CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 18770/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3859/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] GASPERI, 16 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -resistente- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.4671/2024 depositata il 17/07/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3859/2025 Numero sezionale 2168/2025 Numero di raccolta generale 18770/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 743,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/07/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3859/2025 Numero sezionale 2168/2025 Numero di raccolta generale 18770/2025 Data pubblicazione 09/07/2025