CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33455/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 16/12/2021 del G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 1.160,00 di multa, così diminuita per la scelta del rito, per i delitti, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione, di: a) ricettazione di una carta di debito [OSCURATO:PERSONA] del circuito Visa intestata a [OSCURATO:SOCIETA]. proveniente dal delitto di furto denunciato dall'amministratore unico della menzionata società [OSCURATO:PERSONA] il 16 gennaio 2020 (capo A dell'imputazione); b) indebito utilizzo continuato della stessa carta di debito per il compimento di 15 transazioni commerciali nel periodo tra il 26 dicembre 2019 e il 16 gennaio 2020, (segnatamente, tre volte il 26 dicembre 2019, una volta il 27 dicembre 2019, otto volte il 15 gennaio 2020 e tre volte il 16 gennaio 2020; capo B dell'imputazione). 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 23- bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 177, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e agli artt. 421, 442, e 602, comma 4, cod. proc. pen., nonché, più in generale, dei principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, per avere la Corte d'appello di Roma rigettato la propria eccezione di nullità, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - immediatamente sollevata nelle proprie conclusioni scritte per l'udienza in camera di consiglio del 17 maggio 2022 - in ragione della mancata comunicazione per via telematica delle conclusioni del pubblico ministero, come è previsto, in particolare, dal menzionato art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020. Il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha rigettato la propria eccezione, motivazione secondo cui egli non avrebbe avuto interesse all'osservanza della disposizione violata in quanto il pubblico ministero, nelle proprie conclusioni, si era limitato «a chiedere asetticamente la conferma della sentenza impugnata, senza sviluppare argomentazioni a sostegno, con le quali il difensore avrebbe avuto necessità di confrontarsi», con la conseguente mancanza di «alcuna violazione dei diritti dell'imputato». [OSCURATO:PERSONA] rappresenta, in senso contrario, che «la difesa aveva ed ha certamente interesse all'osservanza della disposizione violata, perché è stata costretta a concludere senza potersi confrontare con le conclusioni del P.G., che sarebbero potute essere argomentate, con conseguente necessità di confronto e di contestazione da parte della difesa. Anche solo il dubbio, che legittimamente a quel tempo aveva la difesa, che le conclusioni [...] potessero contenere anche argomentazioni e valutazioni di fatto e di diritto tendenti ad annullare le argomentazioni difensive dell'appello, rende "cieca" l'attività della difesa nella fase della discussione». Secondo il ricorrente, la valutazione dell'interesse della difesa all'osservanza della menzionata violata disposizione andrebbe effettuata ex ante e non ex post, in relazione a quelle che sono state poi di fatto le conclusioni del pubblico ministero. 2.2. Con il secondo e con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c), cod. proc. pen., rispettivamente, la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per gli indebiti utilizzi della carta di debito nei giorni 26 dicembre 2019 e 27 dicembre 2019. Il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha affermato tale responsabilità, motivazione secondo cui «incombeva sull'imputato l'onere quantomeno di allegare di avere ricevuto la tessera da terzi dopo quelle date. In mancanza di una siffatta allegazione, il possesso, da parte sua, nelle date successive, del bene smarrito consente di ritenere provato il possesso anche nelle date pregresse». [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che tale motivazione sarebbe illogica «in quanto consegue alla violazione di principi di logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cpp». Il ricorrente rappresenta altresì che «[è] innegabile che un fatto va provato [...]: con riferimento agli episodi citati, nessuna prova è stata posta alla base del giudizio di colpevolezza. Né la prova del possesso e dell'utilizzo della carta di credito in quelle date deve essere fornita dall'imputato. Né l'esistenza di un fatto può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi precisi e concordanti: con riferimento agli episodi citati, non ci sono indizi, tantomeno con tali caratteristiche, ma solo congetture e conclusioni approssimative, che non possono essere poste alla base della sentenza di condanna senza il ragionevole dubbio». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Questa Corte (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901- 01) ha già chiarito che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio; il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 - 01 ed anche dalla Seconda sezione (Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01). 1.2. In relazione a siffatto tipo di nullità, peraltro, è già stato tradizionalmente chiarito, pur se naturalmente in relazione a fattispecie concrete diverse, che l'imputato non può limitarsi a dolersene, dovendo indicare un suo concreto, attuale e verificabile interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto (a partire da Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01). Detto interesse alla deduzione della predetta patologia può, pertanto, ritenersi sussistente soltanto se ed in quanto la parte abbia allegato di aver subito un danno illegittimo, e le sia direttamente derivato dall'atto nullo uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio (Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01), potendo assumere rilievo, all'uopo, anche la mera possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un diritto o di un interesse giuridico della parte che ne deduce il vizio (Sez. 3, n. 8324 del 22/06/1994, Panicocolo, Rv. 198695 - 01). 1.3. Con specifico riferimento alla questione in esame, questa Corte ha già ritenuto di dovere attribuire rilievo, ai fini della declaratoria della dedotta nullità a regime intermedio, non alla mera circostanza dell'omessa comunicazione in via telematica delle conclusioni scritte del procuratore generale, bensì al fatto che, per effetto di essa, la difesa dell'imputato non sia "stata messa in condizione di interloquire cognita causa sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore generale venendo così 'costretta' a formulare le proprie conclusioni 'al buio' " (cfr. Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., in motivazione, e plurimi precedenti ivi citati). 1.4 Nel caso in esame, le conclusioni de quibus contenevano, come rilevato dalla Corte di appello e non contestato documentatamente dalla difesa, una "mera ed immotivata richiesta di rigetto" dell'appello, di tal che non averne ricevuto comunicazione non ha prodotto alcuno "specifico, concreto ed attuale pregiudizio" per il ricorrente, poiché l'atto non comunicatogli non conteneva alcuna specifica deduzione suscettibile di arrecargli processualmente nocumento, ed alla quale egli dovesse conseguentemente essere messo in condizione di controargomentare. 1.5. Ciò comporta, in conclusione, che la deduzione della dedotta nullità a regime intermedio, in difetto di un specifico, concreto ed attuale pregiudizio, non può ritenersi consentita: trattandosi di questione nuova, ciò comporta la mera infondatezza del motivo. 1.5.1. La conclusione che precede esonera dal valutare la tempestività, o meno, della deduzione della predetta patologia. 2. Il secondo motivo è, ad un tempo, privo della specificità necessaria e manifestamente infondato. Il ricorrente reitera doglianze già costituenti motivo di gravame e già compiutamente esaminate e disattese dalla Corte di appello che, richiamando i rilievi del Tribunale, come è fisiologico in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, ha valorizzato l'accertata disponibilità da parte dell'imputato della carta de qua, di accertata provenienza furtiva, che recava dati identificativi sicuramente atti a consentirne anche ad un quivis de populo la riconducibilità al legittimo proprietario, ed il suo reiterati indebito utilizzo per il compimento di 15 transazioni commerciali nel periodo tra il 26 dicembre 2019 e il 16 gennaio 2020 (segnatamente, tre volte il 26 dicembre 2019, una volta il 27 dicembre 2019, otto volte il 15 gennaio 2020 e tre volte il 16 gennaio 2020; capo B dell'imputazione), in assenza di qualsivoglia tipo di giustificazioni in ordine al dante causa ed alla data nella quale l'imputato ne aveva acquisito disponibilità. 3. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.