CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 16 giugno 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 21 settembre 2018 del Tribunale di Torino, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 8 mesi di reclusione, per i reati, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - per l'illecita detenzione, all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], di 5 dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina, dal peso complessivo di 3,5 gr. - e 110 e 337 cod. pen. (in Torino il 1 agosto 2018). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 378 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe ritenuto che la condotta dell'imputato sia una condotta agevolatrice, tale da rafforzare il proposito criminoso; mancherebbe però la motivazione sul se la condotta del ricorrente abbia integrato un consapevole contributo alla realizzazione del reato di detenzione ovvero se si sia arrestata alla mera dismissione dello stupefacente, integrando il reato ex art. 378 cod. pen. Il riferimento giurisprudenziale operato dalla Corte sarebbe non pertinente, in quanto riferito ad un reato abituale non ad uno permanente, come la detenzione. La Corte territoriale non avrebbe spiegato in che modo l'imputato abbia rafforzato il proposito criminoso altrui, rispetto ad una situazione giuridica già perfezionata; la condotta avrebbe solo agevolato il proposito di [OSCURATO:PERSONA] dì liberarsi della sostanza stupefacente. Sarebbe illogica l'affermazione secondo cui tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] sussisterebbe una complicità; la condotta dell'imputato dimostrerebbe solo la volontà di non abbandonare [OSCURATO:PERSONA] e di attendere che si liberasse della sostanza stupefacente per sottrarsi all'arresto o, comunque, confidando nell'esito negativo della perquisizione. Non sarebbe condivisibile la tesi per cui il delitto di favoreggiamento e il reato permanente di detenzione siano incompatibili: secondo la giurisprudenza l'intervento di un terzo volto a favorire l'autore del reato non necessariamente concretizza il concorso di persone nel reato ma potrebbe dar luogo al reato di favoreggiamento allorché l'aiuto si risolva nella sottrazione alle ricerche e non costituisca una protrazione della situazione antigiuridica. Il discrimine tra le due condotte andrebbe ricercato nell'elemento psicologico dell'agente per verificare se l'aiuto prestato sia espressione di una partecipazione al reato o sia un aiuto diretto a facilitarne la cessazione. Nella sentenza impugnata mancherebbe qualsiasi valutazione sull'animus dell'imputato per verificare se in lui vi fosse l'intenzione di partecipare positivamente all'azione criminosa posta in essere da altri oppure se intendesse aiutare il detentore della sostanza stupefacente ad eludere le investigazioni dell'autorità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente è stato condannato per il concorso nella detenzione della sostanza stupefacente, materialmente detenuta da [OSCURATO:PERSONA], che pacificamente si è disfatto della sostanza stupefacente; la condotta concorrente individuata dalla Corte di appello, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, è consistita nell'aver guidato l'auto durante la fuga, perché inseguiti dalla polizia giudiziaria, a forte velocità, con manovre volte ad impedire che le forze dell'ordine ne arrestassero la marcia; nell'essersi fermato per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi della sostanza stupefacente, nel riprenderlo a bordo per l'ulteriore fuga. 1.2. La Corte di appello di Torino ha esplicitamente motivato sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e sulla consapevolezza da parte del ricorrente della detenzione della sostanza stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, di conseguenza, sulla sussistenza del dolo ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Di conseguenza, la Corte territoriale ha ritenuto esistente il contributo agevolatore ed escluso che la condotta possa concretizzare il reato di favoreggiamento poiché realizzata in costanza della condotta di detenzione ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 1.3. La Corte territoriale ha applicato correttamente il principio espresso da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151 - 01 per cui «Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (fattispecie nella quale si contestava al ricorrente di avere messo a disposizione di un altro soggetto una officina-rimessaggio dove confezionare ed occultare circa kg. 14 lordi di eroina). Il principio espresso dalla sentenza Biondi è stato ribadito da Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 268973 - 01, secondo cui il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (in motivazione, la Corte ha ritenuto integrare il concorso nel delitto di cui all'art.73 d.P.R. n.309 del 1990, anziché il reato di favoreggiamento, la condotta del soggetto che aveva accompagnato il detentore dello stupefacente a recuperare la sostanza, della quale quest'ultimo si era precipitosamente disfatto, sul presupposto che il precedente abbandono dello stupefacente non comportasse la perdita di ogni potere di fatto sulla droga). Cfr. nello stesso senso Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510. 1.4. La tesi difensiva, espressa nelle pagine 3-6, per quanto corredata da riferimenti giurisprudenziali, è contraria al principio espresso dalle Sezioni Unite, ribadito dalla giurisprudenza successiva; la Corte condivide i principi espressi dalla sentenza Biondi e da essi non vi sono ragioni per discostarsi. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il