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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15063/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati (primo motivo e relativa memoria difensiva) (cfr. tra tante, in tema di trattazione camerale non partecipata, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067; Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255353); e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (secondo motivo), perché costituiti da doglianze volte ad una diversa e non consentita rilettura delle evidenze processuali, al di fuori dei limiti del vizio di travisamento della prova (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), mentre i profili di censura sottoposti alla Corte di appello risultano adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. p. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 feb,br-dib 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] anese Angel,ò cpstanzo 1 9 A. FA Li_ o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati (primo motivo e relativa memoria difensiva) (cfr. tra tante, in tema di trattazione camerale non partecipata, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067; Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255353); e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (secondo motivo), perché costituiti da doglianze volte ad una diversa e non consentita rilettura delle evidenze processuali, al di fuori dei limiti del vizio di travisamento della prova (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), mentre i profili di censura sottoposti alla Corte di appello risultano adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. p. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 feb,br-dib 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] anese Angel,ò cpstanzo 1 9 A. FA Li_ o
Sentenza Cassazione n. 15063/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris