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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 05949/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26478-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Vincenzo NOTARI, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] JOIMA, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CARDARELLI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] MANZI, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] BIFULCO, Federica [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - Avverso la sentenza n. 694/2020 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 694/20, del 22 gennaio 2020, del Tribunale di Napoli, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione dalla stessa proposta, ex art. 617 cod. proc. civ., avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme oggetto di pignoramento ex art. 548 cod. proc. civ. in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "Seat"), oggi divenuta società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che la società Seat, creditrice di tale [OSCURATO:PERSONA] (in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, e dallo stesso dichiarato esecutivo, per l'importo di C 42.976,22, oltre interessi), notificava alla propria debitrice atto di pignoramento presso terzi, relativo ai • conti corrente esistenti presso essa [OSCURATO:PERSONA].

Citate dalla creditrice procedente la debitrice esecutata e la società terza pignorata a comparire avanti al Tribunale napoletano per l'udienza del 7 maggio 2013, alla successiva udienza del 28 ottobre 2013 Seat deduceva di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, tanto che il giudice dell'esecuzione rinviava la trattazione - ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. civ. - al 24 febbraio 2014, onerando la creditrice procedente di provvedere, nei dieci giorni antecedenti l'udienza, alla notificazione dell'ordinanza alla società [OSCURATO:PERSONA].

Persistendo, tuttavia, l'assenza di quest'ultima, in occasione della ridetta udienza del 24 febbraio 2014 veniva emessa ordinanza di assegnazione delle somme oggetto del pignoramento presso il terzo.

In relazione ad essa, però, [OSCURATO:PERSONA] - con istanza del 15 aprile 2014 - chiedeva provvedersi alla ricostituzione, disposta dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13 maggio 2014, per l'importo di C 46.559,25, oltre imposta di registro, ponendola a carico del terzo pìgnorato.

Proposta dal medesimo, avverso tale ultimo provvedimento, opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., la stessa veniva dichiarata inammissibile.

3. Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come già detto - di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 548 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, lett. m-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132) l'eccezione - alla regola generale - che consentiva di proporre opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 1, cod. proc. civ., avverso l'ordinanza dì assegnazione, fosse limitata alla sola prospettazione di eccezioni relative all'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'opponente.

Reputa, per contro, [OSCURATO:PERSONA] che l'opposizione potesse estendersi a ragioni di merito, nella specie, peraltro, proposte in via incidentale, dato che l'allora opponente aveva lamentato, soprattutto, vizi dell'atto iniziale della procedura, ovvero il pignoramento presso terzi.

Era stata, difatti, dedotta la mancanza degli elementi necessari sia ad individuare il titolo, costituito dal rapporto che si assumeva esistente tra la debitrice esecutata e la terza pignorata, sia gli elementi occorrenti per quantificare, almeno approssimativamente, i crediti oggetto del pignoramento, come il codice fiscale della Marino e il numero del suo conto corrente.

Siffatte carenze, dunque, sarebbero risultate preclusive della possibilità di ravvisare un riconoscimento implicito o presunto del terzo, specie ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA], solo in occasione della costituzione di Seat nel giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. x aveva potuto prendere visione dei documenti sottoscritti dalla Marino all'atto della stipula dei contratti intercorsi tra la stessa e la creditrice procedente.

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - pure in ragione del suo difetto di tempestività - o, comunque, rigettata. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è inammissibile, ciò che esime questa Corte dal dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Marino.

5.1. Come, infatti, eccepito dalla controricorrente, risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata al 22 gennaio 2020, il termine per la proposizione del ricorso, ex art. 327 cod. proc. civ., era destinato a scadere il 26 settembre 2020, tenuto conto della sospensione dei termini, dal 9 marzo all'il. maggio 2020, prevista - in relazione all'emergenza epidemiologica da "Covid 19" - dal combinato disposto dell'art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40.

Nella specie, per contro, il ricorso risulta avviato per la notificazione - effettuata a mezzo "PEC" - il 21 ottobre 2020, e dunque oltre il termine "lungo" semestrale (sicuramente applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie, dato che l'opposizione risale al 9 luglio 2014), sebbene prorogato a norma della "lex specialis" sopra meglio indicata.

È, infine, appena il caso di rilevare che la previsione di cui all'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la quale esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni esecutive, è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, Rv. 663502-01).

Il preliminare rilievo dell'inammissibilità del ricorso esime, dunque, questa Corte - come rilevato - dal dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Marino (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01).

6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente società e liquidate come da dispositivo.

7. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in C 5.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26478-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Vincenzo NOTARI, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] JOIMA, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CARDARELLI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] MANZI, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] BIFULCO, Federica [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - Avverso la sentenza n. 694/2020 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 694/20, del 22 gennaio 2020, del Tribunale di Napoli, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione dalla stessa proposta, ex art. 617 cod. proc. civ., avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme oggetto di pignoramento ex art. 548 cod. proc. civ. in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "Seat"), oggi divenuta società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che la società Seat, creditrice di tale [OSCURATO:PERSONA] (in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, e dallo stesso dichiarato esecutivo, per l'importo di C 42.976,22, oltre interessi), notificava alla propria debitrice atto di pignoramento presso terzi, relativo ai • conti corrente esistenti presso essa [OSCURATO:PERSONA]. Citate dalla creditrice procedente la debitrice esecutata e la società terza pignorata a comparire avanti al Tribunale napoletano per l'udienza del 7 maggio 2013, alla successiva udienza del 28 ottobre 2013 Seat deduceva di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, tanto che il giudice dell'esecuzione rinviava la trattazione - ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. civ. - al 24 febbraio 2014, onerando la creditrice procedente di provvedere, nei dieci giorni antecedenti l'udienza, alla notificazione dell'ordinanza alla società [OSCURATO:PERSONA]. Persistendo, tuttavia, l'assenza di quest'ultima, in occasione della ridetta udienza del 24 febbraio 2014 veniva emessa ordinanza di assegnazione delle somme oggetto del pignoramento presso il terzo. In relazione ad essa, però, [OSCURATO:PERSONA] - con istanza del 15 aprile 2014 - chiedeva provvedersi alla ricostituzione, disposta dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13 maggio 2014, per l'importo di C 46.559,25, oltre imposta di registro, ponendola a carico del terzo pìgnorato. Proposta dal medesimo, avverso tale ultimo provvedimento, opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., la stessa veniva dichiarata inammissibile. 3. Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come già detto - di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 548 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, lett. m-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132) l'eccezione - alla regola generale - che consentiva di proporre opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 1, cod. proc. civ., avverso l'ordinanza dì assegnazione, fosse limitata alla sola prospettazione di eccezioni relative all'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'opponente. Reputa, per contro, [OSCURATO:PERSONA] che l'opposizione potesse estendersi a ragioni di merito, nella specie, peraltro, proposte in via incidentale, dato che l'allora opponente aveva lamentato, soprattutto, vizi dell'atto iniziale della procedura, ovvero il pignoramento presso terzi. Era stata, difatti, dedotta la mancanza degli elementi necessari sia ad individuare il titolo, costituito dal rapporto che si assumeva esistente tra la debitrice esecutata e la terza pignorata, sia gli elementi occorrenti per quantificare, almeno approssimativamente, i crediti oggetto del pignoramento, come il codice fiscale della Marino e il numero del suo conto corrente. Siffatte carenze, dunque, sarebbero risultate preclusive della possibilità di ravvisare un riconoscimento implicito o presunto del terzo, specie ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA], solo in occasione della costituzione di Seat nel giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. x aveva potuto prendere visione dei documenti sottoscritti dalla Marino all'atto della stipula dei contratti intercorsi tra la stessa e la creditrice procedente. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - pure in ragione del suo difetto di tempestività - o, comunque, rigettata. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile, ciò che esime questa Corte dal dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Marino. 5.1. Come, infatti, eccepito dalla controricorrente, risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata al 22 gennaio 2020, il termine per la proposizione del ricorso, ex art. 327 cod. proc. civ., era destinato a scadere il 26 settembre 2020, tenuto conto della sospensione dei termini, dal 9 marzo all'il. maggio 2020, prevista - in relazione all'emergenza epidemiologica da "Covid 19" - dal combinato disposto dell'art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40. Nella specie, per contro, il ricorso risulta avviato per la notificazione - effettuata a mezzo "PEC" - il 21 ottobre 2020, e dunque oltre il termine "lungo" semestrale (sicuramente applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie, dato che l'opposizione risale al 9 luglio 2014), sebbene prorogato a norma della "lex specialis" sopra meglio indicata. È, infine, appena il caso di rilevare che la previsione di cui all'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la quale esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni esecutive, è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, Rv. 663502-01). Il preliminare rilievo dell'inammissibilità del ricorso esime, dunque, questa Corte - come rilevato - dal dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Marino (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01). 6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente società e liquidate come da dispositivo. 7. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in C 5.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito
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