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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47038/2022

Testo disponibile della fonte

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coglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Rieti il 14 ottobre 2021, con la quale gli stessi sono stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di 800 euro di ammenda, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 93-94-95 del d.P.R. n. 380 del 2001, reato a loro contestato per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo sismico, opere strutturali sull'immobile di loro proprietà, omettendo di dare preavviso scritto dei lavori da eseguire al competente [OSCURATO:PERSONA], iniziandoli senza la preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico della Regione; fatto accertato in Antrodoco il 27 luglio 2020.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo il Tribunale tenuto conto della prova documentale prodotta dalla difesa circa l'ultimazione dei lavori eseguiti.

La difesa aveva quindi adempiuto al proprio onere di fornire elementi certi per determinare la fine delle opere e il decorso del termine di prescrizione.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il riconoscimento in favore degli imputati della sospensione condizionale della pena, avendo il Tribunale concesso d'ufficio un beneficio non chiesto dagli interessati, pregiudicandoli.

2.2. Con memoria del 5 aprile 2022, presentata in vista della celebrazione dell'udienza inizialmente fissata dinanzi alla Settima Sezione (da cui poi i ricorsi sono stati riassegnati alla Terza Sezione), il difensore dei ricorrenti ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, sviluppandone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati.

1. Iniziando dal primo motivo, deve ritenersi che l'affermazione della responsabilità penale degli imputati non presenta vizi di legittimità.

Occorre in proposito evidenziare che il G.U.P. ha ) innanzitutto ) compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in primo luogo la comunicazione del 27 luglio 2020 del Comune di Antrodoco, da cui si evinceva che nel territorio comunale era stata realizzata, sull'immobile distinto al catasto al foglio 10, particella 470 sub 8, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una terrazza in luogo di una falda di copertura, con trasformazione di una finestra in porta-finestra e con successivo rifacimento di una nuova falda di copertura con materiali posticci solo appoggiati.e La realizzazione di tali opere non era stata preceduta dal necessario preavviso scritto dei lavori da eseguire al competente [OSCURATO:PERSONA] ed era iniziata senza la preventiva autorizzazione del competente [OSCURATO:PERSONA] della Regione.

Alta luce di tali premesse fattuali, il G.U.P. ha dunque ritenuto configurabile a carico degli imputati la contravvenzione di cui agli art. 93-94-95 del d.P.R. n. 380 del 2001, osservando che non poteva condividersi l'obiezione difensiva, secondo cui i lavori contestati si sarebbero esauriti nel 2001, epoca cui risaliva la comunicazione di fine dei lavori iniziati a seguito della concessione edilizia del 1997, avente ad oggetto la ristrutturazione del fabbricato in questione.

Si èinfatti / evidenziato al riguardo che l'allegazione difensiva era inidonea a provare l'epoca in cui l'intervento era terminato, posto che la relazione tecnica, coeva alla concessione edilizia e descrittiva dei lavori da eseguire, prevedeva in ta: senso solo la demolizione del solaio di copertura e il rifacimento dello stesso in travetti e pignatte in laterizio e la sostituzione dei vecchi coppi della copertura, senza dire nulla in ordine alla trasformazione del solaio in terrazza, aspetto questo su cui è rimasta silente pure la comunicazione di fine lavori del 2001.

Di qui la ragionevole conclusione secondo cui le opere contestate in questa sede fossero successive al 2001 e vicine all'epoca dell'accertamento (luglio 2020, urica data certa), risultando in ciò l'impostazione seguita dal G.U.P. coerente con le indicazioni ermeneutiche elaborate in materia da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Rv. 243765 e Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000, Rv. 217575), secondo cui, in tema di reati edilizi, pur restando sempre a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrizionale, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termin9, con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data d'inizio del decorso del termine di prescrizione.

Alia luce di tali coordinate interpretative, di cui vi è stata adeguata applicazione della sentenza gravata, non c'è spazio per l'accoglimento delle censure difensive.

2. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile perché generico.

Se è vero, infatti, che il G.U.P. ha riconosciuto agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di un'espressa richiesta difensiva, è altrettanto vero che la difesa non ha specificato se e per quali ragioni la concessione ael beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. abbia cagionato una lesione di interessi giuridicamente apprezzabili in danno degli odierni ricorrenti.Sul punto il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di un precedente contrario (Sez. 3, n. 48569 del 25/02/2016, Rv. 268185), ritiene di dover dare continuità alla prevalente e invero più condivisibile affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv. 283475, Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021, Rv. 281539, Sez. 3 n. 46586 del 03/10/2019, Rv. 277280-02 e Sez. 1, n. 43217 del 09/02/2018, Rv. 274410), secondo cui è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi.

Nel caso di specie, come detto, non è stato specificato nel ricorso quale sia stato l'interesse giuridico apprezzabile di cui gli imputati avrebbero subito la lesione, per cui la doglianza non può essere ritenuta ammissibile in questa sede.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell'interesse di Roberto, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
coglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Rieti il 14 ottobre 2021, con la quale gli stessi sono stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di 800 euro di ammenda, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 93-94-95 del d.P.R. n. 380 del 2001, reato a loro contestato per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo sismico, opere strutturali sull'immobile di loro proprietà, omettendo di dare preavviso scritto dei lavori da eseguire al competente [OSCURATO:PERSONA], iniziandoli senza la preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico della Regione; fatto accertato in Antrodoco il 27 luglio 2020. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo il Tribunale tenuto conto della prova documentale prodotta dalla difesa circa l'ultimazione dei lavori eseguiti. La difesa aveva quindi adempiuto al proprio onere di fornire elementi certi per determinare la fine delle opere e il decorso del termine di prescrizione. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il riconoscimento in favore degli imputati della sospensione condizionale della pena, avendo il Tribunale concesso d'ufficio un beneficio non chiesto dagli interessati, pregiudicandoli. 2.2. Con memoria del 5 aprile 2022, presentata in vista della celebrazione dell'udienza inizialmente fissata dinanzi alla Settima Sezione (da cui poi i ricorsi sono stati riassegnati alla Terza Sezione), il difensore dei ricorrenti ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, sviluppandone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Iniziando dal primo motivo, deve ritenersi che l'affermazione della responsabilità penale degli imputati non presenta vizi di legittimità. Occorre in proposito evidenziare che il G.U.P. ha ) innanzitutto ) compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in primo luogo la comunicazione del 27 luglio 2020 del Comune di Antrodoco, da cui si evinceva che nel territorio comunale era stata realizzata, sull'immobile distinto al catasto al foglio 10, particella 470 sub 8, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una terrazza in luogo di una falda di copertura, con trasformazione di una finestra in porta-finestra e con successivo rifacimento di una nuova falda di copertura con materiali posticci solo appoggiati.e La realizzazione di tali opere non era stata preceduta dal necessario preavviso scritto dei lavori da eseguire al competente [OSCURATO:PERSONA] ed era iniziata senza la preventiva autorizzazione del competente [OSCURATO:PERSONA] della Regione. Alta luce di tali premesse fattuali, il G.U.P. ha dunque ritenuto configurabile a carico degli imputati la contravvenzione di cui agli art. 93-94-95 del d.P.R. n. 380 del 2001, osservando che non poteva condividersi l'obiezione difensiva, secondo cui i lavori contestati si sarebbero esauriti nel 2001, epoca cui risaliva la comunicazione di fine dei lavori iniziati a seguito della concessione edilizia del 1997, avente ad oggetto la ristrutturazione del fabbricato in questione. Si èinfatti / evidenziato al riguardo che l'allegazione difensiva era inidonea a provare l'epoca in cui l'intervento era terminato, posto che la relazione tecnica, coeva alla concessione edilizia e descrittiva dei lavori da eseguire, prevedeva in ta: senso solo la demolizione del solaio di copertura e il rifacimento dello stesso in travetti e pignatte in laterizio e la sostituzione dei vecchi coppi della copertura, senza dire nulla in ordine alla trasformazione del solaio in terrazza, aspetto questo su cui è rimasta silente pure la comunicazione di fine lavori del 2001. Di qui la ragionevole conclusione secondo cui le opere contestate in questa sede fossero successive al 2001 e vicine all'epoca dell'accertamento (luglio 2020, urica data certa), risultando in ciò l'impostazione seguita dal G.U.P. coerente con le indicazioni ermeneutiche elaborate in materia da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Rv. 243765 e Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000, Rv. 217575), secondo cui, in tema di reati edilizi, pur restando sempre a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrizionale, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termin9, con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data d'inizio del decorso del termine di prescrizione. Alia luce di tali coordinate interpretative, di cui vi è stata adeguata applicazione della sentenza gravata, non c'è spazio per l'accoglimento delle censure difensive. 2. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile perché generico. Se è vero, infatti, che il G.U.P. ha riconosciuto agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di un'espressa richiesta difensiva, è altrettanto vero che la difesa non ha specificato se e per quali ragioni la concessione ael beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. abbia cagionato una lesione di interessi giuridicamente apprezzabili in danno degli odierni ricorrenti.Sul punto il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di un precedente contrario (Sez. 3, n. 48569 del 25/02/2016, Rv. 268185), ritiene di dover dare continuità alla prevalente e invero più condivisibile affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv. 283475, Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021, Rv. 281539, Sez. 3 n. 46586 del 03/10/2019, Rv. 277280-02 e Sez. 1, n. 43217 del 09/02/2018, Rv. 274410), secondo cui è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi. Nel caso di specie, come detto, non è stato specificato nel ricorso quale sia stato l'interesse giuridico apprezzabile di cui gli imputati avrebbero subito la lesione, per cui la doglianza non può essere ritenuta ammissibile in questa sede. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell'interesse di Roberto, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i rico
Sentenza Cassazione n. 47038/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris