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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 17526/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0307BTG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 9 marzo 2023, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, per quanto rileva in questa sede, l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere: la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca in data 11 febbraio 2009, divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2009; in linea subordinata, la restituzione nel termine per impugnare tale sentenza.

2. Avverso la citata ordinanza del giudice dell'esecuzione depositata il 9 marzo 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione con riguardo al rigetto delle istanze volte ad ottenere sia la declaratoria di non esecutività della menzionata sentenza del Tribunale di Lucca sia, in linea subordinata, la restituzione nel termine per impugnarla.

Il ricorrente afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la notifica di una citazione a giudizio, aveva nominato un difensore di fiducia e aveva eletto domicilio presso di lui, ma il giorno successivo era stato espulso dal territorio dello Stato, sicché non aveva potuto instaurare alcun rapporto con il suo difensore e il giudizio, celebrato in contumacia, era stato definito con detta sentenza del Tribunale di Lucca.

In base al ricorso, quindi, la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio erano inidonee al perfezionamento della notifica della sentenza successivamente emessa dal Tribunale di Lucca. [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto alcuna effettiva conoscenza del processo e della sentenza e il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere le suddette istanze difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato devono far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista (Sez. 2, Sentenza n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284215 - 01).

1.2. È stato chiarito, inoltre, che non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, Sentenza n. 15739 del 28/02/2018, Rv. 272774 - 01).

2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è immune dai vizi lamentati e che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato, perché risulta pacificamente, come indicato nel ricorso stesso, che egli ebbe conoscenza del processo, in quanto, ricevuta la notifica del decreto di citazione per il giudizio indicato pendente presso il Tribunale di Lucca, nominò un difensore di fiducia ed elesse domicilio presso di lui.

D'altra parte, il fatto che dopo il ricevimento di tale notifica l'imputato venne espulso non costituiva, in termini generali, un impedimento assoluto all'esercizio del diritto di difesa, come sopra notato, né risulta che all'imputato sia stato precluso, in concreto, l'esercizio di tale diritto.

È pacifico, inoltre, che l'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di Lucca sopra menzionata fu notificata al difensore donniciliatario, che avrebbe potuto a sua volta esercitare le relative facoltà.

Correttamente, quindi, il giudice dell'esecuzione negò la sussistenza degli estremi per l'accoglimento delle istanze proposte.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni sopra esposte.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle uspese

2. processuali. o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0307BTG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 9 marzo 2023, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, per quanto rileva in questa sede, l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere: la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca in data 11 febbraio 2009, divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2009; in linea subordinata, la restituzione nel termine per impugnare tale sentenza. 2. Avverso la citata ordinanza del giudice dell'esecuzione depositata il 9 marzo 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione con riguardo al rigetto delle istanze volte ad ottenere sia la declaratoria di non esecutività della menzionata sentenza del Tribunale di Lucca sia, in linea subordinata, la restituzione nel termine per impugnarla. Il ricorrente afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la notifica di una citazione a giudizio, aveva nominato un difensore di fiducia e aveva eletto domicilio presso di lui, ma il giorno successivo era stato espulso dal territorio dello Stato, sicché non aveva potuto instaurare alcun rapporto con il suo difensore e il giudizio, celebrato in contumacia, era stato definito con detta sentenza del Tribunale di Lucca. In base al ricorso, quindi, la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio erano inidonee al perfezionamento della notifica della sentenza successivamente emessa dal Tribunale di Lucca. [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto alcuna effettiva conoscenza del processo e della sentenza e il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere le suddette istanze difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato devono far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista (Sez. 2, Sentenza n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284215 - 01). 1.2. È stato chiarito, inoltre, che non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, Sentenza n. 15739 del 28/02/2018, Rv. 272774 - 01). 2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è immune dai vizi lamentati e che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato, perché risulta pacificamente, come indicato nel ricorso stesso, che egli ebbe conoscenza del processo, in quanto, ricevuta la notifica del decreto di citazione per il giudizio indicato pendente presso il Tribunale di Lucca, nominò un difensore di fiducia ed elesse domicilio presso di lui. D'altra parte, il fatto che dopo il ricevimento di tale notifica l'imputato venne espulso non costituiva, in termini generali, un impedimento assoluto all'esercizio del diritto di difesa, come sopra notato, né risulta che all'imputato sia stato precluso, in concreto, l'esercizio di tale diritto. È pacifico, inoltre, che l'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di Lucca sopra menzionata fu notificata al difensore donniciliatario, che avrebbe potuto a sua volta esercitare le relative facoltà. Correttamente, quindi, il giudice dell'esecuzione negò la sussistenza degli estremi per l'accoglimento delle istanze proposte. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle uspese 2. processuali. o
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