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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05285/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 KASTRIOT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello rigettato la proposta di concordato per la ritenuta impossibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena (Sez. 1 , n. 31247 del 21/05/2019, dep. 16/07/2019, Rv. 276409); nel caso di specie, la Corte di merito - come già peraltro il G.i.p. chiamato a deliberare un'istanza ex art. 444 cod. proc. pen. subordinata alla concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. - ha rigettato la proposta di concordato su rilievo della non concedibilità della sospensione condizionale della pena, non essendo possibile formulare una prognosi favorevole che l'imputato in futuro non si asterrà dalla commissione di reati, valutazione che il ricorrente non contesta; considerato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è parimenti inammissibile poiché riproduttivo delle medesime censure già proposte in appello e non illogicamente disattese dalla Corte territoriale, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della liéve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha escluso la sussunzione del fatto nell'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando, in maniera non certo implausibile, il significativo quantitativo di droga sequestrata, pari a due kg. di marijuana, da cui sono ricavabili 22.754 dosi, e le modalità dell'azione, indicative dell'inserimento dell'imputato dell'ambiente del narcotraffico; considerato che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta, è inammissibile, sia perché generico, non indicando elementi il cui apprezzamento avrebbe comportato una mitigazione della pena, sia perché la Corte di merito, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ha confermato la misura dalla pena alla luce della concreta gravità del fatto, nei termini dinanzi indicati, e rilevando come il giudice di primo grado avesse riconosciuto, in maniera del tutto immotivata, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 KASTRIOT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello rigettato la proposta di concordato per la ritenuta impossibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena (Sez. 1 , n. 31247 del 21/05/2019, dep. 16/07/2019, Rv. 276409); nel caso di specie, la Corte di merito - come già peraltro il G.i.p. chiamato a deliberare un'istanza ex art. 444 cod. proc. pen. subordinata alla concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. - ha rigettato la proposta di concordato su rilievo della non concedibilità della sospensione condizionale della pena, non essendo possibile formulare una prognosi favorevole che l'imputato in futuro non si asterrà dalla commissione di reati, valutazione che il ricorrente non contesta; considerato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è parimenti inammissibile poiché riproduttivo delle medesime censure già proposte in appello e non illogicamente disattese dalla Corte territoriale, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della liéve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha escluso la sussunzione del fatto nell'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando, in maniera non certo implausibile, il significativo quantitativo di droga sequestrata, pari a due kg. di marijuana, da cui sono ricavabili 22.754 dosi, e le modalità dell'azione, indicative dell'inserimento dell'imputato dell'ambiente del narcotraffico; considerato che il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta, è inammissibile, sia perché generico, non indicando elementi il cui apprezzamento avrebbe comportato una mitigazione della pena, sia perché la Corte di merito, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ha confermato la misura dalla pena alla luce della concreta gravità del fatto, nei termini dinanzi indicati, e rilevando come il giudice di primo grado avesse riconosciuto, in maniera del tutto immotivata, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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