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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37536/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse del Richichi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi in sentenza con corretti argomenti giuridici; considerato, inoltre, che il primo motivo con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 516 cod. proc. pen. non si confronta affatto con la motivazione resa in sentenza (pag. 2-3, ove si esclude la rilevanza delle rettifiche apportate a ledere il diritto di difesa dell'imputato, essendo rimasto inalterato il fatto); che anche il secondo motivo replica sterilmente una censura, cui è offerta netta risposta in base alle dichiarazioni dell'operante, che conosceva da tempo l'imputato e lo aveva riconosciuto nell'androne (pag. 3); analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., esclusa in base ad una valutazione delle modalità del fatto e dell'intensità del dolo dimostrata (pag.4); rilevato che anche l'eccepita prescrizione del reato è del tutto infondata in presenza della sospensione verificatasi in appello per adesione del difensore all'astensione di categoria (dal 14 settembre al 30 novembre 2011), che fa slittare il termine massimo di prescrizione al 27 dicembre 2021; ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude di rilevare la causa estintiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore Il N.ési

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse del Richichi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi in sentenza con corretti argomenti giuridici; considerato, inoltre, che il primo motivo con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 516 cod. proc. pen. non si confronta affatto con la motivazione resa in sentenza (pag. 2-3, ove si esclude la rilevanza delle rettifiche apportate a ledere il diritto di difesa dell'imputato, essendo rimasto inalterato il fatto); che anche il secondo motivo replica sterilmente una censura, cui è offerta netta risposta in base alle dichiarazioni dell'operante, che conosceva da tempo l'imputato e lo aveva riconosciuto nell'androne (pag. 3); analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., esclusa in base ad una valutazione delle modalità del fatto e dell'intensità del dolo dimostrata (pag.4); rilevato che anche l'eccepita prescrizione del reato è del tutto infondata in presenza della sospensione verificatasi in appello per adesione del difensore all'astensione di categoria (dal 14 settembre al 30 novembre 2011), che fa slittare il termine massimo di prescrizione al 27 dicembre 2021; ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude di rilevare la causa estintiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore Il N.ési
Sentenza Cassazione n. 37536/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris