CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 47626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 26/04/2022, la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del 04/03/2021 del Tribunale di Salerno di condanna di [OSCURATO:PERSONA]Elia per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravata dall'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo della truffa costituito dagli artifici e raggiri, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello di Salerno con corretti argomenti sia di fatto sia giuridici - atteso, quanto a quest'ultimo aspetto, che l'elemento costitutivo del reato di truffa è integrato anche dalla sola menzogna, rappresentando essa una tipica forma di raggiro (Sez. 2, n. 39545 del 21/09/2022, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. F, n. 42719 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248662-01) -, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in proposito, le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte d'appello di Salerno ha diffusamente e logicamente motivato, oltre che sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sui risconti documentali delle stesse, sui veri e propri raggiri posti in essere dall'imputata per indurre il Corrado a consegnarle somme di denaro, quali le menzogne con le quali la D'Elia aveva indotto la persona offesa: a consegnarle somme di denaro a titolo di prestito senza alcuna intenzione di restituirle; a consegnarle quattro carnet di assegni con l'assicurazione di non metterli in circolazione senza la sottoscrizione del Corrado, salvo poi farlo dopo avervi apposto la firma apocrifa dello stesso; a recarsi in banca per apporre una firma quale garante facendogli invece sottoscrivere una domanda di finanziamento in proprio); ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C