CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1965
Cassazione n. 15508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 21 settembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la rideterminazione in termini più favorevoli della pena inflittagli con sentenza dello stesso Tribunale del 17 febbraio 2017, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 25 ottobre 2018. A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava che nella predetta sentenza non vi era cenno all'applicazione della continuazione esterna e che comunque la questione avrebbe dovuto essere sollevata col ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello. 2.Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento con la rideterminazione della pena o con il rinvio alla Corte di appello di Napoli per operare un nuovo e corretto computo. Secondo la difesa, ha errato il Tribunale nel non rilevare gli errori di calcolo che hanno reso illegale la pena inflitta per la non corretta applicazione dell'istituto della continuazione interna ed esterna col conseguente ingiusto incremento della pena. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato. 1.L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza del ricorrente per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, ha escluso che con la sentenza irrevocabile di condanna fosse stata applicata la continuazione esterna e quindi ha riscontrato che eventuali errori in tal senso avrebbero dovuto essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. 2. Entrambe le argomentazioni non sono contrastate nel ricorso con argomentazioni puntuali e pertinenti, né con una illustrazione comprensibile dei denunciati profili di illegalità della pena. 2.1 Si insiste piuttosto nel rappresentare che in modo erroneo ed ingiusto la continuazione esterna avrebbe inciso sul trattamento sanzionatorio senza specificare in che termini sarebbe stata violata la disciplina dettata dall'art. 81 cpv. cod. pen., né quale incidenza concreta avrebbe avuto l'errore segnalato. Il che vizia per genericità il motivo di impugnazione. 2.2 In ogni caso, eventuale violazione della legge penale avrebbe dovuto essere dedotta col ricorso per cassazione, che pure il ricorrente aveva proposto senza però avere sollevato nessuna questione concernente la continuazione e la conseguente determinazione della pena, come si può desumere dalla sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, n. 420 del 25/09/2019, dep. 2020, che ha reso irrevocabile la pronuncia di condanna. Quello che si è inteso far valere con l'incidente di esecuzione potrebbe, al più, costituire un errore giuridico, che avrebbe dovuto essere emendato nel corso del processo di cognizione e con gli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento processuale senza che residuino spazi per un intervento postumo del giudice dell'esecuzione. Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato e generico nelle sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci