CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31150/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3719/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla ritualità della costituzione di parte civile, è genericamente proposto rispetto alla specifica e corretta valutazione posta a riguardo, con la quale il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, sulla responsabilità, sono del tutto genericamente proposti - secondo, peraltro, una delinazione in fatto - rispetto alla articolata ineccepibile motivazione posta alla base della sentenza (v. pg. 8 e ss.) in ordine alle ripetute interferenze illecite del ricorrente nella attività giudiziaria svolta dal Giudice di pace [OSCURATO:PERSONA], nelle udienze del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 21.12.2022, commesse attraverso strumentali minacce di adire il giudice disciplinare, ove non fossero accolte le sue richieste difensive; come pure, alle pesanti interferenze operate nei confronti del Giudice e del Cancelliere nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dandosi ragione delle modalità di redazione del verbale di udienza; e, infine, della smentita dell'assunto difensivo fondato sul verbale SUEM del 16.11.2022 in relazione alle condizioni fisiche della parte offesa patite a seguito dei fatti occorsi nel corso del processo; Rilevato che alle predette conclusioni non apportano decisivo contributo le conclusioni della parte civile, alla quale, pertanto, non spetta a liquidazione delle spese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t