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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37416/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 93go il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -e, Al.((tete& (") /udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Frosinone, il 4 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena principale di anni tre di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 216 comma 1, n. e 223 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari, di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall., in quella di anni tre di reclusione.

1.1. Si tratta delle vicende inerenti il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui il ricorrente era Presidente del Consiglio di amministrazione, con contestazione della bancarotta fraudolenta documentale, commessa attraverso la sottrazione o distruzione delle scritture contabili, con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, fallimento dichiarato in data 6 giugno 2011.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, sei vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale del reato.

Si tratta di motivo di appello rigettato con motivazione per relationem illogica e, comunque, insufficiente.

Si sostiene che Passa non ha mai ricevuto notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, come da estratto del verbale allegato al ricorso, né la comunicazione di sollecito al deposito delle scritture da parte della curatela.

Si è, poi, ritenuta da parte della Corte d'appello di Roma non credibile la denuncia di furto delle scritture, senza tenere conto delle circostanze, riferite dall'imputato nel corso dell'interrogatorio alla curatela, confermate dal teste avv. [OSCURATO:PERSONA].

Questi, per la difesa, avrebbe confermato il dato storico della constatazione dell'avvenuta forzatura dell'accesso al capannone ove erano conservate le scritture contabili, al momento della riconsegna dell'immobile al proprietario, da parte dello stesso imputato e dei presenti.

Si trattava di capannone pignorato, presso il quale, secondo il teste sarebbero stati apposti anche dei sigilli, da riconsegnare al proprietario a seguito di sfratto per morosità che, secondo il dichiarante, era stato forzato al suo ingresso, come constatato al momento della riconsegna.

Peraltro, si osserva che non era stato possibile, per l'imputato, specificare la documentazione mancante al momento della denuncia di furto sporta, perché la scoperta della sottrazione era avvenuta in modo del tutto casuale, quando era stato riconsegnato al proprietario il capannone ove la documentazione era custodita.

I sigilli all'immobile di cui riferisce il teste, non erano risultati apposti dalla Guardia di finanza, come afferma il giudice di primo grado ma, per la difesa, potevano essere riferiti non a tale autorità, bensì ad un accertamento fiscale analitico. 2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato.La Corte di appello rigetta analogo motivo di gravame, ritenendo sufficientemente provato il dolo generico, desunto dalla tenuta confusa e disordinata della contabilità.

Nella specie invece, viene contestata la sottrazione delle scritture contabili che necessita del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o recare pregiudizio ai creditori.

Non vi è prova che l'imputato ha distrutto, né che questi abbia cercato di celare illeciti compiuti durante la gestione sociale, tenuto conto che i beni aziendali erano stati anche pignorati da Equitalia .

La mancata consegna è comunque derivata dalla mancata notifica all'imputato dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento .

2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1 n. 2 Legge fall., per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

2.4. Con il quarto motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 219, comma 3, Legge fall.

La Corte di appello motiva ritenendo che la pena era già stata irrogata nel minimo edittale e, comunque, rilevando la gravità del comportamento consistente nella mancata istituzione o consegna dei libri e scritture, che ha reso impossibile l'esercizio di revocatorie o azioni comunque a tutela dei creditori.

Invece, si tratta di circostanza attenuante di natura oggettiva, ad effetto speciale, da applicare come scomputo sulla pena finale, quindi non rappresenta ostacolo al suo riconoscimento, l'irrogazione della pena nel minimo edittale.

Inoltre, la mancata consegna è stata dovuta a sottrazione delle stesse ad opera di ignoti.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 219, comma 3, Legge fall.

I libri contabili erano stati istituiti e parte di questi, come dimostra il verbale allegato al ricorso relativo all'apposizione dei sigilli, erano stati rinvenuti presso la sede legale.

La mancata consegna dei restanti libri al curatore è dovuta, per la difesa, all'omessa notifica dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento e, comunque, la mancata consegna della documentazione non incide sulla possibilità di esercitare azioni a recupero, tanto che questa Corte di legittimità ne ha riconosciuto l'operatività anche a fronte di bancarotta documentale, attraverso la valutazione del danno cagionato alla massa, rappresentato dall'eventuale ostacolo all'esercizio di azioni di recupero o revocatorie (cfr. n. 13070 del 14/2/2014).

2.6. Si denuncia, con il sesto motivo, omessa motivazione in relazione al motivo di appello che aveva eccepito la carenza di motivazione della sentenza di primo grado.

3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.11 primo ed il terzo motivo, limitatamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili.

La lettura congiunta dei provvedimenti di merito consentita trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, in cui le pronunce si fondono reciprocamente, per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) evidenziano, con motivazione non manifestamente illogica, che l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere non soltanto l'inattendibilità della denuncia di furto della totalità delle scritture contabili, ma anche l'avvenuta conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza dichiarativa di fallimento, la cui avvenuta notifica viene indicata come acclarata dai giudici di secondo grado.

Sicché, emerge che il fallito non aveva ottemperato entro tre giorni, all'obbligo di riconsegna delle scritture contabili obbligatorie.

Tanto, al di là della contestazione da parte del ricorrente relativa al dato, riportato nelle sentenze di merito, dell'avvenuta successiva convocazione del fallito da parte del curatore fallimentare che, invero, come indicato nel ricorso e come documentato attraverso la produzione del verbale di esame del curatore allegato, non risulterebbe mai andata a buon fine.

Del resto, la dedotta diversa lettura delle risultanze istruttorie, proposta dalla difesa, quanto alle ragioni del mancato reperimento, presso il capannone, delle scritture contabili obbligatorie è soltanto genericamente prospettata e, comunque, pretende la rilettura di elementi di prova e un riesame delle circostanze di fatto, non consentite in questa sede. 1.1.11 secondo ed il terzo motivo, quest'ultimo limitatamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sono fondati.

La sentenza di secondo grado ritiene sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, il dolo generico, desunto dalla tenuta confusa e disordinata della contabilità.

Nella specie, invece, come dedotto e come ritenuto dal giudice di primo grado, viene contestata la sottrazione delle scritture contabili, fattispecie che necessita del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o recare pregiudizio ai creditori.

Con riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale è noto che, secondo questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), Legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

Orbene, rispetto alle censure contenute sul punto nell'atto di appello, la motivazione offerta dalla Corte territoriale da un lato è del tutto assente; dall'altro nemmeno tiene conto del pur articolato ragionamento che il giudice di primo grado ha operato, rispetto al carattere fraudolento della condotta in danno della massa dei creditori e circa l'avvenuta istituzione delle scritture contabili (tanto che era stato depositato, alla Camera di commercio il bilancio chiuso al 31 dicembre 2005) poi reputate sottratte (o distrutte), ad onta della generica denuncia di furto avente ad oggetto "documentazione varia", indicata peraltro come relativa a diverse società.

L'accoglimento del ricorso nei limiti indicati assorbe le altre censure.

1.2. Va, comunque, osservato, con riferimento al quinto motivo di ricorso, che in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv 255063).

Analoghi principi appaiono ribaditi in ordine alla bancarotta documentale, ove i presupposti per la ravvisabilità della circostanza in argomento debbono essere valutati in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv 255439; Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv 253778, secondo cui «nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato»).

2. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perché altra sezione della Corte di appello di Roma integri la motivazione nel senso specificato nella parte motiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 93go il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -e, Al.((tete& (") /udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Frosinone, il 4 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena principale di anni tre di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 216 comma 1, n. e 223 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari, di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall., in quella di anni tre di reclusione. 1.1. Si tratta delle vicende inerenti il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui il ricorrente era Presidente del Consiglio di amministrazione, con contestazione della bancarotta fraudolenta documentale, commessa attraverso la sottrazione o distruzione delle scritture contabili, con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, fallimento dichiarato in data 6 giugno 2011. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, sei vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale del reato. Si tratta di motivo di appello rigettato con motivazione per relationem illogica e, comunque, insufficiente. Si sostiene che Passa non ha mai ricevuto notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, come da estratto del verbale allegato al ricorso, né la comunicazione di sollecito al deposito delle scritture da parte della curatela. Si è, poi, ritenuta da parte della Corte d'appello di Roma non credibile la denuncia di furto delle scritture, senza tenere conto delle circostanze, riferite dall'imputato nel corso dell'interrogatorio alla curatela, confermate dal teste avv. [OSCURATO:PERSONA]. Questi, per la difesa, avrebbe confermato il dato storico della constatazione dell'avvenuta forzatura dell'accesso al capannone ove erano conservate le scritture contabili, al momento della riconsegna dell'immobile al proprietario, da parte dello stesso imputato e dei presenti. Si trattava di capannone pignorato, presso il quale, secondo il teste sarebbero stati apposti anche dei sigilli, da riconsegnare al proprietario a seguito di sfratto per morosità che, secondo il dichiarante, era stato forzato al suo ingresso, come constatato al momento della riconsegna. Peraltro, si osserva che non era stato possibile, per l'imputato, specificare la documentazione mancante al momento della denuncia di furto sporta, perché la scoperta della sottrazione era avvenuta in modo del tutto casuale, quando era stato riconsegnato al proprietario il capannone ove la documentazione era custodita. I sigilli all'immobile di cui riferisce il teste, non erano risultati apposti dalla Guardia di finanza, come afferma il giudice di primo grado ma, per la difesa, potevano essere riferiti non a tale autorità, bensì ad un accertamento fiscale analitico. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato.La Corte di appello rigetta analogo motivo di gravame, ritenendo sufficientemente provato il dolo generico, desunto dalla tenuta confusa e disordinata della contabilità. Nella specie invece, viene contestata la sottrazione delle scritture contabili che necessita del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o recare pregiudizio ai creditori. Non vi è prova che l'imputato ha distrutto, né che questi abbia cercato di celare illeciti compiuti durante la gestione sociale, tenuto conto che i beni aziendali erano stati anche pignorati da Equitalia . La mancata consegna è comunque derivata dalla mancata notifica all'imputato dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento . 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1 n. 2 Legge fall., per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. 2.4. Con il quarto motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 219, comma 3, Legge fall. La Corte di appello motiva ritenendo che la pena era già stata irrogata nel minimo edittale e, comunque, rilevando la gravità del comportamento consistente nella mancata istituzione o consegna dei libri e scritture, che ha reso impossibile l'esercizio di revocatorie o azioni comunque a tutela dei creditori. Invece, si tratta di circostanza attenuante di natura oggettiva, ad effetto speciale, da applicare come scomputo sulla pena finale, quindi non rappresenta ostacolo al suo riconoscimento, l'irrogazione della pena nel minimo edittale. Inoltre, la mancata consegna è stata dovuta a sottrazione delle stesse ad opera di ignoti. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 219, comma 3, Legge fall. I libri contabili erano stati istituiti e parte di questi, come dimostra il verbale allegato al ricorso relativo all'apposizione dei sigilli, erano stati rinvenuti presso la sede legale. La mancata consegna dei restanti libri al curatore è dovuta, per la difesa, all'omessa notifica dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento e, comunque, la mancata consegna della documentazione non incide sulla possibilità di esercitare azioni a recupero, tanto che questa Corte di legittimità ne ha riconosciuto l'operatività anche a fronte di bancarotta documentale, attraverso la valutazione del danno cagionato alla massa, rappresentato dall'eventuale ostacolo all'esercizio di azioni di recupero o revocatorie (cfr. n. 13070 del 14/2/2014). 2.6. Si denuncia, con il sesto motivo, omessa motivazione in relazione al motivo di appello che aveva eccepito la carenza di motivazione della sentenza di primo grado. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.11 primo ed il terzo motivo, limitatamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili. La lettura congiunta dei provvedimenti di merito consentita trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, in cui le pronunce si fondono reciprocamente, per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) evidenziano, con motivazione non manifestamente illogica, che l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere non soltanto l'inattendibilità della denuncia di furto della totalità delle scritture contabili, ma anche l'avvenuta conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza dichiarativa di fallimento, la cui avvenuta notifica viene indicata come acclarata dai giudici di secondo grado. Sicché, emerge che il fallito non aveva ottemperato entro tre giorni, all'obbligo di riconsegna delle scritture contabili obbligatorie. Tanto, al di là della contestazione da parte del ricorrente relativa al dato, riportato nelle sentenze di merito, dell'avvenuta successiva convocazione del fallito da parte del curatore fallimentare che, invero, come indicato nel ricorso e come documentato attraverso la produzione del verbale di esame del curatore allegato, non risulterebbe mai andata a buon fine. Del resto, la dedotta diversa lettura delle risultanze istruttorie, proposta dalla difesa, quanto alle ragioni del mancato reperimento, presso il capannone, delle scritture contabili obbligatorie è soltanto genericamente prospettata e, comunque, pretende la rilettura di elementi di prova e un riesame delle circostanze di fatto, non consentite in questa sede. 1.1.11 secondo ed il terzo motivo, quest'ultimo limitatamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sono fondati. La sentenza di secondo grado ritiene sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, il dolo generico, desunto dalla tenuta confusa e disordinata della contabilità. Nella specie, invece, come dedotto e come ritenuto dal giudice di primo grado, viene contestata la sottrazione delle scritture contabili, fattispecie che necessita del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o recare pregiudizio ai creditori. Con riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale è noto che, secondo questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), Legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Orbene, rispetto alle censure contenute sul punto nell'atto di appello, la motivazione offerta dalla Corte territoriale da un lato è del tutto assente; dall'altro nemmeno tiene conto del pur articolato ragionamento che il giudice di primo grado ha operato, rispetto al carattere fraudolento della condotta in danno della massa dei creditori e circa l'avvenuta istituzione delle scritture contabili (tanto che era stato depositato, alla Camera di commercio il bilancio chiuso al 31 dicembre 2005) poi reputate sottratte (o distrutte), ad onta della generica denuncia di furto avente ad oggetto "documentazione varia", indicata peraltro come relativa a diverse società. L'accoglimento del ricorso nei limiti indicati assorbe le altre censure. 1.2. Va, comunque, osservato, con riferimento al quinto motivo di ricorso, che in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv 255063). Analoghi principi appaiono ribaditi in ordine alla bancarotta documentale, ove i presupposti per la ravvisabilità della circostanza in argomento debbono essere valutati in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv 255439; Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv 253778, secondo cui «nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato»). 2. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perché altra sezione della Corte di appello di Roma integri la motivazione nel senso specificato nella parte motiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo
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