CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 40039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Milano; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento emesso il 10/5/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], in custodia cautelare presso la Casa circondariale di Milano-[OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere l'autorizzazione a colloqui con la compagna, madre delle figlie con le quali detti colloqui erano già stati autorizzati. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore di fiducia, censurando con un unico motivo la violazione dell'art. 18 I. 26 luglio 1975, n. 354, ritenendo ingiustificato il rigetto basato sul rischio di inquinamento probatorio anche in considerazione del fatto che il richiedente era detenuto da oltre sei mesi ed era già stato emesso, in data 17/3/2022, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Preliminarmente va affermata l'impugnabilità del provvedimento con cui il magistrato ha rigettato la richiesta difensiva diretta ad avere l'autorizzazione ai colloqui con i cugini ivi specificamente indicati secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui "i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost." (ex multis, Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927 - 01). 3. Ciò premesso, va aggiunto che i colloqui sono disciplinati dall'art. 18 I. 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui "i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone..." e "particolare favore viene accordato ai familiari". 4. Nel caso in esame, detto diritto è stato negato al ricorrente rispetto alla richiesta di effettuare colloqui con la compagna con la quale aveva generato le figlie (già autorizzate) motivando detto rigetto con la necessità di preservare le esigenze cautelari, non mutate nel corso del tempo, "anche in considerazione del comportamento manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio evidenziato come le intercettazioni telefoniche non possano all'evidenza essere autorizzate per prevenire il rischio di inquinamento probatorio". Detta motivazione, alla base del rigetto, risulta essere in contrasto con lo spirito della norma, soprattutto in considerazione del fatto che esso risulta essere stato emesso il 10/5/2022 ovvero a distanza di quasi due mesi dall'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. del 17/3/2022), tenuto conto del fatto che il Gip si riferisce a un imprecisato e del tutto generico rischio di inquinamento probatorio desumibile dal comportamento tenuto dall'indagato in sede d'interrogatorio. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Gip del Tribunale di Milano perché, nella piena latitudine del suo apprezzamento di merito, proceda a nuovo giudizio colmando le indicate lacune e discrasie del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]