Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 08393/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 14690/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 362, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 567/2023 , depositata il23 maggio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero – il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] – che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso e conseguentemente di dichiarare la competenza del collegio arbitrale. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Ancona 23 maggio 2023, n. 567.

2. Il Tribunale di Ancona, adito con opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il decreto ingiuntivo n. 62/2022, emesso su domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di euro 173.323,19, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori di verniciatura eseguiti sulle costruzioni navali n. 430.05 e n. 650.03 della Palumbo, ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale adito a favore del collegio arbitrale.

Il Tribunale di Ancona ha dato rilievo alla clausola compromissoria contenuta nell’art. 18 dei contratti di appalto sottoscritti dalle parti, ove si stabiliva che “tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale secondo e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all’arbitrato rituale (art. 816 e ss.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.; la sede dell’arbitrato sarà Napoli”.

Il contenzioso sulla competenza arbitrale insorto fra le parti discende dal contenuto dei due documenti recanti gli ordini relativi alle lavorazioni commissionate in appalto e riferiti alle due costruzioni navali oggetto di questa causa, ove invece vi è una clausola che dispone: “le condizioni del presente ordine si ritengono implicitamente accettate qualora non vi siano comunicazioni contrarie inviate; [..] per qualsiasi controversia è competente il foro di Ancona”.

Secondo il Tribunale, “gli ordini di acquisto non contengono una clausola di competenza del giudice ordinario qualificabile come speciale e come tale prevalente rispetto ai rispettivi contratti di appalto; e ciò innanzitutto perché in entrambi i contratti di appalto si fa espresso riferimento agli ordini di acquisto, con la conseguenza che questi ultimi devono essere necessariamente ritenuti precedenti, peraltro il contratto relativo alla commessa n. 430.05 è pacificamente successivo all'ordine, in quanto datato 15 maggio 2019; inoltre la clausola compromissoria di cui all'art. 18 dei contratti è approvata in forma specifica ai sensi dell'art. 1341, comma secondo c.c., dovendosi a tal riguardo considerare che il requisito dell'approvazione scritta della clausola può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi, sussistente nel caso di specie, in cui la clausola sia separatamente richiamata, con l'indicazione del numero e del titolo, unitamente ad altre clausole e specificamente approvata; si rileva altresì che non vale quale clausola introduttiva di foro esclusivo quella contenuta in calce agli ordini di acquisto in quanto non approvata specificamente e non recante l'esplicita qualificazione del foro di Ancona come esclusivo”.

Quanto al disconoscimento operato da [OSCURATO:SOCIETA]. della sottoscrizione apposta ai contratti di appalto, la sentenza impugnata ne ha affermato l’inammissibilità sotto un duplice punto di vista: il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica per essere validamente effettuato necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili; nella specie la parte opposta ha eccepito nel presente giudizio che [OSCURATO:PERSONA] a cui viene attribuita la paternità delle firme in questione non era il presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo un membro del medesimo consiglio senza potere di legale rappresentanza; al riguardo - ha ancora osservato il Tribunale - ai sensi dell'art. 17 dello statuto di [OSCURATO:SOCIETA]. la rappresentanza della società compete all'amministrazione unico o al presidente del consiglio di amministrazione e ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati nei limiti della delega; parte opposta - secondo il Tribunale - avrebbe dovuto allegare se [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno munito di poteri delegati, nonché documentare adeguatamente sia la composizione dell'organo amministrativo alla data di sottoscrizione degli ordini e dei contratti, sia i poteri attribuiti a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione e a tal fine ha ritenuto inconferente la visura camerale prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la stessa non è una visura storica ed è stata estratta dal registro delle imprese in data 10 novembre 2021, data successiva a tutti i documenti disconosciuti; inoltre - ad avviso del Tribunale - parte opposta aveva tacitamente riconosciuto i suddetti documenti nella parte in cui non solo vi ha dato esecuzione provvedendo alla verniciatura delle imbarcazioni, ma li ha anche fatti valere nel procedimento per decreto ingiuntivo, azionando in monitorio le fatture afferenti proprio ai documenti che ha inteso disconoscere; inoltre entrambi i contratti - ha ancora sottolineato il Tribunale - sono stati prodotti agli atti da parte opponente unitamente a una mail di trasmissione degli stessi a [OSCURATO:SOCIETA]., mail non tempestivamente contestata quanto alla sua ricezione.

3. La controparte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c. e ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi:

1. il primo contesta l’erronea valutazione del primo giudice circa la natura giuridica degli ordini e dei contratti d’appalto e il rapporto che intercorre tra le rispettive previsioni in tema di competenza;

2. il secondo lamenta l’erronea valutazione da parte del primo giudice circa i poteri di rappresentanza in capo a [OSCURATO:PERSONA] (mero membro del consiglio di amministrazione);

3. il terzo denuncia l’erronea valutazione del primo giudice circa la sussistenza, gli effetti e la portata – sul piano della competenza –di una ratifica implicita a seguito di esecuzione dei contratti e/o di azioni (di adempimento) fondate sui medesimi.

Il ricorso conclude quindi (punto 4) per la non operatività della clausola arbitrale e la competenza del Tribunale di Ancona adito in sede monitoria.

Il ricorso per regolamento di competenza, le cui censure vanno esaminate unitariamente, è infondato e va rilevato che questa Corte ha dichiarato l’infondatezza di due ricorsi per regolamento di competenza sollevati da [OSCURATO:SOCIETA]. in fattispecie sovrapponibili a quella in esame (si vedano l’ordinanza n. 28293/2023 e l’ordinanza n. 28291/2023).

Anzitutto, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del collegio arbitrale, sul presupposto che ciascun contratto di appalto risulta firmato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e che numerose clausole contrattuali, tra cui quella contenente la clausola compromissoria, risultano oggetto di approvazione specifica tra le parti.

In secondo luogo, la sentenza del Tribunale disattende la tesi del rapporto di specialità (e come tale di prevalenza) degli ordini di acquisto rispetto alla disciplina contenuta nei due contratti d’appalto; sul punto, infatti, il Tribunale di Ancona ha accertato che ciascun contratto di appalto fa espresso riferimento a tali ordini di acquisto, con la logica conseguenza che quest’ultimi devono essere necessariamente ritenuti antecedenti alla stipulazione dei due contratti di appalto e, quindi, anche alla clausola compromissoria specificatamente approvata dalle parti.

Inoltre, motivando l’accoglimento dell’exceptio compromissi, il Tribunale osserva che la clausola di foro esclusivo, contenuta in calce agli ordini di acquisto, risulta priva di efficacia per l’assenza della specifica individuazione del Tribunale di Ancona quale foro esclusivo, nonché per la mancata approvazione specifica delle parti contraenti.

A fronte di tali considerazioni, non coglie nel segno – come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – l’assunto della ricorrente di ritenere il contratto di appalto quale mero testo di condizioni generali dattiloscritte, comprensivo della clausola compromissoria, e al contempo considerare prevalenti gli “ordini specifici” di acquisto, in virtù di una maggiore descrizione delle prestazioni contrattuali.

Tale ricostruzione non trova riscontro nell’accertamento effettuato dal Tribunale, dal momento che la clausola compromissoria, stipulata successivamente a tali “ordini specifici” di acquisto, risulta approvata distintamente dalle parti e come tale, ai sensi dell’art. 808-quater c.p.c., deve essere estesa a tutte le controversie derivanti dal contratto perfezionatosi tra esse.

La domanda monitoria e la successiva opposizione si presentano quindi quali controversie aventi la propria causa petendi non già negli ordini di acquisto, in cui peraltro mancherebbe l’espressa individuazione del foro esclusivo (v. al riguardo Cass. n. 21010/2020), bensì nei due contratti di appalto i quali, a fronte di una clausola compromissoria specificatamente approvata dalle parti, devolvono la potestas iudicandi a un collegio arbitrale rituale, in luogo del giudice ordinario.

Quanto alla circostanza che i contratti di appalto fossero stati in realtà conclusi non con il rappresentante per legge o per statuto della [OSCURATO:SOCIETA]., ma con [OSCURATO:PERSONA], all’epoca mero consigliere d’amministrazione, il Tribunale di Ancona ha concluso che in ogni caso la carenza del potere rappresentativo sarebbe stata sanata in forza di ratifica della società appaltatrice, avendo la stessa pacificamente eseguito le opere in essi commissionate.

L'istituto della ratifica (desumibile, ad esempio, altresì dalla nomina del proprio arbitro nel giudizio arbitrale promosso) è certamente applicabile anche alla clausola compromissoria (di per sé valida, seppur inefficace) inserita in un contratto da un soggetto che non ne aveva facoltà, nella specie perché sottoscritta da un amministratore privo di potere, costituendo espressione di autonomia negoziale, atteso che comporta, sul piano funzionale, la valutazione positiva da parte dell'ordinamento dell'interesse del soggetto legittimato a recuperare, nella propria sfera giuridica, il risultato dell'attività da altri compiuta senza esserne legittimato, così realizzando anche un'esigenza di economia giuridica, salvi i limiti desumibili dal sistema a tutela delle parti originarie e dei terzi (cfr. Cass. n. 17935 del 2009 e Cass. n. 2136 del 1977).

Nemmeno appare sostenibile che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse inteso ratificare l’operato del rappresentante senza potere [OSCURATO:PERSONA] per le sole clausole dell’accordo intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relative ai lavori da eseguire, e non anche per la clausola compromissoria contestualmente pattuita, ciò in forza del cosiddetto principio di autonomia della clausola compromissoria: invero, tale principio si invoca ai fini della non estensione della cause di invalidità, mentre qui dovrebbe giustificare una ratifica parziale del contratto concluso dal falsus procurator , la cui ammissibilità è di regola esclusa sia in giurisprudenza (ad esempio Cass. n. 992 del 1967), che in dottrina.

Si consideri altresì che il rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, ha l’onere di procedere al disconoscimento, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., ove il documento sia sottoscritto da un soggetto che la rappresenti, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente, e la società parte del giudizio intenda contestare l’autenticità della scrittura; allorché, invece, la società intenda dichiarare, come nella specie, che il contratto era stato sottoscritto da persona priva del potere di rappresentare la stessa, tale documento può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice (arg. da Cass. n. 1356 del 1981 e da Cass. n. 2095 del 2014).

Neppure rileva l’asserito difetto di specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria istitutiva dell’arbitrato rituale, non risultando dimostrato che i contratti di appalto intervenuti tra le parti costituissero strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché predisposte da un contraente che esplica attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (perché predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).

La mera attività di formulazione unilaterale del regolamento contrattuale è, infatti, da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento a uno specifico rapporto negoziale (ad esempio Cass. n. 12153 del 2006, nonché Cass. n. 27320/2020).

II. Il ricorso per regolamento deve dunque essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza degli arbitri, condannando la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del procedimento di regolamento, liquidate in dispositivo.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara la competenza degli arbitri e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del procedimento di regolamento, che liquida in euro 7.700, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 14690/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 362, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -resistente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 567/2023 , depositata il23 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero – il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] – che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso e conseguentemente di dichiarare la competenza del collegio arbitrale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Ancona 23 maggio 2023, n. 567. 2. Il Tribunale di Ancona, adito con opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il decreto ingiuntivo n. 62/2022, emesso su domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di euro 173.323,19, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori di verniciatura eseguiti sulle costruzioni navali n. 430.05 e n. 650.03 della Palumbo, ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale adito a favore del collegio arbitrale. Il Tribunale di Ancona ha dato rilievo alla clausola compromissoria contenuta nell’art. 18 dei contratti di appalto sottoscritti dalle parti, ove si stabiliva che “tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale secondo e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all’arbitrato rituale (art. 816 e ss.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.; la sede dell’arbitrato sarà Napoli”. Il contenzioso sulla competenza arbitrale insorto fra le parti discende dal contenuto dei due documenti recanti gli ordini relativi alle lavorazioni commissionate in appalto e riferiti alle due costruzioni navali oggetto di questa causa, ove invece vi è una clausola che dispone: “le condizioni del presente ordine si ritengono implicitamente accettate qualora non vi siano comunicazioni contrarie inviate; [..] per qualsiasi controversia è competente il foro di Ancona”. Secondo il Tribunale, “gli ordini di acquisto non contengono una clausola di competenza del giudice ordinario qualificabile come speciale e come tale prevalente rispetto ai rispettivi contratti di appalto; e ciò innanzitutto perché in entrambi i contratti di appalto si fa espresso riferimento agli ordini di acquisto, con la conseguenza che questi ultimi devono essere necessariamente ritenuti precedenti, peraltro il contratto relativo alla commessa n. 430.05 è pacificamente successivo all'ordine, in quanto datato 15 maggio 2019; inoltre la clausola compromissoria di cui all'art. 18 dei contratti è approvata in forma specifica ai sensi dell'art. 1341, comma secondo c.c., dovendosi a tal riguardo considerare che il requisito dell'approvazione scritta della clausola può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi, sussistente nel caso di specie, in cui la clausola sia separatamente richiamata, con l'indicazione del numero e del titolo, unitamente ad altre clausole e specificamente approvata; si rileva altresì che non vale quale clausola introduttiva di foro esclusivo quella contenuta in calce agli ordini di acquisto in quanto non approvata specificamente e non recante l'esplicita qualificazione del foro di Ancona come esclusivo”. Quanto al disconoscimento operato da [OSCURATO:SOCIETA]. della sottoscrizione apposta ai contratti di appalto, la sentenza impugnata ne ha affermato l’inammissibilità sotto un duplice punto di vista: il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica per essere validamente effettuato necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili; nella specie la parte opposta ha eccepito nel presente giudizio che [OSCURATO:PERSONA] a cui viene attribuita la paternità delle firme in questione non era il presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo un membro del medesimo consiglio senza potere di legale rappresentanza; al riguardo - ha ancora osservato il Tribunale - ai sensi dell'art. 17 dello statuto di [OSCURATO:SOCIETA]. la rappresentanza della società compete all'amministrazione unico o al presidente del consiglio di amministrazione e ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati nei limiti della delega; parte opposta - secondo il Tribunale - avrebbe dovuto allegare se [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno munito di poteri delegati, nonché documentare adeguatamente sia la composizione dell'organo amministrativo alla data di sottoscrizione degli ordini e dei contratti, sia i poteri attribuiti a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione e a tal fine ha ritenuto inconferente la visura camerale prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la stessa non è una visura storica ed è stata estratta dal registro delle imprese in data 10 novembre 2021, data successiva a tutti i documenti disconosciuti; inoltre - ad avviso del Tribunale - parte opposta aveva tacitamente riconosciuto i suddetti documenti nella parte in cui non solo vi ha dato esecuzione provvedendo alla verniciatura delle imbarcazioni, ma li ha anche fatti valere nel procedimento per decreto ingiuntivo, azionando in monitorio le fatture afferenti proprio ai documenti che ha inteso disconoscere; inoltre entrambi i contratti - ha ancora sottolineato il Tribunale - sono stati prodotti agli atti da parte opponente unitamente a una mail di trasmissione degli stessi a [OSCURATO:SOCIETA]., mail non tempestivamente contestata quanto alla sua ricezione. 3. La controparte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c. e ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi: 1. il primo contesta l’erronea valutazione del primo giudice circa la natura giuridica degli ordini e dei contratti d’appalto e il rapporto che intercorre tra le rispettive previsioni in tema di competenza; 2. il secondo lamenta l’erronea valutazione da parte del primo giudice circa i poteri di rappresentanza in capo a [OSCURATO:PERSONA] (mero membro del consiglio di amministrazione); 3. il terzo denuncia l’erronea valutazione del primo giudice circa la sussistenza, gli effetti e la portata – sul piano della competenza –di una ratifica implicita a seguito di esecuzione dei contratti e/o di azioni (di adempimento) fondate sui medesimi. Il ricorso conclude quindi (punto 4) per la non operatività della clausola arbitrale e la competenza del Tribunale di Ancona adito in sede monitoria. Il ricorso per regolamento di competenza, le cui censure vanno esaminate unitariamente, è infondato e va rilevato che questa Corte ha dichiarato l’infondatezza di due ricorsi per regolamento di competenza sollevati da [OSCURATO:SOCIETA]. in fattispecie sovrapponibili a quella in esame (si vedano l’ordinanza n. 28293/2023 e l’ordinanza n. 28291/2023). Anzitutto, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del collegio arbitrale, sul presupposto che ciascun contratto di appalto risulta firmato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e che numerose clausole contrattuali, tra cui quella contenente la clausola compromissoria, risultano oggetto di approvazione specifica tra le parti. In secondo luogo, la sentenza del Tribunale disattende la tesi del rapporto di specialità (e come tale di prevalenza) degli ordini di acquisto rispetto alla disciplina contenuta nei due contratti d’appalto; sul punto, infatti, il Tribunale di Ancona ha accertato che ciascun contratto di appalto fa espresso riferimento a tali ordini di acquisto, con la logica conseguenza che quest’ultimi devono essere necessariamente ritenuti antecedenti alla stipulazione dei due contratti di appalto e, quindi, anche alla clausola compromissoria specificatamente approvata dalle parti. Inoltre, motivando l’accoglimento dell’exceptio compromissi, il Tribunale osserva che la clausola di foro esclusivo, contenuta in calce agli ordini di acquisto, risulta priva di efficacia per l’assenza della specifica individuazione del Tribunale di Ancona quale foro esclusivo, nonché per la mancata approvazione specifica delle parti contraenti. A fronte di tali considerazioni, non coglie nel segno – come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – l’assunto della ricorrente di ritenere il contratto di appalto quale mero testo di condizioni generali dattiloscritte, comprensivo della clausola compromissoria, e al contempo considerare prevalenti gli “ordini specifici” di acquisto, in virtù di una maggiore descrizione delle prestazioni contrattuali. Tale ricostruzione non trova riscontro nell’accertamento effettuato dal Tribunale, dal momento che la clausola compromissoria, stipulata successivamente a tali “ordini specifici” di acquisto, risulta approvata distintamente dalle parti e come tale, ai sensi dell’art. 808-quater c.p.c., deve essere estesa a tutte le controversie derivanti dal contratto perfezionatosi tra esse. La domanda monitoria e la successiva opposizione si presentano quindi quali controversie aventi la propria causa petendi non già negli ordini di acquisto, in cui peraltro mancherebbe l’espressa individuazione del foro esclusivo (v. al riguardo Cass. n. 21010/2020), bensì nei due contratti di appalto i quali, a fronte di una clausola compromissoria specificatamente approvata dalle parti, devolvono la potestas iudicandi a un collegio arbitrale rituale, in luogo del giudice ordinario. Quanto alla circostanza che i contratti di appalto fossero stati in realtà conclusi non con il rappresentante per legge o per statuto della [OSCURATO:SOCIETA]., ma con [OSCURATO:PERSONA], all’epoca mero consigliere d’amministrazione, il Tribunale di Ancona ha concluso che in ogni caso la carenza del potere rappresentativo sarebbe stata sanata in forza di ratifica della società appaltatrice, avendo la stessa pacificamente eseguito le opere in essi commissionate. L'istituto della ratifica (desumibile, ad esempio, altresì dalla nomina del proprio arbitro nel giudizio arbitrale promosso) è certamente applicabile anche alla clausola compromissoria (di per sé valida, seppur inefficace) inserita in un contratto da un soggetto che non ne aveva facoltà, nella specie perché sottoscritta da un amministratore privo di potere, costituendo espressione di autonomia negoziale, atteso che comporta, sul piano funzionale, la valutazione positiva da parte dell'ordinamento dell'interesse del soggetto legittimato a recuperare, nella propria sfera giuridica, il risultato dell'attività da altri compiuta senza esserne legittimato, così realizzando anche un'esigenza di economia giuridica, salvi i limiti desumibili dal sistema a tutela delle parti originarie e dei terzi (cfr. Cass. n. 17935 del 2009 e Cass. n. 2136 del 1977). Nemmeno appare sostenibile che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse inteso ratificare l’operato del rappresentante senza potere [OSCURATO:PERSONA] per le sole clausole dell’accordo intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relative ai lavori da eseguire, e non anche per la clausola compromissoria contestualmente pattuita, ciò in forza del cosiddetto principio di autonomia della clausola compromissoria: invero, tale principio si invoca ai fini della non estensione della cause di invalidità, mentre qui dovrebbe giustificare una ratifica parziale del contratto concluso dal falsus procurator , la cui ammissibilità è di regola esclusa sia in giurisprudenza (ad esempio Cass. n. 992 del 1967), che in dottrina. Si consideri altresì che il rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, ha l’onere di procedere al disconoscimento, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., ove il documento sia sottoscritto da un soggetto che la rappresenti, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente, e la società parte del giudizio intenda contestare l’autenticità della scrittura; allorché, invece, la società intenda dichiarare, come nella specie, che il contratto era stato sottoscritto da persona priva del potere di rappresentare la stessa, tale documento può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice (arg. da Cass. n. 1356 del 1981 e da Cass. n. 2095 del 2014). Neppure rileva l’asserito difetto di specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria istitutiva dell’arbitrato rituale, non risultando dimostrato che i contratti di appalto intervenuti tra le parti costituissero strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché predisposte da un contraente che esplica attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (perché predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione unilaterale del regolamento contrattuale è, infatti, da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento a uno specifico rapporto negoziale (ad esempio Cass. n. 12153 del 2006, nonché Cass. n. 27320/2020). II. Il ricorso per regolamento deve dunque essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza degli arbitri, condannando la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del procedimento di regolamento, liquidate in dispositivo. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara la competenza degli arbitri e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del procedimento di regolamento, che liquida in euro 7.700, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della
Decreto Cassazione n. 08393/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris