CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce una lettura errata delle risultanze processuali — non è consentito in questa sede perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo — che contesta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento — è manifestamente infondato, in quanto propugna una tesi giuridica in palese contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, la quale riconosce l'aggravante suddetta in presenza di una manomissione del contatore tale da far registrare un consumo reale di quello effettivo, come nella specie (pag. 4 sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che eccepisce il maturare del termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, in quanto, anche tenuto conto dei dati processuali indicati dal ricorrente, il termine di prescrizione del reato sarebbe spirato il 13 marzo 2021, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (deliberata con la lettura del dispositivo in data 16 febbraio 2021): - reato commesso il 19 giugno 2013; - termine di prescrizione anni sette e mesi sei: 19 dicembre 2020; - periodo di sospensione dal 23 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020: giorni 84 per astensione del difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]