CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13007/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' PIERPAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PERUGIA n. 1408/2018depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11793/2020Numero sezionale 1960/2025Numero di raccolta generale 13007/2026PREMESSO CHEData pubblicazione 06/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto con ilquale il Tribunale di Perugia gli aveva ingiunto il pagamento di euro7.189,33 in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compensiper l’attività difensiva svolta in suo favore. L’opponente ha dedottodi essersi rivolto alla CGIL Umbria per la tutela dei suoi diritti inrelazione al contrasto insorto con la datrice di lavoro, Polis societàcooperativa sociale, tutela che aveva richiesto l’instaurazione didue processi davanti al giudice del lavoro, aventi ad oggettol’impugnativa dei licenziamenti posti in essere nei suoi riguardi, eun processo davanti al giudice civile di impugnativa della deliberadella cooperativa che aveva disposto la sua esclusione dallamedesima; che il rapporto con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era regolato dallaconvenzione tra la CGIL e gli avvocati che con essa collaboravano,convenzione che regolava anche il contenuto dei rapporti economicitra avvocati e clienti, che prevedeva acconti tra 100 e 500 euro eche in caso in soluzione raggiunta mediante transazione il difensoreavrebbe dovuto richiedere le spese alla controparte e non alcliente; che la Bracci aveva chiesto e ottenuto acconti maggiori diquanto previsto dalla convenzione e aveva chiesto all’opponente ilpagamento delle spese legali. L’opponente ha quindi chiesto direvocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, dicondannare Bracci alla restituzione degli acconti ricevuti in piùrispetto a quanto previsto dalla convenzione, nonché alrisarcimento dei danni.Il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza n. 1408/2020, inaccoglimento dell’opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo e, inparziale accoglimento della domanda riconvenzionaledell’opponente, ha condannato Bracci alla restituzione di euro733,97.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.2 di 6Numero registro generale 11793/2020Numero sezionale 1960/2025Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto diNumero di raccolta generale 13007/2026rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente alle sDpaetas peub bldicaezlio ne 06/05/2026giudizio di cassazione, oltre che alle spese del procedimento disospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza.Memoria è stata depositata da entrambe le parti.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in quattro motivi:1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1411 e 1413 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: ilTribunale, laddove sostiene la piena applicabilità a Cardì dellecondizioni di cui alla convenzione sottoscritta tra la CGIL e laricorrente, parla di evidente collegamento negoziale tra laconvenzione e il contratto di mandato conferito all’avvocato; ilTribunale ha così ignorato le norme del codice civile che regolano ilcaso concreto, in particolare gli artt. 1411 e seguenti c.c., dovendola convenzione tra i legali e il sindacato essere inquadrata nellafattispecie del contratto a favore dei terzi; Cardì, contestando lecondizioni della convenzione, ha per facta concludentia dismessoun diritto già acquisito al suo patrimonio per effetto della stipula insuo favore con efficacia ex tunc.Il motivo è infondato. Ha ragione la ricorrente a sostenere che laconvenzione stipulata tra un istituto di assistenza dei lavoratori eun avvocato va ricondotta alla disciplina del contratto a favore diterzo di cui all’art. 1411 c.c. ed opera pertanto indipendentementesia da un’accettazione della convenzione da parte del lavoratore siada una ulteriore specifica manifestazione di volontà nei suoiconfronti da parte del professionista (cfr. in tal senso Cass. n.26212/2019 e da ultimo Cass. n. 28328/2023). Ad avviso dellaricorrente il Cardì avrebbe contestato le condizioni dellaconvenzione, invitando l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla procedura dinegoziazione assistita, e avrebbe quindi così dismesso il diritto giàacquisito al suo patrimonio.3 di 6Numero registro generale 11793/2020Numero sezionale 1960/2025L’argomento della ricorrente non è condivisibile: il Cardì haNumero di raccolta generale 13007/2026proposto opposizione ponendo a suo fondamento prDoapta rpiuobb licalazio ne 06/05/2026convenzione stipulata tra la CGIL Umbria e gli avvocati e non haquindi per nulla rinunciato al diritto ad avvalersi alla convenzionestessa.2. Il secondo motivo contesta omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: la convenzione è statastipulata dal sindacato per assistere i propri iscritti in relazione allevertenze di lavoro, cosicché è incomprensibile il motivo per cui ilgiudice abbia esteso le condizioni della convenzione anche alprocedimento civile proposto dal Cardì.Il motivo, a prescindere dall’erroneo richiamo al n. 5 dell’art. 360c.p.c., è infondato. È vero che, come si legge nell’ordinanzaimpugnata, l’attività difensiva dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stata svolta,oltre che in relazione a due processi instaurati davanti al giudicedel lavoro, pure in relazione a un processo instaurato davanti algiudice civile. Tale ultimo processo è però – come si legge alla pag.1 della sentenza impugnata – di impugnativa della delibera dellacooperativa che aveva disposto l’esclusione del Cardì dallamedesima. Si tratta pertanto di causa strettamente connessa alledue cause di impugnativa dei licenziamenti che si sono svoltedavanti al giudice del lavoro e ad essa il Tribunale hacorrettamente fatto applicazione della convenzione nelladeterminazione del compenso professionale.3. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di normedi diritto in relazione all’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002,in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: il Tribunale, nel riconoscerequali spese vive euro 259,00 per contributo unificato ed euro 10,43per una notifica, non ha considerato l’art. 13, comma 1, lett. d),del d.P.R. n. 115/2002 che per i processi di valore indeterminabileprevede il pagamento di un contributo unificato pari a euro 518,00,4 di 6Numero registro generale 11793/2020Numero sezionale 1960/2025come se ci fosse bisogno di provare l’esistenza e l’ammontare deiNumero di raccolta generale 13007/2026tributi stabiliti dalle norme vigenti; il Tribunale non Datha apu bbplicoaziio ne 06/05/2026considerato l’obbligatorietà del rimborso delle spese generali.Il motivo è inammissibile. Nell’ordinanza impugnata il Tribunaleosserva, in relazione alle spese vive riconosciute con il decreto,come l’opponente abbia contestato che tali spese siano stateeffettivamente sostenute e riconosce così solo quelle la cui provarisulta in atti, ossia euro 259,00 per contributo unificato ed euro10,43 per una notificazione. La decisione del Tribunale è contestatadalla ricorrente non facendo valere di avere sostenuto spese vivemaggiori, ma richiamando quanto previsto dall’art. 13 del d.D.R. n.115/2002. In tal modo la ricorrente, sostenendo che avrebbedovuto pagare un maggiore contributo unificato, non scalfisce laratio decidendi della decisione che correttamente fa riferimento,per il rimborso delle spese vive, alle spese effettivamentesostenute e provate in atti.4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dinorme di diritto in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., 1-11 del d.m.n. 55/2014, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: il Tribunale haaccolto solo una delle molteplici domande, anche risarcitorie, dicontroparte, cosicché avrebbe dovuto compensare almenoparzialmente le spese tra le parti, ponendo solo una parte dellestesse a carico della ricorrente.Il motivo è infondato. La ricorrente è risultata soccombente rispettoalla pretesa da lei fatta valere con la domanda monitoria ed èrisultata soccombente anche in relazione alla domanda direstituzione di controparte. È vero che non tutte le domandericonvenzionali del Cardì sono state accolte, ma sicuramente laricorrente è risultata soccombente e la decisione di compensare lespese a fronte della reciproca soccombenza delle parti è decisioneche spetta alla discrezionalità del giudice di merito e non può5 di 6Numero registro generale 11793/2020Numero sezionale 1960/2025Numero di raccolta generale 13007/2026essere censurata di fronte a questa Corte (cfr. per tutte, da ultimo,Data pubblicazione 06/05/2026Cass. n. 9860/2025).II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dàversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida ineuro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali(15%) e accessori di legge, oltre ad euro 500,00 per ilprocedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneSeconda civile, in data 30 giugno 2025.La PresidenteMilena Falaschi6 di 6