CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti ali atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che li aveva dichiarati colpevoli di svariate ipotesi di reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale fallimentari come loro rispettivamente ascritti - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine ai reati a loro ascritti ai capi A, B (l'unico ascritto anche a [OSCURATO:PERSONA]), C ed E del procedimento n. 2277/03, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F., e ai capi A e B del procedimento 2114/03, perché estinti per prescrizione, nonché, ritenuta la diversità del fatto contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo D del procedimento n. 2277/03, ha ordinato la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e quanto ai reati di cui ai residui capi C e D del procedimento n. 2114/03, aventi ad oggetto fattispecie distrattive in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 7.1.2003 - ascritte a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore/liquidatore - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], riducendola ad anni quattro e mesi tre di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi relativi ai capi d'imputazione di cui al procedimento n. 2277/03 e quattro motivi afferenti i capi d'imputazione di cui al procedimento n. 2114/03 - tranne uno sui vantaggi compensativi riferito a tutte le imputazioni - di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con numerazione progressiva (da 1 a 7) 3.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge nonché l'omessa e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 546, comma 1 lett. E, 125, comma 3, c.p.p., 111, comma 6, Cost., nonché omessa motivazione, riproposizione della motivazione della sentenza di primo grado, mancata valutazione delle doglianze difensive; con riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, L.F., 192 c.p.p., omessa valutazione del compendio probatorio a discarico, veridicità delle annotazioni contestate, in ogni caso carenza dell'elemento soggettivo del reato, omessa motivazione in punto di dolo dei reati contestati. La sentenza di appello ha fatto pedissequamente propria la tesi sostenuta dalla sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta falsità delle annotazioni contabili di cui al capo A dell'imputazione elevata nel procedimento n. 2277/03 RGNR; tutto ciò peraltro fondandosi esclusivamente sulla relazione ex art. 33 I.f. e sulla successiva deposizione in dibattimento del curatore fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dott. [OSCURATO:PERSONA], omettendo di confrontarsi con tutti gli elementi forniti dalla difesa relativi alle risultanze contabili contestate. 3.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge nonché l'omessa e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 216, comma 1 n. 1 L.F. e 192 c.p.p., l'omessa valutazione del compendio probatorio a discarico, e l'insussistenza delle condotte di distrazione. La condotta contestata al capo C del procedimento n. 2277/03, ritenuta parimenti configurata dalla Corte d'appello, riguarda la presunta distrazione di somme dal patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] dell'importo di dire 24.159.088 e 96.636.357. La Corte di appello ha fondato la motivazione sulla ritenuta inesistenza dei crediti descritti nei capi A e B, risultanti in capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Mario per tre miliardi e cinquecento milioni di lire nei confronti della Jonica appalti, che i predetti avevano poi ceduto in data 22 dicembre 1998 al [OSCURATO:PERSONA] 90 e alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] due predetti importi di cui al capo C sono collegati all'operazione descritta nei precedenti capi A e B, riguardante il credito dei fratelli Scambia di lire tre miliardi e cinquecento milioni nei confronti della Jonica, e quindi del [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto al quali si è argomentato già col primo motivo. Indi si evidenzia come effettivo dovesse ritenersi l'accollo da parte della [OSCURATO:SOCIETA], essendo essa debitrice della Jonica appalti, del debito di quest'ultima nei confronti dei due soci fratelli Scambia e di questi con il consorzio Reggio 90 e la società Reggio sviluppo s.p.a.; sicché in esecuzione di tale convenzione i crediti derivanti dai proventi dei canoni di locazione dell'immobile locato all'ASL n. 11 furono ceduti al [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA], non può affermarsi che l'accollo da parte della società fallita dei suddetti debiti della Jonica appalti configurerebbe un tentativo di condotta distrattiva in assenza di qualsiasi contropartita economica per l'accollante (capo B) né che i canoni effettivamente incassati dal [OSCURATO:SOCIETA] e dalla SPA abbiano integrato una distrazione (capo C). 3.3.11 terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge nonché l'omessa e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 223, comma 2, n. 2 L.F., 546 del codice di rito, nonché l'omessa motivazione in punto di utilità per la società fallita, e l'omessa motivazione sullo stato di dissesto della società e del nesso causale con l'operazione contestata. È da ritenersi analogamente affetto da carente motivazione la decisione relativa alla condotta distrattiva di cui al capo E del procedimento n. 2277/03. Tale capo di imputazione censura l'operazione di concessione di un'ipoteca sull'immobile di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] a favore delle banche a garanzia dei debiti delle altre società del gruppo Scambia che, a parere dell'accusa nonché dei giudici di merito, non avrebbe prodotto alcuna utilità per la fallita ma anzi pregiudicato l'equilibrio economico e finanziario della stessa alterando altresì la par condicio creditorum per effetto della prelazione acquisita dalle banche rispetto agli altri creditori. La Corte d'appello ha totalmente aderito all'assunto accusatorio circa la mancanza di corrispettiva utilità (sinallagma) in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] derivante dalla suddetta operazione, dalla quale avrebbe, appunto, solo subito una diminuzione patrimoniale senza alcun ritorno; laddove nel corso del giudizio di primo grado si era specificamente dimostrata e documentata l'utilità in capo alla società fallita costituita dalla stessa sopravvivenza della società, poiché il rifiuto di concedere l'ipoteca avrebbe di sicuro comportato direttamente o indirettamente il fallimento della stessa [OSCURATO:SOCIETA] assieme a quello delle altre società del gruppo. 3.4.Col quarto motivo si deduce, in relazione alle fattispecie del procedimento n. 2114/03, in particolare a quelle di bancarotta fraudolenta documentale contestate ai capi A e B rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai periodi in cui ciascuno di essi ha ricoperto la carica di amministratore della società fallita [OSCURATO:SOCIETA]., e a quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestate ai capi C e D (il primo ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA] e il secondo ad entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed Enzo), l'erronea applicazione della legge nonché l'omessa, manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli articoli 216, comma 1, n. 2 L.F. e 192 C.P., nonché l'omessa valutazione del compendio probatorio a discarico - attestante la veridicità delle annotazioni contestate. In tal caso la Corte territoriale richiama i passaggi della sentenza di primo grado ove riporta le dichiarazioni in merito rilasciate dal curatore fallimentare il quale confermava le proprie ricostruzioni, per come effettuate però prima di disporre del disco D del computer appartenente ad altra società del gruppo, la [OSCURATO:PERSONA]; tale disco - acquisito agli atti del giudizio - contiene tutte le scritture contabili obbligatorie per legge, sia quelle regolarmente trascritte sui registri vidimati che quelle ausiliarie, tutte aggiornate alla data del fallimento. Indi si contestano anche le imputazioni afferenti gli importi di lire 1.578.662.174 e di lire 188.620.330 delle condotte distrattive di cui al capo C del proc. n. 2114/03, oltre che quella contestata al capo D. 3.5.Col quinto motivo si deduce - con riferimento a tutte le imputazioni - l'erronea applicazione della legge, l'omessa e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., nonchè l'omessa, contraddittoria, motivazione in punto di vantaggi infragruppo derivanti dalle disposizioni patrimoniali contestate. Si contesta, in particolare, la ricostruzione svolta dalla Corte di appello al punto 4.4.2.2. della sentenza impugnata che ha ritenuto non applicabile alle fattispecie in argomento la teoria dei vantaggi compensativi infragruppo derivanti dalle disposizioni patrimoniali realizzate dagli imputati; negando in particolare la configurabilità di vantaggi anche indiretti nei confronti delle società fallite [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., senza confrontarsi con quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale a partire dalle deposizioni dei direttori di banca, i quali confermavano i benefici dedotti dalla difesa per tutte le società del gruppo Scambia, le quali in tal modo non sarebbero state oggetto di iniziative giudiziarie, scongiurando fallimenti a catena. Non è stato altresì considerato che tutte le operazioni di trasferimento di risorse infragruppo sono avvenute in forza di uno specifico accordo consacrato nel verbale di assemblea totalitaria della Jonica appalti s.p.a. del 1993 ed effettuate sempre con contropartita economica (interessi riportati in contabilità) che rendeva economicamente equilibrata l'operazione (escludendone la rilevanza penale), ma soprattutto con la certezza del buon esito dell'operazione, in quanto le società vantavano robusti crediti dalla P.A. e godevano di un'ingente patrimonio immobiliare (valutato circa 30 milioni di lire, a quel tempo). Infatti di regola la previsione di un congruo tasso di interesse (come nel caso di specie) e/o di un'adeguata garanzia è sufficiente per ritenere economicamente equilibrata l'operazione e quindi escluderne la rilevanza penale che può essere ancora più favorevolmente valutata qualora determini ulteriori effetti positivi per la concedente (l'esempio classico è quello del finanziamento erogato dalla controllante ad una società del gruppo che si trovi in un momento di difficoltà che produca benefici per l'impresa finanziatrice proprio perché consente alla controllata di uscire dalla crisi temporanea). Peraltro, sia le società controllate che quella controllante avevano informato i terzi (ed in particolare le banche erano informate) dando pubblicità delle relative cointeressenze e dei collegamenti e/o compartecipazioni esistenti tra le società del gruppo di proprietà esclusiva dei fratelli Scambia. E' risultata infatti dall'istruttoria dibattimentale che l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di tutte le società del gruppo Scambia e socio insieme ai fratelli delle stesse, abbia svolto un'attività di gestione del gruppo esplicitata in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio e, perciò, come fonte di responsabilità diretta del loro autore, aventi correlativamente una obiettiva altitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e per le sue varie componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima. Per cui, a fronte delle dinamiche tipiche del fenomeno dei gruppi, caratterizzate da continui interscambi tra le diverse componenti, non sarebbe corretto isolare - considerandolo come fonte di responsabilità - il singolo atto, come ha fatto il tribunale, pur apparendo di per sé dannoso per la società che lo compie (in particolare concessione di garanzie senza apparente corrispettivo a favore di altre società del gruppo) ma occorrerebbe tener conto dei ritorni di utilità connessi all'appartenenza al gruppo, che possono comportare, in una valutazione globale, un sostanziale riequilibrio di vantaggi e svantaggi patrimoniali. L'avere agito, pertanto, avendo quale unico obiettivo l'interesse del gruppo, con la fondata previsione di conseguire vantaggi futuri idonei a compensare l'apparente pregiudizio conseguente all'atto di disposizione incriminato, esclude la configurabilità del fatto tipico del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, escludendo altresì la volontà dell'agente di compiere un fatto di distrazione idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale e a indebolire la posizione dei creditori che invece ne sono usciti rafforzati. Le operazioni contestate infatti avevano la prioritaria esigenza - con il salvataggio del gruppo - di tutelare gli interessi dei creditori delle singole società appartenenti al gruppo e di consentire la prosecuzione di tutte le attività delle varie società, per cui le stesse operazioni avvenute all'interno del gruppo non hanno i connotati dell'atto depauperatorio o distrattivo in quanto l'operazione della singola società, che veniva apparentemente sacrificata, avrebbe potuto provocare una crisi temporanea ma comunque reversibile grazie all'intervento di sostegno delle altre e della capogruppo la quale non versava certo in stato di insolvenza, anzi disponeva di un rilevante patrimonio, e tale sua condizione generava effettivi ed adeguati benefici di ritorno a favore della società temporaneamente depauperata. Il punto nevralgico di tale ragionamento che è stato completamente disatteso, ignorato ed anzi escluso irragionevolmente dal tribunale, è certamente quello della situazione economica del gruppo, così come documentata e scaturita dall'istruttoria dibattimentale anche con le testimonianze rese in udienza dai direttori di banca, al momento delle varie operazioni infragruppo. Infatti, i vantaggi compensativi, ai quali si faceva riferimento e che escludono la sussistenza del dolo di distrazione contestata, presuppongono l'esistenza di condizioni di benessere e comunque la concreta prospettiva di quasi certo risanamento delle imprese coinvolte, così da escludere che le singole operazioni contestate avessero potuto provocare il depauperamento delle società del gruppo. 3.6.Col sesto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge, l'omessa e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli articoli 216, comma 1, n. 2 L.F., nonchè l'omessa, contraddittoria, motivazione in punto di sussistenza del dolo. 3.7. Col settimo motivo si deduce vizio di motivazione, contraddittorietà ed erroneità della condanna relativamente al reato contestato al capo C del procedimento n. 2214/03. Quindi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia e statuizione di legge, anche in ordine al risarcimento dei danni, evidenziando, in estrema sintesi, che le risultanze processuali confermano l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità contestata ai ricorrenti, con ricadute anche in punto di risarcimento del danno, e che, attesa l'insussistenza di un elemento costitutivo del reato, si sarebbe potuto e dovuto pervenire ad un'assoluzione nel merito, così escludendosi la responsabilità sul versante civilistico. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con l'unico motivo articolato, la violazione dell'art. 157 cod. pen., dell'art. 578 del codice di rito, nonché il difetto assoluto di motivazione sulla pronuncia relativa alle statuizioni civili. La Corte di appello, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, ha confermato la condanna alle statuizioni civili nonché condannato gli imputati e quindi anche [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese del processo del giudizio di appello - liquidate in euro 1750 per ciascuna di loro oltre accessori come per legge - nonostante avesse pronunciato declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Ed invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 39614 del 19 ottobre 2022 hanno affermato che in tema di decisione sugli effetti civili ex articolo 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pervenga alla conclusione, sia sulla base della semplice constatazione di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso, sia per effetto di valutazioni difformi, che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili in essa contenuta. Nel caso di specie l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 per l'ipotesi del contestato tentativo riconduce l'ipotesi ai reati per i quali la prescrizione si consuma nel termine di anni sei aumentati di un quarto per l'avvio dell'azione giudiziaria con la conseguenza che alla data della resa pronuncia di primo grado, del 01/03/2011, il reato doveva ritenersi ormai prescritto, di tal che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della statuizione civile resa dal tribunale. In ogni caso, la Corte di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili non essendo sufficiente ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno dare atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione l'art. 129, comma 2, del codice di rito. La ricostruzione ermeneutica operata dalla giurisprudenza di legittimità è certamente in linea con la configurazione del principio di presunzione di innocenza, di talché una sentenza come quella in questa sede gravata, che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e conferma le statuizioni civili, diviene de facto una sentenza di condanna. La Corte di appello ha manifestamente violato l'art. 578 c.p.p. a norma del quale quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello o la Corte di Cassazione nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Tanto significa che la decisione afferente alle statuizioni civili deve essere frutto di adeguata valutazione e conseguente motivazione da esternarsi in sentenza laddove nel caso di specie manca radicalmente da parte del giudice di appello l'accertamento della fattispecie civilistica dell'illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., così come difetta in assoluto ogni motivazione al riguardo. Quindi si insta per l'annullamento della pronuncia nella parte in cui il giudice di appello non ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado con riferimento alle statuizioni civili per intervenuta prescrizione in primo grado; in via subordinata, si chiede dichiarare la violazione dell'art. 578 c.p.p., e in conseguenza di ciò disporre l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per materia in grado di appello in ordine alle statuizioni civili.5. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili, reiterando censure a cui la Corte di appello aveva già dato risposte precise ed esaustive; ciò nondimeno va rilevata, di ufficio, l'illegalità delle pene accessorie applicate all'imputato [OSCURATO:PERSONA] per la durata fissa di dieci anni - affrontabile anche di ufficio trattandosi di profilo incidente sulla legalità della pena, ed applicandosi il principio di legalità della pena anche con riferimento alle pene accessorie (Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione); ed invero, la disciplina dell'art. 322 prevista dal Codice della crisi di impresa, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - che reca la medesima rubrica «Bancarotta fraudolenta», replica le stesse condotte già previste nell'art. 216 legge fall., cosicché l'unico elemento innovativo è di natura lessicale ed attiene all'uso dei termini «fallito» e «fallimento», che vengono sostituiti con il riferimento a «l'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale» e «liquidazione giudiziale», nonché alla modifica della disciplina delle pene accessorie fallimentari ora previste fino ad un massimo \b' di dieci anni, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale, n. 222/2018, che già aveva prodotto i suoi effetti sostanziali - in vigore dal 10 luglio 2022 per quanto previsto dall'art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a) del dl. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha recepito, appunto, la durata delle pene accessorie fino a dieci anni. Sicché le pene accessorie applicate nel caso di specie, antecedentemente all'entrata in vigore della suindicata disposizione e della stessa pronuncia della Corte Costituzionale, nella misura fissa di dieci anni sono oramai illegali per espressa, stessa, disposizione normativa. Ne discende che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non può essere dichiarato inammissibile, di qui la rilevabilità da parte di questa Corte della intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti ai capi C e D del proc. n. 2114/03, per i quali era residuata condanna, agli effetti penali e civili, in appello. Consegue, pertanto, per [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata, agli effetti penali, va annullata senza rinvio per detta causa estintiva (assorbito in tale epilogo decisorio il settimo motivo, vertente su errore avente rilievo agli effetti penali, comunque non sussistente, come poi si dirà). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va invece dichiarato inammissibile in relazione agli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata per le ragioni che verranno di seguito indicate. 2.Ciò posto, s'impongono delle precisazioni preliminari, avendo il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sollevato il tema dell'estensione dell'art. 578 cod. proc. pen. - relativamente alla declaratoria di prescrizione già pronunciata in appello con conferma per [OSCURATO:PERSONA] delle statuizioni civili - tema che si appalesa di rilievo anche per [OSCURATO:PERSONA] avendo questa Corte rilevato la prescrizione dei reati per i quali era residuata condanna anche agli effetti penali e al contempo dichiarato inammissibile il ricorso agli effetti civili (la Corte di appello ha peraltro già dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo B del proc. 2277/03 anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] oltre che di altri reati al medesimo ascritti, confermando le statuizioni civili). Il tema, invero, investe in generale la portata del sindacato della Corte di appello e della Cassazione in sede di valutazione del fatto ai soli effetti civili. 3.Si procederà, quindi, ad esaminare innanzitutto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Esso è generico e manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte. 3.1. Quanto alla prima doglianza, si osserva che la causa estintiva è maturata nel corso del giudizio d'appello in quanto l'aggravante del danno di rilevante gravità in relazione all'unico capo (capo B, proc. 2277/03) d'imputazione contestato a SCAMBIA Mario, a differenza di quanto si assume in ricorso, non è stata esclusa né in primo né in secondo grado, come correttamente precisato nella sentenza impugnata (a pag. 50); con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione, calcolato ai sensi della disciplina più favorevole di cui alla legge n. 251 del 2005, è - trattandosi di fattispecie tentata - pari ad anni 12 e mesi 6 sicchè esso tenuto conto della data del reato del 15.11.2002 e della data di emissione della sentenza di primo grado del 1.3.2011, non era ancora decorso prima di tale pronuncia. 3.2. Quanto, poi, alla doglianza che lamenta l'omesso accertamento in ordine ai profili di responsabilità civile del ricorrente, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale si è soffermata adeguatamente sulla condotta di tentata bancarotta fraudolenta per distrazione ascritta anche a [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale, secondo l'impostazione accusatoria, la falsità nelle scritture contabili di cui al capo A (proc. 2277/03) costituiva il mezzo per realizzare le distrazioni (le argomentazioni della Corte di appello in ordine ai capi A e B vanno, pertanto, considerate complessivamente).La Corte di appello nel ripercorrere la vicenda, sia pure facendo riferimento alla fattispecie penale contestata al fine di saggiarne la conferma ai fini civilistici, ha dato ampiamente conto delle ragioni della decisione di conferma delle statuizioni civili, con le quali il ricorso ha del tutto mancato di confrontarsi, limitandosi a dedurre genericamente che la Corte di appello avrebbe dovuto - in conformità ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 182 del 30.7.2021 - verificare la condotta avendo come parametro l'illecito civile e non il reato, non essendo sufficiente ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno dare atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, del codice di rito; laddove - si ribadisce - la motivazione della sentenza impugnata va oltre la mera constatazione della non evidenza della ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., avendo comunque esaminato il fatto storico contestato attenendosi alle doglianze poste in appello dal ricorrente (costituenti pur sempre l'ambito entro cui muoversi sia sotto il profilo penale che civile non avendo peraltro il ricorrente in appello mosso deduzioni specifiche sotto il profilo civilistico né contestato specificamente la sussistenza del danno). E' a tal punto il caso di precisare - e ciò vale pe entrambi i ricorsi - che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 182/2021 richiamata in ricorso, nel dichiarare non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. sollevata sotto il profilo della violazione della presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione e a livello europeo, ha in buona sostanza affermato che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma contenuta nell'art. 578 del codice di rito, come recepita nella stessa giurisprudenza di questa Corte, non consente di avere dubbi sulla legittimità di essa. Ha in particolare affermato la Corte Costituzionale che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale (per asserito contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6, par. 2, C.e.d.u., nonché con gli artt. 11 e 117 Cost. con riferimento agli artt. 3 e 4 direttiva 2016/343/UE e all'art. 48 Carta di Nizza) nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. In motivazione la Corte Costituzionale ha messo in rilievo la ratio sottesa all'art. 578 c.p.p., riscontrabile nell'esigenza di escludere che cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano compromettere le pretese civilistiche del danneggiato dal reato, nei casi in cui sia già intervenuta una pronuncia di condanna. Una tale finalità - ha ulteriormente puntualizzato la Corte - risponde, in definitiva, «alla necessità di salvaguardare evidenti esigenze di economia processuale e di non dispersione dell'attività di giurisdizione» (differenziando quindi le ipotesi in cui l'estinzione dipenda, invece, da una scelta della parte come, ad es., nel caso della rimessione della querela). La Corte costituzionale ha sottolineato la necessità di un bilanciamento tra esigenze contrapposte ravvisabile nella giurisprudenza di Strasburgo: secondo quanto esplicitato dalla sentenza in discorso, infatti, la Corte E.d.u. ha rimarcato che il diritto in argomento non può pregiudicare quello del danneggiato dal reato a vedere soddisfatte le sue pretese risarcitorie; al contempo, però, la salvaguardia della presunzione di innocenza si impone nel momento in cui la pronuncia sul risarcimento del danno contiene una dichiarazione di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] ha in buona sostanza rilevato che la previsione censurata a rigore non imporrebbe al giudice dell'impugnazione, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, di svolgere un accertamento sulla colpevolezza dell'imputato, sebbene incidenter tantum, ai fini della decisione sulle istanze risarcitorie della parte civile; e ciò è, anzitutto, desumibile dallo stesso tenore letterale della disposizione in discorso, il quale non pone alcun obbligo di tal tipo (a differenza di quanto fa l'art. 578-bis c.p.p. che statuisce espressamente «il previo accertamento della responsabilità dell'imputato»: un vaglio che, peraltro, - ha puntualizzato la Corte costituzionale - risulta doveroso in tale fattispecie, giacché si è di fronte a sanzioni di carattere punitivo ai sensi dell'art. 7 C.e.d.u.). Ne deriva pertanto - secondo quanto espresso nella decisione - che nell'ipotesi contemplata dall'art. 578 c.p.p., la Corte di appello o la Cassazione, una volta dichiarata l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, nella prospettiva di decidere sulle istanze di tipo risarcitorio della parte civile, devono limitarsi a compiere un accertamento di natura civilistica, che coinvolge unicamente gli elementi costituitivi dell'illecito civile. È invece rigorosamente precluso un qualsiasi vaglio sulla responsabilità penale dell'interessato. In altri termini, il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.); ma tale accertamento, evidentemente, non può prescindere dal fatto storico contestato che rimane il punto di riferimento della verifica agli effetti civili (è la stessa sentenza della Corte Costituzionale ad affermare che la verifica va, ovviamente, fatta con riguardo al "fatto" come storicamente considerato nell'imputazione penale). L'eventuale violazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale da parte del giudice di merito che si sia spinto in disamina impingente il fatto anche come reato non può risolversi tuttavia - di per sé - in un motivo di invalidità o insufficienza della motivazione (laddove peraltro nel caso di specie le vicende sono analizzate avendo come punto di riferimento i vizi denunciati in quella sede che afferivano alle fattispecie penali, e in ogni caso, la Corte di appello, sebbene li abbia affrontati continuando ad avere come parametro le fattispecie penali, rectius i fatti storici penalmente contestati - così dando implicitamente conto anche delle ragioni della mancata assoluzione nel merito - non si è comunque mai espressa in termini di colpevolezza, non è mai giunta a presentare, espressamente, la persona come colpevole, né ha mai affermato che gli imputati dovessero continuare ad essere ritenuti colpevoli; avendo piuttosto essa adoperato le fattispecie penali - che rimandano comunque al fatto storico come oggetto di imputazione al quale occorre continuare a fare riferimento anche ai fini civili - come mero parametro per verificare la infondatezza dei vizi denunciati e la ricorrenza dei presupposti per la conferma delle statuizioni civili; laddove, per altro verso, riguardo al danno - ingiusto - proprio dell'illecito civile - non oggetto di alcuna specifica critica da parte dei ricorrenti che non hanno contestato, specificamente, né la responsabilità civile né la provvisionale pure concessa, né nella presente sede né in appello, esso non potrà che essere oggetto di specifico accertamento nella più appropriata sede civile da parte del giudice civile a cui è rimessa ogni valutazione al riguardo, essendo peraltro generica la condanna al risarcimento del danno pronunciata nel presente giudizio e confermata dalla Corte di appello). A tutto ciò si aggiunga che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.- a termine della quale, in presenza di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito prevale solo nel caso in cui risulti evidente l'innocenza dell'imputato - deve coordinarsi con la presenza della parte civile e con la pronuncia di una condanna in primo grado. Il giudice dell'appello, infatti - come sottolineato nella pronuncia Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01 - nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art.578 cod. proc. pen., sull'azione civile e deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato, quando la prova della innocenza non risulti ictu ocuili. In presenza di amnistia o prescrizione, pertanto, la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'esclusione della responsabilità penale per l'insufficienza probatoria, esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve essere pronunciata in tal caso la formula assolutoria ed il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova (tema ripreso nella sentenza Sez. 5 , n. 46780 del 20/09/2021, Rv. 282380 - 01 che dopo aver richiamato il passaggio testé riportato contenuto nella motivazione della sentenza Sez. U, Cremonini, ha affermato: " [...] che queste conclusioni non sono suscettibili di essere messe in discussione per effetto di Corte cost. 30/07/2021, n. 182, per l'assorbente ragione che, indipendentemente da un'approfondita valutazione degli esiti ricostruttivi di quest'ultima decisione e del significato extraprocessuale che si è ritenuto di assegnare al principio di presunzione di innocenza, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (v., di recente, sulla scia di Corte europea dei diritti dell'uomo [OSCURATO:DATA_NASCITA], Alen c. Regno unito, sentenza 20/10/2020, Pasquini c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:DATA_NASCITA], Papageorgiou c.Grecia), resta il fatto che siffatte garanzie sono destinate a realizzare un favor per l'imputato" ). Il fatto che non sia possibile pronunciarsi in termini di colpevolezza non esclude quindi che il vaglio del compendio probatorio - lo stesso che è stato posto a base della condanna in primo grado - possa, anzi, debba costituire oggetto di valutazione approfondita da parte del giudice allorquando dichiari la prescrizione e la condanna in primo grado sia stata pronunciata anche agli effetti civili; per altro verso, si deve anche osservare che il diritto alla presunzione d'innocenza - rectius di non colpevolezza - comporta che non si possa affermare la colpevolezza in assenza di una condanna definitiva ma non anche che si debba affermare, in positivo, l'innocenza di un soggetto che sia stato condannato sia pure solo in primo grado (fino a quando non sia definitivamente assolto) ovvero di un soggetto condannato in primo grado per un reato poi dichiarato prescritto (dal momento che tale soggetto per ambire ad una pronuncia positiva in termini di innocenza deve rinunciare alla prescrizione). Sicché nel caso in cui il vaglio approfondito del compendio probatorio formatosi in relazione alla fattispecie penale sia stato dettato dal fatto che alla prescrizione del reato si accompagnassero le statuizioni civili, difficilmente si potrebbe ravvisare una lesione del diritto alla presunzione di innocenza ove esso sia stato appunto saggiato non già per affermare la colpevolezza dell'imputato ma unicamente nell'ottica di verificare la permanenza della responsabilità civile - con la conseguenza che il difetto di prova in ordine ad essa non può che riverberarsi sul piano penale comportando il ben più favorevole effetto dell'assoluzione in luogo della declaratoria di prescrizione. Ne discende che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile oltre che per manifesta infondatezza, innanzitutto per assoluta genericità, essendosi in buona sostanza limitato a contestare la conferma della responsabilità civile unicamente alla luce del principio affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 182/21, senza un benché minimo confronto con la sentenza impugnata. 4.11 ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è, in premessa il caso di precisare che quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra riportata in ordine al perimetro del vaglio che deve essere effettuato in caso di declaratoria di prescrizione corredata da statuizioni civili - anche da parte della Corte di Cassazione che proceda in tal senso - non ha ripercussioni sul profilo preliminare dell'inammissibilità del ricorso - che rimane di competenza di questa Corte anche a seguito della novella introdotta dalla cd. riforma Cartabia di cui al d.lgs. 150/2022; tale profilo dell'inammissibilità non potrà che essere affrontato secondo i principi ordinari in tema di sindacato di legittimità, oramai consolidati, sanciti da questa Corte, principi che non possono che valere anche nel caso in cui i vizi denunciati devono essere riguardati unicamente sotto il profilo delle statuizioni civili.Sicché va operato il preliminare vaglio di ammissibilità del ricorso anche in caso di declaratoria di prescrizione corredata da statuizioni civili, comparando i motivi articolati con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata, rimanendo pur sempre la specificità dei motivi articolati in ricorso il primo parametro di valutazione del ricorso anche agli effetti civili. Ebbene, ciò posto si osserva che il ricorso in scrutinio - fondato agli effetti penali per essere, come preannunciato, nelle more intervenuta la prescrizione anche dei residui due reati contestati ai capi C e D del proc n.2114/03, per i quali era intervenuta conferma di condanna in appello (i fatti risalgono al 7.1.2003, data della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., sicché il termine di prescrizione - che, in virtù della contestata e ritenuta aggravante di cui all'art. 219 comma 1, è quello più favorevole di anni 18 e mesi 9, computato ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla legge del 2005 - è, pur tenendo conto dei periodi di sospensione per complessivi giorni 404, interamente decorso il 15.11.2019, dopo la sentenza di appello) - è invece inammissibile agli effetti civili, risultando i motivi articolati, imperniati sulle fattispecie penali che si assumono insussistenti per le ragioni di volta in volta indicate ma aventi rilievo anche ai fini civilistici, aspecifici, mancando essi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Di seguito si passano in rassegna, singolarmente, i motivi esposti in ricorso. 4.1. Quanto al primo motivo, riguardante le false annotazioni contabili descritte nel capo A del proc. n. 2277/03 - riflettente la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. generica (per avere tenuto la [OSCURATO:SOCIETA] i libri e le scritture contabili in maniera tale da non consentire la esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) - è opportuno riportarne, qui, il contenuto per esteso per coglierne l'assoluta genericità. Si assume innanzitutto che la Corte d'appello affermi contraddittoriamente come falsa l'annotazione della concessione del mutuo di lire 1.700.000.000 sulla scorta dell'assenza di un contratto di mutuo tra la fallita [OSCURATO:SOCIETA] e la Cassa di risparmio di Firenze, pur dando atto del riscontro probatorio dell'accredito di lire 1.698.000.000 sul conto corrente intestato alla fallita acceso proprio presso il suddetto istituto bancario con data di accredito del 16 maggio 1994, eseguito tramite il Banco di Napoli di Francoforte. Non spiega sul punto la Corte territoriale - prosegue il ricorso - da dove quindi deriverebbe quell'accredito riscontrato e perché non rappresenti proprio il mutuo contestato come insussistente; ed infatti la difesa aveva ben rappresentato come la [OSCURATO:SOCIETA], società a responsabilità limitata dei fratelli Scambia, fosse stata costituita il 22 dicembre 1992 con un capitale sociale di lire 20 milioni per realizzare, gestire una casa di cura ad indirizzo reumatologico con riabilitazione, mediante l'acquisto e l'adeguamento strutturale di un complesso immobiliare in [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. controllante le società del gruppo Scambia, nella prospettiva della successiva cessione dei 9/10 delle quote a professionisti specializzati in quel settore sanitario. In attesa del rilascio delle varie autorizzazioni, sia per la realizzazione dell'adeguamento degli immobili che per ottenere i necessari accreditamenti da parte della Regione, onde procedere alla cessione delle quote societarie, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva intanto avuto necessità di disporre di finanziamenti per far fronte ai pagamenti dovuti alla società capogruppo per l'acquisto del complesso immobiliare di Saline 3oniche; poiché nel corso degli anni i fratelli Scambia, soci esclusivi della jonica [OSCURATO:SOCIETA], avevano riservatamente affidato ad una società fiduciaria della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, e cioè alla [OSCURATO:SOCIETA]., parte dei proventi a loro spettanti dalle attività svolta negli anni dalle società del gruppo, da custodire con riserva per essere eventualmente utilizzate in caso di necessità, era stata ravvisata l'opportunità di porre quelle somme a garanzia di un temporaneo finanziamento da richiedere al sistema bancario per il sostegno dell'iniziativa industriale in corso di completamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nella prospettiva di una pronta restituzione delle somme con il conseguente ripristino del fondo presso la stessa [OSCURATO:SOCIETA] non appena conseguita la programmata cessione a terzi dei 9/10 della società. Pertanto, nell'aprile del 1994 era stata incaricata la stessa fiduciaria [OSCURATO:SOCIETA] di porre le somme che teneva in custodia, ammontanti ad oltre un miliardo e 700 milioni di lire, a garanzia di un finanziamento di pari importo da concedere alla Nascita con l'impegno di mantenere l'operazione nella più assoluta riservatezza. Pertanto il dirigente della fiduciaria [OSCURATO:SOCIETA], che in quel periodo seguiva il rapporto con i fratelli Scambia, accogliendo la richiesta di mantenere riservata l'operazione, decise di non affidare l'incarico dell'erogazione del prestito alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro proprietaria della fiduciaria - vigendo l'obbligo della segnalazione alla centrale rischi anche della garanzia prestata in numerano - ma di rivolgersi ad una banca italiana con sede all'estero la quale avrebbe concesso il finanziamento con la garanzia costituita dalle somme di 1,7 miliardi di lire dei fratelli Scambia che il dirigente della fiduciaria, dottor Ferrante, avrebbe provveduto a trasferire in deposito ad un'altra fiduciaria esterna di sua conoscenza. Pertanto il 28 Aprile ed il 2 maggio 1994 era stata prelevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] la somma complessiva di 1.719.804 di lire e tramite la società fiduciaria estera l'importo di lire 1.700.000 era stato posto a garanzia di un mutuo di pari entità che il Banco di Napoli di Francoforte ha provveduto ad erogare alla [OSCURATO:SOCIETA] in esecuzione di un contratto di finanziamento sottoscritto in data 3 maggio 1994 dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], amministratore all'epoca della società. Il contratto in questione conteneva condizioni certamente più favorevoli rispetto ai normali contratti di finanziamento soggetti a rischio per l'ente mutuante. Il 4 maggio 1994 l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] aveva quindi acceso in Firenze presso l'agenzia n. 21 della Cassa di Risparmio di Firenze un conto corrente sul quale il successivo 13 maggio veniva accreditata, con valuta 16 maggio 1994, la somma di 1.698.719.000 al netto delle spese sull'importo erogato dal Banco di Napoli di Francoforte per un miliardo e settecento milioni di lire e nello stesso giorno lo stesso importo veniva trasferito dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla .lonica [OSCURATO:SOCIETA] con l'assegno n. 921 della Cassa di Risparmio di Firenze.Prosegue il ricorso evidenziando che risulta dalle registrazioni contabili della [OSCURATO:SOCIETA], sempre nella stessa data, la registrazione dell'accredito sul conto corrente della somma di un miliardo e settecento milioni di lire della Cassa di [OSCURATO:PERSONA]. Dall'esame dei dati contabili della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] - che il curatore non ha potuto visionare nel redigere la relazione ex art. 33 I.f. perché solo successivamente sono stati estratti dai periti del tribunale dal computer "inceppato" dal curatore della [OSCURATO:PERSONA] (l'altra società degli Scambia incaricata della tenuta delle scritture contabili di tutte le società del gruppo) - è consentito effettuare il riscontro delle operazioni contabili riguardanti l'esistenza del mutuo, cioè del finanziamento dell'importo di un miliardo e settecento milioni di lire indicato alla voce "mutuo caricalFI" e del corrispondente versamento in data 16 maggio '94 dello stesso importo sul conto Cassa di [OSCURATO:PERSONA]. Sicché è infondata la ricostruzione accusatoria - si conclude in ricorso - secondo cui sarebbe stata rappresentata in contabilità falsamente l'esistenza del mutuo per un miliardo e settecento milioni di lire laddove lo stesso fu invece effettivamente erogato. La stessa sentenza impugnata ha, peraltro, dato atto dell'effettivo trasferimento dell'importo di lire un miliardo e settecento milioni dalla fallita [OSCURATO:SOCIETA] alla capogruppo ionica [OSCURATO:SOCIETA] con assegno del 16 maggio 2014 (quindi il mutuo, si ribadisce, era effettivo e sussistente), affermando però come non risultasse riscontro bancario circa l'avvenuta estinzione del mutuo, risultando solo l'annotazione contabile, la n. 3 del 28.2.1998, che riportava l'estinzione del mutuo in parola. Tale annotazione, così come quella del 31.12.98, relativa al versamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] da parte dei soci [OSCURATO:PERSONA] e Mario di un miliardo e settecento milioni di lire, divenendo questi ultimi creditori della [OSCURATO:SOCIETA] per il medesimo importo, sono state ritenute operazioni solo fittizie. Nessuno accenno, neanche in tal caso, però alla documentazione agli atti giustificativa di tali operazioni e valorizzata dalla difesa a ; ; confutazione delle interpretazioni sul punto date dal curatore. A sostegno della veridicità delle operazioni la difesa aveva chiarito e documentato che il debito di un miliardo e settecento milioni iscritto al passivo del bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della banca fosse stato sostituito da un debito di pari importo (esente da interessi) nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Mario. L'operazione di estinzione del mutuo era stata registrata in contabilità dalla dipendente che non aveva però indicato come autori del versamento gli ingegneri Enzo e [OSCURATO:PERSONA] ma la ionica [OSCURATO:SOCIETA]; ci si accorgeva poi dell'errore e quindi si procedeva alla rettifica a fine anno dandosi atto che erroneamente l'estinzione del debito era stata registrata come effettuata dalla Jonica invece che da Enzo e [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, si conclude per la palese contraddittorietà della motivazione della Corte di appello nella parte in cui ritiene accertata la falsità delle scritturazioni contabili del 28 Febbraio 1998 e del 31 dicembre 1998, quantomeno viziata da grave carenza non avendo valutato nella sua totalità il compendio probatorio agli atti nonché le suddette deduzioni difensive.Ebbene, pur a voler ritenere il primo motivo, testé in parte riportato, supportato da interesse nella misura in cui esso, nell'attaccare la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA] (rispetto al quale risulta peraltro attestata la irrevocabilità della sentenza di condanna), e non anche al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avrebbe inteso porre in discussione la fattispecie di tentata bancarotta patrimoniale contestata al capo B a tutti i fratelli Scambia, Enzo, Mario e Gianni, risulta evidente la sua assoluta genericità. Esso, dopo aver operato una dettagliata ricostruzione tesa a dimostrare la veridicità dell'erogazione del mutuo e del trasferimento del relativo importo in favore della società [OSCURATO:PERSONA] - che si assumeva creditrice della società [OSCURATO:SOCIETA] per averla finanziata nell'acquisto dell'immobile - ovvero circostanze pacifiche attestate dallo stesso curatore e riportate nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 17 e sgg. in cui si pone piuttosto l'accento sulle discrasie presenti nelle scritturazioni contabili al riguardo che descrivevano un'operazione del tutto diversa da quella effettivamente avvenuta, lasciando intendere l'erogazione di un mutuo da parte della Cassa di Risparmio di Firenze laddove si era trattato di un accredito di somme in valuta estera da parte del Banco di Napoli di Francoforte), diventa del tutto generico nella parte decisiva relativa alla effettiva estinzione del mutuo e alla riconducibilità di tale operazione ai fratelli Scambia. Ed infatti, nella sentenza impugnata è messa in discussione la estinzione del mutuo da parte della [OSCURATO:PERSONA] - e non l'effettivo pervenimento della somma di un miliardo e settecento milioni nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA], prima, e in quelle della ionica, poi - quindi la sussistenza del credito dei fratelli Enzo e Mario verso la [OSCURATO:SOCIETA] che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero rimpinguato le casse della ionica in conseguenza di tale estinzione. Pur a voler ritenere erogato il "mutuo" di un miliardo e settecento milioni di lire in favore della [OSCURATO:SOCIETA] - e ciò di là delle discrasie emergenti dalla contabilità come ex post ricostruita - circostanza che, come detto, non è affatto esclusa nella sentenza impugnata, ciò che invece non risulta affatto, e costituisce il fulcro della decisione, è che il mutuo erogato sia stato poi effettivamente estinto (cfr. pag.19 della sentenza impugnata), emergendo tale estinzione solo delle inattendibili annotazioni contabili che riportano l'operazione, alle quali si appella in buona sostanza il ricorso sostenendone la veridicità senza nulla argomentare sulla effettività dell'operazione. Il ricorso si limita ad argomentare sulla sola base delle registrazioni contabili ritenute non veritiere nella ricostruzione dei giudici di merito in mancanza di riscontri bancari - non rinvenuti né addotti col presente ricorso - e mira ad evidenziare soprattutto come per mero errore fosse stata indicata la ionica quale creditrice della [OSCURATO:SOCIETA] e non i fratelli Mario ed Enzo, laddove il fulcro a monte della contestazione accusatoria - rectius il fatto storico attribuito - gira intorno alla inattendibilità delle scritturazioni contabili afferente l'estinzione del mutuo con relativo subentro dei fratelli Scambia; l'impugnazione, invece, quanto alla effettiva estinzione del mutuo che avrebbe fatto sorgere il credito dei fratelli Scambia, nulla dice di concreto, rimandando genericamente al compendio probatorio in atti e agli argomenti difensivi. Tutto ciò senza considerare - si aggiunge a pag. 20 della sentenza impugnata - che nel dicembre del 1999 il credito dei fratelli Scambia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] si ampliava ancor più in misura esponenziale a seguito di accollo, da parte di quest'ultima, di un debito della [OSCURATO:PERSONA] verso i medesimi soci [OSCURATO:PERSONA] e Mario per l'importo di lire tre miliardi e cinquecento milioni; in conseguenza di ciò si capovolgevano le posizioni tra [OSCURATO:SOCIETA] e ionica ed era la [OSCURATO:SOCIETA] che si trasformava in creditrice della ionica per l'importo di un 1.719.205.318, divenendo improvvisamente debitrice dei soci Scambia per lire 3.500.000 che si aggiungevano ai miliardo e settecento milioni di lire. La logica dell'accollo, precisa la Corte di appello, sfugge del tutto perché è difficile andare a pensare che poiché si è debitori di una somma ci si accolli un'ulteriore somma (e, tra l'altro, anche di tutto ciò non vi era documentazione esterna di conferma della correttezza delle operazioni annotate; tutto scaturiva esclusivamente da quanto annotato in contabilità e attraverso varie corrispondenze tra soci, l'ultima in termine di tempo era quella del 27 dicembre '99 a firma, appunto, dell'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] che scriveva sic et simpliciter alla ionica che " in relazione all'intesa intercorsa dichiariamo di assumerci il vostro debito di lire tre milioni e mezzo risultanti dalle vostre scritture contabili nei confronti dell'ingegnere Enzo e [OSCURATO:PERSONA]"). Quindi, conclude la Corte territoriale, guardando globalmente l'operazione, vi era, da una parte, l'impossibilità di ricostruire un debito della [OSCURATO:SOCIETA] per un miliardo e settecento milioni di lire di cui non era stato individuato esattamente neppure chi erano i veri titolari e, dall'altro, un accollo di tre miliardi e mezzo senza causa. Anche rispetto a tale accollo - contestato al n. 4 del capo A - del tutto genericamente il ricorso si limita a rimandare alla documentazione allegata dal curatore degli ingegneri Enzo e [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] dalla quale emergerebbe che i predetti erano creditori della ionica della somma di 3.500.000 per apporti in denaro, derivati da obbligazioni sottoscritte e non riscosse, utili percepiti posti a garanzia di esposizioni bancarie, escussi ad inizio del 1997 dalle stesse banche, utili non percepiti ma regolarmente presenti nella contabilità, laddove la contestazione accusatoria - rectius il fatto storico attribuito - afferisce piuttosto all'accollo del debito da parte della [OSCURATO:SOCIETA], che non avrebbe trovato alcuna specifica giustificazione in atti. Tutto ciò - si aggiunge - senza considerare - lo si annota solo ad colorandum - la razionalità della complessiva operazione per la [OSCURATO:SOCIETA], che, costituita con un capitale sociale di soli 20 milioni di lire, avrebbe acquistato un immobile per euro 3.432.000.000 per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, per la quale, secondo quanto si afferma nello stesso ricorso, non erano state ancora concesse le relative autorizzazioni, con fondi provenienti da altra società. Né di maggiore specificità è caratterizzato il motivo nella parte in cui contesta la condotta di cui al n. 5 del capo A del procedimento n. 2277/03 riguardante l'annotazione in contabilità di un versamento su un conto bancario della [OSCURATO:SOCIETA] per lire 600 milioni come proveniente dalla ionica [OSCURATO:SOCIETA], laddove tale somma sarebbe stata invece rimessa dalla società Imcav. La Corte d'appello anche qui avrebbe lapidariamente avallato l'asserita falsità della relativa scrittura contabile, richiamando le dichiarazioni del curatore secondo cui la suddetta somma sarebbe stata direttamente trasferita dalla Imcav alla [OSCURATO:SOCIETA] tramite bonifico, senza passare dalla ionica [OSCURATO:SOCIETA], non risultando peraltro "documentato alcun rapporto di finanziamento con pattuizione di corresponsione di interessi tra la Imcav e la [OSCURATO:SOCIETA]". L'operazione relativa al trasferimento dei 600 milioni di lire - si evidenzia in ricorso - è stata ampiamente descritta dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] nella memoria depositata all'udienza del 28 novembre 2009 e confermata nella memoria del settembre 2010: si tratta, nella fattispecie, di una cosiddetta triangolazione finanziaria, illustrata in udienza sia dall'ingegnere Scambia che dal professore [OSCURATO:PERSONA] (Presidente del collegio sindacale della capogruppo ionica [OSCURATO:SOCIETA]), adottata nel trasferimento diretto della somma di lire 600 milioni dalla Imcav alla [OSCURATO:SOCIETA] effettuato con il bonifico del Banco di Napoli del 17 settembre '97 con registrazione in contabilità dei distinti passaggi di denaro da Imcav a ionica e da ionica a [OSCURATO:SOCIETA]. Si assume che non esistendo tra Imcav e [OSCURATO:SOCIETA] rapporti di natura finanziaria, operando l'una nel campo immobiliare e l'altra in quello sanitario, ma risultando invece rapporti di finanziamento tra le stesse società e la capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (abilitata per statuto anche all'esercizio di attività finanziaria), il trasferimento della somma di 600 milioni imposto dalla banca, ha dovuto necessariamente interessare il rapporto di finanziamento esistente tra la Imcav e la ionica e quello della ionica e la [OSCURATO:SOCIETA]. Evidenti sono i limiti di una tale impostazione che fonda il sovvertimento di quella contenuta nella sentenza impugnata su argomenti di tipo meramente logico, peraltro, affetti da indubbia vaghezza a fronte dell'inconfutabile dato del bonifico bancario, non escludendo essa, per altro verso, che diversamente possano essersi atteggiati in concreto i rapporti tra le società che si assumono per stessa tesi difensiva facenti parti di un unico gruppo nel quale le stesse variamente interagivano tra loro. Null'altro potrebbe poi aggiungere l'ulteriore aspetto evidenziato in ricorso secondo cui le operazioni della triangolazione non avrebbero avuto bisogno di "pezze di appoggio" perché operazioni attestate dallo stesso libro giornale vidimato del 1997 di ciascuna delle tre società Imcav, Jonica e [OSCURATO:SOCIETA], confermate dai relativi mastrini; laddove oggetto di contestazione è appunto la inattendibilità di tali risultanze contabili non tracciabili bancariamente quanto al passaggio tra Imcav e ionica, risultando piuttosto unicamente il bonifico tramite Banco di Napoli di Imcav in favore di [OSCURATO:SOCIETA]; a fronte di ciò il rinvio "agli effettivi e reali rapporti delle società del gruppo e della funzione della capogruppo [OSCURATO:PERSONA]" si appalesa, evidentemente, non dirimente. Quanto, infine, alla contestazione avente ad oggetto il dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A proc. n. 2277/03 - contestato unicamente a [OSCURATO:PERSONA] non anche al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - è solo il caso di precisare che essa non considera che ai fini della bancarotta fraudolenta documentale contestata, ovvero quella cd. generica, è sufficiente il dolo generico. 4.2. Il secondo motivo si fonda in parte sugli stessi argomenti già esaminati nell'affrontare il primo motivo, assumendo come presupposto del suo argomentare la veridicità delle appostazioni contabili riflettenti i crediti che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Mario avrebbero vantato - per un miliardo e settecento milioni e per tre miliardi e cinquecento milioni - nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], laddove tale assunto come sopra esposto non ha trovato alcuno effettivo riscontro in atti (si rimanda quindi a tutto quanto già sopra detto al riguardo). Il motivo è ulteriormente generico, non confrontandosi con la ben più ampia ricostruzione svolta al riguardo nella sentenza impugnata che alle pagine 32 e sgg., in particolare a pagg. 33 e 34, rappresenta, ulteriormente, come dovesse ritenersi implausibile che al credito dei soci [OSCURATO:PERSONA] e Mario di un miliardo e 700 milioni incardinato sulla società, se n'era aggiunto, in seguito, nel 1999, un altro di tre miliardi e 500 milioni, vantato dai medesimi nei confronti della Jonica, il cui debito ad un certo punto, senza motivazione, era stato accollato dalla [OSCURATO:SOCIETA] che diventava debitrice dei predetti per il complessivo importo di 5 miliardi e 200 milioni di lire e da debitrice si trasformava, in forza di tale accollo, creditrice della stessa Jonica per 1.719.205.318. Anche detta rilevante operazione economica, si ribadisce nella sentenza impugnata, risultava fondata solo sulle registrazioni contabili e su uno scambio di corrispondenza tra soci e legali rappresentanti delle società, tutto, ovviamente, consumatosi nella ristretta cerchia dei fratelli Scambia che vi partecipavano ora come soci ora come amministratori. L'ultima delle note, in ordine di tempo, con cui era stato realizzato tale travaso era quella del 27 dicembre '99 a firma dell'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] che scriveva puramente e semplicemente alla [OSCURATO:PERSONA]: " in relazione alle intese intercorse dichiariamo di assumerci il vostro debito di lire tre miliardi e mezzo risultati dalle vostre scritture contabili nei confronti dell'ingegnere Enzo e [OSCURATO:PERSONA]". L'accollo era del tutto privo di qualsiasi dato di certezza del credito e per nulla conveniente per la società, che non si comprende la ragione per cui già debitrice di un miliardo e 700 milioni di lire nei confronti dei due soci si gravasse, immotivatamente, di ulteriori tre miliardi e 500 milioni (si è detto innanzi, precisa la Corte di appello, della risposta generica offerta da [OSCURATO:PERSONA] sulle ragioni della manovra che sarebbe stata dettata esclusivamente dalla decisione di concentrazione dei crediti dei fratelli su una sola delle società, senza alcuna considerazione dell'interesse di quest'ultima). Il seguito era costituito dalla cessione del credito complessivo degli ingegneri Scambia di 5 miliardi e 200 milioni nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] a favore dei due consorzi suindicati - consorzio Reggio 90 e società Reggio sviluppo s.p.a. - a garanzia del pegno di somme prelevate in assenza di autorizzazione da parte dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] dai due consorzi, di cui era stato legale rappresentante, per un corrispondente importo (1100+4100 quindi 5200), cui si era accompagnata anche l'operazione di cessione dei canoni di locazione maturati e maturandi spettanti alla [OSCURATO:SOCIETA] dalla locazione dell'immobile all'Asl, cui partecipavano oltre che i fratelli cessionari dei loro crediti anche [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] (al riguardo la sentenza della Corte di appello rinvia alla sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - valutata quale mero documento in assenza di attestazione di definitività - in merito ai problemi intercorsi in ordine alla gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle finanze del consorzio Reggio 90 di cui era presidente del consiglio di amministrazione e della società Reggio sviluppo s.p.a. di cui era presidente del consiglio direttivo e amministratore, indicati evidentemente solo ad colorandum). A seguito di tale ultima operazione sul bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] risultava iscritto un debito a favore del consorzio Regio 90 per l'importo di quattro miliardi e 100 milioni di lire e un debito di un miliardo e 100 milioni a favore di [OSCURATO:PERSONA]; indi, conclude la sentenza impugnata ribadendo che la [OSCURATO:SOCIETA] nessun rapporto avrebbe avuto con le due società richiamate se non per effetto della cessione e che questa ne comprometteva definitivamente l'equilibrio economico in quanto in tal modo veniva per di più sostituito al credito introdotto con le modalità descritte nella sua contabilità dei soci [OSCURATO:PERSONA] ed Enzo quello nei confronti di due soggetti giuridici ad essa del tutto estranei - Reggio sviluppo e [OSCURATO:PERSONA] 90 - esponendola al relativo recupero forzato. Si precisa infine che la condotta distrattiva in parola è contestata al capo B del procedimento n. 2277/03 come tentativo (in quanto il disegno sottrattivo non era stato portato a compimento giacché gli immobili della [OSCURATO:SOCIETA] erano stati nel frattempo sottoposti a pignoramento dalla creditrice ipotecaria BNL in forza del proprio contratto di mutuo fondiario. Facevano parte della cessione anche i canoni di locazione dell'immobile di proprietà della società ma per la parte maturata dopo il fallimento il curatore nominato aveva provveduto alla riscossione dei canoni locativi. Diversamente, consumata è la distrazione, di cui al capo C dell'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali legali rappresentanti pro-tempore, degli importi che sarebbero stati concretamente percepiti da Reggio sviluppo s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA] 90, secondo la cessione concordata dei canoni di locazione provenuti dall'A.s.l. e assegnati al consorzio e alla s.p.a. nel periodo successivo al terzo trimestre 2001 e fino al primo trimestre 2002).Evidente rimane dunque la genericità del motivo anche in parte qua a fronte della complessiva e puntuale ricostruzione della vicenda svolta dalla Corte di appello, sopra riportata. Né potrebbe aggiungere alcunché di dirimente la ulteriore generica circostanza evidenziata in ricorso secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva essere considerata impresa a rischio in quanto non aveva alcuna necessità finanziaria per lo svolgimento della sua attività, consistente esclusivamente nella percezione dei canoni di affitto degli immobili di proprietà siti in [OSCURATO:PERSONA] concessi in locazione all'Asl n.11 per il canone annuo di lire 357.912.432 (laddove peraltro è la stessa prospettazione difensiva ad avere evidenziato quale fosse il ben diverso programma della [OSCURATO:SOCIETA] relativo alla gestione di una casa di cura e come in virtù di esso avesse contratto i debiti); nè l'ulteriore annotazione secondo cui sarebbe stato dimostrato che a fronte del valore degli immobili posseduti valutati 6.735.691.795 i debiti più rilevanti della [OSCURATO:SOCIETA] consistevano - solo - nell'importo di lire un miliardo e 500 milioni, oltre interessi, dovuti alla BNL in relazione al mutuo ipotecario gravante sugli immobili, in quello di lire 1.475.826.126 nei confronti della .lonica appalti per finanziamenti erogati per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili, e di lire 197.507.774 risultante dall'esposizione in essere nei confronti del Banco di Napoli. IL motivo è, infine, del tutto generico anche in punto di contestazione del dolo - generico - richiesto per la bancarotta distrattiva. 4.3. Quanto alle generiche censure che afferiscono al capo E del proc. n. 2277/03 esse sono inammissibili innanzitutto per carenza di interesse, essendo la distinta fattispecie di cui a tale capo d'imputazione contestata - ed attribuita - unicamente a [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Quanto al quarto motivo afferente i fatti oggetto delle imputazioni di cui al procedimento Imcav n. 2114/03, esso è da ritenere, parimenti, del tutto generico. Innanzitutto, va precisato che le doglianze per la parte afferente il reato di bancarotta documentale ascritto al capo B al solo [OSCURATO:PERSONA], pur a voler tener conto della prospettata connessione esistente tra essa e le altre condotte contestate, sono inammissibili per carenza di interesse dal momento che il collegamento è solo insito nella ricostruzione generale dell'operazione come prospettata in ricorso, laddove l'affermazione di responsabilità attiene alla specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale imputata al solo [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso contesta anche sotto il profilo del dolo del quale non vi è parimenti ragione di discutere rispetto al ricorrente. L'operazione peraltro è descritta come unitaria in ricorso per il solo fatto che a fare da sfondo ad essa vi sarebbero gli avvenimenti accaduti ad inizio del 1997, quando il rapporto di tutte le banche nei confronti delle società del gruppo dei fratelli Scambia mutò radicalmente. Si era verificato infatti, si espone in ricorso che, pur avendo la [OSCURATO:PERSONA], altra società riconducibile agli Scambia, rinunciato in data 2 dicembre 1996 all'amministrazione controllata (richiesta il 13 giugno precedente in conseguenza dell'avvio dell'operazione cd. Pivot promossa dalla direzione distrettuale antimafia il 6 Marzo 1996) a seguito del concreto interesse mostrato nel frattempo da un'importante azienda nazionale per rilevare la società sportiva purché svincolata dalla procedura concorsuale, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invece di procedere ad una tempestiva declaratoria di improcedibilità o di archiviazione della pratica, aveva, "con un inopinato e anomalo provvedimento assunto di iniziativa" - così testualmente in ricorso - disposto d'ufficio l'apertura della procedura fallimentare sulla società sportiva dichiarando ufficialmente in data 24 gennaio 1997 che "occorre verificare se ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di ufficio del fallimento". In pratica, si veniva concretamente a prospettare il pericolo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di cui l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] possedeva la maggioranza assoluta del capitale sociale, ne era l'amministratore unico con ogni potere, ne garantiva personalmente con i suoi beni personali e le sue società tutte le esposizioni finanziarie in essere nei confronti delle banche. Il timore di un possibile fallimento della società sportiva - si prosegue in ricorso - provocò un contraccolpo per le banche le quali ancor più si allarmarono quando dalla lettura dei giornali del 12 Febbraio 1997 appresero che il magistrato responsabile della direzione distrettuale antimafia promotore dell'operazione Pivot aveva rilasciato alla stampa delle "sconcertanti dichiarazioni" - così testualmente in ricorso - , contenenti l'esplicita sollecitazione a richiedere il fallimento della Basket viola, esprimendo sorpresa e disappunto nel constatare come nessuno ne avesse ancora avanzato l'istanza. Il paventato fallimento della [OSCURATO:PERSONA] preoccupò fortemente le banche in quanto esposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare di oltre sei miliardi di lire, come ufficialmente attestato dalla centrale rischi della Banca d'Italia, interamente garantito dalla fideiussione personale dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA]; per cui, qualora il tribunale avesse deciso di dichiarare il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], le banche avrebbero potuto e dovuto rivalersi obbligatoriamente per il soddisfacimento dei propri crediti sui beni personali dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] e quindi su tutte le società del gruppo ([OSCURATO:SOCIETA], Imcav, .lonica appalti, [OSCURATO:PERSONA] e Scame) di sua proprietà. Indi, se non a giustificazione totale delle condotte ma quanto meno per circoscriverne la portata nell'ambito del contesto delineato, il ricorso evidenzia come tutte le banche - a seguito degli inopinati comportamenti delle autorità giudiziarie civili e penali, e non, piuttosto, degli ingenti debiti innanzitutto della [OSCURATO:PERSONA] - pertanto decisero di congelare per prudenza gli affidamenti concessi a tutte le società del gruppo procedendo alla revoca di tutti i conti correnti bancari e scrivendo a incaglio le relative posizioni presso la centrale rischi della Banca d'Italia; ciò naturalmente non perché - si assume apoditticamente in ricorso - come ha affermato il tribunale le società non fossero in grado di restituire i finanziamenti ricevuti dal sistema bancario, tra l'altro erogati a fronte di corrispondenti mandati di pagamento o di crediti certi da incassare soprattutto da enti pubblici e comunque largamente garantiti dal rilevante patrimonio immobiliare delle società del gruppo, ma per evitare in attesa della decisione del tribunale fallimentare un ampliamento delle esposizioni finanziarie. Il mutamento del rapporto improvvisamente assunto dal sistema bancario nei confronti delle società del gruppo agli inizi del '97 sarebbe stato ampiamente esposto dal direttore Vadalà del Banco di Napoli e dai direttori delle banche esaminati quali testimoni, che avrebbero tutti attestato in udienza che le società amministrate da [OSCURATO:PERSONA] (confermate come primarie clienti) erano in sé solvibili e che la chiusura dei conti disposta all'inizio del '97 con la richiesta di rientro immediato dall'esposizione e la minaccia di adire le vie legali per il recupero di tutti i crediti era derivata esclusivamente dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] risultava a tutti gli effetti collegata per proprietà, amministrazione, garanzia, alle altre società del gruppo, come peraltro risultante ufficialmente dalle rilevazioni della centrale rischi della Banca d'Italia. Risulta dagli atti del processo infatti - si afferma sempre in ricorso - che già in precedenza con lettera del 2 gennaio '97 l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiornato tutte le banche sulla situazione delle attività delle società del gruppo compresa quella riguardante la Basket viola, a cui era seguita in data 9 gennaio 1997, su richiesta delle stesse banche, la consegna di un prospetto delle iniziative e delle opere in corso di esecuzione e di prossima realizzazione della 3onica [OSCURATO:SOCIETA]. e delle società operative sue partecipate, predisposto dalla capogruppo 3onica appalti. All'interesse delle banche di recuperare i loro crediti corrispondeva evidentemente - si assume in ricorso - anche quello delle società del gruppo per cui, concordata per il 18 Febbraio '97 una riunione presso il Banco di Napoli, i direttori di tutte le banche creditrici, pur confermando il blocco assoluto dei conti correnti, hanno congiuntamente dichiarato di essere disponibili a soprassedere a qualsiasi iniziativa in danno delle società del gruppo e della Basket viola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla condizione irrinunciabile che tutti gli incassi non condizionanti la prosecuzione delle attività fossero per l'intero destinati al rientro di tutte le esposizioni comprese quelle della Basket viola, che i crediti delle banche venissero per intero garantiti dall'ipoteca su tutti i beni immobili di proprietà delle società del gruppo e personale dei soci. In realtà, a ben vedere, la stessa ricostruzione svolta in ricorso non implica che le società del gruppo all'epoca fossero pienamente solvibili - come si vorrebbe lasciare intendere tendendo a ricondurre il comportamento delle banche ad eventi esterni e alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA] - dal momento che le banche promisero di desistere dal promuovere immediatamente procedure esecutive (ivi compresi evidentemente eventuali procedure concorsuali) solo a patto che - come detto - fossero concesse ipoteche su tutti i beni delle società e su quelli dei soci e che tutti gli incassi fossero per l'intero destinati al rientro di tutte le esposizioni e non solo di quelle della Basket viola, e la contropartita erano anche le garanzie personali prestate da [OSCURATO:PERSONA] che si intendeva evidentemente di preservare.In tale contesto si inserirebbe, quindi, la vicenda relativa all'incasso della somma di cui al lodo arbitrale col Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, solo due giorni dopo l'incontro del 18 Febbraio 97 con tutti i direttori delle banche - si espone in ricorso - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rendeva esecutivo il lodo arbitrale che condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a versare alla Imcav l'importo di lire 5.409.732.204 e prontamente con lettera del 21 Febbraio 97 dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] l'evento veniva comunicato a tutte le banche; sicché dopo l'incasso, che avvenne il 20 settembre '97, i direttori delle banche decisero di ripartirsi l'importo in proporzione all'ammontare dei crediti vantati da ciascuna banca concordando di procedere analogamente nella ripartizione dei successivi incassi dei mandati di pagamento maturati dalle società del gruppo, onde rientrare da tutte le esposizioni. Gli importi che furono pagati alle banche sarebbero quelli contestati al capo A, relativo al finanziamento della somma di lire 600 milioni in favore di "collegate", al capo B, relativo all'annotazione in data 22 Febbraio '98 di una rimessa della somma di lire 106.194 126, e al capo C - sempre del procedimento Imcav n. 2214/03 - nonché al capo A n. 5 del processo [OSCURATO:SOCIETA] n. 2277/03 (capo che, come detto, al pari di quello B del procedimento n. 2214/03, riguarda il solo [OSCURATO:PERSONA]). Ebbene, basta leggere i capi d'imputazione testé indicati per comprendere che ciò che si assume in ricorso afferisce piuttosto a condotte che secondo le contestazioni si sono invece risolte in distrazioni di denaro dalle casse della Imcav in favore di non meglio individuate "collegate" - così ad esempio per l'annotazione in contabilità, in maniera da non consentire l'identificazione dei soggetti beneficiari né della causale, del bonifico del 17.9.97 di seicento milioni di lire da parte di Imcav in favore di "collegate". Il motivo - tutto imperniato sul contesto creatosi a causa del comportamento assunto dalle banche ed agganciato alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA] come se queste circostanze potessero costituire di per sé una valida giustificazione delle condotte contestate - nulla di più concreto adduce in relazione all'annotazione della somma di 600 milioni di lire, costituente l'oggetto specifico dell'imputazione di cui al capo A e, sotto il profilo distrattivo, di quella di cui al capo C, che rappresentano, come detto in premessa, i fatti storici a cui occorre invece fare riferimento anche ai fini civilistici. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A - contestata dall'accusa per essere state le scritture contabili all'epoca consegnate al curatore ritenute frammentarie e contenenti dati non attendibili e quindi tali da non consentire agli organi della procedura la ricostruzione degli affari e del patrimonio della società - ci si limita invero ad evidenziare, genericamente, che in sede di giudizio fu acquisito il disco D contenente tutte le scritture obbligatori per legge, sia quelle regolarmente trascritte sui registri vidimati che quelle ausiliarie, tutte aggiornate alla data del fallimento, e che il fallimento sia della [OSCURATO:SOCIETA] che della Imcav furono dichiarati su istanza dei liquidatori ossia dei curatori, rispettivamente della [OSCURATO:PERSONA] e della ionica [OSCURATO:SOCIETA], che disponevano di tutte le scritture contabili aggiornate. Tale impostazione - è evidente - costituisce il tentativo di accreditare che le scritture contabili fossero complete ed attendibili per il solo fatto che sulla base di esse avrebbero richiesto il fallimento i suindicati soggetti, circostanza che evidentemente non può provare di per sé l'assunto, tenuto anche conto che quello accusatorio si fonda, invece, su ben altri elementi concreti dettagliatamente illustrati proprio dai curatori dei fallimenti poi dichiarati; elementi che il ricorso ritiene peraltro di poter superare adducendo genericamente che poi in giudizio si sarebbero acquisiti altri dati contabili estratti dal disco D, rispetto ai quali i giudici di merito si sono comunque espressi (cfr. pagg. 12 e sgg. della sentenza impugnata in cui, dopo essersi evidenziato come tale disco D del computer, appartenente non alla Imcav ma alla [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza del fallimento non fosse stato indicato tra le cose da esaminare, si rappresenta che in ogni caso la successiva apertura di tale disco intervenuta in giudizio aveva consentito l'acquisizione dei mastrini non rinvenuti in precedenza, laddove il libro giornale degli anni successivi a quelli per i quali era stata effettuata la consegna si presentava comunque irregolare perché per quegli anni avrebbe dovuto essere vidimato e bollato; in ogni caso il curatore aveva precisato che i dati informali acquisiti a seguito dell'apertura del disco D non avevano comunque colmato le consistenti carenze della ricostruzione effettuata nel 2003 dopo la dichiarazione di fallimento, i cui esiti restavano validi nonostante il confronto effettuato tra le proprie ricostruzioni e il materiale sopraggiunto - così ad esempio in relazione alla registrazione del bonifico bancario di 600.000.000 di lire del 17.9.97, emesso dalla Imcav, in relazione al quale la curatela ha riconfermato che non era emersa alcuna valida motivazione dell'operazione e che non era risultato che Imcav fosse gravata da obbligazioni nei confronti di alcuna delle società degli Scambia, ribadendo che in ogni caso il passaggio di denaro risultava da Imcav a [OSCURATO:SOCIETA] e non era avvenuto attraverso la ionica come assumeva la difesa. Indi, sempre secondo quanto riportato in sentenza, il curatore aveva ribadito che le scritture, nella misura in cui esistenti, erano inattendibili sotto vari profili, sia per le incompletezze rilevate che per gli esiti delle ricostruzioni dei fatti gestionali attraverso documentazione diversa recuperata dalla curatela, che sulle scritture contabili non risultavano registrati o lo erano in modo difforme, riscontrandosi pure l'annotazione in contabilità di movimenti inesistenti sugli estratti conto bancari; il che aveva aggravato le difficoltà di ricostruzione incontrate, ad esempio, anche con riferimento all'esatta individuazione delle consistenze immobiliari, in quanto la società era ancora proprietaria di unità immobiliari essendo stati redatti solo preliminari di compravendita dei singoli appartamenti con i promissari acquirenti rispetto ai quali la curatela aveva dovuto effettuare svariati accertamenti aliunde - ivi compresi quelli presso l'ufficio sentenze avendo alcuni dei promissari acquirenti adito l'autorità giudiziaria per l'adempimento in forma specifica del contratto, anche se solo una parte delle citazioni erano state trascritte. Sicché, si conclude al riguardo nella sentenza, gli esiti di tale ultimo riesame chiariscono l'inconsistenza delle contestazioni degli imputati nella parte in cui hanno inteso giustificare le manchevolezze, soprattutto formali della contabilità, e l'assenza delle pezze di appoggio ad essa relative, insistendo sul guasto del computer, secondo loro avvenuto quando si trovava nella disponibilità del curatore del fallimento della 3onica appalti (in realtà [OSCURATO:PERSONA]) del Pozzo, che avrebbe comportato le incompletezze riscontrate nella relazione del curatore). Ebbene, in linea generale, si osserva che l'eventuale acquisizione di ulteriori dati contabili acquisiti solo nel corso del giudizio penale non ha rilievo, incombendo sull'amministratore l'obbligo di deposito delle scritture contabili ovvero di tempestiva consegna di esse al curatore affinché lo stesso possa celermente procedere a tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le vicende e il patrimonio societario nell'ambito della procedura fallimentare, senza dover ricorrere ad indagini aliunde (cfr. per tutte Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346 - 01); laddove, per altro verso, nel caso di specie la circostanza che sarebbero stati i suindicati liquidatori a chiedere il fallimento non esimeva certamente gli imputati che avevano concretamente operato in qualità di amministratori delle medesime società dall'obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili, prima, e della completa, tempestiva, messa a disposizione, poi, di esse. Al più i dati contabili acquisiti solo in corso di giudizio potrebbero essere valutati ai fini della ricostruzione delle vicende distrattive e dar conto della regolare ed adeguata tenuta delle scritture contabili perché ove dovessero emergere, anche aliunde, elementi che sconfessano le distrazioni, di essi occorre tener conto, ma nel caso di specie, come detto, la valenza dei dati successivi, ai fini di una diversa ricostruzione ovvero del superamento delle carenze e della inattendibilità delle scritture contabili, è stata espressamente esclusa, mentre, di contro, nulla di più concreto si è addotto in ricorso. Il motivo articolato sulle distrazioni contestate al capo C a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore e liquidatore fino al fallimento, e al capo D, è dunque generico imperniandosi esso sulla vicenda delle banche laddove le contestazioni contenute in tali capi afferiscono a condotte specifiche. Nulla aggiungono i riferimenti svolti in relazione ad alcuni degli importi contestati come oggetto di distrazione al capo C dell'imputazione, essendo essi, a loro volta, del tutto generici. Ed invero, quanto al primo importo di 1.578.662.174 (rimessa con bonifico bancario Imcav alla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ci si limita ad affermare che esso importo - e non quindi la distrazione oggetto del presente procedimento - è stato già oggetto del giudizio del processo penale "[OSCURATO:PERSONA]" nel quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato prosciolto all'udienza preliminare dal G.u.p. con sentenza confermata dalla Corte di appello, pendente in Cassazione, senza specificare neppure in relazione a quali fattispecie di reato. Quanto all'importo di lire 188.620.330, contestato all'ultimo punto del capo C della rubrica - che riguarderebbe una somma totale costituita secondo l'accusa da più prelievi ritenuti illegittimi avvenuti nel corso degli anni dal 96 al 2001 - il ricorso si limita ad assumere che la generica contestazione dell'accusa è rimasta una pura affermazione di principio, in quanto rimasta sfornita della dimostrazione che il saldo passivo fosse stato determinato proprio da prelievi illegittimi sui conti intestati alla società; tale dimostrazione - si assume - sarebbe stata necessaria in quanto appare arduo ipotizzare che un soggetto si appropri indebitamente di somme transitate sul conto corrente della società nella quale si è costituito garante ben sapendo che in caso di mancata restituzione delle somme sarà chiamato - come è avvenuto - a rispondere con il proprio patrimonio personale del debito esistente. Si affida, in buona sostanza, la confutazione dell'articolata ricostruzione svolta nelle conformi sentenze di merito riguardo alla fattispecie distrattiva in argomento ad un argomento di tipo logico di per sé - all'evidenza - non dirimente, non idoneo appunto a disarticolare quanto diffusamente illustrato dai giudici di merito (cfr. in particolare pagg. 30 e 31 e 60 della sentenza impugnata). Del pari generico, in quanto fondato su mere generiche prospettazioni, è il motivo afferente la somma di lire 630.688.270 contestata al capo D - sempre del procedimento n. 2114/03 - quale distrazione patrimoniale - che non riguarderebbe una singola operazione ma sarebbe il totale derivante da una differenza operata dal giudice delegato tra la somma di lire 2.397.970.774, ricavata dallo stato patrimoniale quale credito della società verso [OSCURATO:PERSONA], e la somma di lire 1.578.662.174 - contestata al primo punto del capo C - destinata alla Basket viola nell'ambito della indicata spartizione delle banche del ricavato del lodo arbitrale Imcav. Esso nel contestare che il tribunale non si sarebbe sforzato di motivare la fondatezza dell'assunto accusatorio, assume genericamente che la suddetta operazione aritmetica sarebbe viziata in quanto nella somma totale utilizzata sarebbero compresi gli utili di [OSCURATO:PERSONA] nella società quale socio Imcav e i crediti sempre di [OSCURATO:PERSONA] verso le società del gruppo e trasferiti ad Imcav, come risulterebbe dalla contabilità, nella logica e con gli scopi anzidetti; per altro verso, il motivo è inammissibile anche perché si raffronta direttamente con la sentenza del tribunale laddove il punto è stato trattato anche in quella di appello. (cfr. pag. 31 e pag. 60 della sentenza impugnata). Evidente è dunque la inammissibilità anche di tale censura, che nel resto si fonda sempre su mere congetture legate ai possibili risvolti di una consulenza tecnica che avrebbe consentito di chiarire gli aspetti dubbi e che ingiustamente non sarebbe stata ammessa. 4.5. Né di maggiore apporto sono gli argomenti sviluppati col quinto motivo - che riguarderebbe tutte le fattispecie dei due procedimenti - che ruotano interno ai cd. vantaggi compensativi infragruppo, attraverso i quali - nonostante la loro genericità - si pretende di dare concretezza a quanto tra le righe si è più o meno accennato nei precedenti motivi attraverso i ripetuti riferimenti all'esistenza di un gruppo Scambia, ai collegamenti che sarebbero esistiti tra le varie società del gruppo, alla posizione unitaria dalle stesse avuta rispetto al sistema bancario che le avrebbe rese dipendenti l'una dall'altra.Dalla lettura del quinto motivo balza evidente la sua assoluta genericità, risultando del tutto inconferenti, appunto per la loro palese astrattezza, gli argomenti spesi a sostegno dell'assunta configurabilità in relazione alle fattispecie contestate dell'ipotesi dei cd. vantaggi compensativi infragruppo - contemplata nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a condizioni ben precise da individuarsi nella loro specificità. Esso tende a giustificare sia le appostazioni contabili - stante il riferimento, in premessa, alla bancarotta documentale - sia i travasi di liquidità da una società ad altre, attraverso, da un lato, il contesto sopra delineato in cui sarebbero venute a trovarsi le società del presunto gruppo nel 1997 (che si profilava ed era considerato tale soprattutto nell'ambiente bancario in considerazione della riconducibilità delle società tendenzialmente ai medesimi soci e amministratori, delle garanzie personali, in particolare di quelle che secondo la stessa impostazione difensiva era all'epoca il principale garante, [OSCURATO:PERSONA]), e, dall'altro, i cd. vantaggi compensativi infragruppo che nel caso di specie sarebbero derivati alla società disponente per la mera prospettata possibilità che attraverso gli apparenti e temporanei sacrifici della stessa si sarebbe ottenuto il riequilibrio della situazione economica del gruppo e quindi anche della medesima società apparentemente depauperata, ovvero scongiurata l'iniziativa di azioni giudiziarie, in particolare la possibilità di fallimenti con effetto domino. Come anticipato, però, la giurisprudenza di questa Corte in tema di vantaggi compensativi è molto precisa e non lascia spazio a ricostruzioni che genericamente si basano su presunti ma indimostrati effetti positivi. E' vero infatti che in via generale, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione - definita infra-gruppo - può essere esclusa - solo - in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali, ma è altrettanto vero che, come ha avuto modo di precisare questa Corte in diverse conformi pronunce, per escludere la natura distrattiva di un'operazione definita infragruppo, invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società disponente, dovendo invece l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata, ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545 - 01 Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 26867501); mentre una tale specifica dimostrazione, come si osserva nella pronuncia impugnata, manca nel caso di specie La sentenza impugnata ha invero in maniera adeguata ed esauriente evidenziato la mancata individuazione di chiari e determinati vantaggi compensativi, che potessero giustificare i trasferimenti intra-gruppo e la genericità delle allegazioni difensive in ordine a partite inter- societarie che, come ben posto in rilievo dal P.G. nella requisitoria, null'altro - al più si potrebbe aggiungere - dimostrano se non che si tratti di società operanti all'interno di un medesimo gruppo (non qualificato). Il ricorso nella sostanza non fa che reiterare censure d'appello alle quali la Corte territoriale aveva già fornito risposte congrue, delle quali è però il caso di precisare la portata e la valenza sotto il profilo giuridico, avuto riguardo alla cornice giuridica disegnata in materia dalla giurisprudenza di legittimità (perspicua, ad esempio, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545). Innanzitutto, il concetto di gruppo di società appartiene a una dimensione finanziaria che lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società, con la conseguenza che la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegate, integra la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto di bancarotta per distrazione: per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è dunque sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero (come appunto tende a fare il ricorso) l'esistenza di un vantaggio per la società controllante (dovendo invece l'interessato dimostrare - come già sopra detto - in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (ciò che invece il ricorrente ha totalmente trascurato di fare secondo quanto emergente dalle conformi pronunce di merito), elementi indispensabili per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata violativa del vincolo patrimoniale rispetto allo scopo sociale). Come già osservato nella pronuncia impugnata - e per certi versi ammesso nello stesso ricorso che fonda le censure su aspetti che non centrano l'obbiettivo assumendo la sufficienza di dati diversi da quelli ritenuti determinanti nella giurisprudenza di questa Corte - manca già nella stessa prospettazione difensiva una precisa indicazione dei vantaggi compensativi in termini tali da dimostrare con chiarezza che essi riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. Ciò che si adduce a sostegno della ricorrenza dell'ipotesi in scrutinio si ferma piuttosto alla prospettazione dell'effetto domino che altrimenti si sarebbe generato - laddove secondo quanto precisano le sentenze di merito le società versavano già in situazione di crisi - , alla rivendicazione della mancanza di una locupletazione personale dell'imputato e ad una generica imputazione delle operazioni alla logica aziendale e a quella infragruppo; trattasi all'evidenza di argomenti che non sono sufficienti a supportare l'assunto della natura non distrattiva delle operazioni in una logica di infragruppo, in assenza di quei dati certi concreti in punto di saldo finale positivo, o quanto meno di concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi che, come detto, necessitano ai fini che occupano. Pur a volere ravvisare la rilevanza dei vantaggi compensativi in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale in virtù del principio di offensività estrapolabile dal disposto normativo di cui all'art. 2634 cod. civ. - peraltro già desumibile dal sistema in punto di necessaria considerazione della reale offensività delle condotte - rimane evidente che tale impostazione deve comunque confrontarsi con gli ulteriori principi parimenti fondanti il 'sistema fallimentare' - che conservano la loro validità anche rispetto all'illecito civile che non perde la sua genesi "fallimentare" per il fatto che la fattispecie concreta abbia perso rilievo penale rimanendo comunque fermo ai fini civili il parametro del fatto storico contestato in sede penale - primo tra tutti quello secondo cui l'influenza dei collegamenti della società fallita nell'ambito del gruppo sulla configurabilità dei reati in esame deve essere esaminata nel rispetto dell'autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferibili alla società fallita; di conseguenza deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio anche in favore della fallita derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, quanto meno indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società. E tale vantaggio deve essere sufficientemente indicato - anche in termini quantitativi - per darsi l'immediata percezione del suo rilievo, e non meramente, nominativamente e genericamente, enunciato. La giurisprudenza di questa Corte ha in definitiva enucleato i pilastri della attitudine esimente del vantaggio compensativo, compendiabili - come peraltro riportato anche da autorevole dottrina: nella circostanza che i benefici indiretti per la società sacrificata siano connessi a un vantaggio complessivo del gruppo e idonei a compensare efficacemente l'immediato pregiudizio patrimoniale per la fallita a favore di altra consociata; nella cristallizzazione di tale ultimo giudizio secondo il metro della prognosi postuma (orientato dalla ragionevole previsione dell'agente in ordine alla complessiva neutralità dell'atto dispositivo per le ragioni dei creditori), dunque non circoscritto al ritorno compensativo immediato per l'ente depauperato, restando fermo nel nostro ordinamento il principio cardine della distinta soggettività e della formale indipendenza giuridica delle società del gruppo in virtù della quale la capogruppo non può legittimamente imporre alle società controllate il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerate (e contro gli eventuali abusi dell'influenza dominante della capogruppo restano perciò azionabili i rimedi previsti in via generale dalla disciplina societaria e cioè essenzialmente le norme in tema di conflitto di interessi dei soci e soprattutto degli amministratori, nonché quelle che regolano la responsabilità degli amministratori per i danni da essi arrecati al patrimonio sociale. Ciò si completa attraverso la preclusione dell'effetto liberatorio laddove la consociata pregiudicata (e poi fallita) oppure la beneficiaria versassero già all'epoca dell'operazione in stato di crisi irreversibile: in ambedue i casi difettando qualunque razionalità economica ex ante a sostegno dell'atto dispositivo, vuoi perché l'insolvenza dell'ente depauperato impedisce allo stesso di godere di vantaggi di ritorno non immediati, vuoi perché la decozione della consociata beneficiaria illumina il carattere meramente e definitivamente depauperatorio del trasferimento di ricchezza compiuto a suo vantaggio; laddove nel caso di specie il ricorso glissa sulle connotazioni finanziarie delle situazioni in cui versavano le società coinvolte - delle quali vi è cenno nelle sentenze di merito - assumendo genericamente - pure a fronte di quanto da esso stesso evidenziato quanto all'allarme creatosi nel sistema bancario - che esse non versassero neppure in situazione di crisi (laddove peraltro, ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA] versava, secondo la stessa prospettazione difensiva, quanto meno in situazione di forte indebitamento avendo avviato la procedura - ora abrogata - dell'amministrazione controllata). Nel caso di specie, i trasferimenti di denaro sarebbero intervenuti, secondo la prospettazione difensiva, in conseguenza dell'atteggiamento assunto dalle banche che temevano, a causa delle situazione in cui - evidentemente - versava la società sportiva, il tracollo a cascata delle diverse società degli Scambia, sicché per evitare, appunto, che ciò accadesse - come se ciò potesse integrare pur nella sua assoluta genericità un vantaggio compensativo nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte - si sarebbero poste in essere le condotte contestate; laddove, è per altro verso pure il caso di rilevare, delle distrazioni contestate solo una è a vantaggio della società sportiva [OSCURATO:PERSONA] che la difesa assume essere stata l'unica in difficoltà economica, e che occorreva quindi sostenere per evitare il tracollo anche delle altre società, risultando le altre condotte a favore di "collegate" e quella di cui al capo D in favore proprio dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò senza considerare che - come già posto in evidenza nelle sentenze di merito - le società avevano assunto una fisionomia unitaria non già perché costituenti un vero e proprio gruppo quanto piuttosto per la fisionomia e dimensione che avevano assunto nel contesto bancario, in quanto, come evidenzia lo stesso ricorso, riconducibili alle stesse persone, gli Scambia, che avevano rilasciato anche garanzie personali - di cui evidentemente temevano l'escussione - in relazione ad alcune di esse. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare, condivisibilmente questa Corte, è configurabile un "gruppo di imprese" rilevante ai fini della ipotizzabilità di eventuali "vantaggi compensativi" - anche tra enti che abbiano differente natura giuridica (società ed associazioni senza fini di lucro) - purché tra loro si instauri un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività facente capo al soggetto giuridico controllante (Sez. 5, Sentenza n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635 - 01; fattispecie in cui la Corte ha escluso, in concreto, l'esistenza di un "gruppo di imprese" per l'assenza di attività di direzione da parte dell'associazione senza fini di lucro indicata come controllante, nonché di un centro unico di coordinamento delle attività e di un piano di azione imprenditoriale comune con le società fallite ad essa collegate). Come si è già ben posto in rilievo nella pronuncia di questa Quinta Sezione testè indicata, affinché si possa parlare di gruppo di società in senso tecnico, non è sufficiente che i rapporti tra società siano improntati ad uno statico legame di "proprietà" di quote dovendo piuttosto essi essere riconducibili ad una dinamica di "gruppo", che presuppone attività di gestione sotto la direzione ed il controllo di una capogruppo. In tale situazione, in assenza, cioè, di un gruppo economico costituito in concreto, non sussiste alcun problema di verifica di "vantaggi compensativi". Nel caso di specie, di là della delibera di assemblea totalitaria del 23 dicembre 1993 - assemblea totalitaria dei soci della capogruppo [OSCURATO:PERSONA] - attraverso la quale secondo il ricorso si sarebbe ufficializzato il gruppo, ben noto alle banche, come richiede la disciplina, affidandosi alla Jonica appalti la gestione unitaria del gruppo, che si sarebbe avvalsa del personale delle Saline costruzioni s.a.s. e dei professionisti che collaboravano con la [OSCURATO:SOCIETA]. - null'altro di concreto è stato evidenziato al riguardo (tenuto conto che neppure l'esistenza di un rapporto di controllo societario è di per sé sufficiente per affermare che si è di fronte a un gruppo di società - facendo esso al più presumere "l'esercizio di attività di direzione e coordinamento di società", in cui si concretizza l'essenza del fenomeno di gruppo - non essendo, come detto, di per sé sufficiente il mero rapporto statico tra controllante e controllate; laddove ben altre sono, peraltro, le previsioni riguardo alla rilevanza esterna del gruppo di imprese, si pensi ad esempio a quella in tema di bilancio consolidato, del quale non si fa cenno). La sentenza impugnata ha, in ogni caso, altresì, evidenziato al riguardo che, a prescindere dalla configurabilità del cosiddetto "gruppo Scambia" (di cui avrebbero fatto parte, oltre alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:SOCIETA]., anche la capogruppo [OSCURATO:PERSONA] SPA e la Saline costruzioni, non anche la [OSCURATO:PERSONA]), nella pacifica assenza dei presupposti per la redazione di un bilancio consolidato di gruppo, deve anzitutto rilevarsi che alcuni degli atti distrattivi oggetto di contestazione sono stati posti in essere in favore di società comunque estranee al gruppo come prospettato dalla stessa difesa (in primo luogo le condotte distrattive compiute in favore del consorzio Regio 90 e della società Regio sviluppo contestate ai capi C e D del procedimento n. 2277/03, relativo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], come pure gli atti di distrazione di ingenti somme di denaro prelevate dal patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestati al capo C del procedimento n. 2114/03). In altri termini si è, in buona sostanza, ritenuto che nella congerie di intrecci di vicende come emerse e ricostruite, esse, di là di eventuali intenzioni programmatiche, si contraddistinsero più per il carattere preminentemente 'personalistico' impresso alla gestione delle società dello pseudo gruppo - in gran parte garantite dagli Scambia e in particolare da [OSCURATO:PERSONA] - che per l'impostazione più propriamente imprenditoriale/gestionale/direttiva che è propria della cd. logica dell'infragruppo - che si adduce genericamente sullo sfondo a giustificazione di quanto accaduto. L'impostazione delineata in ricorso non è stata, pertanto, ritenuta - giustamente - idonea ad assurgere a giustificazione degli ammanchi, che si sono verosimilmente verificati anche a causa proprio delle modalità di gestione adottate, connotata più da commistioni e cointeressenze che da logiche infragruppo, logiche che, in ogni caso, non produssero concreti vantaggi per nessuna delle imprese dell'ipotizzato gruppo, tant'è che esse sono alla fine confluite, tutte, in procedure fallimentari; sicché la stessa prospettazione in termini di ritorno vantaggioso per la società disponente in considerazione degli interessi pattuiti rimane una mera ipotesi, la quale, per la vaghezza dei presupposti che ne avrebbero consentito la realizzazione - piuttosto smentita dalle condizioni di crisi in cui già versavano le società tant'è che le banche, secondo la stessa prospettazione difensiva, non si erano limitate a chiudere i conti ma avevano anche chiesto nuove garanzie da parte di tutte - , non è neppure idonea a incidere sull'elemento soggettivo della condotta. In ogni caso, pur a voler ritenere pertinente il richiamo della disposizione di cui all'art.2634 cod. civ. (che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società e presuppone, comunque, innanzitutto la dimostrazione della sussistenza della logica dell'appartenenza a un più ampio gruppo di imprese), ovvero a volerne cogliere la rilevanza nella misura in cui essa conferisce valenza normativa a principi - già desumibili dal sistema in punto di necessaria considerazione della reale offensività delle condotte - applicabili anche alle fattispecie sanzionate dalle norme fallimentari (segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi) rimane evidente - si conclude, in definitiva, nella sentenza impugnata - che tale impostazione deve comunque confrontarsi con gli ulteriori principi parimenti fondanti il 'sistema fallimentare' (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Rv. 269702 - 01). Occorre quindi far capo innanzitutto a quel principio, più volte ribadito, secondo cui l'influenza dei collegamenti della società fallita nell'ambito del gruppo sulla configurabilità dei reati fallimentari deve essere esaminata nel rispetto dell'autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferibili alla società fallita (nel caso di specie del tutto pretermesse nell'impostazione difensiva). Nondimeno, la sentenza impugnata, passando comunque a considerare i prospettati vantaggi compensativi, non ha mancato di fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di cd.vantaggi compensativi infragruppo di cui si è sopra fatto cenno, e alla stregua di esso ha reputato che non potesse escludersi la natura distrattiva delle operazioni intervenute nella vicenda in esame. In particolare, la corte territoriale ha evidenziato come l'orientamento giurisprudenziale suindicato si fondi, da un lato, sul limite apprestato alla configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale dal comma 3 dell'art. 2634 cod. civ., che esclude l'ingiustizia del profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; dall'altro, sul principio, stabilito in tema di direzione e coordinamento societario dall'art.2497 c.c., che analogamente esclude la responsabilità se il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'operazione. Ciò posto, ha quindi osservato la sentenza impugnata come nel caso di specie, invece, il vantaggio compensativo che sarebbe derivato alla Imcav, come pure alla [OSCURATO:SOCIETA], dagli atti oggettivamente depauperati sarebbe consistito, secondo la stessa prospettiva difensiva, nella disponibilità delle banche a soprassedere a qualsiasi iniziativa in danno delle società del gruppo e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., laddove le garanzie prestate in favore delle società erano state prestate soprattutto dagli Scambia e non dalle società tra loro rispetto alle quali si sono piuttosto registrati gli accolli e i trasferimenti di denaro oggetto di contestazione; sicché non si può neppure affermare - conclude la corte territoriale - che vi fosse una corresponsabilità di fronte alle banche, ad esempio della Imcav per i debiti della società sportiva che avrebbe potuto in qualche modo giustificare - nell'ottica difensiva - appunto, gli esborsi di denaro; esborsi, sia quelli descritti nel capo C che nel capo D del procedimento n.2114/03, rimasti senza causa e in assenza di contropartita economica (avvenuti in alcuni casi addirittura in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) e con evidente pregiudizio per i creditori della società medesima che peraltro non si esaurivano nei soli istituti bancari. E' solo il caso di aggiungere con riferimento al distinto aspetto involgente l'elemento soggettivo - il cui corrispondente motivo non può che essere a sua volta infondato, mutuando la medesima impostazione di fondo del vantaggio compensativo di gruppo seguita in ricorso nel tentativo di offrirsi una giustificazione agli esborsi intervenuti senza una effettiva causale o contropartita, della quale si sono già sopra indicati tutti i limiti - che il dolo generico necessario e sufficiente ai fini della integrazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale non può ritenersi escluso in virtù dell'assunta prospettiva del salvataggio delle società del gruppo e della stessa società fallita che avrebbe guidato l'agire dell'imputato, dal momento che non è stata ritenuta ragionevole la previsione di una ripresa delle società, non ravvisata nel caso di specie a fronte del quadro delineato. Né la prospettiva potrebbe cambiare ove tale aspetto soggettivo sia riguardato sotto il profilo civilistico - ove, peraltro, si prescinde - sempre - dalla prevedibilità del danno.Anche il quinto motivo, nella sua assoluta genericità rimane, quindi, aspecifico rispetto agli 1. argomenti diffusamente spesi dai giudici di merito riguardo al tema dei vantaggi compensativi oltre che manifestamente infondato per tutto quanto esposto. 4.6. Il sesto motivo, che lamenta che la Corte di appello si sarebbe limitata a sostenere la sussistenza del dolo generico sia con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale che a quella patrimoniale distrattiva, è, oltre che manifestamente infondato essendo pacifica la giurisprudenza di questa Corte riguardo alla sufficienza del dolo generico sia riguardo alla bancarotta distrattiva che alla bancarotta fraudolenta documentale cd. generica quale è quella contestata nel caso di specie, anche generico. Esso si limita a contestare che la Corte di appello si sarebbe limitata a ravvisare il dolo generico consistente nella consapevole volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte senza valutare il fine specifico di arrecare danno ai creditori; e non considera che la sentenza impugnata ha affermato ciò in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5, Sentenza n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739 - 01). Errata è dunque la ricostruzione, proposta dalla difesa, della natura del dolo di bancarotta per distrazione, che il ricorso arricchisce di una specifica direzione della volontà che gli è totalmente estranea, laddove la sentenza impugnata ha ricostruito le condotte, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, evidenziando tra l'altro come l'importante flusso economico in uscita fosse accompagnato da profili documentali (privi di riscontri bancari) e sostanziali (anche dal punto di vista delle cointeressenze e dei possibili conflitti di interesse), che, mentre coloravano di sospetto la complessiva vicenda, segnalavano movimentazioni economiche infragruppo prive di una causale completamente riconoscibile che ammantava di consapevole illiceità i comportamenti che a tali movimentazioni davano origine. Né la prospettiva potrebbe cambiare ove tale aspetto soggettivo sia riguardato sotto il profilo civilistico - ove si prescinde dalla prevedibilità del danno. In definitiva il ricorso è inammissibile anche perché attraverso i vizi denunciati, si mira piuttosto alla inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, fornendo una lettura alternativa delle risultanze processuali. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 4.7. Il settimo motivo, da ritenere assorbito nell'epilogo decisorio della prescrizione, è comunque manifestamente infondato dal momento che, come emerge in maniera evidente dalla mera lettura della motivazione e dal correlato dispositivo, ciò che si è inteso in ricorso evidenziare con esso afferisce a un mero errore materiale in cui è incorso il giudice dell'appello nell'avere - come peraltro indicato nello stesso ricorso - a pag. 49 della sentenza impugnata escluso l'aggravante di cui all'art. 216 comma 1 I.f. laddove il riferimento era evidentemente all'art. 219 comma 1 I.f. e nell'aver fatto riferimento al reato di cui al capo C del procedimento n.2114/03 - per il quale è invece stata confermata la condanna trattandosi di reato per il quale non è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 219 del danno di rilevante gravità - invece che a quello del proc. n. 2217/03 rispetto al quale è stata infatti dichiarata la prescrizione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 I.f. 5. Da tutto quanto sopra esposto, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi C e D del proc. n. 2114/03 estinti per prescrizione, in mancanza di elementi che depongano per la pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle risultanze della pronuncia impugnata (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274); consegue altresì che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili; e che inammissibile deve essere, infine, dichiarato quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi soccombenti agli effetti civili, devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, in persona della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., liqui