CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 novembre 2020 la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione patita dal 19.4.2018 al 28.12.2018 in base ad un erroneo ordine di esecuzione per mancanza di definitività del giudizio nel quale la detenzione è stata sofferta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo di ricorso con cui deduce la nullità dell'impugnata ordinanza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. per mancanza di motivazione, comunque generica, contraddittoria ed apparente, per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e per violazione di norme stabilite a pena di inammissibilità. Deduce che risulta manifestamente illogico che l'ordinanza impugnata affermi che presupposto necessario per l'indennizzo debba essere la sentenza definitiva assolutoria. Tale conclusione non solo non è imposta da alcuna norma ma e' lo stesso art. 314 cod.proc.pen. a destituire di fondamento la predetta conclusione. Aggiunge che neppure la sentenza della Corte costituzionale n. 310/1996 richiede l'assoluzione nel merito come condizione all'indennizzo per la restrizione derivante da un ordine di esecuzione dichiarato erroneo o illegittimo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è inammissibile. Deve ritenersi corretta la decisione della Corte di merito in base alla quale non può accedersi, allo stato, alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione, essendo riferita a procedimento a tutt'oggi non definito con sentenza irrevocabile. Nell'ordinanza impugnata viene richiamata la sentenza n. 310/1996, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod.proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, decisione riferita ad un caso nel quale l'ordine d'esecuzione della misura era stato adottato in base all'errato presupposto che si fosse formato il giudicato di condanna nei confronti dell'interessato, e che fu adottata per impedire «ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva». Ma, proprio sulla base della simmetria di trattamento tra esecuzione di pena e misura custodiale affermata dalla Consulta, deve richiamarsi il principio - ricavabile dal chiaro riferimento dell'art. 314, commi 1 e 2, cod.proc.pen., al presupposto di una decisione di proscioglimento irrevocabile - in base al quale l'ingiustizia della restrizione non può che risultare dall'esito definitivo del giudizio. Del resto, il dato testuale appena richiamato trova ampia conferma nella giurisprudenza della Corte. A titolo di esempio, si é affermato che, nel caso di ordine di carcerazione illegittimamente emesso, al giudice della riparazione é precluso provvedere sulla relativa istanza fino quando non sia definito il procedimento dal quale deriva l'ordine di esecuzione della pena illegittimo (Sez. 4, n. 35333 del 05/07/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219883, Sez. 4, n. 2623 del 7.11.2018, Shehu,Rv. 275192). Analogamente si é chiarito, in altra successiva pronunzia, che l'erroneità o l'illegittimità dell'ordine di esecuzione, che in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 può dare diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, deve essere accertata con decisione irrevocabile, in quanto anche in tale ipotesi é necessario che il procedimento principale sia definitivamente concluso con il riconoscimento dell'erroneità o dell'illegittimità del provvedimento che si assume aver dato causa all'ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8117 del 24/11/2005 - dep. 2006, Arrisicato, Rv. 233647). Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende nonché alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resisten