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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 05977/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12195-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale socio di [OSCURATO:PERSONA] & CIOTTI, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 114/A, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 27/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 12195 sez.

SU - ud. 10-01-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei soci Antonio di Candido e [OSCURATO:PERSONA], convenne avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa.

Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della pretesa.

Il TRAP respinse la domanda ritenendo che dovesse applicarsi, ex art. 2947, 3° co. c.c., il termine di prescrizione decennale e che tale termine fosse iniziato a decorrere a far data dal rinvio a giudizio dell'ing.

Mattiolo (che, per conto del Ministero convenuto, aveva curato il progetto e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del Tronto), risalente al 21.12.2000, e che, in difetto di costituzione di p.c. da parte della società ricorrente e di tempestivi atti interruttivi, la pretesa fosse già prescritta al momento in cui era stata inviata al Ministero la messa in mora del 13.4.2015.

Il TSAP -investito del gravame del [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], entrambi soci della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].- ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data del rinvio a giudizio dell'ing.

Mattiolo o, comunque, da quella della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato il predetto Mattiolo, era già abbondantemente trascorso al momento in cui la società aveva inviato la lettera di messa in mora dell'aprile 2015; ha aggiunto che era stata la stessa parte appellante, nel ricorso introduttivo, a individuare la data di decorrenza della prescrizione dal rinvio a giudizio del Mattiolo, in tal modo «attestandosi indiscutibilmente la consapevolezza soggettiva degli appellanti [...] in ordine alla possibile responsabilità dell'ente pubblico, all'epoca indicata, rispetto alle cause che avevano determinato l'esondazione del fiume Tronto»; e ciò senza che tale elemento potesse ritenersi irrilevante per il fatto che l'affermazione era stata compiuta nel quadro di un pregresso orientamento giurisprudenziale che considerava quindicennale il termine di prescrizione.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale socio della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], «erede di [OSCURATO:PERSONA], altro socio di [OSCURATO:PERSONA] candido & [OSCURATO:SOCIETA]», affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo, i ricorrenti denunciano «falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 2935 c.c. e 2697 co. 1 e co. 2 c.c.»; i ricorrenti assumono che la decisione impugnata si basa «sulla falsa applicazione delle norme che disciplinano la prescrizione [...] e l'onere di prova riferibile, rispettivamente, alle parti del processo [...] a fronte dell'eccezione di prescrizione»; contestano che il rinvio a giudizio dell'ing.

Mattiolo e, in ogni caso, la sua condanna da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] costituissero circostanze note o conoscibili con la normale diligenza e che implicassero la conoscenza o conoscibilità delle cause dell'esondazione; premesso, infatti, che «è il compimento dell'indagine tecnico-scientifica a consentire la consapevolezza del danneggiato e la concreta possibilità di esercitare il giudizio», rilevano che l'indagine sulle cause di esondazione del Tronto e sulle connesse responsabilità si concluse nel 2008 (a seguito della sentenza penale della Corte di Appello di Perugia che aveva accertato l'eziologia dell'evento sulla base di un supplemento di perizia) e che «prima di allora non erano state compiutamente accertate le cause di esondazione»; aggiungono che «la prova di una precoce consapevolezza della parte ricorrente, che possa avere anticipato la decorrenza del termine di prescrizione rispetto all'accertamento dell'Autorità giudiziaria» incombeva sul Ministero» che, per parte sua, non aveva «assolto l'onere di allegazione e prova che su di lui gravava».

2. Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano «violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc in riferimento agli artt. 2729 co. 1 c.c. e 2730 co. 1 c.c.; nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in riferimento all'art. 229 cpc»; assumono che il TSAP ha violato le norme sulle presunzioni semplici e sulla confessione «desumendo la precoce consapevolezza del diritto, da parte dei ricorrenti, dagli argomenti giuridici della difesa, dei quali peraltro la stessa sentenza [...] ha riferito la premessa condizionante ovvero la pregressa giurisprudenza del TRAP sulla durata della prescrizione»; rilevano, infatti, che «con il ricorso al TRAP mai si [era] fatto riferimento ad una reale consapevolezza del diritto risarcitorio maturata all'epoca del rinvio a giudizio del Mattiolo», ma si era «piuttosto sostenuta una tesi in diritto» (ossia l'applicazione all'azione civile del termine di prescrizione quindicenna le).

3. Va premesso che, in relazione alla medesima vicenda dell'esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno cassato due pronunce del TSAP che avevano individuato il dies a quo della prescrizione nella stessa data dell'evento alluvionale; si è affermato che «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche.

Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione» (Cass., S.U. n. 2146/2021); si è poi ribadito (Cass., S.U. n. 4115/2022) che «incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti».

La sentenza qui impugnata, dato atto della pronuncia n. 2146/2021 delle Sezioni Unite, ha affrontato il tema del decorso della prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal TRAP (ossia la data del rinvio a giudizio del Mattiolo, avvenuto a distanza di oltre otto anni dall'esondazione) e ha dichiarato di prestare adesione ad un nuovo orientamento emerso in seno al TSAP (con sentenze nn. 113 e 114 del 2021) successivamente all'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite; orientamento che ha individuato la decorrenza della prescrizione nel rinvio a giudizio del Mattiolo o, al più tardi, nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2003.

4. Tanto premesso e rilevato che, in questa sede, deve verificarsi la tenuta di tale più recente orientamento alla luce delle censure svolte dagli odierni ricorrenti, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile, in continuità con le pronunce gemelle emesse da queste Sezioni Unite il 7.6.2022 (nn. 22838, 22839 e 22840/2022).

4.1. Rilevato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto -o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza- sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass.n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020).

Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui «l'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto» (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonché a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966).

Ciò comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come 2 detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (ai sensi di Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.).

Più precisamente e con specifico riferimento all'ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l'accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell'ing.

Mattiolo o, comunque, nella sua condanna penale pronunciata in primo grado un elemento sintomatico della conoscibilità da parte del [OSCURATO:SOCIETA] e del [OSCURATO:PERSONA] -secondo canoni di ordinaria diligenza- della rapportabilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire ai danneggiati di attivarsi contro il Mattiolo eio il Ministero per conseguire il risarcimento dei danni.

4.2. Né è sindacabile la valenza ulteriormente sintomatica (e non confessoria o presuntiva come dedotto dalla ricorrente) che il TSAP ha inteso riconoscere alla circostanza che, nel ricorso introduttivo del giudizio, il [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] avessero essi stessi individuato la decorrenza della prescrizione nella data del rinvio a giudizio del Mattiolo; trattasi, invero, di circostanza che il TSAP poteva valutare come indizio della possibilità di riferire, già a quel momento, le cause dell'esondazione alla responsabilità dell'ente pubblico, con apprezzamento di merito che sfugge, come tale, al sindacato di legittimità.

4.3. A conferma delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che, a ben vedere, i ricorrenti non hanno evidenziato specifici errori di diritto nella ricognizione astratta delle norme richiamate nella rubrica dei due motivi o nella sussunzione dei fatti all'interno di tali norme, ma hanno sostanzialmente opposto una diversa lettura di merito della vicenda che valesse a posticipare agli anni 2008/2009 la decorrenza del termine prescrizionale; e ciò in ragione di un'assunta maggiore certezza circa il nesso causale che sarebbe stata acquisita solo in quegli anni, ma senza adeguatamente contestare che già nel 2000 o nel 2003 sussistessero -sulla base del rinvio a giudizio o, comunque, della sentenza penale di condanna- elementi idonei a rendere concretamente rapportabili le cause dell'esondazione alla condotta colposa dell'ing.

Mattiolo e a individuare, pertanto, la responsabilità del Ministero.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

6. Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12195-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale socio di [OSCURATO:PERSONA] & CIOTTI, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 114/A, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 27/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 12195 sez. SU - ud. 10-01-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei soci Antonio di Candido e [OSCURATO:PERSONA], convenne avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della pretesa. Il TRAP respinse la domanda ritenendo che dovesse applicarsi, ex art. 2947, 3° co. c.c., il termine di prescrizione decennale e che tale termine fosse iniziato a decorrere a far data dal rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo (che, per conto del Ministero convenuto, aveva curato il progetto e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del Tronto), risalente al 21.12.2000, e che, in difetto di costituzione di p.c. da parte della società ricorrente e di tempestivi atti interruttivi, la pretesa fosse già prescritta al momento in cui era stata inviata al Ministero la messa in mora del 13.4.2015. Il TSAP -investito del gravame del [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], entrambi soci della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].- ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data del rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo o, comunque, da quella della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato il predetto Mattiolo, era già abbondantemente trascorso al momento in cui la società aveva inviato la lettera di messa in mora dell'aprile 2015; ha aggiunto che era stata la stessa parte appellante, nel ricorso introduttivo, a individuare la data di decorrenza della prescrizione dal rinvio a giudizio del Mattiolo, in tal modo «attestandosi indiscutibilmente la consapevolezza soggettiva degli appellanti [...] in ordine alla possibile responsabilità dell'ente pubblico, all'epoca indicata, rispetto alle cause che avevano determinato l'esondazione del fiume Tronto»; e ciò senza che tale elemento potesse ritenersi irrilevante per il fatto che l'affermazione era stata compiuta nel quadro di un pregresso orientamento giurisprudenziale che considerava quindicennale il termine di prescrizione. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale socio della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], «erede di [OSCURATO:PERSONA], altro socio di [OSCURATO:PERSONA] candido & [OSCURATO:SOCIETA]», affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo, i ricorrenti denunciano «falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 2935 c.c. e 2697 co. 1 e co. 2 c.c.»; i ricorrenti assumono che la decisione impugnata si basa «sulla falsa applicazione delle norme che disciplinano la prescrizione [...] e l'onere di prova riferibile, rispettivamente, alle parti del processo [...] a fronte dell'eccezione di prescrizione»; contestano che il rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo e, in ogni caso, la sua condanna da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] costituissero circostanze note o conoscibili con la normale diligenza e che implicassero la conoscenza o conoscibilità delle cause dell'esondazione; premesso, infatti, che «è il compimento dell'indagine tecnico-scientifica a consentire la consapevolezza del danneggiato e la concreta possibilità di esercitare il giudizio», rilevano che l'indagine sulle cause di esondazione del Tronto e sulle connesse responsabilità si concluse nel 2008 (a seguito della sentenza penale della Corte di Appello di Perugia che aveva accertato l'eziologia dell'evento sulla base di un supplemento di perizia) e che «prima di allora non erano state compiutamente accertate le cause di esondazione»; aggiungono che «la prova di una precoce consapevolezza della parte ricorrente, che possa avere anticipato la decorrenza del termine di prescrizione rispetto all'accertamento dell'Autorità giudiziaria» incombeva sul Ministero» che, per parte sua, non aveva «assolto l'onere di allegazione e prova che su di lui gravava». 2. Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano «violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc in riferimento agli artt. 2729 co. 1 c.c. e 2730 co. 1 c.c.; nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in riferimento all'art. 229 cpc»; assumono che il TSAP ha violato le norme sulle presunzioni semplici e sulla confessione «desumendo la precoce consapevolezza del diritto, da parte dei ricorrenti, dagli argomenti giuridici della difesa, dei quali peraltro la stessa sentenza [...] ha riferito la premessa condizionante ovvero la pregressa giurisprudenza del TRAP sulla durata della prescrizione»; rilevano, infatti, che «con il ricorso al TRAP mai si [era] fatto riferimento ad una reale consapevolezza del diritto risarcitorio maturata all'epoca del rinvio a giudizio del Mattiolo», ma si era «piuttosto sostenuta una tesi in diritto» (ossia l'applicazione all'azione civile del termine di prescrizione quindicenna le). 3. Va premesso che, in relazione alla medesima vicenda dell'esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno cassato due pronunce del TSAP che avevano individuato il dies a quo della prescrizione nella stessa data dell'evento alluvionale; si è affermato che «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione» (Cass., S.U. n. 2146/2021); si è poi ribadito (Cass., S.U. n. 4115/2022) che «incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti». La sentenza qui impugnata, dato atto della pronuncia n. 2146/2021 delle Sezioni Unite, ha affrontato il tema del decorso della prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal TRAP (ossia la data del rinvio a giudizio del Mattiolo, avvenuto a distanza di oltre otto anni dall'esondazione) e ha dichiarato di prestare adesione ad un nuovo orientamento emerso in seno al TSAP (con sentenze nn. 113 e 114 del 2021) successivamente all'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite; orientamento che ha individuato la decorrenza della prescrizione nel rinvio a giudizio del Mattiolo o, al più tardi, nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2003. 4. Tanto premesso e rilevato che, in questa sede, deve verificarsi la tenuta di tale più recente orientamento alla luce delle censure svolte dagli odierni ricorrenti, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile, in continuità con le pronunce gemelle emesse da queste Sezioni Unite il 7.6.2022 (nn. 22838, 22839 e 22840/2022). 4.1. Rilevato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto -o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza- sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass.n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020). Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui «l'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto» (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonché a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966). Ciò comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come 2 detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (ai sensi di Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.). Più precisamente e con specifico riferimento all'ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l'accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo o, comunque, nella sua condanna penale pronunciata in primo grado un elemento sintomatico della conoscibilità da parte del [OSCURATO:SOCIETA] e del [OSCURATO:PERSONA] -secondo canoni di ordinaria diligenza- della rapportabilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire ai danneggiati di attivarsi contro il Mattiolo eio il Ministero per conseguire il risarcimento dei danni. 4.2. Né è sindacabile la valenza ulteriormente sintomatica (e non confessoria o presuntiva come dedotto dalla ricorrente) che il TSAP ha inteso riconoscere alla circostanza che, nel ricorso introduttivo del giudizio, il [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] avessero essi stessi individuato la decorrenza della prescrizione nella data del rinvio a giudizio del Mattiolo; trattasi, invero, di circostanza che il TSAP poteva valutare come indizio della possibilità di riferire, già a quel momento, le cause dell'esondazione alla responsabilità dell'ente pubblico, con apprezzamento di merito che sfugge, come tale, al sindacato di legittimità. 4.3. A conferma delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che, a ben vedere, i ricorrenti non hanno evidenziato specifici errori di diritto nella ricognizione astratta delle norme richiamate nella rubrica dei due motivi o nella sussunzione dei fatti all'interno di tali norme, ma hanno sostanzialmente opposto una diversa lettura di merito della vicenda che valesse a posticipare agli anni 2008/2009 la decorrenza del termine prescrizionale; e ciò in ragione di un'assunta maggiore certezza circa il nesso causale che sarebbe stata acquisita solo in quegli anni, ma senza adeguatamente contestare che già nel 2000 o nel 2003 sussistessero -sulla base del rinvio a giudizio o, comunque, della sentenza penale di condanna- elementi idonei a rendere concretamente rapportabili le cause dell'esondazione alla condotta colposa dell'ing. Mattiolo e a individuare, pertanto, la responsabilità del Ministero. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza. 6. Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a no
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