie connesse ai cori discriminatori intonati durante la sospensione delle attività di tifo. I giudici di merito, con motivazione coerente con le prove raccolte, hanno indicato [OSCURATO:PERSONA] come referente del gruppo dei Drughi all'interno dello stadio e, quindi, portatore di un contributo determinante all'attuazione delle condotte intimidatorie attraverso lo sciopero del tifo e l'autorizzazione all'intonazione di cori minacciosi, in conformità con la strategia deliberata dal vertice del sodalizio. Riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stato valorizzato il comportamento tenuto dallo stesso nel corso della riunione del 7 giugno 2018, allorché il ricorrente, assumendo un atteggiamento esplicitamente intimidatorio, ha pronunciato in presenza del [OSCURATO:PERSONA] la frase "torneremo ai vecchi metodi", dal chiaro significato allusivo, prontamente compreso dal destinatario come riferimento a forme di protesta aggressive e dannose che avrebbero investito l'immagine e gli interessi della società calcistica in caso di mancato accoglimento delle illecite pretese avanzate dai rappresentanti dei gruppi ultrà. La Corte distrettuale ha, infine, affermato che [OSCURATO:PERSONA], pur non formalmente inserito tra i ranghi del tifo organizzato, ha fornito un significativo contributo funzionale alla realizzazione delle condotte estorsive. È stato evidenziato, in particolare, che il ricorrente ha preso parte attiva agli incontri tra i rappresentanti ultras e la dirigenza della [OSCURATO:PERSONA], ponendosi costantemente a tutela delle pretese avanzate dai primi, in contrasto con il rapporto fiduciario in precedenza instaurato con [OSCURATO:PERSONA]. Dalle intercettazioni agli atti risulta come [OSCURATO:PERSONA] adottasse l'uso della prima persona plurale, denotando una piena identificazione con il gruppo e con le sue istanze, nonché una consapevole adesione alla strategia di pressione, della quale si è fatto coordinatore e veicolo, riportando direttamente alla società sportiva le richieste del [OSCURATO:PERSONA], e incitando gli altri coimputati alla compattezza nell'azione di protesta, così rafforzando il comune proposito criminoso. I giudici di appello, fondando la condanna dei ricorrenti sulle sopraindicate argomentazioni, hanno di fatto dato seguito al principio di diritto secondo cui il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate rispetto alla condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice, non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, allorché l'agente apporti un contributo funzionale alla realizzazione dell'evento delittuoso secondo un criterio di effettività dell'azione posta in essere (vedi Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Raduano, Rv. 271755 - 01). In applicazione di tale principio può, pertanto, affermarsi che qualunque condotta che abbia apportato un qualunque contributo alla realizzazione al fatto-reato integra, come nel caso degli odierni ricorrenti, una partecipazione penalmente rilevante ex art. 110 cod. pen. Le doglianze difensive in tema di responsabilità dei singoli ricorrenti si risolvono, in sostanza, in una critica di merito alla concorde ricostruzione fattuale operata dal Tribunale e dalla Corte territoriale, fondata su una rilettura alternativa del compendio probatorio che si risolve nella sollecitazione di una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. 4.4. In conclusione il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito si connota per coerenza logica, completezza espositiva e corretto inquadramento giuridico dei dati fattuali, e non risulta validamente scalfito dalle censure formulate nel ricorso, le quali si limitano, nella sostanza, a proporre una lettura frammentaria e atomistica degli elementi di prova già oggetto di puntuale e analitico scrutinio da parte della Corte territoriale, nel chiaro intento di attenuarne la portata dimostrativa e di svilire la pregnanza inferenziale delle valutazioni operate. [OSCURATO:PERSONA]'ART. 546 COD. PROC. PEN. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il terzo motivo di impugnazione dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con cui viene eccepita la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. conseguente alla mancata indicazione del nominativo del [OSCURATO:PERSONA] nella parte del dispositivo che prevede l'assoluzione degli imputati degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla fattispecie di estorsione consumata di cui al capo A), è infondato. Deve, in proposito, osservarsi che l'omessa indicazione del nominativo dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel dispositivo della sentenza di primo grado deve essere qualificata come un mero errore materiale, insuscettibile di determinare la nullità della deliberazione giudiziale. Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata - alle pagine da 58 a 62 - risulta in modo inequivoco che il giudice di prime cure ha espressamente esaminato la posizione dell'odierno ricorrente, pervenendo a una condanna in ordine alla fattispecie di tentata estorsione di cui al capo A) e, (._ contestualmente, pronunciando l'assoluzione con riguardo alla diversa ipotesi di estorsione consumata. In tal senso, si intende dare seguito al principio di diritto secondo cui l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, qualora risulti evidente ed agevolmente emendabile alla luce della motivazione, non determina nullità, purché non incida, come nel caso di specie, sull'effettivo contenuto della decisione e non pregiudichi il diritto di difesa. (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269 - 01; da ultimo Sez. 4, n. 37656 del 26/09/2024, Addis, non massimata). [OSCURATO:PERSONA], ritiene, infatti, condivisibile l'orientamento secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Palumbo, Rv. 266660- 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267082-01; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, B., Rv. 275690-01; Sez. 2, Sentenza n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01). Nel caso di specie, tale ricostruzione trova conferma nell'atto di gravame del Pubblico Ministero, che ha espressamente inteso impugnare la statuizione assolutoria anche nei confronti dell'odierno ricorrente, muovendo dalla corretta considerazione che l'omessa menzione del [OSCURATO:PERSONA] nel dispositivo della sentenza di primo grado costituisse il frutto di un mero lapsus calami, privo di incidenza invalidante sul contenuto sostanziale della decisione (vedi pag. 12 e pag. 34 dell'atto di appello datato 27 maggio 2022). Ne consegue che, correttamente, il giudice di appello ha potuto conoscere e valutare nel merito la posizione del [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alla statuizione assolutoria di primo grado per il reato di estorsione consumata. [OSCURATO:PERSONA]'ART. 597 COD. PROC. PEN. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il sesto motivo di impugnazione, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art.597 cod. proc. pen. conseguente al ribaltamento della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale in relazione al reato di estorsione consumata di cui al capo A), è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve escludersi che l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avesse un oggetto parziale e limitato rispetto al capo A) della rubrica. Dalla lettura coordinata dell'atto di appello — in particolare alle pagine da 12 a 16 e 34 del gravame datato 27 maggio 2022 — risulta con chiarezza che l'appello investiva anche la pronuncia assolutoria resa in primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla fattispecie di estorsione consumata di cui al capo A), con specifico riferimento alla vicenda concernente la richiesta degli abbonamenti da riservarsi agli striscionisti del gruppo ultrà dei Drughi. La prospettazione difensiva, che assume una pretesa mancata devoluzione alla Corte di appello di tale specifico segmento della condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA], risulta pertanto infondata. Al contrario, risulta pienamente dimostrato che la Corte territoriale era stata correttamente investita della cognizione sull'intero ambito fattuale e giuridico inerente alla condotta estorsiva contestata, nella sua integralità, al [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende la piena legittimità della pronuncia con cui i giudici di appello hanno riformato la decisione assolutoria del primo giudice, pervenendo alla condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'intera condotta descritta nel capo A), in quanto correttamente rientrante nell'oggetto devoluto all'organo di secondo grado. L'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A) 7. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti eccepiscono la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata a seguito del ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, sono manifestamente infondati. 7.1. Deve essere, preliminarmente, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. In ipotesi di progressione processuale non conforme il giudice di appello, pertanto, ha l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 — 01, Sez. U. n. 14426 del 2/04 2019, Pavan; Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, C). Il collegio intende, peraltro, ribadire che l'obbligo di motivazione rinforzata amplia la profondità del vizio di motivazione rilevabile in cassazione, ma non muta i termini dello scrutinio demandato al giudice di legittimità: il ricorso non deve, quindi, riservare al giudice di legittimità una scelta valutativa tra le possibili letture alternative del fatto in termini di maggiore plausibilità della semantica probatoria da privilegiare, compito di esclusiva pertinenza dei giudici del merito. Piuttosto, deve mirare ad evidenziare le ragioni in forza delle quali la decisione assunta, per la manifesta illogicità del percorso tracciato, per il travisamento del dato probatorio o per aver tralasciato aspetti valutativi decisivi della statuizione di primo grado, non possa ritenersi idonea a scalfire il giudizio di responsabilità, sempre alla luce della regola di cui all'art. 533, primo comma, cod. proc. pen. che deve imprescindibilmente sostenerlo. 7.2. Ciò premesso deve essere ricordato che il Tribunale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione consumata di cui al capo A) con la formula "il fatto non sussiste".L'addebito, come già indicato, è relativo alla costrizione della società a concedere agli imputati la possibilità di avere, fuori dai circuiti di vendita ufficiale, 25 abbonamenti a pagamento, intestati ai cosiddetti striscionisti e circa 300 tagliandi complessivi a pagamento - rivendibili a tariffe maggiorate - per le partite fuori casa e nelle competizioni di UEFA. Il Tribunale, quanto all'offerta dì 25 abbonamenti a pagamento per ciascun gruppo ultrà, destinati ai c.d. "striscionisti", aveva ritenuto che essa fosse iniziativa unilaterale di [OSCURATO:PERSONA], non sollecitata dai ricorrenti ma posta in essere nell'ottica di risolvere il problema dell'accesso allo stadio dei soggetti incaricati dell'affissione dei vessilli identificativi. È stato, in proposito, sottolineato come tale proposta fosse stata prospettata in un precedente incontro con i rappresentanti del tifo organizzato, senza che fosse possibile stabilire se la richiesta fosse stata formalizzata prima o dopo le allusioni dei referenti dei gruppi ultrà ad un eventuale "ritorno ai vecchi metodi". [OSCURATO:PERSONA] luce di tali circostanze, il primo giudice ha ritenuto carente la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra le condotte realizzate dagli imputati e la determinazione della società [OSCURATO:PERSONA] ad offrire gli abbonamenti per gli striscionisti, escludendo -di conseguenza- la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen. In relazione alla fornitura di biglietti a pagamento per le partite disputate fuori casa o nelle competizioni UEFA, il Tribunale ha evidenziato come tale prassi costituisse consuetudine consolidata, mai ufficialmente interrotta dalla società né oggetto di revoca formale nei confronti dei gruppi organizzati. Di conseguenza, non potendosi ritenersi provato che la dazione di tali titoli di accesso sia stata effetto diretto della complessiva condotta illecita contestata agli imputati, è stata esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di estorsione consumata anche in relazione a tale fattispecie. 7.3. La Corte territoriale ha riformato la pronuncia assolutoria resa in primo grado in relazione all'ipotesi di estorsione consumata di cui al capo A), riconoscendo la responsabilità degli odierni ricorrenti per l'ottenimento, al di fuori dei canali ufficiali, di titoli di accesso relativi alle partite disputate in trasferta e alle competizioni UEFA e di abbonamenti destinati ai cd. striscionisti, benefici conseguiti in forza di condotte coattive, riconducibili a una strategia estorsiva articolata e deliberatamente pianificata, conseguente alla volontà manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] di "privare il tifo organizzato di qualunque agevolazione" (vedi pag. 45 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno correttamente ricostruito l'evoluzione dell'azione criminosa a partire dall'incontro del 7 giugno 2018, all'esito del quale —pur in assenza di una formale adesione da parte della società alle richieste formulate dagli ultras— [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di contenere la tensione e prevenire ulteriori reazioni, propose la riserva di 25 abbonamenti a pagamento per ciascun gruppo ultrà, destinati agli striscionisti. Tale iniziativa, pur originata dalla volontà autonoma del dirigente juventino, secondo i giudici di appello deve essere valutata nel contesto di una condizione di coazione psicologica indotta dalle pressioni e dalle minacce subite nel corso della riunione con i referenti dei gruppi ultrà. La comunicazione informale del contenuto dell'incontro agli esponenti degli altri gruppi ultrà suscitava la reazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale si attivava per organizzare una riunione congiunta tra tutti i sodalizi della tifoseria organizzata al fine di concertare un'azione comune di protesta, I giudici di appello hanno evidenziato come tale pressione estorsiva si sia concretizzata in una campagna intimidatoria che ha incluso l'affissione di striscioni offensivi nei confronti del presidente [OSCURATO:PERSONA], l'imposizione forzata dello sciopero del tifo - esteso coercitivamente a tutti i tifosi presenti in curva - e l'intonazione di cori discriminatori e violenti, come forma di protesta organizzata. La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie nonché privo di vizi logici e giuridici, ha rimarcato come le condotte ideate e poste in essere dai ricorrenti abbiano comportato una evidente lesione dell'autonomia contrattuale della società [OSCURATO:PERSONA], costretta, per effetto delle prospettazioni intimidatorie, a derogare alla normativa di settore e ad acconsentire alla consegna di biglietti per le trasferte in violazione della disciplina amministrativa vigente, con conseguente esposizione a perdite economiche "correlate alle sanzioni amministrative che vengono inflitte a titolo di responsabilità oggettiva" (vedi pag. 45 della sentenza impugnata) ed un danno economico in quanto "gli abbonamenti per gli striscionisti venivano sottratti dalla vendita dei biglietti di ciascuna partita e non dal numero totale di abbonamenti già emessi, con conseguente minore guadagno, stante il prezzo maggiore del biglietto di ingresso per ciascuna partita rispetto al prezzo dell'abbonamento" (vedi pag. 46 della sentenza oggetto di ricorso) con conseguente sussistenza degli elementi costitutivi del reato consumato di estorsione. La Corte territoriale, nel ribaltare la decisione del giudice di primo grado, si è compiutamente diffusa, con argomentazioni congrue e logiche, nella confutazione delle argomentazioni svolte dal Tribunale ed ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza riformata; in particolare, i giudici \ di appello hanno esposto in maniera puntuale le ragioni delle difformi conclusioni assunte, evidenziando, come la piattaforma probatoria consentisse di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di estorsione consumata di cui capo A) in conformità dal paradigma normativo di riferimento. La Corte distrettuale ha analiticamente scandito i segmenti logico-fattuali della complessiva vicenda oggetto di scrutinio con un percorso motivazionale convincente e privo di evidenti illogicità che ha indotto i giudici di appello a pervenire a conclusioni diverse da quelle del giudice di primo grado. Attraverso una lettura sistematica e logicamente coerente delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha radicalmente confutato l'impianto argomentativo posta base della decisione resa dal Tribunale torinese, offrendo una diversa ricostruzione del fatto sorretta da un apparato motivazionale immune da vizi logici e giuridicamente corretto in quanto rispettoso del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con conseguente manifesta infondatezza della censura difensiva. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A) 8. Il terzo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione consumata di cui al capo A), sono aspecifici. 8.1. In ordine alla completezza delle risultanze istruttorie, all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], riscontrate in modo puntuale dalle conversazioni intercettate, all'idoneità delle complessive condotte minatorie a coartare la libertà morale del [OSCURATO:PERSONA] e la libertà negoziale della società [OSCURATO:PERSONA] nonché in ordine al ruolo svolto dai ricorrenti nella perpetrazione delle condotte illecite di cui al capo A) è sufficiente riportarsi a quanto indicato nei paragrafi 3 e 4 per evitare inutili ripetizioni. 8.2. La Corte territoriale ha confutato in modo specifico e completo le argomentazioni poste a sostegno della decisione assolutoria resa con la prima sentenza, senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che ha dato adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte, così scardinando l'impianto argomentativo- dimostrativo posto a fondamento della deliberazione del Tribunale di Torino. La Corte d'appello ha correttamente evidenziato come il giudice di primo grado non abbia adeguatamente colto la portata e le implicazioni delle condotte di pressione sistematicamente esercitate dagli imputati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condotte che hanno inciso in modo determinante sulle sue determinazioni in merito alla concessione di agevolazioni non soltanto prive di base giuridica e dannose sotto il profilo economico per la società, ma addirittura riconducibili a profili di illiceità, alla luce delle evoluzioni normative in materia. A giudizio della Corte territoriale, la complessiva piattaforma probatoria consente di ritenere dimostrato, con adeguato grado di certezza, che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse ad operare in un contesto caratterizzato da un clima pervasivo di pressione e intimidazione, direttamente riconducibile a un'azione congiunta e pianificata dei ricorrenti. Tale condotta, valutata nella sua globalità e continuità temporale, si è concretata in una strategia concertata e funzionalmente orientata all'ottenimento di un profitto ingiusto, e ha determinato, nei fatti, una significativa compromissione della libertà di autodeterminazione del dirigente juventino, al punto da precludergli ogni possibilità effettiva di resistenza alle richieste provenienti dal fronte ultras, in considerazione del concreto pericolo di conseguenze pregiudizievoli per la società sportiva in caso di mancata adesione. La valenza minatoria di tali condotte non si esaurisce, infatti, nella portata intimidatoria dei singoli episodi, ma si radica nella loro collocazione sistematica all'interno di un disegno estorsivo più ampio, nel quale ciascuna azione - per quanto in sé considerata possa apparire meno rilevante - si inserisce in una progressione reiterata e strumentalmente finalizzata all'indebita acquisizione di vantaggi. I giudici di appello hanno, in particolare, sottolineato -con argomentazioni prive di vizi logici- come lo sciopero del tifo, il reiterato ricorso a cori discriminatori e le manifestazioni ostili dirette alla dirigenza societaria costituiscano strumenti chiaramente funzionali a uno scopo illecito, espressione di una precisa volontà di pressione e condizionamento riconducibili, per la loro finalità e modalità attuative, al paradigma dell'estorsione aggravata. 8.3. Con particolare riferimento alla concessione di 25 abbonamenti riservati agli striscionisti e di 300 biglietti per ogni partita giocata in trasferta dalla [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] sia venuto meno all'originario proposito di non concedere più alcuna agevolazione agli ultras esclusivamente in considerazione della strategia intimidatoria posta in essere dagli imputati in attuazione di una studiata azione sinergica e congiunta, volta all'ottenimento di ingiusti profitti con correlato danno per la società calcistica [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 45, 46 e 47 della sentenza oggetto di ricorso). 8.3.1. La Corte territoriale ha evidenziato come l'ottenimento, da parte dei gruppi ultrà denominati "Drughi" e "Tradizione", di decine di biglietti riservati per ciascuna trasferta costituisca il momento consumativo del reato di estorsione, atteso che tali titoli di accesso venivano successivamente rivenduti a terzi con significativi ricarichi, generando un profitto ingiusto in favore degli imputati e arrecando, per converso, un concreto pregiudizio economico alla società calcistica. Tale danno si è manifestato, in particolare, nella lesione della libertà contrattuale del management della [OSCURATO:PERSONA], la cui determinazione negoziale risultava condizionata dalla condotta estorsiva posta in essere dagli imputati, e non frutto di una scelta imprenditoriale libera e consapevole. In secondo luogo, la Corte di merito ha correttamente rilevato come l'obbligo per la società di riservare in via ai gruppi ultrà una parte dei biglietti per le partite disputate fuori casa, implichi la violazione amministrativa sanzionata dall'art. 1-quater, comma 7-bis, del d.l. n. 28 del 2003, con conseguente responsabilità oggettiva in capo alla società sportiva e ulteriore esposizione al rischio di sanzioni pecuniarie. 8.3.2. È stato, inoltre, sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] abbia espressamente dichiarato che la concessione degli abbonamenti in favore dei cd. striscionisti non avveniva in esecuzione di una libera strategia aziendale, bensì quale reazione obbligata a pressanti e reiterate richieste, al solo fine di "togliersi il problema", espressione che evidenzia in modo inequivoco la natura intimidatoria della condotta subita. Tale circostanza rende manifestamente infondate le censure difensive con cui si è prospettato che la dazione degli abbonamenti sarebbe da ricondurre a un'iniziativa spontanea del [OSCURATO:PERSONA] e non alle condotte intimidatorie di cui al capo di imputazione. I giudici di appello hanno correttamente ritenuto che la vendita riservata di tali abbonamenti, costituisce l'ingiusto profitto perseguito dagli imputati mediante l'attività intimidatoria, in quanto i medesimi riuscivano ad assicurarsi, in via privilegiata, la disponibilità di 25 abbonamenti in una stagione - quella dell'arrivo del calciatore [OSCURATO:PERSONA] - in cui la domanda risultava eccezionalmente elevata e le sottoscrizioni venivano esaurite in tempi brevissimi sul mercato ordinario. Di converso, la [OSCURATO:PERSONA] subiva un danno economicamente significativo, in quanto i suddetti abbonamenti non venivano sottratti dal numero già prestabilito degli abbonamenti stagionali, ma direttamente dalla quota destinata alla vendita dei biglietti per singole partite, i quali, com'è noto, sono contraddistinti da un prezzo unitario superiore. A ciò si aggiunga - come già rilevato - la lesione dell'autonomia contrattuale della società, che si vedeva costretta a definire le proprie scelte commerciali e organizzative non sulla base di valutazioni imprenditoriali, ma in funzione delle indebite pressioni esercitate dai gruppi ultrà. 8.4. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui, in caso di estorsione contrattuale, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno risulti implicito nel solo fatto che la persona offesa venga costretta a concludere un accordo negoziale in violazione della libertà di autodeterminazione e, di conseguenza, della propria autonomia negoziale. (vedi Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998). In tale prospettiva, il danno subito dalla persona offesa non si identifica necessariamente in un pregiudizio patrimoniale immediato potendo consistere nella compressione della libertà negoziale e nella conseguente impossibilità di perseguire i propri interessi economici secondo criteri di i opportunità e convenienza liberamente autodeterminati. La compressione della volontà contrattuale conseguente alla prospettazione della minaccia, - integra, pertanto, un danno al soggetto passivo rilevante ex art. 629 cod. pen., essendo evidentemente alterato il naturale equilibrio delle relazioni economiche su cui si fonda la validità del consenso negoziale con conseguente infondatezza delle doglianze con cui le difese affermano l'insussistenza di tale elemento costitutivo della fattispecie criminosa. 8.5. Ancora una volta i ricorrenti sollecitano una rivalutazione del compendio fattuale già oggetto di puntuale, coerente e completa disamina da parte dei giudici di merito, prospettando una ricostruzione alternativa degli accadimenti funzionale alla propria linea difensiva, senza misurarsi con l'iter argomentativo seguito dai giudici di appello, i quali hanno dato conto del proprio convincimento in modo logicamente strutturato, coerente con le risultanze istruttorie e conforme ai principi che governano la valutazione della prova.Ne discende che anche queste censure si palesano affette da aspecificità, risolvendosi in una mera reiterazione di deduzioni difensive già scrutinare e disattese in sede di merito, senza che siano individuati reali elementi di travisamento della prova o vizi logico-giuridici della motivazione. Deve essere rimarcato, in proposito, che doglianze difensive, formalmente prospettate sotto il profilo del presunto travisamento della prova, si risolvono, in realtà, in una lettura parcellizzata e decontestualizzata del compendio logico-fattuale già compiutamente analizzato e coerentemente valorizzato dalla Corte territoriale. Una simile impostazione argomentativa si pone, tuttavia, al di fuori dell'orizzonte cognitivo del giudizio di legittimità, non potendo essere dedotte in questa sede censure che, sebbene formalmente qualificate come vizio di travisamento, si risolvano in una mera contrapposizione valutativa rispetto all'apprezzamento dei fatti operato, con criterio logico e nel rispetto dei canoni interpretativi consolidati, dai giudici di merito. 8.6. Infine, in relazione alle doglianze dedotte da [OSCURATO:PERSONA] relative all'ipotizzata estraneità dello stesso all'estorsione consumata in esame, deve essere rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine a tale fattispecie (vedi pagg. 44 e 45 della sentenza oggetto di ricorso e pagg. da 72 a 74 della sentenza di primo grado). La Corte territoriale ha sottolineato, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA], pienamente consapevole dell'illiceità delle richieste avanzate dai gruppi ultras, ha partecipato attivamente agli incontri tra il management della [OSCURATO:PERSONA] ed i rappresentanti dei tifosi, "identificandosi pienamente nelle istanze del gruppo di ultras e giungendo a coordinare lo sciopero del tifo di cui '\ conosceva la natura di strumento di pressione" (vedi pag. 44 della sentenza impugnata); circostanze che i giudici di merito hanno ritenuto idonea a dimostrare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione delle condotte estorsive contestategli, con percorso argomentativo privo di contraddizioni ed illogicità con il quale il ricorrente non si è adeguatamente confrontato. La Corte territoriale, seppur implicitamente, ha correttamente dato seguito al consolidato principio di diritto secondo cui la presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti delittuosi si risolve in una forma di cooperazione delittuosa allorquando, palesando chiara adesione alla condotta degli autori materiali del fatto, sia servita a fornire stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01; Sez. 5, n. 16280 del 24/03/2023, Comito, non massimata). Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati con conseguente aspecificità della doglianza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 9. Il terzo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] sono fondati limitatamente alla parte in cui è contestata la qualificazione giuridica del fatto in relazione alla riserva di 25 abbonamenti in favore degli striscionisti del gruppo ultrà dei Drughi. Deve essere, in proposito, evidenziato l'insanabile contrasto logico tra quanto affermato a pag. 47 della sentenza oggetto di ricorso "per quanto concerne gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si rileva che le intimidazioni risultano certamente causalmente rilevanti nella decisione di [OSCURATO:PERSONA] di ribadire, in data 21 giugno 2018, la proposta di vendita riservata già in precedenza formulata per cercare di acquietare gli ultras e di offrire poi gli abbonamenti nel luglio 2018. Tuttavia, la mancata accettazione da parte del gruppo dei Drughi degli abbonamenti riservati a pagamento, per quanto dovuta all'intenzione di ottenere benefici ben maggiori, non consente di ritenere consumato il reato di estorsione. In questo caso, infatti, le condotte degli imputati, finalizzate a coartare la volontà di [OSCURATO:PERSONA] affinché si determinasse ad accedere alle loro ben più gravose richieste (concessione gratuita dei venticinque biglietti a partita riservati oltre ad altri benefits) non sono andate oltre lo stadio del tentativo, posto che il rifiuto dell'offerta ha comunque escluso la verificazione dell'evento del profitto ingiusto e con altrui danno" e le successive determinazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di estorsione consumata di cui al capo A) dell'imputazione, così come contestata senza operare alcun distinguo, e di conseguenza individuato tale fattispecie come reato più grave in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio (vedi pag. 62 e 63 della sentenza oggetto di ricorso). Nella motivazione impugnata, la Corte di appello dà atto, in termini non equivoci, dell'assenza di una condotta estorsiva consumata con riguardo all'episodio concernente la riserva degli abbonamenti a pagamento in favore del gruppo degli striscionisti, riconoscendo come il gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], dopo aver realizzato condotte idonee ad intimidire [OSCURATO:PERSONA], si sia determinato a rifiutare la proposta di vendita riservata degli abbonamenti, non ritenendola sufficiente e satisfattiva delle pretese vantate dai Drughi. La successiva affermazione, riportata a pagina 62 e 63 della medesima pronuncia, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero ritenersi responsabili per il reato di estorsione consumata, senza alcuna specificazione delle fattispecie per le quali sia intervenuta tale condanna, si pone in irrimediabile contraddizione con il precedente passaggio argomentativo e si traduce in una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria.[OSCURATO:PERSONA] luce del vizio logico-motivazionale rilevato deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla statuizione di responsabilità in ordine al segmento del reato di estorsione consumata contestato al capo A) dell'imputazione, concernente la riserva dei 25 abbonamenti a pagamento destinati agli striscionisti, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino„ che si pronuncerà sulla criticità evidenziata da questo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] B) 10. Il settimo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] sono aspecifici e non consentiti. I ricorrenti, mossi da una considerazione atomistica e parcellizzata delle risultanze probatorie, fondano il motivo di ricorso su elementi fattuali inconsistenti ed inidonei a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di merito, al fine di prospettare una diversa ed inammissibile ricostruzione di merito, come tale preclusa in questa sede. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, che valorizza una serie di elementi fattuali che dimostrano la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di estorsione di cui al capo B). Le sentenze di merito espongono significativi e convergenti elementi, logico-probatori a sostegno del coinvolgimento dei ricorrenti nella condotta estorsiva volta ad ottenere biglietti aggiuntivi per le partite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], desumibili dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dalla conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari; fonti probatorie che, a differenza di quando sostenuto dalla difesa, appaiono idonee a dimostrare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale fattispecie criminosa (vedi pagg. 48 e 49 della sentenza di appello e pagg. da 74 ad 82 della sentenza di primo grado). 10.1. In particolare, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno rimarcato come le espressioni pronunciate dal correo [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli incontri con [OSCURATO:PERSONA] fossero connotate da una chiara e inequivoca valenza minatoria. In particolare, l'annuncio di "provvedimenti" a partire dalla sospensione della collaborazione nella realizzazione delle coreografie, fino al compimento di "azioni più gravi, non meglio precisate", seguito, nel secondo incontro, dalla dichiarazione secondo cui i membri dei Drughi, compresi quelli privi di biglietto, si sarebbero presentati a Berna "e allora vedremo che cosa succederà", è stato congruamente qualificato come manifestazione di una condotta intimidatoria funzionale all'ottenimento di un indebito vantaggio per il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi sodali. La motivazione, nella parte in cui valorizza il contesto nel quale tali frasi furono pronunciate, si fonda su elementi di fatto logicamente valutati. La caratura criminale degli imputati, la capacità dei Drughi di incidere negativamente sull'ordine pubblico e il concreto verificarsi di disordini in occasione della trasferta svizzera hanno correttamente indotto i giudici di merito a ritenere tali elementi logico-fattuali idonei a dimostrare la serietà e la concreta capacità intimidatoria delle minacce, la fondatezza della percezione della persona offesa e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione. 10.2. Passando al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, deve essere rimarcato che la doglianza difensiva volta a escludere il concorso del leader dei Drughi non coglie nel segno. La motivazione impugnata dà atto, in modo coerente e immune da vizi logici, della comprovata posizione apicale dallo stesso rivestita all'interno del gruppo ultrà -posizione ben nota al [OSCURATO:PERSONA] come dallo stesso riferito nel corso della sua deposizione dibattimentale- nonché della sua evocazione implicita da parte di [OSCURATO:PERSONA] in occasione del primo incontro con lo SLO della [OSCURATO:PERSONA], allorquando questi affermava di agire per conto di chi vengo" con inequivocabile allusione al Presidente dei Drughi. La mancata reiterazione di tale riferimento nel secondo incontro, avvenuto a breve distanza dal primo, è stata correttamente ritenuta priva di rilievo, trattandosi di un'azione intimidatoria sviluppatasi in continuità logico-temporale alla precedente. La ricostruzione in esame, immune da censure sotto il profilo della completezza argomentativa e della coerenza logico giuridica, si fonda su valutazioni di fatto che non risultano affette né da contraddittorietà né da manifesta illogicità, rendendole, pertanto, insuscettibili di sindacato in sede di legittimità (vedi pagg. 79 e 80 della sentenza di primo grado e pag. 49 della sentenza oggetto di ricorso). Deve essere, inoltre, evidenziato che i giudici dell'appello hanno correttamente affermato che le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] non appaiono idonee a sovvertire la ricostruzione dei fatti fornita dal primo giudice, in quanto rese fuori dal contraddittorio e prive di alcun riscontro esterne, e dunque del tutto inidonee a incidere sulla valutazione complessiva del compendio probatorio. Il ricorrente invoca una rilettura degli elementi di fatto già compiutamente esaminati dai giudici di merito, privilegiando una ricostruzione dei fatti alternativa e più favorevole alla propria tesi difensiva ma priva del necessario confronto con i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata e con le specifiche emergenze istruttorie valorizzate dal giudice d'appello. Così facendo, omette di confrontarsi adeguatamente con l'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, la quale ha fornito una motivazione esaustiva, coerente e logicamente strutturata in ordine alle ragioni del proprio convincimento, in adesione ai principi regolatori della valutazione della prova, con conseguente aspecificità della doglianza. 10.3. Parimenti corretta risulta la motivazione offerta dai giudici di appello nella parte in cui affermano la configurabilità di una responsabilità a titolo di concorso nel reato del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].La Corte distrettuale ha fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi convergenti, logicamente valorizzati in motivazione, e desunti da circostanze fattuali significative: il ruolo determinante svolto dal ricorrente nella fissazione degli appuntamenti con il [OSCURATO:PERSONA], la presenza del [OSCURATO:PERSONA] agli incontri nei quali furono proferite le espressioni minacciose da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza di qualsiasi atteggiamento di presa di distanza dalle stesse nonché l'acquiescenza mantenuta nel corso delle conversazioni, che - per tono, contenuto e contesto - si connotavano per evidente carica intimidatoria. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la connotazione ambientale e contestuale della condotta, che imponeva di non isolare il singolo comportamento (la mera presenza) ma di valutarne la funzione e il significato alla luce dell'interazione con l'azione altrui. Tali elementi sono stati correttamente interpretati come espressione di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del fatto tipico, contributo idoneo a confermare la volontà di rafforzare la pressione psicologica esercitata sul [OSCURATO:PERSONA], in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato. Questa Corte ha chiarito, in proposito, che il concorso ex art. 110 cod. pen. non richiede la realizzazione materiale della condotta tipica, essendo sufficiente qualsiasi contributo, anche solo morale, purché sorretto dalla consapevole adesione all'azione delittuosa e idonea fornire all'autore materiale del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01; da ultimo, Sez. 6, n. 3348 del 14/01/2025, Pandolfo, non massimata). 10.3.1. La Corte distrettuale ha, inoltre, correttamente ritenuto il rilievo difensivo, secondo cui i disordini verificatisi a Berna sarebbero stati causati da appartenenti alla sezione svizzera del gruppo "Drughi" nonostante il comportamento collaborativo tenuto da [OSCURATO:PERSONA], inidoneo a depotenziare il valore probatorio degli elementi logico-fattuali attestanti la responsabilità concorsuale del ricorrente, ciò in considerazione del fatto che tale episodio costituirebbe mera conferma fattuale di quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'effettiva capacità dei Drughi di porre in essere azioni idonee a determinare problemi di ordine pubblico, rafforzando così la valutazione di idoneità della minaccia materialmente prospettata dallo [OSCURATO:PERSONA]. 10.3.2. Quanto alle censure difensive inerenti all'inidoneità del contenuto delle intercettazioni a dimostrare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato di cui al capo B) è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv.259516-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non mass.). La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (Sez.2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non mass.; Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata). 10.3.3. Tutto ciò premesso deve essere affermato che la doglianza dedotta dal [OSCURATO:PERSONA] non è consentita in quanto esula dai limiti propri del giudizio di legittimità, risolvendosi in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie e ad una nuova valutazione del fatto. Il ricorrente mira, infatti, a ottenere un riesame del compendio probatorio, nel tentativo di accreditare una ricostruzione alternativa, a sé più favorevole, senza tuttavia confrontarsi puntualmente con l'articolato e coerente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. Peraltro, i presunti travisamenti indicati nel ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] hanno, in realtà, ad oggetto una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata. Il motivo di ricorso si appalesa, inoltre, privo della necessaria specificità, in quanto disancorato dai concreti snodi motivazionali della sentenza impugnata ed in contrasto con la funzione del giudice di legittimità, cui non è consentito sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in sede di merito, ove questa risulti, come nel caso di specie, logica e adeguatamente giustificata. Il motivo in esame, peraltro, si fonda su elementi di natura meramente ipotetica o di segno negativo, ossia non ancorati a dati fattuali oggettivamente riscontrabili, ma desunti da valutazioni generiche, astratte o suggestive per trarne ipotesi ricostruttive volte a disarticolare il percorso logico seguito dai giudici di merito. In particolare, si tratta di argomentazioni che prescindono da una concreta analisi delle emergenze istruttorie, con l'effetto di abbandonare il piano dell'esperienza fenomenica per ricorrere a congetture alternative, estranee alla logica della prova e non sorrette da elementi probatori idonei a disarticolare in modo decisivo il ragionamento decisorio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C) 11. L'ottavo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] sono aspecifici e non consentiti in quanto articolati esclusivamente in fatto. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che i ricorrenti abbiano concorso nella commissione del reato di tentata estorsione di cui al capo C), a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. 11.1. I giudici di merito, con motivazione esente da illogicità ed aporie, hanno fondato la condanna degli imputati sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni ritenute attendibili in quanto dettagliate, coerenti e logicamente correlate agli ulteriori dati probatori. Le accuse del [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato significativo riscontro nelle conversazioni intercettate e nelle dichiarazioni del suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito espressioni e gesti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] del tutto compatibili con il narrato della persona offesa (vedi pag. da 49 a 51 della sentenza impugnata e pagg. da 82 a 89 della sentenza di primo grado). Tali elementi di conferma, a giudizio dei giudici di merito, rafforzano la credibilità intrinseca del racconto fornito dalla persona offesa e contribuiscono alla corretta ricostruzione del contesto intimidatorio estrinsecatosi nel corso degli incontri oggetto di analisi. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente ritenuto che le condotte dello [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali perfezionino gli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione in quanto idonee a comprimere la libertà di autodeterminazione della persona offesa. In particolare, è stato rimarcato che, nel corso dell'incontro con il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento, in forma allusiva ma inequivoca, a un presunto incontro tra rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti di clan camorristici: circostanza che, a prescindere dalla sua effettiva veridicità, veniva evocata con la consapevolezza del suo potenziale lesivo per l'immagine e l'onorabilità della società sportiva. Ne discende che, [OSCURATO:PERSONA] o era consapevole dell'inesistenza del fatto (e dunque prospettava la diffusione di una notizia falsa, ma comunque dannosa per l'immagine della società [OSCURATO:PERSONA]), oppure riteneva che l'incontro fosse effettivamente avvenuto e lo utilizzava in chiave ricattatoria, con identica valenza intimidatoria. I giudici di merito hanno, con tali argomentazioni, dato seguito al principio di diritto secondo cui la prospettazione di un comportamento astrattamente lecito, laddove venga realizzato per scopi illeciti e con modalità non consentite dall'ordinamento, è condotta idonea ad integrare una minaccia idonea ex art. 629 cod. pen. (vedi fra le tante Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273542 - 01; Sez. 2, n. 14325 del 08/03/2022, Coppola, Rv. 282980 - 01). La Corte distrettuale ha, pertanto, correttamente affermato che il complessivo comportamento dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] era chiaramente orientato a determinare nel [OSCURATO:PERSONA] una situazione di soggezione psicologica, volta a costringere quest'ultimo a procurare, in favore del gruppo ultras "Drughi", un numero di biglietti superiore a quello ordinariamente loro destinato dalla società per le partite di [OSCURATO:PERSONA]. Il profitto indebitamente perseguito consisteva, pertanto, negli introiti derivanti dalla rivendita dei tagliandi da parte del gruppo ultrà, mentre il danno subito dalla parte offesa va individuato, nella lesione della libertà negoziale della società [OSCURATO:PERSONA], conseguente alla compressione della libertà personale del dirigente incaricato dei rapporti con la tifoseria (vedi pag. 50 della sentenza impugnata). 11.2. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di mandante dell'iniziativa criminosa materialmente realizzata dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a giudizio della Corte di merito, emerge in maniera chiara e univoca dal ruolo apicale rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo "Drughi" - come accertato attraverso plurime fonti testimoniali e intercettive - ma anche per effetto di specifici elementi riferibili alla vicenda in esame. È stato, in particolare, rimarcato che [OSCURATO:PERSONA], una volta apprese le determinazioni della [OSCURATO:PERSONA] circa la limitazione del numero di biglietti destinati agli ultras per la trasferta olandese, si era immediatamente confrontato con [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assunto il coordinamento dell'azione di protesta culminata nel posizionamento di adesivi offensivi recanti l'effigie del [OSCURATO:PERSONA], come risulta inequivocabilmente documentato dalle conversazioni telefoniche intercettate riportate dai giudici di merito (vedi pagg. 50 e 51 della sentenza oggetto di ricorso nonché pag. 89 della sentenza di primo grado). Tali elementi inducono, oltre ogni ragionevole dubbio, a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito quantomeno con l'avallo consapevole - se non su esplicito mandato - di [OSCURATO:PERSONA], la cui responsabilità penale deve, pertanto, ritenersi pienamente comprovata. La motivazione si fonda, infatti, su valutazioni di merito che appaiono lineari, razionalmente motivate e prive di elementi che ne possano inficiarne la tenuta sul piano della contraddittorietà o dell'evidente illogicità. Proprio per tale ragione, trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da un impianto argomentativo logico e coerente, gli stessi non possono essere oggetto di sindacato in questa sede, essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito e sottratti, pertanto, al controllo da parte del giudice di legittimità. 11.3. I giudici di merito, a differenza di quanto affermato nel ricorso, hanno adeguatamente valutato le fonti probatorie da cui hanno desunto il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delittuosa, prime fra tutte le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e le conversazioni intercettate nel corso dell'indagini preliminari, nonché evidenziato come il ricorrente abbia rafforzato l'intento criminoso di [OSCURATO:PERSONA] con comportamenti sicuramente inquadrabili in un responsabilità concorsuale ex art. 110 cod. pen. (vedi pag. 51 della sentenza impugnata e pagg. da 86 a 89 della sentenza di primo grado). In particolare, è stato rimarcato che durante il colloquio con il [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non aveva assunto alcuna presa di distanza rispetto alle affermazioni intimidatorie pronunciate da [OSCURATO:PERSONA], mantenendo un atteggiamento di implicita adesione, per poi contattare direttamente lo SLO della [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificarne la reazione e gli effetti prodotti dall'intimidazione a cui aveva personalmente assistito. Il convincente iter motivazionale seguito dai giudici di merito non viene in alcun modo scardinato dalle doglianze difensive con le quali si sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] fosse all'oscuro della volontà dello [OSCURATO:PERSONA] di avanzare richieste estorsive sulla base di una alternativa ricostruzione fattuale delle vicende scrutinate non deducibile in sede di legittimità. Ciò premesso, appare evidente che i giudici di merito hanno fatto buon uso del principio di diritto secondo cui il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate (agevolazione alla consumazione del delitto, rafforzamento del proposito criminoso dell'usuraio) rispetto alla condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice. In particolare, deve esser ribadito il consolidato insegnamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita, come nel caso in esame, a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa, specie ove la simultanea presenza dei correi e le particolari modalità della condotta collettiva inducano nella persona offesa la percezione della maggiore incisività delle condotte illecite (cfr. Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979-01; Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807- 01; da ultimo Sez. 6, n. 298 del 10/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Nel caso di specie, la presenza del ricorrente, in un contesto di pressante minaccia, ha assunto l'indubitabile valenza di un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso e l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, unitamente all'accresciuta soggezione della vittima, così aumentando la possibilità della produzione del reato Le modalità del fatto, connotato da una azione condotta da un gruppo di individui che per atteggiamento e comunione di intenti agivano assieme, rendono manifestamente illogica e non corrispondente ad una massima d'esperienza basata sull'id quod plerumque acadit, l'ipotesi difensiva dell'inconsapevolezza da parte del ricorrente della natura illecita delle richieste dello [OSCURATO:PERSONA]. La difesa a fronte di un pregnante e indiscusso dato probatorio - costituito dalle dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalle intercettazioni in atti- che indica un ruolo non meramente passivo di [OSCURATO:PERSONA], ha decontestualizzato la presenza del ricorrente, giungendo a formulare ipotesi alternative sganciate dalla ragionevolezza e meramente speculative, senza curarsi di ancorare tali affermazioni su un solido substrato indiziario o su una regola di esperienza dotata di forza convincente. Il percorso argomentativo contenuto nella sentenza oggetto di ricorso risulta logicamente corretto e non suscettibile di rilievi critici, in quanto sviluppato secondo criteri di esaustività e coerenza logica. In ragione della loro natura eminentemente fattuale gli apprezzamenti dei giudici di appello, sorretti da un impianto motivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essere rivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativa riservata al giudice del fatto. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D) 12. Il nono motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il sesto motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono in parte generici ed in parte non consentiti. 12.1. Deve essere, in prima battuta, affermato che la difesa ha correttamente rimarcato l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in atti in considerazione del fatto che la pena prevista per il reato di violenza privata è inferiore a quella prevista dall'art. 266 cod. proc. pen. Ciò premesso va evidenziata la genericità della doglianza non avendo i ricorrenti adeguatamente prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza delle conversazioni erroneamente utilizzate dalla Corte territoriale sulla complessiva motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità in relazione al reato di violenza privata. [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono, infatti, incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01), profili neanche accennati nel ricorso in esame. Deve essere, peraltro, notato che le uniche due intercettazioni indicate nelle note a piè di pagina nn. 49 e 50 non appaiono neppure determinanti nel contesto probatorio generale, basato, come ampiamente riportato nella sentenza di primo grado, con portata decisiva sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. da 93 a 97 della sentenza di primo grado e pag. 52 della sentenza di appello). 12.2. L'ulteriore doglianza avente ad oggetto l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di violenza privata è aspecifica e reiterativa di argomentazioni già valutate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale. Entrambi i giudici di merito hanno indicato gli elementi probatori da cui desumere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 610 cod. pen. (vedi pagg. da 93 a 97 della sentenza di primo grado e pag. 52 della sentenza di appello), con percorso motivazionale -privo di vizi logici e giuridici- con cui i ricorrenti non si sono in alcun modo confrontati con conseguente aspecificità della censura. La Corte territoriale ha correttamente qualificato le condotte ideate e realizzate dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dell'idoneità di tali comportamenti a coartare la volontà dei tifosi della [OSCURATO:PERSONA] e costringerli a partecipare al cd. sciopero del tifo, avvalendosi della forza intimidatrice del sodalizio criminale oggetto di giudizio. Deve essere ricordato, in proposito, che l'art. 610 cod. pen. tutela la libertà morale del singolo, sotto il profilo della libertà di ciascuno di autodeterminarsi spontaneamente, orientando i propri comportamenti in conformità alle decisioni liberamente prese (Sez. 5, n. 11522 del 03/03/2009, Fabro, Rv. 244199) e che il reato di violenza privata si può perfezionare attraverso condotte violente o minatorie idonee a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione o anche solo a rendere disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto nella titolarità della persona offesa (vedi Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, dep. 2022, Cinefra, Rv. 282467) in tal modo realizzandosi l'evento naturalistico del reato, rappresentato dalla condotta posta in essere dal soggetto coartato (fare, tollerare o omettere qualcosa). I ricorrenti si sono limitati a contestare la sussistenza del reato di violenza privata in considerazione della mancata valorizzazione da parte dei giudici di merito dei video amatoriali registrati durante le partite in cui si è svolto lo sciopero del tifo nonché a prospettare un'ipotesi ricostruttiva alternativa senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito e con il concreto contenuto delle dichiarazioni testimoniali da cui si è desunta la realizzazione della contestata violenza privata. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che danno conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 610 cod. pen. 13. Il quarto motivo con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui al capo D) è aspecifico e reiterativo di censure inerenti alla valutazione delle prove già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. La difesa, limitandosi a lamentare la genericità del capo di imputazione in ordine alle condotte che il ricorrente avrebbe posto in essere e la mancanza di intercettazioni attestanti il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte minatorie in contestazione, ha sostanzialmente obliterato la natura concorsuale della violenza privata contestata, cercando di evidenziare una diversità nella condotta del ricorrente, smentita nella puntuale ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito che individua il [OSCURATO:PERSONA] quale il soggetto incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di portare ad esecuzione le strategie del gruppo criminale all'interno della curva con particolare riguardo al cd. sciopero del tifo (vedi pagg. da 93 a 97 della sentenza di primo grado e pag. 52 della sentenza di appello). Tale ricostruzione fattuale, operata dai giudici di merito all'esito di un compiuto scrutinio delle risultanze istruttorie, si presenta immune da censure sotto il profilo della completezza argomentativa e della coerenza logica e razionale del percorso argomentativo seguito. La condanna del [OSCURATO:PERSONA] appare, in particolare, fondata su apprezzamenti di fatto congruamente svolti, sorretti da una motivazione lineare, esente da aporie, contraddizioni interne o manifeste illogicità, ed in quanto tali, sottratti al sindacato di legittimità. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] fa leva su considerazioni generiche e su elementi "negativi" che non trovano sostegno in massime di esperienza tratte da orientamenti largamente diffusi nello specifico contesto spazio-temporale ma su congetture insuscettibili di verifica empirica. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi pienamente provato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] si sia sviluppata secondo una logica criminale pienamente riconducibile alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 610 cod. pen., con partecipazione consapevole da parte del ricorrente alle condotte illecite dettate dal [OSCURATO:PERSONA] e finalizzate a coartare la libertà morale dei tifosi della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a condizionare le scelte strategiche della società torinese. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] G) 14. Il decimo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quinto motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] ed il settimo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti hanno lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione a delinquere, sono aspecifici e non consentiti in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Il giudice dell'appello non si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado ma, senza i ricorrere a formule stereotipate, ha risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte con argomentazioni adeguate ed omogenee rispetto a quelle del primo giudice. 14.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le motivazioni di merito ricostruiscono in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico gli elementi da cui dedurre la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen.La Corte distrettuale ha evidenziato, con motivazione che richiama le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, gli elementi logico-fattuali da cui è stata desunta l'esistenza dell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indefinito di estorsioni e violenze private (numero dei partecipanti, ripartizione di ruoli e responsabilità, piena consapevolezza del reciproco contributo causale alla realizzazione degli scopi associativi, interazione delle condotte poste in essere dagli imputati, indeterminatezza del programma criminoso protrattosi nel tempo e finalizzato a costringere la società [OSCURATO:PERSONA] a piegarsi alle plurime richieste avanzate dai gruppi ultrà). Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, oltre ad essere correttamente fondato sulle risultanze probatorie, è conforme agli orientamenti ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dimostrazione della stabilità del vincolo associativo, dell'affectio societatis e della organizzazione di persone e mezzi finalisticamente volta alla commissione di reati, soprattutto ove si possa desumere, come nel caso di specie, un costante modus procedendi degli associati e l'attiva partecipazione alla realizzazione dei delitti-fine (vedi pagg. da 105 a 113 della sentenza di primo grado e pagg. da 52 a 56 della sentenza impugnata). Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (cfr. in proposito Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283311 - 01; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 01). 14.2. L'obiezione con cui i ricorrenti lamentano la carenza di prova in ordine alla costituzione di una associazione a delinquere completamente separata dal gruppo ultrà dei Drughi non è fondata. L'esistenza di un'associazione criminale è stata correttamente spiegata in ragione della sovrapposizione tra l'ente lecito (il gruppo ultrà) ed il sodalizio criminale (l'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di reati di estorsione e violenza privata). Va, sul punto, rammentato che la coincidenza tra l'ente formalmente lecito e quello criminoso non postula una sovrapposizione integrale e assoluta, né sotto il profilo soggettivo (in termini di identità tra le persone che compongono gli assetti organizzativi), né sotto il profilo oggettivo (in relazione ai mezzi adoperati per il perseguimento delle rispettive finalità, lecite o illecite che siano). [OSCURATO:PERSONA] condivide, in particolare, il principio di diritto secondo cui la stabile convergenza di condotte illecite, idonea a integrare l'elemento strutturale dell'associazione criminosa, può essere desunta dalla sussistenza di una costante sinergia tra più soggetti, qualora tale cooperazione non risulti giustificabile nell'ambito della normale attività dell'ente lecito ovvero si manifesti nel perseguimento di finalità diverse da quelle proprie della struttura organizzativa lecita, orientata invece alla realizzazione di un programma delinquenziale indeterminato e protratto nel tempo (vedi Sez. 3, n. 11782 del 18/01/2023, D'Offizi, Rv. 287178 — 01). È, quindi, configurabile il reato associativo allorquando i componenti di un'organizzazione formalmente destinata a scopi leciti realizzino attività illecite, sempreché sia provata, come nel caso di specie, l'esistenza di un nesso funzionale tra tali condotte e le direttive generali provenienti dal vertice dell'organizzazione medesima. Nel caso oggetto di giudizio, i giudici di merito hanno correttamente rimarcato come i vertici del gruppo ultrà dei Drughi abbiano deliberatamente affiancato all'attività lecita un'attività illecita indeterminata e finalizzata all'ottenimento di ingenti profitti, facendo leva sulla preesistente struttura organizzativa, nonché sulle risorse umane e materiali del gruppo ultrà, in un contesto di pianificata e consapevole strumentalizzazione del gruppo ultrà per finalità criminali ignote alla gran parte dei membri. 14.3. Deve, in conclusione, ritenersi corretta la valutazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del contestato reato associativo sulla base di una ricostruzione dei fatti conforme al parametro normativo ed agli orientamenti giurisprudenziali in tema di associazione a delinquere. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito non è, peraltro, validamente contrastato dalle critiche contenute nei ricorsi, le quali mirano, attraverso una lettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegna dalla Corte distrettuale, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica. Le argomentazioni difensive appaiono palesemente dirette a contestare, attraverso una lettura disarticolata del compendio dimostrativo, la rilevanza dei singoli dati probatori, così proponendo una loro lettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, fuoriesce completamente dal perimetro del sindacato di legittimità, non risultando la lamentata difformità in alcun modo idonea a determinare il dedotto vizio motivazionale. La motivazione oggetto di censura è fondata, in conclusione, su una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e si appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi, pertanto, a rilievi in questa sede. 14.4. Passando alla valutazione della penale responsabilità dei singoli ricorrenti va evidenziato che, a differenza di quanto apoditticamente affermato nei ricorsi, la Corte territoriale ha valutato e confutato le argomentazioni difensive nonché indicato in modo approfondito ed articolato gli elementi logico-probatori da cui desumere il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio oggetto di giudizio. In particolare, i giudici di merito hanno sottolineato, con percorso argomentativo esente da aporie ed illogicità, i reiterati contatti tra il capo dell'associazione -[OSCURATO:PERSONA]- ed i ricorrenti, il ruolo di rappresentante del gruppo e di organizzatore rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione delle direttive del [OSCURATO:PERSONA] nonché la concreta e reiterata disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire gli ordini dei vertici del gruppo e, quindi, partecipare alle diverse attività del sodalizio criminale grazie alla possibilità di entrare allo stadio, preclusa ai correi destinatari di [OSCURATO:PERSONA]; circostanze che trovano fondamento nel contenuto gravemente indiziante delle intercettazioni in atti e nel complesso delle prove dichiarative raccolte nel corso del dibattimento (pagg. 109 e 110 della sentenza di primo grado nonché pagg. 55 e 56 della sentenza di appello). Le conclusioni della Corte d'appello sono immuni da vizi. Ed infatti, la sentenza impugnata indica una serie di elementi logico-fattuali idonei a dimostrare come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano realizzato in modo continuativo e consapevole comportamenti concretizzanti una attiva, stabile ed importante partecipazione alle attività del sodalizio. Si tratta, infatti, di condotte tutte funzionali all'esercizio e all'espansione coordinata delle attività dell'associazione a delinquere capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA]. Né siffatte conclusioni possono essere messe in crisi dalle censure contenute nei ricorsi. Si tratta, infatti, di doglianze le quali, in realtà, propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente con le plurime indicazioni fornite dalla sentenza di primo grado e dalla conforme sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] G) 15. Il quinto motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolo direttivo che il ricorrente avrebbe rivestito nell'ipotizzata associazione a delinquere, è aspecifico e non consentito. 15.1. I giudici di merito hanno evidenziato, con percorso argomentativo articolato e coerente alle risultanze istruttorie, gli indicatori logico-fattuali da cui desumere il ruolo direttivo rivestito dal ricorrente, il quale è stato il principale artefice del complesso meccanismo estorsivo rientrante nell'indeterminato programma criminale dell'associazione a delinquere in esame (vedi pagg. da 105 a 110 della sentenza di primo grado nonché pagg. 37 e 38 della sentenza impugnata e le conversazioni intercettate indicate nelle note a piè di pagina nn. 2/3/4/5). [OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, ribadire il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile sia all'esterno che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, P.G. in proc. Abbinante, Rv. 271482-01). Deve essere, quindi, rimarcato che il ruolo organizzativo, direttivo e la funzione di capo competono solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma e ciò abbia fatto in concreto, così dimostrando l'esecuzione di attività individuabili come organizzative perché frutto di poteri deliberativi e decisionali autonomi (Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01, Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01). 15.2. Nel caso di specie i giudici di merito, con percorso motivazionale privo di illogicità nonché coerente con le risultanze probatorie ed in particolare con il contenuto delle conversazioni intercettate, hanno evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] esercitava il proprio ruolo apicale, prendendo le decisioni fondamentali in tutte le attività in cui si esplicava il programma criminoso dell'associazione, impartendo precise direttive sui comportamenti illeciti da tenere al fine di piegare la volontà del management della [OSCURATO:PERSONA] ad accettare le richieste estorsive del sodalizio -senza peraltro che queste direttive venissero messe in discussione dagli associati- nonché manifestando il proprio assenso o dissenso alle scelte operative degli altri affiliati. La Corte territoriale ha, quindi, ragionevolmente affermato la sussistenza della fattispecie di cui al comma primo dell'art. 416 cod. pen. in quanto il compendio probatorio chiarisce inequivocabilmente l'insostituibile ruolo decisionale e gestionale ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio criminale oggetto di giudizio. 15.3. A fronte di una motivazione articolata, priva di contraddizioni ed illogicità manifeste, il ricorrente si è limitato a riproporre una lettura generica e frazionata delle risultanze istruttorie e a valorizzare elementi "negativi" (quali l'impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di accedere allo stadio in quanto destinatario di [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA]), nel tentativo di accreditare una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nelle sentenze di merito, senza peraltro confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la deliberazione impugnata con conseguente vizio di specificità del motivo. Infine, quanto alle censure con le quali la difesa eccepisce l'inidoneità delle intercettazioni valorizzate nelle sentenze di merito a dimostrare il ruolo direttivo del [OSCURATO:PERSONA] è qui sufficiente richiamare quanto già argomentato (par. 10.3.2) in ordine ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia di interpretazione delle conversazioni intercettate e dei limiti di sindacabilità delle stesse. In definitiva, deve ritenersi che il giudizio formulato nei gradi di merito, espressosi in doppia conforme, risulti sorretto da un apparato motivazionale immune da vizi logici o profili di contraddittorietà, essendo fondato su un compendio probatorio coerentemente analizzato e razionalmente valorizzato. Le prove richiamate ed esaminate nelle sentenze di condanna consentono di affermare la correttezza della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno congruamente ritenuto dimostrata, alla luce degli elementi probatori acquisiti, la posizione apicale effettivamente rivestita da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio criminoso di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I) 16. L'undicesimo motivo dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il compendio probatorio correttamente riportato e valutato nelle sentenze di primo e secondo grado, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di merito ad affermare, con percorso argomentativo privo di evidente illogicità, che il [OSCURATO:PERSONA] ha concorso nella commissione del reato di tentata estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 58 e 59 della sentenza impugnata e pag. da 115 a 120 della sentenza di primo grado). La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha correttamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni ritenute idonee a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione e la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA]. L'iter argomentativo appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all'affermazione di piena credibilità delle asserzioni della persona offesa. Quanto alle censure difensive inerenti all'inidoneità del contenuto delle intercettazioni a dimostrare che la condotta estorsiva in danno del [OSCURATO:PERSONA] sia stata materialmente attuata dallo [OSCURATO:PERSONA] con il placet del [OSCURATO:PERSONA] è qui sufficiente richiamare quanto già argomentato (par. 10.3.2) in ordine ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia di interpretazione delle conversazioni intercettate e dei limiti di sindacabilità delle stesse. Nel caso di specie il ricorrente non ha rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si è limitato a obiettare circa l'efficacia dimostrativa delle stesse ed a proporre una visione alternativa alla realtà posta alla base della decisione impugnata, sicché devono ritenersi non consentite le censure sviluppate nel motivo i a di ricorso stante l'assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] M) 17. Il dodicesimo motivo del ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico. La doglianza avente ad oggetto l'insussistenza della condotta estorsiva descritta al capo M) dell'imputazione è stata correttamente confutata dai giudici di appello che hanno indicato, con motivazione priva di vizi logici e conforme a quella del primo giudice, gli elementi probatori da cui desumere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione, in particolare, valorizzando l'esplicito ed inequivoco significato accusatorio delle propalazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (pagg. da 89 a 93 della sentenza di primo grado e pagg. 59 e 60 della sentenza di appello). Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità. La difesa, in particolare, ha evidenziato la mancata prospettazione di esplicite minacce, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito e con il concreto contenuto delle dichiarazioni del D'[OSCURATO:PERSONA], da cui si è stata correttamente desunta la realizzazione del reato di tentata estorsione. La Corte territoriale ha correttamente qualificato le condotte attuate dal [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dell'idoneità di tali comportamenti a coartare la libertà di determinazione negoziale del D'[OSCURATO:PERSONA], nel pieno rispetto del principio di diritto secondo cui la minaccia costitutiva dei delitti di estorsione e di rapina oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, Nuti, Rv. 265821-01; Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467-01; da ultimo Sez. 2, n. 42530 del 24/10/2024, Bassano, non massimata). [OSCURATO:PERSONA] 18. Il tredicesimo motivo dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e l'ottavo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono aspecifici. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma aderente alle risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, hanno ritenuto congrua la durata del [OSCURATO:PERSONA] determinata dal primo giudice in considerazione della particolare gravità delle condotte realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 127 della sentenza di primo grado e pag. 63 della sentenza oggetto di ricorso), argomentazione con cui i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso. 19. Al rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue il pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alla rifusione delle s