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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1955

Cassazione n. 41265/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1955 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e articolato in fatto.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente deteneva gli animali (uccelli) in condizioni non idonee cagionandone sofferenze e morte; la prova risulta dagli accertamenti specifici della P.G. e dalle analisi effettuate presso l'Ospedale veterinario.

Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1955 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente deteneva gli animali (uccelli) in condizioni non idonee cagionandone sofferenze e morte; la prova risulta dagli accertamenti specifici della P.G. e dalle analisi effettuate presso l'Ospedale veterinario. Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/
Sentenza Cassazione n. 41265/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris