CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32762/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] avanza ricorso straordinario avverso la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione, che ha rigettato il ricorso per cassazione avanzato avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la sentenza del GUP di Napoli che condannava il ricorrente alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione per la ritenuta partecipazione del ricorrente ad un'associazione di stampo mafioso e diversi delitti di estorsione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta errore di fatto in relazione al sesto motivo di ricorso, ossia in ordine alla corretta determinazione della pena irrogata, con particolare riguardo all'individuazione della violazione più grave su cui operare gli aumenti a titolo di continuazione - è inammissibile, in quanto non si verte in errore di fatto. Sul punto, i giudici di legittimità hanno già precedentemente motivato l'inammissibilità della censura (si veda pag. 40 della sentenza impugnata) in quanto inedita e vedendo la stessa sulla individuazione del delitto più grave ai fini della continuazione, le .doglianze qui riproposte propongono errori di diritto e non errori di fatto, quindi errori non prospettabili con il ricorso straordinario; IlP Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dic