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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07850/2024

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onunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8726/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE- controricorrent i - Oggetto: tributi – società -legittimazione –residuo attivo di liquidazione – presunzione di distribuzione N.8726/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1632/09/16, depositata in data 27 settembre 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della estinta società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle Imprese, hannoseparatamente impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, con il quale si accertavano maggiori imposte dirette e indirette in capo alla società in relazione alla cessione di otto unità immobiliari ubicate nel Comune di Borgo a Puggiano (PT), nonché i conseguenti avvisi di accertamento relativi all’accertamento dei maggiori redditi di partecipazione; che la CTP di Pistoia ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti ritenendo le sanzioni sproporzionate; che la CTR della Toscana, con sentenza in data 27 settembre 2016, ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio , osservando che la legittimazione del creditore ad agire nei confronti dei soci presuppone l’effettiva percezione di utili distribuiti risultanti dal bilancio finale di liquidazione e che, in ogni caso, non vi sarebbe prova della distribuzione di utili ai soci; che il giudice di appello ha accolto l’appello incidentale dei contribuenti, ritenendo infondata la pretesa dell’Ufficio in quanto fondata sui soli valori OMIe, quindi, priva di elementi indiziari dotati di pregnanza indiziaria, così dichiarando assorbite le censure relative alle sanzioni; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a sei motivi, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti, ulteriormente illustrato da memoria; N.8726/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] Che con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. per avere la sentenza impugnato statuito che le imposte sono dovute secondo il bilancio finale di liquidazione, laddove tale circostanza incide solo nella fase riscossiva e non può incidere ai fini della legittimazione dell’Ufficio; che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione nuovamente dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., anche in combinato disposto con l’art. 36, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, posto che nel caso in cui al contribuente venga contestata l’esistenza di attivi non risultanti dal bilancio, sarebbe «evidente come di tali operazioni non possa trovarsi traccia né nella contabilità, né tantomeno nel bilancio finale di liquidazione», per cui in caso di accertamento di maggiori redditi il bilancio finale non può rappresentare il limite della responsabilità del socio rispetto al debito societario; che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 36, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. [600]/1973, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la limitazione di responsabilità per i debiti sociali operasse anche in relazione al debito di partecipazione, laddove la limitazione non potrebbe essere opposta neanche in astratto ai soci, atteso che l’accertamento del reddito da maggiore partecipazione fa seguito alla presunzione di distribuzione dovuta alla ristretta base societaria; che con il quarto motivosi deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973 e 54, secondo comma, d.P.R. 267 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la N.8726/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino sentenza impugnata ha ritenuto sfornita di prova nel merito la pretesa impositiva in quanto fondata sui soli valori OMI in assenza di concordanti ulteriori elementi istruttori, quali i mutui rilasciati agli acquirenti, laddove l’Ufficio aveva dedotto un adeguato coacervo indiziario che si nutriva di diversi elementi (valori dei mutui contratti, perizie di stima, preliminari in alcuni casi di importo superiore al definitivo, discrepanze di valore sia in relazione ai valori OMI, sia in relazione ai valori relativi ad appartamenti analoghi venduti dalla contribuente all’interno del medesimo edificio); che con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., per essersi il giudice di appello pronunciato oltre la domanda dei contribuenti, che in appello non avrebbero contestato la presunzione di distribuzione; che con il sesto motivo si deduce, in via gradata rispetto al superiore motivo, violazione degli artt. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, 2729 cod. civ., 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per essere l’accertamento del giudice di appello in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base; che il controricorrente «incidentale», pur chiedendo il rigetto del ricorso dell’Ufficio , censura la sentenza impugnata in punto di regolazione delle speseprocessuali del grado di appello; chequesta Corte, con ordinanza in data 14 marzo 2023, n. 7425 , ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se la mancata prova della percezione di utilità nel bilancio finale di liquidazione da parte del creditore erariale incida sulla legittimazione del medesimo creditore e sul relativo interesse ad agire nel far valere la responsabilità successoria dei sociai fini di quanto prevede l’art. 2495 cod. civ.; N.8726/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino che in attesa della decisione della suddetta questione – che è esplicitamente dedotta nei primi due motivi di ricorso - la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo; P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8726/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE- controricorrent i - Oggetto: tributi – società -legittimazione –residuo attivo di liquidazione – presunzione di distribuzione N.8726/17 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1632/09/16, depositata in data 27 settembre 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della estinta società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle Imprese, hannoseparatamente impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, con il quale si accertavano maggiori imposte dirette e indirette in capo alla società in relazione alla cessione di otto unità immobiliari ubicate nel Comune di Borgo a Puggiano (PT), nonché i conseguenti avvisi di accertamento relativi all’accertamento dei maggiori redditi di partecipazione; che la CTP di Pistoia ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti ritenendo le sanzioni sproporzionate; che la CTR della Toscana, con sentenza in data 27 settembre 2016, ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio , osservando che la legittimazione del creditore ad agire nei confronti dei soci presuppone l’effettiva percezione di utili distribuiti risultanti dal bilancio finale di liquidazione e che, in ogni caso, non vi sarebbe prova della distribuzione di utili ai soci; che il giudice di appello ha accolto l’appello incidentale dei contribuenti, ritenendo infondata la pretesa dell’Ufficio in quanto fondata sui soli valori OMIe, quindi, priva di elementi indiziari dotati di pregnanza indiziaria, così dichiarando assorbite le censure relative alle sanzioni; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a sei motivi, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti, ulteriormente illustrato da memoria; N.8726/17 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] Che con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. per avere la sentenza impugnato statuito che le imposte sono dovute secondo il bilancio finale di liquidazione, laddove tale circostanza incide solo nella fase riscossiva e non può incidere ai fini della legittimazione dell’Ufficio; che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione nuovamente dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., anche in combinato disposto con l’art. 36, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, posto che nel caso in cui al contribuente venga contestata l’esistenza di attivi non risultanti dal bilancio, sarebbe «evidente come di tali operazioni non possa trovarsi traccia né nella contabilità, né tantomeno nel bilancio finale di liquidazione», per cui in caso di accertamento di maggiori redditi il bilancio finale non può rappresentare il limite della responsabilità del socio rispetto al debito societario; che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 36, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. [600]/1973, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la limitazione di responsabilità per i debiti sociali operasse anche in relazione al debito di partecipazione, laddove la limitazione non potrebbe essere opposta neanche in astratto ai soci, atteso che l’accertamento del reddito da maggiore partecipazione fa seguito alla presunzione di distribuzione dovuta alla ristretta base societaria; che con il quarto motivosi deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973 e 54, secondo comma, d.P.R. 267 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la N.8726/17 R.G. Est. F. D’Aquino sentenza impugnata ha ritenuto sfornita di prova nel merito la pretesa impositiva in quanto fondata sui soli valori OMI in assenza di concordanti ulteriori elementi istruttori, quali i mutui rilasciati agli acquirenti, laddove l’Ufficio aveva dedotto un adeguato coacervo indiziario che si nutriva di diversi elementi (valori dei mutui contratti, perizie di stima, preliminari in alcuni casi di importo superiore al definitivo, discrepanze di valore sia in relazione ai valori OMI, sia in relazione ai valori relativi ad appartamenti analoghi venduti dalla contribuente all’interno del medesimo edificio); che con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., per essersi il giudice di appello pronunciato oltre la domanda dei contribuenti, che in appello non avrebbero contestato la presunzione di distribuzione; che con il sesto motivo si deduce, in via gradata rispetto al superiore motivo, violazione degli artt. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, 2729 cod. civ., 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per essere l’accertamento del giudice di appello in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base; che il controricorrente «incidentale», pur chiedendo il rigetto del ricorso dell’Ufficio , censura la sentenza impugnata in punto di regolazione delle speseprocessuali del grado di appello; chequesta Corte, con ordinanza in data 14 marzo 2023, n. 7425 , ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se la mancata prova della percezione di utilità nel bilancio finale di liquidazione da parte del creditore erariale incida sulla legittimazione del medesimo creditore e sul relativo interesse ad agire nel far valere la responsabilità successoria dei sociai fini di quanto prevede l’art. 2495 cod. civ.; N.8726/17 R.G. Est. F. D’Aquino che in attesa della decisione della suddetta questione – che è esplicitamente dedotta nei primi due motivi di ricorso - la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo; P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della d
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