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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45390/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27499/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi di- fensori, avverso la sentenza di cui in eplgrafe deducendo: il Soragni mancanza della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie conte- stata, ritenendo che si sia erroneamente qualificato il garage come pertinenza dell'abitazione e, dunque, ritenuta la fattispecie di cui all'art. 624bis e non quella di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; il Laraspata violazione di legge e vizio moti- vazionale in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. lamentando carenza di motivazione in relazione all'accordo intervenuto tra le parti e alla congruità della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I proposti ricorsi sono inammissibili.

2.1. Ed invero, quanto al motivo afferente all'errata qualificazione giuridica del reato in contestazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di le- gittimità.

La Corte territoriale (cfr. pag. 6) ha correttamente qualificato il reato in con- testazione con riferimento al reato di cui all'art. 624b1s nel solco della richiamata e consolidata giurisprudenza secondo cui integra il reato previsto dall'art.624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all'interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora (Sez.2, n.22937 del 29/05/2012 - Rv.253193-01).

Come ricorda la sentenza impugnata è stato anche affermato che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa dì un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez.5, n.35764 del 27/03/2018, Rv.273597-01) o chi si impossessa di una bicicletta in- troducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez.5, n. 1278 del 31/10/2018 dep. 11.01.2019, Rv.274389-01) ovvero la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi al/interno di un garage mediante la forzatura della porta d'in- gresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si com- piono in maniera non occasionale atti delia vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez.4, n.5789 n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446 - 01).

Ancora,di recente, è stato precisato che, in tema di N. 27499/2024 R.G. furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata di- mora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo ser- vizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (così Sez. 4 n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 - 01 in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abi- tazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'am- bito del medesimo territorio comunale).

La Corte territoriale si è confrontato criticamente, confutandola, con la tesi difensiva che aveva fatto perno sul mancato funzionamento del cancello principale di accesso ai box, sul logico rilievo che ciò non implica la natura 'pubblica' del contesto - in quanto diversamente opinando si dovrebbe ritenere che ove un mal- fattore accedesse in un appartamento per essere la porta aperta, detto luogo ac- quisirebbe la natura di luogo pubblico - sia perché, nonostante ciò, i singoli box avevano comunque chiusure 'proprie'.

Infatti, la persona offesa precisò: "i malfat- tori una volta avuto libero accesso nell'area di manovra dell'intero garage, non so come, hanno alzato la serranda del mio box, senza danneggiare alcunché.

Que- st'ultima di apre con un telecomando o con chiavetta posta sul lato della stessa serranda".

Può ritenersi, quindi, che i malfattori disponessero di un dispositivo capace di disattivare l'apertura automatica per poter accedere al garage.

Ad ogni buon conto, l'apertura del box da parte dei due odierni imputati non può essere messa in discussione, attese le immagini che li hanno rpresi mentre con la mac- china scendevano la rampa che porta ai box de! civico 114 di via Verga e, poi, quando uscendone - cercavano invano di sistemare la refurtiva nel cofano bagagli.

2.2. il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto in- conferente rispetto alla sentenza impugnata, lamentando vizio di motivazione in relazione ad una sentenza di patteggiamento.

I motivi, pertanto, non sono scanditi da necessaria critica anaiisi delle ar- gomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo N. 27499/2024 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27499/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi di- fensori, avverso la sentenza di cui in eplgrafe deducendo: il Soragni mancanza della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie conte- stata, ritenendo che si sia erroneamente qualificato il garage come pertinenza dell'abitazione e, dunque, ritenuta la fattispecie di cui all'art. 624bis e non quella di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; il Laraspata violazione di legge e vizio moti- vazionale in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. lamentando carenza di motivazione in relazione all'accordo intervenuto tra le parti e alla congruità della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I proposti ricorsi sono inammissibili. 2.1. Ed invero, quanto al motivo afferente all'errata qualificazione giuridica del reato in contestazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di le- gittimità. La Corte territoriale (cfr. pag. 6) ha correttamente qualificato il reato in con- testazione con riferimento al reato di cui all'art. 624b1s nel solco della richiamata e consolidata giurisprudenza secondo cui integra il reato previsto dall'art.624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all'interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora (Sez.2, n.22937 del 29/05/2012 - Rv.253193-01). Come ricorda la sentenza impugnata è stato anche affermato che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa dì un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez.5, n.35764 del 27/03/2018, Rv.273597-01) o chi si impossessa di una bicicletta in- troducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez.5, n. 1278 del 31/10/2018 dep. 11.01.2019, Rv.274389-01) ovvero la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi al/interno di un garage mediante la forzatura della porta d'in- gresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si com- piono in maniera non occasionale atti delia vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez.4, n.5789 n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446 - 01). Ancora,di recente, è stato precisato che, in tema di N. 27499/2024 R.G. furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata di- mora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo ser- vizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (così Sez. 4 n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 - 01 in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abi- tazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'am- bito del medesimo territorio comunale). La Corte territoriale si è confrontato criticamente, confutandola, con la tesi difensiva che aveva fatto perno sul mancato funzionamento del cancello principale di accesso ai box, sul logico rilievo che ciò non implica la natura 'pubblica' del contesto - in quanto diversamente opinando si dovrebbe ritenere che ove un mal- fattore accedesse in un appartamento per essere la porta aperta, detto luogo ac- quisirebbe la natura di luogo pubblico - sia perché, nonostante ciò, i singoli box avevano comunque chiusure 'proprie'. Infatti, la persona offesa precisò: "i malfat- tori una volta avuto libero accesso nell'area di manovra dell'intero garage, non so come, hanno alzato la serranda del mio box, senza danneggiare alcunché. Que- st'ultima di apre con un telecomando o con chiavetta posta sul lato della stessa serranda". Può ritenersi, quindi, che i malfattori disponessero di un dispositivo capace di disattivare l'apertura automatica per poter accedere al garage. Ad ogni buon conto, l'apertura del box da parte dei due odierni imputati non può essere messa in discussione, attese le immagini che li hanno rpresi mentre con la mac- china scendevano la rampa che porta ai box de! civico 114 di via Verga e, poi, quando uscendone - cercavano invano di sistemare la refurtiva nel cofano bagagli. 2.2. il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto in- conferente rispetto alla sentenza impugnata, lamentando vizio di motivazione in relazione ad una sentenza di patteggiamento. I motivi, pertanto, non sono scanditi da necessaria critica anaiisi delle ar- gomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo N. 27499/2024 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i
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