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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 10154/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30806/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale cessionaria dei crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’ASL n.1 di [OSCURATO:PERSONA]L’Aquila, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11 STUDIO A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende , giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA] - SULMONA - L’AQUILA , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura sp eciale a margine del controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1635/2017depositata il 13/09/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.591/2013 depositata il 10.9.2013 il Tribunale di Avezzano dichiarava il difetto di legittimazione passiva sia della Regione [OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:SOCIETA], accoglieva l'opposizione promossa dalla ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2007, con il quale il Tribunale di Avezzano le ingiungeva di pagare la somma di € 185.672,65 oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della citata ASL, per risonanze magnetiche nucleari effettuate nel periodo da gennaio a dicembre 2005, in virtù di contratto sottoscritto il 9.10.2001, della durata di un anno, rinnovabile di anno in anno salvo disdetta, recepito con deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1762 del 23.10.2001.

Il Tribunale riteneva non sussistente un valido titolo su cui fondare la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA], non avendo questa fornito prova dell'accreditamento, né della sottoscrizione di un contratto con la Regione, come previsto dall'art. 8 quinquies del d.lgs . 502/92, non potendosi riconoscere valenza giuridica al contratto del 9.10.2001, stante il divieto del rinnovo tacito ex art. 6 L. 537/93.

Il Tribunale revocava, pertanto, il decreto ingiuntivo e dichiarava inammissibile la domanda ex art 2041 c.c. formulata dall'opposta, in quanto estranea al tema d'indagine introdotto in giudizio dall'opponente e, pertanto, non ammissibile come reconventio reconvent i onis, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite sia in favore della ASL che delle chiamate in causa Regione [OSCURATO:SOCIETA]..

2. Con sentenza n.1635/2017 pubblicata il 13.9.2017 la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la citata sentenza del Tribunale di Avezzano, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di tutte le parti appellate.

La Corte territoriale, per quanto ora di interesse, nel condividere le argomentazioni della sentenza impugnata, ha ritenuto che, come accertato anche dal Tribunale, non fosse provato l’accreditamento a titolo provvisorio ed ha aggiunto che la delibera della Giunta regionale del 28.2.2005 n. 204 non era stata prodotta e che nella specie n eppure risulta va essere stato sottoscritto il contratto a cui il contenuto della citata delibera, come riportato dalla parte appellante, fa ceva espresso richiamo.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito per brevità UBI) , propone ricorso, affidato a cinque motivi, nei confronti della ASL 1 Avezzano-Sulmona - L’Aquila, della Regione [OSCURATO:SOCIETA]., che resistono con separati controricorsi, proponendo la ASL 1 Avezzano-Sulmona -L’Aquila (di seguito per brevità ASL) ricorso incidentale condizionato, a cui resiste con controricorso UBI.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

4. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia: i) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla L. 537/93 art. 6, così come recepita dalla L. 724/94 art. 44, nonché del D.Lgs. 502/92 e della L. 724/94, nella parte in cui il divieto di rinnovo tacito previsto dalla predetta normativa è stata erroneamente ritenuta applicabile al contratto stipulato in data 9.10.2001 tra la ASL e la Casa di cura INI, con conseguente piena vigenza del rapporto contrattuale per tacito rinnovo alla data di erogazione delle prestazioni specialistiche rese nell'anno 2005 e 2006; ii) con il secondo motivo, l’errata valutazione del materiale probatorio con riferimento alla sussistenza dell'accreditamento provvisorio di cui alle DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 204/2005 e DGR [OSCURATO:PERSONA] n.305/2005, del conseguente rapporto contrattuale nonché della legittimazione della Casa di Cura ad erogare prestazioni per conto della ASL, - Art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. ed all'art. 132 II comma n. 4 cod. proc. civ.; iii) con il terzo motivo l’errata interpretazione della legge di riforma del sistema sanitario nazionale nella parte in cui ha ritenuto indispensabile la sottoscrizione del contratto previsto dall'art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 e succ. mod. ai fini del pagamento del corrispettivo in favore delle case di cura provvisoriamente accreditate, nonché la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione al D.Lgs. 502/92 alla L. 724/94; iv) con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la n ullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che gli opponenti non avessero introdotto un nuovo tema di indagine tale da legittimare l'opposta, attrice in senso sostanziale, a modificare la domanda con la richiesta in via subordinata di condanna dell'opponente e delle chiamate in causa al pagamento dell'indennità da ingiustificato arricchimento, affermando, al riguardo, che gli opponenti si erano difatti limitati a contestare la "fondatezza della pretesa creditoria azionata per inesistenza del debito e mancanza del titolo giustificativo" con conseguente inammissibilità dell'azione ex art. 2041 cod. c iv . proposta con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, quando, viceversa, sarebbe proprio l'eccepita mancanza del titolo giustificativo a sostegno della domanda principale, ossia la mancanza del contratto inter partes, che giustificava e rendeva del tutto legittima siffatta subordinata pretesa; v) con il quinto motivo l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna rivolta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Regione [OSCURATO:PERSONA], chiamate in causa a seguito del difetto di legittimazione passiva eccepito dall'opponente ASL - Art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 cod. proc. civ..

5. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale condizionato, a cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando, con unico motivo, la violazione dell’art.345 cod. proc. civ., e in particolare l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello di UBI, che avrebbe mutato, in appello, il titolo fondante la pretesa (accreditamento provvisorio e non più il contratto stipulato il 9-10- 2001).

6. I primi tre motivi di UBI, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

6.1. A d avviso della ricorrente, erroneamente i giudici di merito non hanno attribuito rilevanza all'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui si era regolamentato il suo rinnovo tacito anno per anno, viceversa vietato dall'art. 6 della L. 537/93 poi replicato dall'art. 44 della L. 724/94, in quanto detto divieto è senz'altro inapplicabile ai rapporti concessori di tipo sanitario, con corrispettivi fissati unilateralmente dalla P.A. con tariffe da essa predeterminate e non soggetti ad alcun termine di scadenza, essendo detti rapporti, per loro natura, permanenti e non temporanei e comunque valevoli per tutto il tempo necessario alla cura dei pazienti inviati alle Case di Cura dal medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Assume la ricorrente che lo stesso contratto sottoscritto in data 9.10.2001 presupponesse l’accreditamento provvisorio in quanto era la stessa Regione/AUSL che, nel richiedere quelle prestazioni, trasferiva, giocoforza, la propria potestà pubblica alla struttura privata, in tal modo legittimata ad operare nell'ambito del SSR gestito da detti enti pubblici, non potendo esistere alcun rapporto contrattuale per prestazioni sanitarie, anche specialistiche, che non sia preceduto o coevo al momento concessorio.

Sostiene, infatti, la ricorrente che il divieto di tacito rinnovo introdotto dalla L. 537/93 sia estraneo ai servizi resi in via concessoria in favore degli assistiti del [OSCURATO:PERSONA], giacchè ontologicamente incompatibile con la necessità di tutela pubblicistica connessa al rinnovo espresso.

La ratio di tale divieto per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, in virtù del riferimento, ai commi 5, 6, 7 e 8, sarebbe diretta alla ricerca del miglior prezzo di mercato per l'acquisizione di beni e servizi, mentre i corrispettivi sanitari sono predeterminati dallo Stato/Regioni su base tariffaria uniforme, trattandosi, dunque, di corrispettivi fissati dalla P.A. e non dal mercato.

Inoltre ai successivi commi 9, 10 e 11 si fa riferimento a schemi di capitolato fissati dal Ministero del Tesoro, del tutto estranei alla materia sanitaria.

Alla stregua di detta interpretazione, il contratto del 9.10.2001 tra la INI e la AUSL dovrebbe ritenersi vigente anche alla data di erogazione delle prestazioni per cui è causa, effettuate dal marzo 2005 al gennaio 2006.

6.2. Tali considerazioni non possono essere condivise.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte , in vero, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994,n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessorio.

Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr. Cass.1740/2011, citata anche dalla ricorrente , che non richiama correttamente i principi ivi affermati; Cass. 17711/2014; Cass.23657/2015; Cass.S.U. 16336/2019; Cass. 7019/2020).

6.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto ‒ e la ratio decidendi non è stata specificamente censurata dal la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ‒ che la medesima società [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova dell’accreditamento, «neanche a titolo provvisorio», in capo alla clinica [OSCURATO:SOCIETA], cedente del credito azionato con provvedimento monitorio dall’odierna ricorrente; i l che già comporta l’esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico dell’amministrazione per le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria in questione.

La Corte di meritoha, altresì, accertato che non era stato sottoscritto alcun contratto con la Regione, ai sensi dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, essendo il contratto in data 9 ottobre 2001 ‒ peraltro neppure trascritto, nelle sue parti fondamentali, nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza ‒ non idoneo a coprire le prestazioni erogate per l’anno 2005 (oggetto dell’ingiunzione per cui è causa), in quanto contratto di durata annuale non prorogabile tacitamente, ai sensi dell’art. 6 l. 537/1993.

Non giova allaricorrente eccepire che siffatta previsione normativa riguarderebbe i soli contratti di fornitura, essendo, per contro, tale divieto connaturato ‒ più in generale ‒ al sistema che prevede la forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., la cui volontà non può desumersi per implicito da singoli atti, dovendosi manifestare necessariamente nelle forme rigide previste dalla legge (Cass. 29988/2018).

Ed, in tale prospettiva, si è affermato che devesi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass. 7019/2020).

7. Il quarto motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza di appello va corretta, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod.proc. c iv . .

7.1. Occorre premettere che la UBI ‒ denunciando «la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione» ‒ si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. c iv ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dall’ASL ingiunta, in quanto l’opponente si sarebbe limitata a contestare la pretesa creditoria azionata, «per inesistenza del debito e mancanza del titolo giustificativo», senza introdurre alcun altro thema decidendi che richiedesse la proposizione della reconventio reconventionis.

Sostiene, per contro, la ricorrente che l’opponente ASL avrebbe introdotto un nuov o tema di indagine, col negare la sussistenza di un titolo contrattuale a fondamento della domanda dell’ASL, a fronte del quale l’opposta UBIavrebbe introdotto ‒ in via subordinata ‒ l’azione ex art. 2041 cod.civ. . 7.2.Tale assunto non può essere condiviso, essendo la motivazione della Corte non viziata da assoluta contraddittorietà, ed essendo il dispositivo conforme a diritto, pur dovendo il percorso motivazionale essere correttonei termini che seguono.

Va osservato, infatti, che ‒ secondo l’indirizzo più recente delle Sezioni Unite di questa Corte‒ il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, con connesso suo depauperamento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (Cass.S.U. 10798/2015; Cass.22182/2015; Cass. 15937/2017; Cass. 11209/2019; Cass.24642/2020).

La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 cod.civ. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede ‒ per vero ‒ la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica (Cass.6827/2021; Cass. 18099/2009). 7.3.Nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] è cessionaria del credito per le prestazioni erogate dalla struttura privata [OSCURATO:SOCIETA], risultanti dalle relative fatture e non ha, dunque, direttamente risentito un pregiudizio diretto nel proprio patrimonio, per effetto di dette erogazioni.

La ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, dimostrare ‒ come correttamente dedotto dall’ASL nel controricorso (p. 12) ‒ di essersi resa cessionaria non solo delle fatture il cui importo non le è stato riconosciuto per difetto di accreditamento e di uno specifico contratto, ma anche di crediti «derivanti da un rapporto di fatto dal quale possa essere scaturito un credito a titolo di indebito arricchimento».

Il che equivale a dire che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare di essersi resa cessionaria di un credito corrispondente ad un arricchimento oggettivo dell’ASL in conseguenza di erogazioni effettuate ‒ in via meramente fattuale ‒ dalla cedente.

Tale prova non risulta essere stata fornitain atti, per cui la censura non può trovare accoglimento.

8. Resta assorbito il quinto motivo, non essendo rilevante stabilire quale sia il soggetto ‒ in ipotesi ‒ legittimato passiv amente in relazione alla pretesa credito ria azionat a da UBI, stante l’accertata insussistenzadi detto credito.

9. Resta, altresì , assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall’ASL.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come in dispositivo, dovendosi disporre la di strazione di quelle liquidate alla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore del difensore di detta parte, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall’ASL n.1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila; condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore dell’ASL n.1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €7.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge; condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €7.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di detta parte, dichiaratosi antistatario;condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €6.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30806/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale cessionaria dei crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’ASL n.1 di [OSCURATO:PERSONA]L’Aquila, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11 STUDIO A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende , giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA] - SULMONA - L’AQUILA , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura sp eciale a margine del controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1635/2017depositata il 13/09/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.591/2013 depositata il 10.9.2013 il Tribunale di Avezzano dichiarava il difetto di legittimazione passiva sia della Regione [OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:SOCIETA], accoglieva l'opposizione promossa dalla ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2007, con il quale il Tribunale di Avezzano le ingiungeva di pagare la somma di € 185.672,65 oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della citata ASL, per risonanze magnetiche nucleari effettuate nel periodo da gennaio a dicembre 2005, in virtù di contratto sottoscritto il 9.10.2001, della durata di un anno, rinnovabile di anno in anno salvo disdetta, recepito con deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1762 del 23.10.2001. Il Tribunale riteneva non sussistente un valido titolo su cui fondare la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA], non avendo questa fornito prova dell'accreditamento, né della sottoscrizione di un contratto con la Regione, come previsto dall'art. 8 quinquies del d.lgs . 502/92, non potendosi riconoscere valenza giuridica al contratto del 9.10.2001, stante il divieto del rinnovo tacito ex art. 6 L. 537/93. Il Tribunale revocava, pertanto, il decreto ingiuntivo e dichiarava inammissibile la domanda ex art 2041 c.c. formulata dall'opposta, in quanto estranea al tema d'indagine introdotto in giudizio dall'opponente e, pertanto, non ammissibile come reconventio reconvent i onis, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite sia in favore della ASL che delle chiamate in causa Regione [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Con sentenza n.1635/2017 pubblicata il 13.9.2017 la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la citata sentenza del Tribunale di Avezzano, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di tutte le parti appellate. La Corte territoriale, per quanto ora di interesse, nel condividere le argomentazioni della sentenza impugnata, ha ritenuto che, come accertato anche dal Tribunale, non fosse provato l’accreditamento a titolo provvisorio ed ha aggiunto che la delibera della Giunta regionale del 28.2.2005 n. 204 non era stata prodotta e che nella specie n eppure risulta va essere stato sottoscritto il contratto a cui il contenuto della citata delibera, come riportato dalla parte appellante, fa ceva espresso richiamo. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito per brevità UBI) , propone ricorso, affidato a cinque motivi, nei confronti della ASL 1 Avezzano-Sulmona - L’Aquila, della Regione [OSCURATO:SOCIETA]., che resistono con separati controricorsi, proponendo la ASL 1 Avezzano-Sulmona -L’Aquila (di seguito per brevità ASL) ricorso incidentale condizionato, a cui resiste con controricorso UBI. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 4. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia: i) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla L. 537/93 art. 6, così come recepita dalla L. 724/94 art. 44, nonché del D.Lgs. 502/92 e della L. 724/94, nella parte in cui il divieto di rinnovo tacito previsto dalla predetta normativa è stata erroneamente ritenuta applicabile al contratto stipulato in data 9.10.2001 tra la ASL e la Casa di cura INI, con conseguente piena vigenza del rapporto contrattuale per tacito rinnovo alla data di erogazione delle prestazioni specialistiche rese nell'anno 2005 e 2006; ii) con il secondo motivo, l’errata valutazione del materiale probatorio con riferimento alla sussistenza dell'accreditamento provvisorio di cui alle DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 204/2005 e DGR [OSCURATO:PERSONA] n.305/2005, del conseguente rapporto contrattuale nonché della legittimazione della Casa di Cura ad erogare prestazioni per conto della ASL, - Art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. ed all'art. 132 II comma n. 4 cod. proc. civ.; iii) con il terzo motivo l’errata interpretazione della legge di riforma del sistema sanitario nazionale nella parte in cui ha ritenuto indispensabile la sottoscrizione del contratto previsto dall'art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 e succ. mod. ai fini del pagamento del corrispettivo in favore delle case di cura provvisoriamente accreditate, nonché la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione al D.Lgs. 502/92 alla L. 724/94; iv) con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la n ullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che gli opponenti non avessero introdotto un nuovo tema di indagine tale da legittimare l'opposta, attrice in senso sostanziale, a modificare la domanda con la richiesta in via subordinata di condanna dell'opponente e delle chiamate in causa al pagamento dell'indennità da ingiustificato arricchimento, affermando, al riguardo, che gli opponenti si erano difatti limitati a contestare la "fondatezza della pretesa creditoria azionata per inesistenza del debito e mancanza del titolo giustificativo" con conseguente inammissibilità dell'azione ex art. 2041 cod. c iv . proposta con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, quando, viceversa, sarebbe proprio l'eccepita mancanza del titolo giustificativo a sostegno della domanda principale, ossia la mancanza del contratto inter partes, che giustificava e rendeva del tutto legittima siffatta subordinata pretesa; v) con il quinto motivo l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna rivolta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Regione [OSCURATO:PERSONA], chiamate in causa a seguito del difetto di legittimazione passiva eccepito dall'opponente ASL - Art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.. 5. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale condizionato, a cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando, con unico motivo, la violazione dell’art.345 cod. proc. civ., e in particolare l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello di UBI, che avrebbe mutato, in appello, il titolo fondante la pretesa (accreditamento provvisorio e non più il contratto stipulato il 9-10- 2001). 6. I primi tre motivi di UBI, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 6.1. A d avviso della ricorrente, erroneamente i giudici di merito non hanno attribuito rilevanza all'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui si era regolamentato il suo rinnovo tacito anno per anno, viceversa vietato dall'art. 6 della L. 537/93 poi replicato dall'art. 44 della L. 724/94, in quanto detto divieto è senz'altro inapplicabile ai rapporti concessori di tipo sanitario, con corrispettivi fissati unilateralmente dalla P.A. con tariffe da essa predeterminate e non soggetti ad alcun termine di scadenza, essendo detti rapporti, per loro natura, permanenti e non temporanei e comunque valevoli per tutto il tempo necessario alla cura dei pazienti inviati alle Case di Cura dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Assume la ricorrente che lo stesso contratto sottoscritto in data 9.10.2001 presupponesse l’accreditamento provvisorio in quanto era la stessa Regione/AUSL che, nel richiedere quelle prestazioni, trasferiva, giocoforza, la propria potestà pubblica alla struttura privata, in tal modo legittimata ad operare nell'ambito del SSR gestito da detti enti pubblici, non potendo esistere alcun rapporto contrattuale per prestazioni sanitarie, anche specialistiche, che non sia preceduto o coevo al momento concessorio. Sostiene, infatti, la ricorrente che il divieto di tacito rinnovo introdotto dalla L. 537/93 sia estraneo ai servizi resi in via concessoria in favore degli assistiti del [OSCURATO:PERSONA], giacchè ontologicamente incompatibile con la necessità di tutela pubblicistica connessa al rinnovo espresso. La ratio di tale divieto per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, in virtù del riferimento, ai commi 5, 6, 7 e 8, sarebbe diretta alla ricerca del miglior prezzo di mercato per l'acquisizione di beni e servizi, mentre i corrispettivi sanitari sono predeterminati dallo Stato/Regioni su base tariffaria uniforme, trattandosi, dunque, di corrispettivi fissati dalla P.A. e non dal mercato. Inoltre ai successivi commi 9, 10 e 11 si fa riferimento a schemi di capitolato fissati dal Ministero del Tesoro, del tutto estranei alla materia sanitaria. Alla stregua di detta interpretazione, il contratto del 9.10.2001 tra la INI e la AUSL dovrebbe ritenersi vigente anche alla data di erogazione delle prestazioni per cui è causa, effettuate dal marzo 2005 al gennaio 2006. 6.2. Tali considerazioni non possono essere condivise. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte , in vero, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994,n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessorio. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr. Cass.1740/2011, citata anche dalla ricorrente , che non richiama correttamente i principi ivi affermati; Cass. 17711/2014; Cass.23657/2015; Cass.S.U. 16336/2019; Cass. 7019/2020). 6.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto ‒ e la ratio decidendi non è stata specificamente censurata dal la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ‒ che la medesima società [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova dell’accreditamento, «neanche a titolo provvisorio», in capo alla clinica [OSCURATO:SOCIETA], cedente del credito azionato con provvedimento monitorio dall’odierna ricorrente; i l che già comporta l’esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico dell’amministrazione per le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria in questione. La Corte di meritoha, altresì, accertato che non era stato sottoscritto alcun contratto con la Regione, ai sensi dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, essendo il contratto in data 9 ottobre 2001 ‒ peraltro neppure trascritto, nelle sue parti fondamentali, nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza ‒ non idoneo a coprire le prestazioni erogate per l’anno 2005 (oggetto dell’ingiunzione per cui è causa), in quanto contratto di durata annuale non prorogabile tacitamente, ai sensi dell’art. 6 l. 537/1993. Non giova allaricorrente eccepire che siffatta previsione normativa riguarderebbe i soli contratti di fornitura, essendo, per contro, tale divieto connaturato ‒ più in generale ‒ al sistema che prevede la forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., la cui volontà non può desumersi per implicito da singoli atti, dovendosi manifestare necessariamente nelle forme rigide previste dalla legge (Cass. 29988/2018). Ed, in tale prospettiva, si è affermato che devesi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass. 7019/2020). 7. Il quarto motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza di appello va corretta, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod.proc. c iv . . 7.1. Occorre premettere che la UBI ‒ denunciando «la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione» ‒ si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. c iv ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dall’ASL ingiunta, in quanto l’opponente si sarebbe limitata a contestare la pretesa creditoria azionata, «per inesistenza del debito e mancanza del titolo giustificativo», senza introdurre alcun altro thema decidendi che richiedesse la proposizione della reconventio reconventionis. Sostiene, per contro, la ricorrente che l’opponente ASL avrebbe introdotto un nuov o tema di indagine, col negare la sussistenza di un titolo contrattuale a fondamento della domanda dell’ASL, a fronte del quale l’opposta UBIavrebbe introdotto ‒ in via subordinata ‒ l’azione ex art. 2041 cod.civ. . 7.2.Tale assunto non può essere condiviso, essendo la motivazione della Corte non viziata da assoluta contraddittorietà, ed essendo il dispositivo conforme a diritto, pur dovendo il percorso motivazionale essere correttonei termini che seguono. Va osservato, infatti, che ‒ secondo l’indirizzo più recente delle Sezioni Unite di questa Corte‒ il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, con connesso suo depauperamento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (Cass.S.U. 10798/2015; Cass.22182/2015; Cass. 15937/2017; Cass. 11209/2019; Cass.24642/2020). La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 cod.civ. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede ‒ per vero ‒ la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica (Cass.6827/2021; Cass. 18099/2009). 7.3.Nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] è cessionaria del credito per le prestazioni erogate dalla struttura privata [OSCURATO:SOCIETA], risultanti dalle relative fatture e non ha, dunque, direttamente risentito un pregiudizio diretto nel proprio patrimonio, per effetto di dette erogazioni. La ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, dimostrare ‒ come correttamente dedotto dall’ASL nel controricorso (p. 12) ‒ di essersi resa cessionaria non solo delle fatture il cui importo non le è stato riconosciuto per difetto di accreditamento e di uno specifico contratto, ma anche di crediti «derivanti da un rapporto di fatto dal quale possa essere scaturito un credito a titolo di indebito arricchimento». Il che equivale a dire che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare di essersi resa cessionaria di un credito corrispondente ad un arricchimento oggettivo dell’ASL in conseguenza di erogazioni effettuate ‒ in via meramente fattuale ‒ dalla cedente. Tale prova non risulta essere stata fornitain atti, per cui la censura non può trovare accoglimento. 8. Resta assorbito il quinto motivo, non essendo rilevante stabilire quale sia il soggetto ‒ in ipotesi ‒ legittimato passiv amente in relazione alla pretesa credito ria azionat a da UBI, stante l’accertata insussistenzadi detto credito. 9. Resta, altresì , assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall’ASL. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come in dispositivo, dovendosi disporre la di strazione di quelle liquidate alla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore del difensore di detta parte, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall’ASL n.1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila; condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore dell’ASL n.1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €7.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge; condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €7.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di detta parte, dichiaratosi antistatario;condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €6.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa
Sentenza Cassazione n. 10154/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris