Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36201/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale con. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2019, la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, qualificata come domanda di riparazione da errore giudiziario, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato a due anni di reclusione perché ritenuto colpevole del delitto di peculato con sentenza del Tribunale di Trapani del 16 luglio 2010, irrevocabile il 30 ottobre 2014, e poi assolto in sede di revisione per non aver commesso il fatto con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 19 settembre 2017, irrevocabile il 2 febbraio 2018.

L'accusa elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] era, in particolare, quella di aver commesso il delitto di peculato, per essersi appropriato, quale Ispettore della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, di un portafoglio smarrito da ignoti, contenente banconote da vario taglio, tra cui una di cinquanta euro, portafogli di cui l'imputato aveva la disponibilità avendolo ricevuto da tale [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il 17 maggio 2017.

2. In accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28259 dell'8 febbraio 2022, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, osservando che la Corte territoriale, dopo aver correttamente qualificato la domanda come riparazione da errore giudiziario, aveva erroneamente applicato i principi della riparazione per ingiusta detenzione, non considerando la differenza applicativa tra gli art. 643 e 324 cod. proc. pen. 3. in sede di rinvio, la Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 4 novembre 2022, rigettava l'istanza di riparazione per errore giudiziario,

4. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello nissena, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa, ripercorse le tappe salienti della vicenda processua:e, censura il giudizio circa la sussistenza della colpa grave del ricorreftce, osservando che l'art. 643 cod. proc. pen. limita la previsione di ostatività al risarcimento al fatto che il richiedente abbia dato causa all'errore giudiziario, senza ricomprendere l'ipotesi che abbia semplicemente concorso a darvi causa, il che impone di ritenere, stante la diversità di disciplina con l'ingiusta detenzione, che la colpa consista in una macroscopica negligenza e inosservanza di leggi, regolamenti e norme disciplinari, tale da giustificare la prevedibile ragioni ci: intervento dell'Autorità, evenienza questa non ravvisabile nel comportamento di Pumc, cui può rimproverarsi al più di non aver redatto i verbali, avendo egli restituito il portamonete a chi lo aveva perso, non avendo la Corte di appello tenuto conto delle circostanze emerse in sede di revisione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOe Il ricorso è infondato.

1. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre premettere che la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza rescindente, ha censurato la prima ordinanza della Corte territoriale, nella misura in cui, pur qualificando la domanda di [OSCURATO:PERSONA] come riparazione per errore giudiziario, aveva tuttavia erroneamente applicato i principi propri del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, senza però tenere conto che, mentre l'art. 314 cod. proc. pen., in quest'ultimo procedimento, riconosce il diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile "qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave", l'art. 643 cod. proc. pen. riconosce il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario a chi è stato prosciolto in sede di revisione se non ha dato causa all'errore 'per dolo o colpa grave", essendo stata in tal senso richiamata la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione dell'errore giudiziario, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, diversamente da quanto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. per la riparazione per l'ingiusta detenzione, deve aver causato l'errore giudiziario e non solo concorso alla sua verificazione, sicché, per verificarne la ricorrenza, è necessario accertare l'eventuale sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato e l'apporto di essa alla verificazione dell'evento (cfr. Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Rv. 246803, Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, Rv. 268494 e, più di recente, Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Rv. 283621 - 02).

2. Ciò premesso, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte territoriale risulta aver correttamente applicato le indicazioni della sentenza rescindente.

Occorre evidenziare che il giudice del rinvio ha innanzitutto ripercorso le tappe salienti della vicenda processuale che ha visto coinvolto Punno, evidenziando che questi era stato condannato dal Tribunale di Trapani, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Palermo divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2014, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 314 cod. pen., a lui contestato per essersi appropriato, quale ispettore della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, di un portafoglio smarrito da ignoti, di cui aveva la disponibilità, avendolo ricevuto da tale [OSCURATO:PERSONA]; in seguito, con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 19 settembre 2017, l'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, Q.-te cod. proc. pen., veniva assolto per non aver commesso il fatto, con ffs192:11. , revoca della sentenza di condanna del Tribunale di Trapani.

Il favorevole giudizio di revisione si era fondato, in particolare, su una rivalutazione delle risultanze valorizzate nell'ambito dei giudizi di merito, in relazione a nuovi elementi acquisiti all'esito di una nuova attività istruttoria e, in particolare, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa e dell'audizione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, nel sottolineare che l'assoluzione dell'imputato era stata fondata su prove nuove, la Corte territoriale ha ricordato che il quadro probatorio su cui si erano invece basate ie pronunce di condanna era risultato idoneo a sorreggere la affermazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], risultando che [OSCURATO:PERSONA], in data 17 maggio 2007, trovandosi nel mercatino rionale di Trapani, aveva consegnato a un vigile urbano un portafogli appena rinvenuto, nel quale vi era banconote di vario taglio, una delle quali dell'importo di 50 euro; il vigile non aveva redatto alcun verbale di consegna, ma si era annotato il numero di cellulare della donna, assicurandole di darle notizia degli sviluppi della notizia; non avendo ricevuto comunicazioni, la Gaito si recava al Comando della [OSCURATO:PERSONA] per chiederle se il portafogli fosse stato restituito al suo proprietario e, in quella sede, i commissario Bosco mostrò delle foto alla donna, che riconobbe nell'ispettore Purno il vigile cui aveva consegnato il portafoglio.

Dopo alcuni giorni, la Gaito ricevette una telefonata dall'isp. [OSCURATO:PERSONA], che la informava di avere consegnato il portafoglio a una ragazza che lo aveva riconosciuto come proprio.

A sua volta, il commissario Bosco aveva confermato la visita e il riconoscimento fotografico, precisando che il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani prevede l'obbligo sia di consegna all'Ufficio competente degli oggetti rinvenuti o ricevuti in consegna, sia di stesura di apposito verbale, mentre l'isp.

Rallo confermava che il 17 maggio 2007, di servizio presso il mercatino rionale di piazzale Ilio a Trapani, aveva visto arrivare con l'auto di servizio i colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo egli visto che il primo si fermava con una donna dall'abbigliamento definito poi dal collega [OSCURATO:PERSONA] come "eccentrico", ovvero la Gaito; secondo l'imputato, era poi sopraggiunta una donna in lacrime, cui egli aveva restituito ii portafoglio appena rinvenuto, circostanza quest'ultima non confermata però dall'isp.

Rallo che, trovandosi a non più di venti metri, non aveva assistito a questa scena, ma solo all'incontro di Purno con la Gaito, essendo del resto poco verosimile la sequenza temporale riferita dall'imputato, che, nel giro di cinque minuti, avrebbe ricevuto il portafoglio, annotato il nome e il numero di chi glielo aveva dato, incontrato poi la titolare del portafoglio in lacrime e operato in suo favore la riconsegna, trovando in tutto ciò il tempo di fare batture con ii collega circa l'abbigliamento non consueto della Gaito, senza però contestualmente riferire dell'avvenuta riconsegna del portafoglio.

Tanto premesso, la Corte di appello ha sottolineato che, nel corso dei giudizi di merito, la difesa dell'imputato si è incentrata sulla consegna in buona fede del portafoglio da parte dell'imputato alla sconosciuta ragazza piangente con accento trapanese, mentre, in sede di revisione, la linea difensiva ha fatto leva sul successivo ritrovamento, in un plico anonimo„ in un armadio del Comando della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, dove [OSCURATO:PERSONA] non lavorava più da tempo, di un portafoglio contenente banconote stampate nel 2002 e nel 2007. 4 e- Non essendovi certezza né su chi abbia riposto il portafoglio nell'armadio del Comando, né sul periodo in cui l'oggetto è stato riposto in quel luogo, il giudice della revisione perveniva all'assoluzione dell'imputato con la formula dubitativa di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ma, ai fini del giudizio di riparazione, ia Corte di appello ha rimarcato l'assoluta inconciliabilità delle ricostruzioni offerte dall'imputato prima nei processi di merito e poi in quello di revisione, escludendo la tesi di un possibile "tranello" ordito ai danni di [OSCURATO:PERSONA], "tranello" che avrebbe coinvolto, oltre agli operanti del Comando di [OSCURATO:PERSONA], anche la Gaito e la sconosciuta proprietaria del portafoglio.

Ciò posto, i giudici della Corte di appello nissena hanno ribadito che la causa esclusiva dell'errore giudiziario per cui si procede doveva essere ravvisata nel comportamento di [OSCURATO:PERSONA] il quale (già condannato per il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio commesso in Trapani nel marzo 1997) ricevette il portafoglio contenente denaro dalla Gaito, la cui attendibilità non è stata sconfessata neanche nel giudizio di revisione, senza redigere alcun verbale, in violazione dei suoi doveri di pubblico ufficiale e della specifica normativa cui egli era sottoposto (ovvero gli art. 19 e 34 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani), operando poi, a suo dire, la consegna del portafogli alla presunta avente diritto con modalità del tutto informali, in assenza di un valido titolo accertato e soprattutto senza che la consegnataria del portafoglio sia stata identificata.

Di qui la coerente conclusione dell'ordinanza impugnata secondo cui la condotta gravemente colposa di [OSCURATO:PERSONA] ha costituito la causa esclusiva sia dell'instaurazione del procedimento penale a suo carico che della sua successiva condanna, essendo rimaste evanescenti le cause concorrenti riguardanti un non meglio definito complotto perpetrato da colleghi infedeli in danno dell'imputato, complotto le cui ragioni sottostanti sono rimaste oggettivamente oscure, e ciò ferma restando la ratio della decisione assolutoria del giudizio di revisione.

3. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e anzi coerente sia con le acquisizioni processuali, sia con il dictum della sentenza rescindente e con i principi da essa richiamati in tema di riparazione dell'errore giudiziario, non vi è spazio per l'acc:oglimento delle obiezioni difensive, che invero sollecitano differenti considerazioni di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, a fronte di una motivazione non irrazionale, come appunto deve essere ritenuta quella adottata dal giudice del rinvio.

4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale con. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2019, la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, qualificata come domanda di riparazione da errore giudiziario, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato a due anni di reclusione perché ritenuto colpevole del delitto di peculato con sentenza del Tribunale di Trapani del 16 luglio 2010, irrevocabile il 30 ottobre 2014, e poi assolto in sede di revisione per non aver commesso il fatto con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 19 settembre 2017, irrevocabile il 2 febbraio 2018. L'accusa elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] era, in particolare, quella di aver commesso il delitto di peculato, per essersi appropriato, quale Ispettore della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, di un portafoglio smarrito da ignoti, contenente banconote da vario taglio, tra cui una di cinquanta euro, portafogli di cui l'imputato aveva la disponibilità avendolo ricevuto da tale [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il 17 maggio 2017. 2. In accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28259 dell'8 febbraio 2022, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, osservando che la Corte territoriale, dopo aver correttamente qualificato la domanda come riparazione da errore giudiziario, aveva erroneamente applicato i principi della riparazione per ingiusta detenzione, non considerando la differenza applicativa tra gli art. 643 e 324 cod. proc. pen. 3. in sede di rinvio, la Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 4 novembre 2022, rigettava l'istanza di riparazione per errore giudiziario, 4. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello nissena, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa, ripercorse le tappe salienti della vicenda processua:e, censura il giudizio circa la sussistenza della colpa grave del ricorreftce, osservando che l'art. 643 cod. proc. pen. limita la previsione di ostatività al risarcimento al fatto che il richiedente abbia dato causa all'errore giudiziario, senza ricomprendere l'ipotesi che abbia semplicemente concorso a darvi causa, il che impone di ritenere, stante la diversità di disciplina con l'ingiusta detenzione, che la colpa consista in una macroscopica negligenza e inosservanza di leggi, regolamenti e norme disciplinari, tale da giustificare la prevedibile ragioni ci: intervento dell'Autorità, evenienza questa non ravvisabile nel comportamento di Pumc, cui può rimproverarsi al più di non aver redatto i verbali, avendo egli restituito il portamonete a chi lo aveva perso, non avendo la Corte di appello tenuto conto delle circostanze emerse in sede di revisione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOe Il ricorso è infondato. 1. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre premettere che la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza rescindente, ha censurato la prima ordinanza della Corte territoriale, nella misura in cui, pur qualificando la domanda di [OSCURATO:PERSONA] come riparazione per errore giudiziario, aveva tuttavia erroneamente applicato i principi propri del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, senza però tenere conto che, mentre l'art. 314 cod. proc. pen., in quest'ultimo procedimento, riconosce il diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile "qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave", l'art. 643 cod. proc. pen. riconosce il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario a chi è stato prosciolto in sede di revisione se non ha dato causa all'errore 'per dolo o colpa grave", essendo stata in tal senso richiamata la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione dell'errore giudiziario, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, diversamente da quanto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. per la riparazione per l'ingiusta detenzione, deve aver causato l'errore giudiziario e non solo concorso alla sua verificazione, sicché, per verificarne la ricorrenza, è necessario accertare l'eventuale sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato e l'apporto di essa alla verificazione dell'evento (cfr. Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Rv. 246803, Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, Rv. 268494 e, più di recente, Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Rv. 283621 - 02). 2. Ciò premesso, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte territoriale risulta aver correttamente applicato le indicazioni della sentenza rescindente. Occorre evidenziare che il giudice del rinvio ha innanzitutto ripercorso le tappe salienti della vicenda processuale che ha visto coinvolto Punno, evidenziando che questi era stato condannato dal Tribunale di Trapani, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Palermo divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2014, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 314 cod. pen., a lui contestato per essersi appropriato, quale ispettore della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, di un portafoglio smarrito da ignoti, di cui aveva la disponibilità, avendolo ricevuto da tale [OSCURATO:PERSONA]; in seguito, con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 19 settembre 2017, l'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, Q.-te cod. proc. pen., veniva assolto per non aver commesso il fatto, con ffs192:11. , revoca della sentenza di condanna del Tribunale di Trapani. Il favorevole giudizio di revisione si era fondato, in particolare, su una rivalutazione delle risultanze valorizzate nell'ambito dei giudizi di merito, in relazione a nuovi elementi acquisiti all'esito di una nuova attività istruttoria e, in particolare, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa e dell'audizione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, nel sottolineare che l'assoluzione dell'imputato era stata fondata su prove nuove, la Corte territoriale ha ricordato che il quadro probatorio su cui si erano invece basate ie pronunce di condanna era risultato idoneo a sorreggere la affermazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], risultando che [OSCURATO:PERSONA], in data 17 maggio 2007, trovandosi nel mercatino rionale di Trapani, aveva consegnato a un vigile urbano un portafogli appena rinvenuto, nel quale vi era banconote di vario taglio, una delle quali dell'importo di 50 euro; il vigile non aveva redatto alcun verbale di consegna, ma si era annotato il numero di cellulare della donna, assicurandole di darle notizia degli sviluppi della notizia; non avendo ricevuto comunicazioni, la Gaito si recava al Comando della [OSCURATO:PERSONA] per chiederle se il portafogli fosse stato restituito al suo proprietario e, in quella sede, i commissario Bosco mostrò delle foto alla donna, che riconobbe nell'ispettore Purno il vigile cui aveva consegnato il portafoglio. Dopo alcuni giorni, la Gaito ricevette una telefonata dall'isp. [OSCURATO:PERSONA], che la informava di avere consegnato il portafoglio a una ragazza che lo aveva riconosciuto come proprio. A sua volta, il commissario Bosco aveva confermato la visita e il riconoscimento fotografico, precisando che il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani prevede l'obbligo sia di consegna all'Ufficio competente degli oggetti rinvenuti o ricevuti in consegna, sia di stesura di apposito verbale, mentre l'isp. Rallo confermava che il 17 maggio 2007, di servizio presso il mercatino rionale di piazzale Ilio a Trapani, aveva visto arrivare con l'auto di servizio i colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo egli visto che il primo si fermava con una donna dall'abbigliamento definito poi dal collega [OSCURATO:PERSONA] come "eccentrico", ovvero la Gaito; secondo l'imputato, era poi sopraggiunta una donna in lacrime, cui egli aveva restituito ii portafoglio appena rinvenuto, circostanza quest'ultima non confermata però dall'isp. Rallo che, trovandosi a non più di venti metri, non aveva assistito a questa scena, ma solo all'incontro di Purno con la Gaito, essendo del resto poco verosimile la sequenza temporale riferita dall'imputato, che, nel giro di cinque minuti, avrebbe ricevuto il portafoglio, annotato il nome e il numero di chi glielo aveva dato, incontrato poi la titolare del portafoglio in lacrime e operato in suo favore la riconsegna, trovando in tutto ciò il tempo di fare batture con ii collega circa l'abbigliamento non consueto della Gaito, senza però contestualmente riferire dell'avvenuta riconsegna del portafoglio. Tanto premesso, la Corte di appello ha sottolineato che, nel corso dei giudizi di merito, la difesa dell'imputato si è incentrata sulla consegna in buona fede del portafoglio da parte dell'imputato alla sconosciuta ragazza piangente con accento trapanese, mentre, in sede di revisione, la linea difensiva ha fatto leva sul successivo ritrovamento, in un plico anonimo„ in un armadio del Comando della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, dove [OSCURATO:PERSONA] non lavorava più da tempo, di un portafoglio contenente banconote stampate nel 2002 e nel 2007. 4 e- Non essendovi certezza né su chi abbia riposto il portafoglio nell'armadio del Comando, né sul periodo in cui l'oggetto è stato riposto in quel luogo, il giudice della revisione perveniva all'assoluzione dell'imputato con la formula dubitativa di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ma, ai fini del giudizio di riparazione, ia Corte di appello ha rimarcato l'assoluta inconciliabilità delle ricostruzioni offerte dall'imputato prima nei processi di merito e poi in quello di revisione, escludendo la tesi di un possibile "tranello" ordito ai danni di [OSCURATO:PERSONA], "tranello" che avrebbe coinvolto, oltre agli operanti del Comando di [OSCURATO:PERSONA], anche la Gaito e la sconosciuta proprietaria del portafoglio. Ciò posto, i giudici della Corte di appello nissena hanno ribadito che la causa esclusiva dell'errore giudiziario per cui si procede doveva essere ravvisata nel comportamento di [OSCURATO:PERSONA] il quale (già condannato per il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio commesso in Trapani nel marzo 1997) ricevette il portafoglio contenente denaro dalla Gaito, la cui attendibilità non è stata sconfessata neanche nel giudizio di revisione, senza redigere alcun verbale, in violazione dei suoi doveri di pubblico ufficiale e della specifica normativa cui egli era sottoposto (ovvero gli art. 19 e 34 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani), operando poi, a suo dire, la consegna del portafogli alla presunta avente diritto con modalità del tutto informali, in assenza di un valido titolo accertato e soprattutto senza che la consegnataria del portafoglio sia stata identificata. Di qui la coerente conclusione dell'ordinanza impugnata secondo cui la condotta gravemente colposa di [OSCURATO:PERSONA] ha costituito la causa esclusiva sia dell'instaurazione del procedimento penale a suo carico che della sua successiva condanna, essendo rimaste evanescenti le cause concorrenti riguardanti un non meglio definito complotto perpetrato da colleghi infedeli in danno dell'imputato, complotto le cui ragioni sottostanti sono rimaste oggettivamente oscure, e ciò ferma restando la ratio della decisione assolutoria del giudizio di revisione. 3. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e anzi coerente sia con le acquisizioni processuali, sia con il dictum della sentenza rescindente e con i principi da essa richiamati in tema di riparazione dell'errore giudiziario, non vi è spazio per l'acc:oglimento delle obiezioni difensive, che invero sollecitano differenti considerazioni di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, a fronte di una motivazione non irrazionale, come appunto deve essere ritenuta quella adottata dal giudice del rinvio. 4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento
Sentenza Cassazione n. 36201/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris