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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 02464/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Tremestieri etneo (ct), [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore fallimentare; - intimato- avverso il decreto n. 92-2021 del Tribunale di Siracusa, depositato il 11.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorso avverso il decreto n. 92- 2021, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata accolta solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo proposta dalla predetta società contro il provvedimento del g.d. del Tribunale di Siracusa che, pur ammettendo il credito erariale azionato dall’agente alla riscossione per euro 1.008.723,38, in privilegio, ed euro 1.725,01, in chirografo, aveva escluso invece dall’ammissione al passivo l’ulteriore somma pari ad euro 64.678,26, relativa all’aggio, e gli interessi di mora;F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9089/2021 Numero sezionale 51/2022 Numero di raccolta generale 2464/2022 Il Tribunale - dopo aver evidenziato la tempestività nella proposizione dell’opposizione Data pubblicazione 27/01/2022 da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che non fosse possibile riconoscere alla società opponente il compenso per le attività di riscossione delle somme erariali di fatto non svolte e comunque svolte dopo la dichiarazione di fallimento, posto che risultava documentalmente provato che la trasmissione del ruolo all’agente della riscossione era avvenuta nel 2018, e dunque un anno dopo la dichiarazione di fallimento; ha osservato che, mentre il ruolo esattoriale è sufficiente per l’ammissione allo stato passivo del credito tributario ovvero previdenziale perché è la legge che espressamente lo prevede, per l’aggio occorre invece fornire la prova dell’avvenuto avvio dell’attività di esazione prima del fallimento; ha dunque evidenziato che, per stessa ammissione della società opponente, nessuna attività di riscossione del credito era stata mai svolta da quest’ultima prima dell’apertura del fallimento né peraltro sarebbe potuta essere svolta, stante la formazione del ruolo esattoriale un anno dopo l’apertura della procedura; - che il [OSCURATO:PERSONA], pur intimato, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la società ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta “la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.”, sul rilievo che l’avviso di accertamento esecutivo era stato notificato in data 19.5.2017, e dunque non solo in data antecedente alla dichiarazione di fallimento della società destinataria, ma anche allorquando erano già decorsi i termini entro i quali il pagamento ovvero l’impugnazione sarebbero dovuti intervenire;

2. che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ.; 2.1 che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio – cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa – secondo il quale, in tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggio per la riscossione e l’eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale (Sez. 1, Ordinanza n. 11883 F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9089/2021 Numero sezionale 51/2022 del 18/06/2020; Sez. 1, Sentenza n. 6646 del 15/03/2013); che il decretoNumero di raccolta generale 2464/2022 impugnato Data pubblicazione 27/01/2022 non si è discostato dal principio di diritto da ultimo ricordato (e qui riaffermato) ed anzi ne ha fatto corretta applicazione, evidenziando che la società opponente non aveva dimostrato lo svolgimento di attività di riscossione dei crediti erariali prima della dichiarazione di fallimento; che il motivo di censura tenta ora di dimostrare, con deduzione peraltro generica e non autosufficiente ex art. 366, n. 3 e 6, cod. proc. civ., lo svolgimento di attività di esazione del credito prima della declaratoria di fallimento, senza tuttavia spiegare ove tale deduzione difensiva fosse stata avanzata innanzi al giudice dell’opposizione allo stato passivo che, con accertamento in fatto (qui non ulteriormente censurato ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: cfr. Cass.

Ss.uu. n. 8053/2014), ha invece escluso la dimostrazione in giudizio da parte dell’odierna ricorrente della predetta attività di riscossione esattoriale;

3. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile l’11 gennaio il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Tremestieri etneo (ct), [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore fallimentare; - intimato- avverso il decreto n. 92-2021 del Tribunale di Siracusa, depositato il 11.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorso avverso il decreto n. 92- 2021, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata accolta solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo proposta dalla predetta società contro il provvedimento del g.d. del Tribunale di Siracusa che, pur ammettendo il credito erariale azionato dall’agente alla riscossione per euro 1.008.723,38, in privilegio, ed euro 1.725,01, in chirografo, aveva escluso invece dall’ammissione al passivo l’ulteriore somma pari ad euro 64.678,26, relativa all’aggio, e gli interessi di mora;F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9089/2021 Numero sezionale 51/2022 Numero di raccolta generale 2464/2022 Il Tribunale - dopo aver evidenziato la tempestività nella proposizione dell’opposizione Data pubblicazione 27/01/2022 da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che non fosse possibile riconoscere alla società opponente il compenso per le attività di riscossione delle somme erariali di fatto non svolte e comunque svolte dopo la dichiarazione di fallimento, posto che risultava documentalmente provato che la trasmissione del ruolo all’agente della riscossione era avvenuta nel 2018, e dunque un anno dopo la dichiarazione di fallimento; ha osservato che, mentre il ruolo esattoriale è sufficiente per l’ammissione allo stato passivo del credito tributario ovvero previdenziale perché è la legge che espressamente lo prevede, per l’aggio occorre invece fornire la prova dell’avvenuto avvio dell’attività di esazione prima del fallimento; ha dunque evidenziato che, per stessa ammissione della società opponente, nessuna attività di riscossione del credito era stata mai svolta da quest’ultima prima dell’apertura del fallimento né peraltro sarebbe potuta essere svolta, stante la formazione del ruolo esattoriale un anno dopo l’apertura della procedura; - che il [OSCURATO:PERSONA], pur intimato, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la società ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta “la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.”, sul rilievo che l’avviso di accertamento esecutivo era stato notificato in data 19.5.2017, e dunque non solo in data antecedente alla dichiarazione di fallimento della società destinataria, ma anche allorquando erano già decorsi i termini entro i quali il pagamento ovvero l’impugnazione sarebbero dovuti intervenire; 2. che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ.; 2.1 che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio – cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa – secondo il quale, in tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggio per la riscossione e l’eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale (Sez. 1, Ordinanza n. 11883 F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9089/2021 Numero sezionale 51/2022 del 18/06/2020; Sez. 1, Sentenza n. 6646 del 15/03/2013); che il decretoNumero di raccolta generale 2464/2022 impugnato Data pubblicazione 27/01/2022 non si è discostato dal principio di diritto da ultimo ricordato (e qui riaffermato) ed anzi ne ha fatto corretta applicazione, evidenziando che la società opponente non aveva dimostrato lo svolgimento di attività di riscossione dei crediti erariali prima della dichiarazione di fallimento; che il motivo di censura tenta ora di dimostrare, con deduzione peraltro generica e non autosufficiente ex art. 366, n. 3 e 6, cod. proc. civ., lo svolgimento di attività di esazione del credito prima della declaratoria di fallimento, senza tuttavia spiegare ove tale deduzione difensiva fosse stata avanzata innanzi al giudice dell’opposizione allo stato passivo che, con accertamento in fatto (qui non ulteriormente censurato ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: cfr. Cass. Ss.uu. n. 8053/2014), ha invece escluso la dimostrazione in giudizio da parte dell’odierna ricorrente della predetta attività di riscossione esattoriale; 3. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile l’11 gennaio il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
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