CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 13628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di TARANTO Glato_attisra-a+ft-I5a udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 39890/21 Sambito [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di resistenza e oltraggio nei confronti di pubblici ufficiali gli ha applicato su richiesta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pierlu\gi [OSCURATO:PERSONA]Lek) , [OSCURATO:PERSONA] A y 20