CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 09640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F. Cesi 72 , presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Patti, rappresentat o e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Patti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via le Buozzi 87, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 108 /201 6 , pubblicata il 17 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], primario del Reparto di medicina e lungodegenza del Presidio ospedaliero di Matelica, con ricorso del 26 marzo 2010, ha chiesto fosse accertato che: l’ASUR 10 di Camerinoaveva violato, con il provvedimento di cui alla nota n. 5729 del 2008,il suo legittimo affidamento, ingenerato in seguito alla ricezione del documento istruttorio del 25 gennaio 2006 a firma del dirigente amministrativo, con condanna al risarcimento del danno, pari ad € 12.000,00, ossia al prezzo pagato per l’acquisto del macchinario [OSCURATO:PERSONA]; era illegittimo il menzionato provvedimento n. 5729 del 2008, con conseguente condanna di controparte al risarcimento del danno; l’ASUR aveva percepito un indebito arricchimento sulle prestazioni effettuate con la sua strumentazione, con condanna dell’amministrazione a pagare la somma di € 18.900,00; l’ASUR era stata contrattualmente inadempiente, consistente nel mancato pagamento delle ferie maturate e non godute, con condanna al pagamento di € 20.700,00; aveva subito un danno non patrimoniale, del quale domandava il risarcimento. L’ASUR 10 di Camerino si è costituita e ha proposto domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna al pagamento di € 2.374,29 a titolo di assegno debito orario. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 13/2014, ha re spinto tutte le domande delle parti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, ha in parte accolto, condannando la P.A. a corrispondere € 9.450,00 a titolo di arricchimento senza giusta causa. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’ASUR Marche si è difesa con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1375, 2041 ss. c.c., 3 e 97 Cost., 112, 115 e 116 c.p.c., 1 CEDU, 1, 2 e 10 bis legge n. 241 del 1990, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e la nullità della sentenza in quanto la corte territoriale non avrebbe s piegato la ragione per la quale aveva ritenuto la nota n. 3451 del 2006 un parere non vincolante, nonostante fosse stata firmata dal dirigente amministrativo, ossia lo stesso soggetto che aveva sottoscritto la successiva nota n. 5729 del 2008, che era stata considerata espressione della volontà finale dell’azienda. Inoltre, il provvedimento del 2008 avrebbeleso il suo legittimo affidamento e la Corte d’appello di Ancona si sarebbecontraddetta nel momento in cui aveva accolto la domanda subordinata di indebito arricchimento sulla base di argomentazioni che giustificavano piuttosto la fondatezza di quella di risarcimento del danno per lesione di detto affidamento. Il giudice di appello non avrebbe valutato che egli era stato messo al corrente della nota del 2006 e che questa era stata predisposta dal responsabile dell’iterdella libera professione. L a stessa ASUR av rebbe messo in sicurezza l’apparecchiatura in esame, che era stata utilizzata senza contestazioni dell’ente per quasi due anni. In ogni caso, la sentenza impugnata non avrebbe chiarito il motivo per il quale la volontà dell’ASUR era stata ritenuta legittima, anche perché la nota del 2008 era intervenuta dopo due anni dalla prima. La doglianza è infondata. Il ricorrente, infatti, ha chiesto a questa corte di legittimità, nella sostanza,di rivalutare il contenuto delle note menzionate senza, però, riportarne il testo, neppure in sintesi, nel ricorso. Peraltro, l’interpretazione dei documenti agli atti è attività riservata in linea di principio al giudice del merito, che può essere sindacata solo entro limiti molto ristretti. Non sussiste, poi, la prospettata nullità della sentenza, anche perché la corte territoriale ha motivato la sua decisione chiarendo che la nota del 2006 non poteva essere considerata idonea a vincolare l’azienda per il semplice fatto che era un semplice atto procedimentale interno, come si evinceva dalla circostanza, non contestata, che non era indirizzato al ricorrente. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse venuto a conoscenza di fatto non assume rilievo, essendo egli consapevole che l’amministrazione interessata non si era ancora formalmente pronunciata. Lo stesso lasso di tempo non breve intercorso fra la prima e la seconda nota avrebbe dovuto indurre il ricorrente a tenere una condotta più prudente. Nessuna contraddizione vi è nell’accoglimento della domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, essendosi limitata semplicemente la Corte d’appello di Ancona a prendere in esame l’oggettiva utilità tratta dalla P.A. dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è, infine, alcun omesso esame di fatti decisivi, in quanto la corte territoriale ha valutato le due note citate e il concreto atteggiarsi dei rapporti fra le parti, tanto da avere accolto la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza giusta causa. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, 72, comma 11, legge n. 488 del 1998, 1, 5 e 10 del d.P.C.M. del 27 marzo 2000, 55, comma 2, CCNL dirigenza medica dell’8 giugno 2000, 14, comma 6, CCNL dirigenza medica del 3 novembre 2005, delle DD.GG.RR. n. 1812/00, 683/06, 909/06, 568/06, 843/06, 494/07, 972/08, della legge n. 120 del 2007, dell’art. 3 del Regolamento interno per l’esercizio della libera professione intramuraria dell’ASUR 10 e del Piano attuativo zonale per il contenimento dei tempi d’attesa, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza in quanto la corte territoriale non avrebbe né specificato in quale atto la P.A. avrebbe manifestato la sua volontà finale né chiarito le ragioni per cui l’affermata considerazione di non convenienza economica avrebbe dovuto essere ritenuta legittima. Inoltre, la Corte d’appello di Ancona non si sarebbepronunciata in ordine alla dedotta violazione delle norme sopra indicate, concernenti soprattutto l’esercizio della libera professionee il contenimento delle liste d’attesa. La doglianza è infondata quanto alla mancata indicazione dell’atto tramite il quale sarebbe stata espressa la volontà finale dell’azienda, individuato con chiarezza, invece, nellamotivazione della sentenza di appello , nella nota dell’8 febbraio 2008. Per i restanti profili è, poi, inammissibile. Innanzitutto, la valutazione di convenienza economica di una scelta organizzativa è rimessa alla discrezionalità della P.A. In secondo luogo, il ricorrente non ha riportato neppure in sintesi il contenuto della nota del 2008, così impedendone ogni esame. Per ciò che concerne, poi,le disposizioni violate che sarebbero state indicate nei gradi precedenti dal ricorrente e non sarebbero state esaminate dalla corte territoriale, la loro mera indicazione non rileva ove non siano stati proposti specifici motivi di gravame concernenti tale normativa. 3)Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 ss. c.c., 1226 c.c., 1499 c.c. e 112 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e la nullità della sentenza in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel liquidare l’indennizzo a lui spettante in via equitativa e senza avere riguardo alla sua diminuzione patrimoniale, limitandolo senza alcuna motivazione al 50% di quanto incamerato dall’ASUR e con interessi e rivalutazionedall’aprile 2010. La doglianza è,in parte, fondata. Innanzitutto, si rileva la legittimità del ricorso al criterio equitativo per la liquidazione dell’indennizzo in esame (Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29 maggio 2019). Inoltre, si sottolinea che l’ azione di arricchimento senza causa è ammissibile soltanto limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio e non oltre l’effettiva entità della diminuzione patrimoniale correlativamente subita dall’altro soggetto, con esclusione di quello chequest’ultimo avrebbe percepito a titolo di profitto quale lucro cessante (Cass., Sez. 3, n. 12702 del 14 maggio 2019). Pertanto, il ricorrente non può pretendere il pagamento di una somma pari a ciò che l’ASUR ha ottenutoin conseguenza dell’attività in esame, m entre ha diritto ad essere ristorato della perdita patrimoniale patita , da lui individuata nell’esborso sostenuto per acquistare le strumentazioni necessarie ad erogare le prestazioni de quibus. Peraltro, il giudice, nell’individuare l’indennizzo da ingiustificato arricchimento può, qualora vi provveda in via equitativa, tenere conto degli eventuali costi affrontati dall’Amministrazionein dipendenza di detta attività, siccome incidenti su tale arricchimento e collegati al depauperamento , determinandoli pure in manieraforfettaria. Nella specie, l’indennizzo ottenuto è, in concreto, idoneo a coprire il prezzo di acquisto del macchinario, nei limiti dell’arricchimento di parte controricorrente e alla luce dei menzionati costi. Va accolto, invece, il motivo, con riferimento almomento di decorrenza degli interessi e della rivalutazione, individuato nell’aprile 2010 dalla corte territoriale. Infatti, deve trovare applicazione il principio espresso da Cass., Sez. 1, n. 28930 del5 ottobre 2022 , e così massimato: “ L ’ indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell’interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell’indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l’ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell’opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell’arricchimento”. 4)Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 c.c. e 112 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la nullità della sentenzaperché la corte territoriale avrebbe respinto la sua richiesta di interessi sulla somma dovutagli per ferie e festività soppresse, facendo riferimento ad una determina, la n. 200 del 26 marzo 2010, che non le riguardava. La doglianza è rigettata, non avendo [OSCURATO:PERSONA] indicato neppure in sintesi il contenuto di detta determina. 5)Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza. La doglianza non deve essere esaminata, alla luce del parziale accoglimento del terzo motivo di ricorso. 6) I l ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo, nei termini d i cui in motivazione,rigettati il primo , il secondo ed il quarto ed assorbito il quinto . La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia affinché decida la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte, -accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigettati il primo, il secondoed il quarto, assorbito il quinto; - cassa la sentenza impugnata