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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06961/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 16/.12.2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del locale Tribunale che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e riconosciute le attenuanti generiche con la diminuente per il rito lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 16.400 di multa.

2. Avverso detta sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 444 e 125 cod.proc.pen. assumendo che anche la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deve rispondere all'obbligo generale della motivazione.

3. Il ricorso é inammissibile.

L'unica censura proposta non si attaglia alla sentenza impugnata che non è stata resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. e risulta pertanto inconferente.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16/.12.2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del locale Tribunale che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e riconosciute le attenuanti generiche con la diminuente per il rito lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 16.400 di multa. 2. Avverso detta sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 444 e 125 cod.proc.pen. assumendo che anche la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deve rispondere all'obbligo generale della motivazione. 3. Il ricorso é inammissibile. L'unica censura proposta non si attaglia alla sentenza impugnata che non è stata resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. e risulta pertanto inconferente. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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