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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 1966

Cassazione n. 04022/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1966 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scnttc le conclusioni del PG O .Ve, cA)Lt..

Go-ux.A...t) p-3 ott4 c-0.)-C)à-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 28 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla proroga della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord. pen. (Decreto Ministeriale del 19.11.2019).

In motivazione, al fine di sostenere il giudizio di attualità e permanenza della particolare condizione di pericolosità (tale da giustificare le restrizioni al regime ordinario) si evidenzia il 'ruolo di spicco' svolto dal Tutino - detenuto dal 1995 - in seno alla famiglia mafiosa di Brancaccio.

Nell'esaminare le prospettazioni difensive, il Tribunale afferma che il Tutino, pur in un contesto che non lo ha visto assumere ruoli direttivi, ha «fattivamente partecipato alle stragi di Capaci e via D'Amelio», oltre a commettere diversi omicidi.

Si evidenzia inoltre l'assenza di segnali di ravvedimento o dossociazione nel periodo di detenzione.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e apparenza di motivazione. 2.1 Si lamenta, in particolare, l'omessa valutazione di punti specifici dell'atto di reclamo.

Il riferimento, contenuto nella decisione, alla intervenuta condanna per la strage di Capaci sarebbe erroneo, essendo intervenuta, nei confronti del Tutino, l'assoluzione per tale fatto, così come l'assoluzione per le ulteriori stragi di Roma e Firenze, come evidenziato in sede di reclamo.

La decisione finisce con il richiamare le precedenti valutazioni, senza alcun concreto spunto di attualizzazione, nonostante le allegazioni contenute nel reclamo.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati, in termini non esaustivi, dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (in questi termini, Sez.

I n. 2660 del 9.10.2018, dep. 2019, rv 274912).

La motivazione del provvedimento di proroga deve, pertanto, da un lato rapportarsi alle originarie statuizioni, dall'altro vagliare elementi sopravvenuti idonei a rappresentare mutamenti nelle varie condizioni di fatto che possono incidere sulla necessità di mantenere in vita le restrizioni al regime ordinario. 3.2 Nel caso in esame, ferma restando la possibilità di ritenere sussistente la condizione soggettiva di pericolosità anche in rapporto alla - pregressa - intensità del ruolo svolto in ambito associativo, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez.

V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713), risulta fondata la deduzione di 'apparenza motivazionale', non avendo il Tribunale realizzato un concreto apprezzamento dei dati storici offerti dal reclamante, tra cui le intervenute assoluzioni in vicende giudiziarie di indubbia rilevanza.

L'assenza di argomentazioni ricade, pertanto, su un punto rilevante della prospettazione difensiva e determina - non potendo questa Corte di legittimità introdurre in alcun modo apprezzamenti di fatto - l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Così deciso il 15 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1966 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scnttc le conclusioni del PG O .Ve, cA)Lt.. Go-ux.A...t) p-3 ott4 c-0.)-C)à-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 28 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla proroga della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord. pen. (Decreto Ministeriale del 19.11.2019). In motivazione, al fine di sostenere il giudizio di attualità e permanenza della particolare condizione di pericolosità (tale da giustificare le restrizioni al regime ordinario) si evidenzia il 'ruolo di spicco' svolto dal Tutino - detenuto dal 1995 - in seno alla famiglia mafiosa di Brancaccio. Nell'esaminare le prospettazioni difensive, il Tribunale afferma che il Tutino, pur in un contesto che non lo ha visto assumere ruoli direttivi, ha «fattivamente partecipato alle stragi di Capaci e via D'Amelio», oltre a commettere diversi omicidi. Si evidenzia inoltre l'assenza di segnali di ravvedimento o dossociazione nel periodo di detenzione. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e apparenza di motivazione. 2.1 Si lamenta, in particolare, l'omessa valutazione di punti specifici dell'atto di reclamo. Il riferimento, contenuto nella decisione, alla intervenuta condanna per la strage di Capaci sarebbe erroneo, essendo intervenuta, nei confronti del Tutino, l'assoluzione per tale fatto, così come l'assoluzione per le ulteriori stragi di Roma e Firenze, come evidenziato in sede di reclamo. La decisione finisce con il richiamare le precedenti valutazioni, senza alcun concreto spunto di attualizzazione, nonostante le allegazioni contenute nel reclamo. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati, in termini non esaustivi, dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (in questi termini, Sez. I n. 2660 del 9.10.2018, dep. 2019, rv 274912). La motivazione del provvedimento di proroga deve, pertanto, da un lato rapportarsi alle originarie statuizioni, dall'altro vagliare elementi sopravvenuti idonei a rappresentare mutamenti nelle varie condizioni di fatto che possono incidere sulla necessità di mantenere in vita le restrizioni al regime ordinario. 3.2 Nel caso in esame, ferma restando la possibilità di ritenere sussistente la condizione soggettiva di pericolosità anche in rapporto alla - pregressa - intensità del ruolo svolto in ambito associativo, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713), risulta fondata la deduzione di 'apparenza motivazionale', non avendo il Tribunale realizzato un concreto apprezzamento dei dati storici offerti dal reclamante, tra cui le intervenute assoluzioni in vicende giudiziarie di indubbia rilevanza. L'assenza di argomentazioni ricade, pertanto, su un punto rilevante della prospettazione difensiva e determina - non potendo questa Corte di legittimità introdurre in alcun modo apprezzamenti di fatto - l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 15 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M
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