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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24211/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marilia di Nardo, chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 6 agosto 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha revocato a far data dal 20 settembre 2020 la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente a lui concessa ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 con ordinanza del 15 maggio 2019, con riferimento alla pena di anni due di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone del 7 febbraio 2018, in ordine ai reati di truffa e ricettazione.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalle note dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e di Pofi del 24 maggio e del 3 luglio 2021, si evinceva che Zaino era stato denunciato per reati di truffa e appropriazione indebita, commessi nel 2020.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che Zaino, presentatosi come esperto in qualità di intermediario per l'acquisto di un'abitazione all'asta giudiziaria, si era fatto consegnare la somma di euro 4.000,00 senza compiere poi alcuna attività di intermediazione, posto che successivamente la stessa aveva scoperto che tale immobile non era mai stato posto all'asta.

La stessa, inoltre, aveva dichiarato che Zaino non le aveva restituito le somme relative alle rate di un finanziamento che lo stesso le aveva chiesto di aprire a suo nome al fine di acquistare un'autovettura.

Il 12 maggio 2020, per di più, Zaino non era stato rinvenuto presso la sua abitazione negli orari in cui era obbligato a permanervi, venendo per tale ragione diffidato con provvedimento del 21 maggio 2020.

Il giudice di merito, quindi, ritenendo che gli ampi spazi di autonomia concessi dalla misura alternativa alla detenzione erano stati utilizzati dal condannato al fine di compiere ulteriori azioni delittuose dello stesso tipo di quelle per le quali era stato già in precedenza condannato, ha deciso di revocare la misura a far data dal 20 settembre 2020, giorno in cui la persona offesa aveva intestato a suo nome il sopra citato autoveicolo.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il comportamento tenuto da Zaino nell'arco di tempo di sottoposizione alla misura era stato irreprensibile (come è stato confermato dall'ordinanza del 17 marzo 2021, con la quale il medesimo Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo in materia di liberazione anticipata), che le dichiarazioni rilasciate dalla parte offesa non avevano superato alcun vaglio di attendibilità e fondatezza e che, come evidenziato dallo stesso pubblico ministero, nessuna ipotesi di reato era ravvisabile nei fatti esposti, posto che, al massimo, Zaino avrebbe potuto realizzare un mero inadempimento civile delle obbligazioni da lui assunte con la parte offesa.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, nel decidere la data dalla quale far decorrere la revoca della misura alternativa alla detenzione, avrebbe omesso di considerare che il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura era stato attivato solo nel mese di maggio 2021.

Per tale ragione, nel ricorso si evidenzia che la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato sarebbe illogica nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha inteso revocare la misura a far data dal 20 settembre 2020, giorno in cui non era stata commessa alcuna condotta illecita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso appare manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile.

1.1. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per í quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nonché nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998).

1.2. Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde inoltre ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario.In definitiva, ai fini della concessione e della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322).

1.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, argomentando in modo logico la decisione della revoca della misura alternativa concessa nel 2019 su una pluralità di fatti di reato di truffa e appropriazione indebita commessi nell'anno 2020 che, in modo plausibile, consentono di svolgere un giudizio negativo sul percorso di risocializzazione intrapreso da Zaino.

Non appaiono ammissibili, a questo proposito, nemmeno le doglianze del ricorrente inerenti l'attendibilità della presunta persona offesa che aveva denunciato dette vicende delittuose, in quanto la valutazione sulla fondatezza di tali fatti compendiati nelle note dei Carabinieri di Pofi del 3.7.2021 e dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'attendibilità dei dichiaranti richiede apprezzamenti di merito incensurabili nel presente giudizio di legittimità.

Per di più, i giudici di merito hanno motivato il provvedimento impugnato anche sulla base della constatata inosservanza in data 12.5.2020 alla prescrizione di permanere in casa nelle ore notturne, mentre il ricorrente non si confronta con essa, sicché il ricorso non appare in grado di disarticolare il complessivo ragionamento posto a base della decisione censurata.

Da ultimo, non appare in alcun modo irragionevole la scelta di revocare ex tunc la misura a far data dal giorno della intestazione del suddetto veicolo alla persona offesa, atteso che da tale data può giustamente ritenersi portato a termine il raggiro posto in essere da Zaino e di conseguenza assume rilievo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento di Zaino nell'ambito del periodo di prova trascorso in affidamento ai servizi sociali.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della 0-ssa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marilia di Nardo, chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 6 agosto 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha revocato a far data dal 20 settembre 2020 la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente a lui concessa ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 con ordinanza del 15 maggio 2019, con riferimento alla pena di anni due di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone del 7 febbraio 2018, in ordine ai reati di truffa e ricettazione. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalle note dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e di Pofi del 24 maggio e del 3 luglio 2021, si evinceva che Zaino era stato denunciato per reati di truffa e appropriazione indebita, commessi nel 2020. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che Zaino, presentatosi come esperto in qualità di intermediario per l'acquisto di un'abitazione all'asta giudiziaria, si era fatto consegnare la somma di euro 4.000,00 senza compiere poi alcuna attività di intermediazione, posto che successivamente la stessa aveva scoperto che tale immobile non era mai stato posto all'asta. La stessa, inoltre, aveva dichiarato che Zaino non le aveva restituito le somme relative alle rate di un finanziamento che lo stesso le aveva chiesto di aprire a suo nome al fine di acquistare un'autovettura. Il 12 maggio 2020, per di più, Zaino non era stato rinvenuto presso la sua abitazione negli orari in cui era obbligato a permanervi, venendo per tale ragione diffidato con provvedimento del 21 maggio 2020. Il giudice di merito, quindi, ritenendo che gli ampi spazi di autonomia concessi dalla misura alternativa alla detenzione erano stati utilizzati dal condannato al fine di compiere ulteriori azioni delittuose dello stesso tipo di quelle per le quali era stato già in precedenza condannato, ha deciso di revocare la misura a far data dal 20 settembre 2020, giorno in cui la persona offesa aveva intestato a suo nome il sopra citato autoveicolo. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il comportamento tenuto da Zaino nell'arco di tempo di sottoposizione alla misura era stato irreprensibile (come è stato confermato dall'ordinanza del 17 marzo 2021, con la quale il medesimo Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo in materia di liberazione anticipata), che le dichiarazioni rilasciate dalla parte offesa non avevano superato alcun vaglio di attendibilità e fondatezza e che, come evidenziato dallo stesso pubblico ministero, nessuna ipotesi di reato era ravvisabile nei fatti esposti, posto che, al massimo, Zaino avrebbe potuto realizzare un mero inadempimento civile delle obbligazioni da lui assunte con la parte offesa. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, nel decidere la data dalla quale far decorrere la revoca della misura alternativa alla detenzione, avrebbe omesso di considerare che il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura era stato attivato solo nel mese di maggio 2021. Per tale ragione, nel ricorso si evidenzia che la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato sarebbe illogica nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha inteso revocare la misura a far data dal 20 settembre 2020, giorno in cui non era stata commessa alcuna condotta illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile. 1.1. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per í quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nonché nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998). 1.2. Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde inoltre ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario.In definitiva, ai fini della concessione e della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322). 1.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, argomentando in modo logico la decisione della revoca della misura alternativa concessa nel 2019 su una pluralità di fatti di reato di truffa e appropriazione indebita commessi nell'anno 2020 che, in modo plausibile, consentono di svolgere un giudizio negativo sul percorso di risocializzazione intrapreso da Zaino. Non appaiono ammissibili, a questo proposito, nemmeno le doglianze del ricorrente inerenti l'attendibilità della presunta persona offesa che aveva denunciato dette vicende delittuose, in quanto la valutazione sulla fondatezza di tali fatti compendiati nelle note dei Carabinieri di Pofi del 3.7.2021 e dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'attendibilità dei dichiaranti richiede apprezzamenti di merito incensurabili nel presente giudizio di legittimità. Per di più, i giudici di merito hanno motivato il provvedimento impugnato anche sulla base della constatata inosservanza in data 12.5.2020 alla prescrizione di permanere in casa nelle ore notturne, mentre il ricorrente non si confronta con essa, sicché il ricorso non appare in grado di disarticolare il complessivo ragionamento posto a base della decisione censurata. Da ultimo, non appare in alcun modo irragionevole la scelta di revocare ex tunc la misura a far data dal giorno della intestazione del suddetto veicolo alla persona offesa, atteso che da tale data può giustamente ritenersi portato a termine il raggiro posto in essere da Zaino e di conseguenza assume rilievo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento di Zaino nell'ambito del periodo di prova trascorso in affidamento ai servizi sociali. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della 0-ssa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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