CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],coma da procura in atti;- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia,Sezione staccata di Caltanissetta, n. 3987/2022, depositata il 04/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29235/2022Numero sezionale 4580/2026Numero di raccolta generale 20914/2026Data pubblicazione 20/06/20261. In data 22.11.2018 la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleEntrate ha notificato alla società a ristretta base azionaria SG Carburantis.r.l. e a ciascuno dei due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvisi di accertamento delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA,in relazione alle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, con contestuali atti diirrogazione delle sanzioni. L’accertamento si fonda sul PVC, redatto il13.6.2016 dal Nucleo di Polizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA], con cui, all’esito di unaispezione, è stato accertato che [OSCURATO:SOCIETA]. ha intrattenuto rapporticon taluni fornitori che risultano coinvolti in pratiche fraudolente inerenti alcommercio di carburanti; più in particolare, la GdF ha concluso che lasocietà contribuente si configura come la finalizzatrice di una c.d. frodecarosello e si è procurata, in tal modo, ingenti crediti di imposta, derivantida operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere da società c.d.cartiere.2. Avverso gli avvisi di accertamento i contribuenti hanno propostoricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale,con sentenza n. 103/2020, ha confermato la legittimità dei recuperi IVA. Ilgiudice di prime cure ha ritenuto sussistente la prova della partecipazionealla frode, valorizzando in particolare la “paradossale condizione”dell’esistenza di crediti congelati, per circa 856.000 euro, vantati dallecartiere nei confronti della società, mai saldati dalla contribuente ecorrispondenti, sostanzialmente, all’IVA esposta in fattura e mai versata daifornitori; la circostanza che tali soggetti abbiano rinunciato a riscuotere talisomme è stata considerata dalla CTP come prova inequivocabile di unaccordo fraudolento che coinvolgeva direttamente anche i soci. La CTP ha,invece, parzialmente accolto le ragioni dei contribuenti in ordine alrecupero, relativo alle sole imposte dirette, di costi per l’acquisto di gasolionegli anni 2014 e 2015, ritenuti integralmente non inerenti dall’AE, convalutazione condivisa solo in parte dal giudice di primo grado.Numero registro generale 29235/2022Numero sezionale 4580/2026Numero di raccolta generale 20914/2026Data pubblicazione 20/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, Sezione staccatadi Caltanissetta, investita del gravame dei contribuenti e dell’appelloincidentale dell’Ufficio, quest’ultimo in relazione alla questione dei costiritenuti non inerenti, con la sentenza n. 3987/2022 ha integralmenteriformato la decisione di primo grado, annullando gli atti impositivi. La CTRha fondato il proprio convincimento sulla tesi per cui l’Ufficio non avrebbefornito prova adeguata dell’asserita consapevolezza della società e dei socidi stare acquistando idrocarburi da fornitori che agivano con modalitàfraudolente. I giudici d’appello hanno affermato che la valutazione di illiceitàdella condotta dei fornitori è stata inopinatamente estesa alla condotta deiclienti, senza considerare che la SG carburanti s.r.l. era una societàoperativa, dotata di mezzi e di contabilità regolarmente tenuta, e chel’effettività degli acquisti non era contestata. Di conseguenza hannorigettato anche l’appello incidentale dell’Ufficio.4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, con atto affidato a tre motivi.5. La SG carburanti s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.6. Il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositatoconclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento di tutti e tre i motivi del ricorso.7. In data 14.5.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dellenorme sull’onere della prova e sulle presunzioni (artt. 2697, 2727, 2729cod. civ.) in rapporto con le norme sostanziali IVA (artt. 19 e 21 DPR633/72). In particolare, l’Amministrazione sostiene che la CTR abbiaerroneamente individuato il thema probandum nella partecipazioneconsapevole o nel dolo del cessionario, anziché nella mera conoscibilità dellaNumero registro generale 29235/2022Numero sezionale 4580/2026Numero di raccolta generale 20914/2026Data pubblicazione 20/06/2026frode secondo l’ordinaria diligenza professionale. Viene inoltre censurato losvilimento degli indizi gravi forniti dall'Ufficio (prezzi sottocosto, fornitoriprivi di struttura, debiti non riscossi) e la surrettizia inversione dell’onereprobatorio a favore del contribuente.2. Con il secondo motivo l’Ufficio ha denunciato la nullità della sentenza,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4) cod. proc. civ., per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la CTR ha omesso di valutareil motivo di appello incidentale relativo all’indeducibilità dal redditod’impresa, per difetto d’inerenza e in ordine alle annualità 2014 e 2015, deicosti sostenuti per l’acquisto di gasolio da autotrazione, rigettando il motivoin modo apodittico e senza alcun vaglio specifico, nonostante l’autonomiadi tale questione rispetto a quella della frode IVA.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza o delprocedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., perviolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e dell’art. 111, comma 6, Cost., sul rilievo che la CTR ha formalmentedeciso in ordine all’appello incidentale dell’Agenzia asserendo, conmotivazione meramente apparente e non rispondente al “minimocostituzionale”, che, quale effetto dell’accoglimento dell’appello principale,andasse rigettato tout court anche l’appello incidentale propostodall’Amministrazione finanziaria.4. Il primo motivo è fondato.5. E’ consolidato, in tema di detrazione dell’IVA, l’orientamento di questaCorte per cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti,l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria,non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario eraconsapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunqueimprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzataall’evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente ilNumero registro generale 29235/2022Numero sezionale 4580/2026Numero di raccolta generale 20914/2026Data pubblicazione 20/06/2026contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di averagito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale edi aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilitàe dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi. (Cass. Sez. 5, 09/08/2022, n. 24471, Rv. 665800 – 02; idem, Cass.,n. 14747/2021, Cass. n. 25106/2020; Cass. n. 22016/2020; Cass. n.15005/2020; Cass. n. 21809/2019; Cass. n. 27555/2018; Cass. n.20060/2015).6. La Corte territoriale, pur richiamando il principio di diritto sopraevidenziato, non ne ha fatto buon governo, omettendo di esaminarefunditus gli elementi presuntivi – contenuti nel PVC della G.d.F. redatto indata 13.6.2016 - in virtù dei quali l’Agenzia delle Entrate ha inteso provareche la contribuente era stata messa a conoscenza di elementi di fattosufficienti, per un imprenditore onesto che opera sul mercato e siamediamente diligente, a comprendere che il soggetto che formalmentecedeva il bene aveva in realtà, con l’emissione della relativa fattura,compiuto una frode. L’Amministrazione aveva, al riguardo, documentatoche i fornitori della [OSCURATO:SOCIETA]. erano soggetti privi di sedeoperativa, dipendenti e dotazioni strumentali, erano spesso riconducibili afiloni criminali ed erano caratterizzati da un’alternanza cadenzata sulmercato. Come evidenziato dal P.G., tali elementi, unitamente all'acquistosottocosto e alla cristallizzazione di debiti insoluti per oltre 800.000 euro(corrispondenti all'IVA evasa a monte), costituiscono il paradigma dellafrode carosello, che un operatore professionale accorto non potevaignorare.7. E’ fondato anche il secondo motivo, con assorbimento del terzomotivo.Numero registro generale 29235/2022Numero sezionale 4580/2026Numero di raccolta generale 20914/2026Data pubblicazione 20/06/20268. L'[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello incidentalecontestando l’inerenza di costi sostenuti per gasolio da autotrazione per leannualità 2014 e 2015, rilievo autonomo e distinto dalla questione dellafrode IVA. La CTR ha ritenuto che tale motivo andasse ritenuto assorbitodall'accoglimento dell'appello, senza motivare, in alcun modo, taleconclusione.La decisione non appare in linea con la giurisprudenza di questa Corteper cui l’assorbimento “proprio” postula che la decisione della domandaassorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domandaassorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esamedella domanda rimasta assorbita, mentre l'assorbimento “improprio”presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilitàdi provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigettodella domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma diassorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, daparte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimanosicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia,comportante la nullità della decisione sul punto (Sez. 1, 14/09/2023, n.26507, Rv. 669129 – 01; sulla stessa falsariga Sez. L, n. 12193/2020, percui “L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando ladecisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenutodifetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domandaassorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentrequello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbenteesclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni,ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue chel'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessapronunzia.”).Numero registro generale 29235/2022Numero sezionale 4580/2026Numero di raccolta generale 20914/2026Data pubblicazione 20/06/2026La radicale mancanza di adeguata motivazione in ordine al ritenutoassorbimento dell’appello incidentale, da parte della Corte territoriale,impone l’annullamento anche in parte qua della sentenza impugnata.9. Il provvedimento della CTR dev’essere perciò cassato, in accoglimentodel primo e del secondo motivo di ricorso, e con assorbimento del terzomotivo, e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del presente grado. P.Q.Maccoglie il ricorso, in relazione al primo e al secondo motivo, ritenutoassorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]