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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32732/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza del 26 gennaio 2023, con la quale questa Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso del Iannazzo; osservato che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di lvalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); rilevato che il ricorso: - ha assunto l'errore di fatto e materiale in relazione ai presupposti della continuazione, ai sensi dell'art. 81, cpv, cod. pen.; - ha rappresentato che, dal compendio probatorio, emergerebbe. che la decorrenza del sodalizio sia da ritrovarsi in data antecedente al 2003, al tempo in cui sono state commesse !e estorsioni per cui si richiede la continuazione; - in particolare, ha offerto una lettura delle risultanze istruttorie e ha compendiato il contenuto delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sostenendo che le considerazioni svolte dai Giudici di merito sarebbero in radicale contrasto con tali risultanze probatorie; - ne ha inferito che l'ordinanza ometteva di confutare l'assunto difensivo, limitandosi a procedere alla dichiarazione di inammissibilità in quanto esplicante una valutazione in fatto, e assumendo, di conseguenza, come la Corte non abbia invece colto che il ricorso fosse soltanto la presa d'atto di una contestazione temporale; ritenuto che, con evidenza, l'impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione sulla fondatezza del precedente ricorso, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza del 26 gennaio 2023, con la quale questa Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso del Iannazzo; osservato che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di lvalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); rilevato che il ricorso: - ha assunto l'errore di fatto e materiale in relazione ai presupposti della continuazione, ai sensi dell'art. 81, cpv, cod. pen.; - ha rappresentato che, dal compendio probatorio, emergerebbe. che la decorrenza del sodalizio sia da ritrovarsi in data antecedente al 2003, al tempo in cui sono state commesse !e estorsioni per cui si richiede la continuazione; - in particolare, ha offerto una lettura delle risultanze istruttorie e ha compendiato il contenuto delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sostenendo che le considerazioni svolte dai Giudici di merito sarebbero in radicale contrasto con tali risultanze probatorie; - ne ha inferito che l'ordinanza ometteva di confutare l'assunto difensivo, limitandosi a procedere alla dichiarazione di inammissibilità in quanto esplicante una valutazione in fatto, e assumendo, di conseguenza, come la Corte non abbia invece colto che il ricorso fosse soltanto la presa d'atto di una contestazione temporale; ritenuto che, con evidenza, l'impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione sulla fondatezza del precedente ricorso, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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