CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 11418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAleraTraVVIg i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto ancora qui rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per reati tributari e bancarotta; - che in data 6 dicembre 2018 è stato depositato atto di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi sono inammissibili per tardività; - che il termine di 45 giorni per impugnare la sentenza è scaduto in data 8 marzo 2018, giacché la sentenza impugnata, emessa in data 23 ottobre 2017, è stata depositata in data 22 gennaio 2018 ovvero nel termine di 90 giorni fissato ex art. 544 cod. proc. pen.; - che il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 dicembre 2018; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dì ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]