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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02361/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soptite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 15 aprile 2023 del Magistrato di sorveglianza, che ha rigettato l'istanza volta a ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della norma penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe rigettato in maniera apodittica la richiesta di consentire l'esercizio dell'attività lavorativa, senza offrire sul punto alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come correttamente evidenziato nel ricorso, il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta, dopo essersi limitato a rilevare l'inidoneità del luogo di lavoro, senza che sia stata svolta alcuna attività istruttoria ulteriore.

E' invece onere del Tribunale di sorveglianza verificare di ufficio determinate situazioni di lavoro, utilizzando sia i servizi sociali che le forze dell'ordine; nel caso in esame, il rigetto è motivato sulla base della sola asserita inidoneità del luogo di lavoro, senza che sia stata svolta alcuna attività istruttoria sulla dichiarazione del datore di lavoro in esame e senza che sia stata data alcuna motivazione della sua esistenza con riguardo a precedenti analoghe richieste.

Deve ritenersi, pertanto, che il provvedimento non sia motivato in modo completo in relazione all'oggetto della richiesta, con la conseguente sussistenza della denunciata violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. 2.

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soptite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 15 aprile 2023 del Magistrato di sorveglianza, che ha rigettato l'istanza volta a ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della norma penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe rigettato in maniera apodittica la richiesta di consentire l'esercizio dell'attività lavorativa, senza offrire sul punto alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato nel ricorso, il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta, dopo essersi limitato a rilevare l'inidoneità del luogo di lavoro, senza che sia stata svolta alcuna attività istruttoria ulteriore. E' invece onere del Tribunale di sorveglianza verificare di ufficio determinate situazioni di lavoro, utilizzando sia i servizi sociali che le forze dell'ordine; nel caso in esame, il rigetto è motivato sulla base della sola asserita inidoneità del luogo di lavoro, senza che sia stata svolta alcuna attività istruttoria sulla dichiarazione del datore di lavoro in esame e senza che sia stata data alcuna motivazione della sua esistenza con riguardo a precedenti analoghe richieste. Deve ritenersi, pertanto, che il provvedimento non sia motivato in modo completo in relazione all'oggetto della richiesta, con la conseguente sussistenza della denunciata violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano. Co
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