CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 06327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31600/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].PAD.OR. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], STEFANO E C. SOC. AGR., [OSCURATO:PERSONA], FAUSTO E [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F.LLI S.S. SOC . AGR . , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E PIETRO S.S.SOC. AGR . , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3 SCALA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrenti- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2641/2021depositata il 19/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di Zermani F.lli s.s. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fausto e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stefano e C. Soc. Agr., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pietro s.s. Soc. Agr., [OSCURATO:PERSONA] introducevano domanda di arbitrato rituale avanti la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (CO.PA.DOR) SOC.AGR.COOP., assumendo di avere comunicato al Consorzio predetto la propria volontà di recesso dal rapporto sociale, nella ricorrenza dei presupposti previsti dall’art.10 dello [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori allegavano che CO.PAD.OR. SOC. AGR.COOP. non aveva accolto dette richieste di recesso e che i relativi dinieghi si appalesavano infondati e, comunque, illegittimi, perché in contrasto con la legge e lo statuto sociale, sicché, in relazione al diniego del recesso, essi avevano presentato altra domanda di arbitrato. Allegavano, inoltre, che, con lettera raccomandata a.r. del 8 gennaio 2016, ricevuta il successivo 12 gennaio, CO.PAD.OR. SOC. AGR. COOP. aveva a ciascuno di loro comunicato provvedimento di esclusione della Cooperativa, adottato dal Consiglio di Amministrazione, nel corso dell’adunanza del 23 dicembre 2015. Hanno, quindi, impugnato la delibera di esclusione suddetta, chiedendo l’accertamento e la dichiarazione di nullità, inammissibilità, illegittimità e/o comunque di infondatezza della delibera suddetta per insussistenza dei presupposti del provvedimento stesso e, segnatamente, per insussistenza degli addebiti loro mossi dalla società. Hanno, peraltro, invocato, in via preliminare, la sospensione, ex art.295 cod. p roc. c iv. , del procedimento arbitrale, in attesa della definizione di altro procedimento avente ad oggetto i provvedimenti di diniego dei recessi, nonché in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni concernenti l’impugnazione delle delibere della cooperativa del 15 novembre 2013 e del 17 dicembre 2014, richiamate nei provvedimenti di esclusione, con riferimento ai medesimi inadempimenti considerati nella delibera impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA], con lodo sottoscritto il 27 marzo 2017 in Bologna, dopo avere rigettato le richieste preliminari e quelle istruttorie dei soci istanti, ha accertato e dichiarato l’illegittimità delle delibere di esclusione assunte dal Consiglio di Amministrazione di CO.PAD.OR. SOC. AGR. COOP. nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dei suindicati soci. 3.Con sentenza n. 2641/2021, pubblicata il 19-10 - 2021 e notificata il 21-10-2021, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione avverso il suddetto lodo proposto da [OSCURATO:PERSONA].PAD.OR. SOC. AGR. COOP., che ha condannato al rimborso, in favore delle controparti, delle spesedi lite. 4. Avverso questa sentenza CO.PAD.OR. SOC. AGR. COOP. (di seguito per brevità CO.PAD.OR. o Cooperativa) propone ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti dei controricorrenti indicati in epigrafe, che resistono con controricorso. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., per non avere la Corte di appello rilevato la palese contraddittorietà del lodo in ordine alla validità del recesso dei soci ai sensi dell’art. 10 dello Statuto di CO.PAD.OR. e al ruolo che deve essere legittimamente svolto dal C.d.A. nei confronti delle richieste di recesso. Nello specifico la ricorrente afferma che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che non possa “considerarsi contraddittoria l’affermazione che l’operatività del recesso dei soci, per mancata produzione di pomodoro per un biennio, fosse subordinata all’accettazione del Consiglio di Amministrazione, non avendo gli Arbitri sostenuto che la relativa delibera fosse da considerare insindacabile in sede arbitrale o dinanzi a un Giudice”. Ad avviso della ricorrente, con assunto illogico e incoerente, la Corte territoriale, pur avendo dato atto che l’operatività del recesso dei soci fosse subordinata all’accettazione del C.d.A. di CO.PAD.OR., confermando così l’assunto dell’appellante, ha comunque rigettato il motivo di gravame promosso da CO.PAD.OR., senza tenere conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nella parte motivazionale, dopo aver affermato che i soci della cooperativa erano tenuti unicamente al conferimento del pomodoro effettivamente coltivato, senza avere alcun vincolo quanto alla sua produzione, ha dapprima riconosciuto il dovere del C.d.A. di prendere atto della mancata produzione “esclusivamente in termini di mero fatto storico”, facendo discendere la conseguenza che “la verifica demandata al C.d.A. dalla norma statutaria non può comportare valutazioni circa le cause che hanno determinato la cessazione della coltivazione del prodotto e circa eventuali inadempienze contrattuali”, per poi invece sostenere che, in caso di recesso del socio, a differenza dell’ipotesi di esclusione che comporta lo scioglimento immediato del rapporto sociale, tale effetto permane sino a quando non interviene “l’accettazione da parte degli organi sociali”. Poiché il concetto di accettazione della domanda implica un esame dell’esistenza dei presupposti del recesso, ad avviso della ricorrente è necessaria una valutazione circa la validità delle ragioni addotte e la loro idoneità a fondare la richiesta, in quanto, diversamente opinando, non si potrebbe parlare di accettazione, ma di mera presa d’atto. Pertanto ricorrerebbe la contraddizione della motivazione resa dagli Arbitri, e conseguentemente quella resa dal Giudice d’appello, giacché o si afferma che il C.d.A. non ha alcun potere in ordine alle ragioni sottostanti la richiesta di recesso dettata dalla mancata produzione da un biennio e deve quindi astenersi da qualsivoglia valutazione, limitandosi ad una mera presa d’atto, oppure si afferma, al contrario, che il C.d.A. ha il dovere di esaminare compiutamente le ragioni poste a fondamento della mancata produzione, emettendo una decisione di accettazione o rifiuto del recesso a seconda dell’esito dell’indagine effettuata. La denunciata contraddittorietà, dunque, consisterebbe nell’avere il Collegio arbitrale seguito le deduzioni dell’appellante in merito all’interpretazione dell’art. 10 dello Statuto e al ruolo del C.d.A. in merito alla valutazione del recesso, per giungere, di seguito, a “una conclusione radicalmente smentita con la decisione effettivamente assunta”. 2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1. Occorre premettere una precisazione, anche fattuale, che risulta dalla sentenza impugnata: oggetto del giudizio arbitrale ora in esame era la deliberazione di esclusione dei soci dalla cooperativa,e non il recesso degli stessi soci dalla cooperativa, che non era stato accettato da quest’ultima e che è oggetto di altri giudizi arbitrali. Detta ultima questione è presa in esame dal Collegio arbitrale in via incidentale e senza efficacia di giudicato, solo al fine di stabilire se il rapporto sociale fosse ancora in corso al momento della delibera di esclusione impugnata e a detto quesito è stata data risposta positiva. Infatti la Corte di merito ha puntualizzato che, secondo il Collegio arbitrale,l’illegittimità della delibera di diniego del recesso dei soci (rectius mancata accettazione del recesso ) era ininfluente per la decisione della controversia, atteso che, a differenza dell’esclusione, che comportava lo scioglimento immediato del rapporto sociale, il recesso determinava uno scioglimento differito ad un momento successivo, dovendo il rapporto sociale permanere fino all’accettazione degli organi sociali, ed era, perciò, indubbio che, alla data del 23 dicembre 2015, ossia alla data del provvedimento di esclusione, gli istanti fossero ancora soci e, quindi, assoggettabili a d etto provvedimento. In altre parole, secondo la ricostruzione della Corte di merito effettuata sulla base dell’esame del lodo, la rilevanza della questione di cui sopra ai fini del decidere era solo finalizza ta a verificare quale fosse la prima causa di scioglimento del rapporto sociale, cioé se questo potesse ritenersi ancora in corso al momento della delibera di esclusione dei soci, non essendovi, una volta accertata positivamente detta ultima circostanza, interferenza con l’esito degli altri giudizi arbitrali vertenti sull’illegittimità della mancata accettazione dei recessi. Inoltre, la Corte di merito ha esaminato il primo motivo di impugnazione, che è sostanzialmente riproposto con il primo motivo di ricorso per cassazione, vertente sulla contraddittorietà della motivazione del lodo, e lo ha rigettato facendo corretta applicazione dei principi costantemente enunciati da questa Corte (tra le tante Cass.n.2747/2021). In particolare occorre ribadire che l a disposizione di cui all'art. 829 n. 11 cod. p roc . c iv . va intesa nel senso che, ai fini dell'integrazione dell’ipotesi di nullità ivi prevista, la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere, quindi, rilevanza, nell'impugnativa dei lodi di diritto interno, solo nell'ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale e funzionale. Pertanto, il m otivo è infondato, nella parte in cui denuncia la contraddittorietà interna, atteso che la C orte d’appello non ha commesso alcuna violazione di legge e si è attenuta ai principi suesposti, affermando non solo l’esistenza della motivazione del lodo, ma anche l’idoneità della stessa a ricostruire l’iter logico del ragionamento decisorio. Il motivo è inammissibile nella parte in cui si risolve, in buona sostanza, in una sollecitazione della rivalutazione del lodo, peraltro senza confrontarsi in punto di inconferenza della questione agitata, relativa alla legittimità o meno della delibera di mancata accettazione del recesso dei soci,rispetto al decisum. 3. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione delll’art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ., per non avere la corte di merito rilevato la palese contraddittorietà del lodo, nella parte in cui, da un lato, ha affermato che la violazione di obblighi attinenti al versamento del capitale sociale e/o del sovrapprezzo determinato nelle forme previste dallo Statuto potrebbe integrare gli estremi dell’inadempimento grave del socio, mentre, dall’altro lato, ha negato la sussistenza di “elementi di prova afferenti al titolo costitutivo della pretesa della società e che, comunque, nel caso concreto, non possa costituire valido e sufficiente motivo per legittimare l’esclusione del socio inadempiente” (cfr. pag. 25 del lodo). Deduce che il Collegio arbitrale ha fondato tale conclusione sulla contestazione, da parte dei soci, delle lettere di richiesta di pagamento inviate ai medesimi da parte di CO.PAD.OR.. 3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello ravvisato un’omessa motivazione del lodo in punto di fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata dai soci. Deduce che il lodo, e conseguentemente la sentenza impugnata, pur contenendo una sommaria motivazione, si risolve in realtà in un mero accoglimento della tesiavversaria, senza che ci sia una minima analisi delle problematiche giuridiche sottese, essendo state del tutto ignorate le difese esposte da CO.PAD.OR.. Rileva che il Collegio arbitrale aveva menzionato, “plurimi inadempimenti di cui si è̀resa responsab ile la Cooperativa”, concludendo, di seguito, per la fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata dai soci “per l’omesso pagamento del prodotto fornito”. Deduce che la Corte di merito, in palese violazione dell’art. 829, n. 5 cod. proc. civ., non solo ha ritenuto non mancante la motivazione, ma ha omesso di dare un’adeguata motivazione, limitandosi ad affermare, molto sommariamente, come “il [OSCURATO:PERSONA] abbia dato conto delle ragioni che avevano determinato l’accoglimento della eccezione di inadempimento, sollevata dagli odierni convenuti”. Si duole del fatto che le pronunce di primo e di secondo grado non abbiano preso specifica posizione sui singoli asseriti inadempimenti e non abbiano dato conto dell’iter logico-giuridico che ha condotto all’accoglimento dell’eccezione, non solo in termini di prova dei presunti inadempimenti, ma anche di gravità e di buona fede. 4. I motivi secondo e terzo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte qui condiviso, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente (Cass.19602/2020; Cass.32838/2020). Inoltre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass. 2985/2018; Cass.25189/2017; 10809/2015). In altre parole il sindacato di legittimità sulla pronuncia emess a nel giudizio di impugnazione, in relazione ai profili di censura del lodo, va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame e il ricorrente non può riproporre questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (così espressamente Cass.2985/2018). 4.2. Ciò posto, le censure solo apparentemente sono rivolte alla sentenza impugnata, ma in realtà si tratta di critiche dirette al lodo, essendo inoltre riproposta, in buona sostanza, una ricostruzione fattuale difforme da quella compiuta dal Collegio arbitrale ; una siffatta censura correttamente è stata dichiarata dalla Corte d’appello inammissibile, proprio in quanto tale, perché l’impugnazione del lodo non può essere diretta ad ottenere una rinnovazione delle valutazioni in fatto e meritali ; né tanto meno la Corte d’appello avrebbe potuto valutare la prova dei presunti inadempimenti. In particolare, quanto al mancato versamento del capitale e del sovrapprezzo da parte dei soci (secondo motivo), la Corte di merito, riassunta la motivazione del lodo su l punto (in astratto, il mancato versamento del capitale e del sovraprezzo, può costituire grave inadempimento, ma, nel concreto caso esaminato, l’inadempimento di detti obblighi non era provato, difettando la prova del titolocostitutivo della pretesa della società, e in ogni caso, l’entità delle somme pretese dalla Cooperativa a titolo di capitale non versato appariva, in proporzione, modesto rispetto al valore del volume di affari annuale e, comunque, rispetto ai conferimenti per la campagna 2011 dei soci istanti), ha ritenuto senz’altro possibile l’individuazione delle ragioni che avevano condotto gli arbitri a ritenere insussistente o, comunque, di scarsa importanza l’inadempimento in questione, posto a fondamento della delibera di esclusione dei soci del 23 dicembre 2015, ed ha concluso affermando che le censure si risolvevano in una inammissibile richiesta di riesame nel merito della decisione arbitrale impugnata. Le medesime considerazioni devono esprimersi quanto al terzo motivo di ricorso , concernente l’ eccezione di inadempimento sollevata dai soci nei confronti della Cooperativa per l’omesso pagamento del prodotto fornito. Anche in relazione a dette questioni, implicanti accertamenti fattuali e meritali effettuati dal Collegio arbitrale mediante la compiuta e comprensibile motivazione richiamata nella sentenza impugnata, la ricorrente sollecita del tutto impropriamente in sede di legittimità la rivalutazione dei fatti, che, in applicazionedei principi di diritto innanzi enunciati, n eppure alla Corte d’appello era consentita. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €6.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti process