CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 1987
Cassazione n. 34759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/04/1987 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 21 dicembre 2020, che ha confermato la condanna in primo grado inflittagli per i delitti di cui agli artt. 495 e 497-bis cod. pen. (capi a, b e c), come descritti in imputazione. 2. L'impugnativa consta di tre motivi, enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 49, comma 2, e 497-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, per essere il falso documentale contestato al capo b) inidoneo ad integrare la materialità del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., vuoi perché la contraffazione era grossolana (attesa la stampigliatura di una data di rilascio successiva a quella del controllo), vuoi perché la carta d'identità non consente l'espatrio ad un cittadino non comunitario. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 495 e 51 cod. pen. e il vizio di motivazione, perché il fatto di cui al capo a), ossia l'avere il deducente declinato alla [OSCURATO:PERSONA], all'atto della sottoposizione a controllo, generalità false, si sarebbe dovuto sussumere entro lo schema qualificatorio di cui all'art. 496 cod. pen. e perché il fatto di cui al capo c), ossia l'avere il deducente declinato al Giudice per le indagini preliminari false generalità, era scriminato dall'esercizio del diritto da parte dell'indagato di proteggersi dalle autoincriminazioni. - Il terzo motivo sollecita la rimodulazione del trattamento sanzionatorio. 3. Con requisitoria in data 10 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. La Corte territoriale, spiegando come la [OSCURATO:PERSONA], che si vide esibire dall'imputato la carta d'identità oggetto materiale del reato di cui al capo b), dovette trasmettere il documento d'identità sequestrato ad un reparto investigativo specializzato onde accertarne la contraffazione (cfr. pag. 5, ultimo capoverso, e 6, primo capoverso della sentenza impugnata), così escludendo la dedotta grossolanità del falso, ha fatto corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu °culi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Rv. 263279; Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008, Rv. 241302). 1.2. La censura che deduce l'innocuità del falso documentale ascritto all'imputato al capo b), non potendo egli valersi per espatriare, in quanto cittadino extracomunitario, della carta d'identità, secondo quanto stabilito per l'attraversamento delle frontiere dalla disciplina unionale, è parimenti destituita di giuridico fondamento, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Rv. 270245): il che non si è verificato nel caso di specie, attesa la certa attitudine della carta d'identità in possesso dell'imputato a fungere da prova affidabile della sua identità personale. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. E' jus receptum che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 - dep. 18/02/2015, Rv. 262658; conf. Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839). Principio di diritto, questo, che certamente si confà al caso di specie, non potendosi dire che gli ufficiali di polizia giudiziaria disponessero di affidabili mezzi di identificazione dell'imputato, visto che questi aveva esibito loro documenti contraffatti. 2.2. Non è invocabile, a titolo di scriminante, l'esercizio del diritto di proteggersi dalle incriminazioni sancito dall'art. 66 cod. proc. pen., posto che è approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'indagato che, interrogato dall'[OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla propria identità personale, fornisca false generalità, non potendo trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021 - dep. 07/02/2022, Rv. 282740; Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Rv. 259876). 3. Il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è inammissibile per assoluta genericità, non essendo stata indicata alcuna ragione a sostegno della richiesta formulata. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così