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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03680/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21928/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA].GE.S - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 83/2018depositata il 11/01/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (CO.GE.S) e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno instaurato un giudizio di querela di falso in via principale, contestando la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. in calce alla domanda di partecipazione e ai documenti ad essa allegati, nonché all’offerta economica e ai relativi allegati per l’associazione temporanea di imprese (ATI) formata da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. nella procedura di licitazione privata promossa dal Comune di Milano per l’affidamento del servizio del verde pubblico nel periodo 2011-2014, appalto aggiudicato a CO.GE.S. e alla consorziata [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza n. 4412/2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato la falsità delle sottoscrizioni apposte da [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza 11 gennaio 2018, n. 83, ha respinto il gravame.

Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione.

Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

A) I primi tre motivi contestano la conferma del rigetto dell’incompetenza del Tribunale di Milano.

1. Il primo motivo denuncia violazione delle norme sulla competenza, con particolare riferimento all’art. 18, comma 1 c.p.c., in relazione agli artt. 221 e segg. c.p.c.: la competenza a pronunciarsi sulla querela di falso in via principale spettava al Tribunale di Ravenna, in quanto giudice del luogo di residenza del convenuto Graziani, le cui sottoscrizioni erano impugnate di falsità; la sentenza impugnata ha quindi errato nell’individuare quale foro elettivamente competente il luogo dove ha sede uno dei convenuti e segnatamente il Comune di Milano, strumentalmente evocato in giudizio al solo fine di tentare di modificare il foro territorialmente competente.

2. Il secondo motivo denuncia violazione delle norme sulla competenza, con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 28, 70, comma 1, n. 5 e 221, comma 3 c.p.c.: la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la competenza del foro di Ravenna era esclusiva e inderogabile, in ragione dell’obbligatorietà dell’intervento dei pubblici ministeri nei procedimenti per querela di falso, così che nessuna deroga in favore del Tribunale di Milano era consentita.

3. Il terzo motivo denuncia violazione delle norme sulla competenza, con particolare riferimento all’art. 33 c.p.c., in relazione agli artt. 221 e segg. c.p.c.: l’art. 33 c.p.c. – che prevede che le cause contro più persone, che a norma degli art. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte dinanzi al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo – è norma relativa al solo caso del litisconsorzio facoltativo, semplice, passivo.

Per principio consolidato il suddetto art. 33 non trova invece applicazione quando appare prima facie che la presenza di un convenuto fittizio sia artificiosa in quanto preordinata allo spostamento della competenza.

I motivi non possono essere accolti.

Il profilo essenziale delle censure mosse alla conferma del rigetto dell’eccezione di incompetenza è costituito dalla dedotta pretestuosità della citazione nel giudizio di querela di falso del Comune di Milano.

Tale citazione in giudizio, come ha affermato la Corte d’appello, non può essere considerata pretestuosa, essendo il Comune di Milano l’ente davanti al quale i documenti di cui si contesta la genuinità sono stati depositati; va poi considerato che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h del d.lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), secondo la formulazione applicabile al caso in esame, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti i soggetti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e che il successivo comma 1- terdella citata disposizione stabilisce che sia la stazione appaltante a trasmettere la documentazione falsamente attestante le predette condizioni alla Autorità nazionale anticorruzione.

B) Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi.

1. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 38, comma 1, lett. h e comma 1-ter del d.lgs n. 163/2006: la disposizione del citato art. 38 è stata impropriamente richiamata nella sentenza, sia quale fondamento della competenza per territorio del Tribunale di Milano, sia per affermare l’esistenza di un interesse ad agire in capo alle querelanti; quanto alla inderogabilità della competenza territoriale del Tribunale di Ravenna, il citato art. 38 non è la norma regolatrice della competenza e non può consentire quindi alcuno spostamento della competenza per territorio nei procedimenti per querela di falso; quanto all’interesse ad agire, la norma concerne espressamente le ipotesi di “falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara” e nessuna delle due ipotesi è rinvenibile nel caso in esame, in cui si discute della eventuale apocrifìa delle sole sottoscrizioni apposte sulla documentazione relativa alla fase di partecipazione alla gara.

2. Il quinto motivo lamenta nullità della sentenza con riferimento all’art. 100 c.p.c., in relazione anche agli artt. 221 e segg. c.p.c.: nel giudizio d’appello si sarebbe dovuto dare atto della carenza, originaria o almeno sopravvenuta, dell’interesse ad agire in capo alle querelanti, in quanto la domanda di partecipazione a una procedura pubblica e i relativi allegati non sono documenti idonei a formare prova nei confronti delle querelanti in alcun altro giudizio e d’altro canto tanto la procedura di appalto quanto il relativo ricorso amministrativo si sono definitivamente conclusi, peraltro in favore delle controparti; il TAR ha deciso indipendentemente dalla questione dell’eventuale falsità delle sottoscrizioni di Graziani e il giudizio di querela di falso è stato proposto solo in modo strumentale nell’ambito e al fine della propria difesa nel giudizio amministrativo, giudizio amministrativo la cui definizione ha fatto venire meno qualunque ulteriore interesse ad agire in capo alle querelanti.

I motivi non possono essere accolti.

Quanto alla competenza, si è già detto in relazione al rigetto dei primi tre motivi che la citazione in giudizio del Comune di Milano non può essere considerata pretestuosa e non preclude quindi l’applicazione dell’art. 33 c.p.c., disposizione da cui discende la competenza del Tribunale di Milano.

Venendo all’interesse ad agire va sottolineato che “il giudizio diquerela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interessepubblico all'eliminazione di documentifalsi dalla circolazione giuridica; ove, peraltro, laquerela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso diquerela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non dellaquerela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante” (così Cass n. 12130/2011).

Nel caso in esame, come ha sottolineato la Corte d’appello nella sentenza impugnata, va considerato che l’allora vigente art. 38 del d.lgs n. 163/2006 prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici dei soggetti che abbiano presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

Al riguardo non vale la distinzione operata dai ricorrenti tra falsa dichiarazione e falsa documentazione da un lato e documento di cui sia stata unicamente accertata la falsità della sottoscrizione, non potendo il documento falsamente sottoscritto essere considerato un documento genuino ed essendo la ratio della disposizione richiamata chiaramente quella di escludere dalle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici soggetti che abbiano posto in essere atti falsi.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21928/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA].GE.S - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 83/2018depositata il 11/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (CO.GE.S) e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno instaurato un giudizio di querela di falso in via principale, contestando la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. in calce alla domanda di partecipazione e ai documenti ad essa allegati, nonché all’offerta economica e ai relativi allegati per l’associazione temporanea di imprese (ATI) formata da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. nella procedura di licitazione privata promossa dal Comune di Milano per l’affidamento del servizio del verde pubblico nel periodo 2011-2014, appalto aggiudicato a CO.GE.S. e alla consorziata [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza n. 4412/2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato la falsità delle sottoscrizioni apposte da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza 11 gennaio 2018, n. 83, ha respinto il gravame. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. A) I primi tre motivi contestano la conferma del rigetto dell’incompetenza del Tribunale di Milano. 1. Il primo motivo denuncia violazione delle norme sulla competenza, con particolare riferimento all’art. 18, comma 1 c.p.c., in relazione agli artt. 221 e segg. c.p.c.: la competenza a pronunciarsi sulla querela di falso in via principale spettava al Tribunale di Ravenna, in quanto giudice del luogo di residenza del convenuto Graziani, le cui sottoscrizioni erano impugnate di falsità; la sentenza impugnata ha quindi errato nell’individuare quale foro elettivamente competente il luogo dove ha sede uno dei convenuti e segnatamente il Comune di Milano, strumentalmente evocato in giudizio al solo fine di tentare di modificare il foro territorialmente competente. 2. Il secondo motivo denuncia violazione delle norme sulla competenza, con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 28, 70, comma 1, n. 5 e 221, comma 3 c.p.c.: la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la competenza del foro di Ravenna era esclusiva e inderogabile, in ragione dell’obbligatorietà dell’intervento dei pubblici ministeri nei procedimenti per querela di falso, così che nessuna deroga in favore del Tribunale di Milano era consentita. 3. Il terzo motivo denuncia violazione delle norme sulla competenza, con particolare riferimento all’art. 33 c.p.c., in relazione agli artt. 221 e segg. c.p.c.: l’art. 33 c.p.c. – che prevede che le cause contro più persone, che a norma degli art. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte dinanzi al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo – è norma relativa al solo caso del litisconsorzio facoltativo, semplice, passivo. Per principio consolidato il suddetto art. 33 non trova invece applicazione quando appare prima facie che la presenza di un convenuto fittizio sia artificiosa in quanto preordinata allo spostamento della competenza. I motivi non possono essere accolti. Il profilo essenziale delle censure mosse alla conferma del rigetto dell’eccezione di incompetenza è costituito dalla dedotta pretestuosità della citazione nel giudizio di querela di falso del Comune di Milano. Tale citazione in giudizio, come ha affermato la Corte d’appello, non può essere considerata pretestuosa, essendo il Comune di Milano l’ente davanti al quale i documenti di cui si contesta la genuinità sono stati depositati; va poi considerato che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h del d.lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), secondo la formulazione applicabile al caso in esame, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti i soggetti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e che il successivo comma 1- terdella citata disposizione stabilisce che sia la stazione appaltante a trasmettere la documentazione falsamente attestante le predette condizioni alla Autorità nazionale anticorruzione. B) Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi. 1. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 38, comma 1, lett. h e comma 1-ter del d.lgs n. 163/2006: la disposizione del citato art. 38 è stata impropriamente richiamata nella sentenza, sia quale fondamento della competenza per territorio del Tribunale di Milano, sia per affermare l’esistenza di un interesse ad agire in capo alle querelanti; quanto alla inderogabilità della competenza territoriale del Tribunale di Ravenna, il citato art. 38 non è la norma regolatrice della competenza e non può consentire quindi alcuno spostamento della competenza per territorio nei procedimenti per querela di falso; quanto all’interesse ad agire, la norma concerne espressamente le ipotesi di “falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara” e nessuna delle due ipotesi è rinvenibile nel caso in esame, in cui si discute della eventuale apocrifìa delle sole sottoscrizioni apposte sulla documentazione relativa alla fase di partecipazione alla gara. 2. Il quinto motivo lamenta nullità della sentenza con riferimento all’art. 100 c.p.c., in relazione anche agli artt. 221 e segg. c.p.c.: nel giudizio d’appello si sarebbe dovuto dare atto della carenza, originaria o almeno sopravvenuta, dell’interesse ad agire in capo alle querelanti, in quanto la domanda di partecipazione a una procedura pubblica e i relativi allegati non sono documenti idonei a formare prova nei confronti delle querelanti in alcun altro giudizio e d’altro canto tanto la procedura di appalto quanto il relativo ricorso amministrativo si sono definitivamente conclusi, peraltro in favore delle controparti; il TAR ha deciso indipendentemente dalla questione dell’eventuale falsità delle sottoscrizioni di Graziani e il giudizio di querela di falso è stato proposto solo in modo strumentale nell’ambito e al fine della propria difesa nel giudizio amministrativo, giudizio amministrativo la cui definizione ha fatto venire meno qualunque ulteriore interesse ad agire in capo alle querelanti. I motivi non possono essere accolti. Quanto alla competenza, si è già detto in relazione al rigetto dei primi tre motivi che la citazione in giudizio del Comune di Milano non può essere considerata pretestuosa e non preclude quindi l’applicazione dell’art. 33 c.p.c., disposizione da cui discende la competenza del Tribunale di Milano. Venendo all’interesse ad agire va sottolineato che “il giudizio diquerela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interessepubblico all'eliminazione di documentifalsi dalla circolazione giuridica; ove, peraltro, laquerela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso diquerela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non dellaquerela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante” (così Cass n. 12130/2011). Nel caso in esame, come ha sottolineato la Corte d’appello nella sentenza impugnata, va considerato che l’allora vigente art. 38 del d.lgs n. 163/2006 prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici dei soggetti che abbiano presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. Al riguardo non vale la distinzione operata dai ricorrenti tra falsa dichiarazione e falsa documentazione da un lato e documento di cui sia stata unicamente accertata la falsità della sottoscrizione, non potendo il documento falsamente sottoscritto essere considerato un documento genuino ed essendo la ratio della disposizione richiamata chiaramente quella di escludere dalle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici soggetti che abbiano posto in essere atti falsi. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
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