CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1629/2019 del 18/05/2020 della Corte di appello di Trieste, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine in data 17/06/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2.200 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 56, 629 (capo A), 4 I. 110/1975 (capo B). 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56, 629 cod. pen. La dinamica dei fatti, per come ricostruiti dall'impugnata sentenza, non consente di ritenere provata la condotta costrittiva tipica, per inidoneità causale delle asserite minacce e conseguente difetto dell'elemento oggettivo della fattispecie; il fatto, peraltro, potrebbe inquadrarsi nella diversa figura della tentata rapina, con illogicità dell'iter argomentativo alla base delle conclusioni assunte dai giudici di merito. La ricostruzione del fatto è ricavata, pressocché totalmente, dal narrato della persona offesa: l'Antonazzo descrive con precisione le tantissime tappe del tragitto seguito in auto "in compagnia" dell'imputato. Su questo presupposto, si vorrebbe concepire quale tentata estorsione la condotta intimidatorìa - qualificata come "neutralizzante" e a tal punti insidiosa (da protrarsi per quasi venti minuti) - di colui che, rocambolescamente, "riesce" a farsi portare sin davanti alla Questura e così farsi arrestare. In realtà, ove il contegno dell'imputato fosse stato realmente connotato da valenza intimidatoria in nesso causale con una coartazione della vittima ex art. 629 cod. pen., difficilmente gli accadimenti, per come narrati dalla persona offesa, avrebbero potuto sviluppare una simile, e per certi versi bizzarra, dinamica. Nell'ipotesi in cui si ritenesse di rinvenire nell'azione posta in essere dal ricorrente gli estremi della violenza o della minaccia, la condotta, per come descritta, avrebbe dovuto essere qualificata quale tentata rapina e non alla stregua della tentata estorsione: un tentativo di rapina propria, rispetto al quale ciò che accade dopo (l'ulteriore tragitto in auto, la finta ricerca di un bancomat ed il singolare arresto presso la Questura) costituisce un post factum o comunque uno sviluppo fattuale inidoneo ad incidere sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, né sulla consumazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso come nella fattispecie ricorra un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. L'unico motivo svolto è del tutto aspecifico. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Fermo quanto precede, al di là del dubbio interesse del ricorrente ad una riqualificazione giuridica del fatto (da tentata estorsione - quale correttamente contestata e ritenuta - a tentata rapina), evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia adeguatamente riconosciuto come "la presenza di una sorta di trattativa imbastita dall'imputato con la persona offesa non esclud(a) affatto l'esistenza di una condotta di valenza intimidatoria e come tale idonea a coartare la volontà della vittima. Lo stesso appellante del resto non esclude l'esistenza di una azione dotata di effetto intimidatorio, ma ne presuppone la ridotta valenza [...] la circostanza che la vittima del reato che ha agito in concreto possa aver esibito una maggiore freddezza rispetto a quella dell'uomo medio, non esclude l'esistenza del delitto ...". Il carattere intimidatorio delle prospettazioni dell'imputato si disvela nel riferimento evocativo ad un protettore della mafia rumena e nella minaccia di accoltellare la vittima se avesse tentato di ingannarlo. La riduzione della pretesa economica, lungi dal neutralizzare il precedente inequivoco effetto intimidatorio, non aveva altro scopo che quello di ottenere il prima possibile l'importo richiesto. Infine, la Corte territoriale ha chiaramente spiegato come la vittima, non soltanto ha tenuto ben distinte le due azioni compiute dall'imputato - consistite dapprima nello sganciare la cintura di sicurezza e successivamente nel cercare qualcosa nelle tasche, gesti di diversa natura che non possono essere confusi - ma, a dimostrazione della loro esatta percezione, ha altresì sottolineato come il Vasilescu, dopo essersi tolto la cintura, invece di scendere rapidamente dal veicolo, sia rimasto seduto sul sedile lato passeggero frugando nelle tasche: condotta che fece logicamente immaginare alla persona offesa che l'imputato stesse per afferrare il coltello (di cui aveva precedentemente minacciato l'uso) e che lo costrinse a bloccare il veicolo e a tentare di immobilizzargli le braccia, con consequenziale colluttazione e leggera escoriazione al mignolo della mano destra. Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati í profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il