CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2020
Cassazione n. 43102/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias Remy, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuova valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2019, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla restituzione in termini al fine di impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 18 marzo 2005, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 309 del 1990. Con sentenza n. 28740 del 15 ottobre 2020, la Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione annullava con rinvio l'ordinanza emessa dalla Corte di appello, non essendo stato chiarito nel provvedimento impugnato, da un lato, se l'imputato avesse avuto comunque notizia del procedimento a suo carico, allorché, identificato con un alias, era stato tradotto in carcere in esecuzione di altro titolo detentivo e, dall'altro, se, al momento della notifica del provvedimento cautelare e degli atti del procedimento nel quale l'imputato era stato latitante, fosse o meno decorso il termine per proporre appello. In sede di rinvio, con ordinanza 12 marzo 2021, la Corte di appello di Napoli ha nuovamente disatteso l'istanza difensiva, ritenendo non ravvisabili i presupposti per l'invocata restituzione nel termine, ciò in base al rilievo secondo cui, in data 25 gennaio 2000, il ricorrente era stato identificato come colui che utilizzava il nominativo di "Remy" nel corso delle conversazioni con i compartecipi dell'organizzazione, essendo quindi egli venuto a conoscenza del procedimento sfociato nella sentenza di condanna del 2005. 2. Avverso l'ultima ordinanza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla novella legislativa del 2014, osservando che è stata la stessa sentenza impugnata a dare atto che nessuna notifica degli atti processuali e delle sentenze è avvenuta nelle mani dell'imputato, rimasto sempre latitante e difeso da un avvocato d'ufficio non domiciliatario, il che è sufficiente a provare la mancata effettiva conoscenza del procedimento penale, non potendo ritenersi idonea a provare tale conoscenza un atto di indagine precedente l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atteso che l'identificazione di Eze in "Remy" non conteneva alcuna vocatio in iudícium, non essendo stata data all'imputato neppure la notizia della possibilità di nominare un difensore di fiducia o della nomina di un difensore d'ufficio. E peraltro anche il difensore d'ufficio nominato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha affermato di non aver mai avuto alcun contatto con Eze, il quale, durante le detenzioni sofferte per altra causa, non ha mai avuto la notifica né dell'ordinanza cautelare emessa. nell'ambito di questo giudizio, né degli atti del processo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Al fine di circoscrivere l'ambito di valutazione del presente giudizio, occorre partire dalla sentenza rescindente emessa da questa Corte il 15 ottobre 2020, con la quale, nell'annullare la prima ordinanza della Corte territoriale, la Quarta Sezione aveva innanzitutto chiarito che la regola astrattamente applicabile alla fattispecie concreta è quella di cui all'art. 175 comma 3 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 67 del 2014, trattandosi di imputato dichiarato contumace nel procedimento conclusosi con la sentenza passata in giudicato nel 2011, per il quale vale il disposto di cui all'art. 15 bis comma 1 della legge n. 67 del 2014, inserito dalla legge n. 118 del 2'14, secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella, a condizione che non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, laddove quelle anteriormente vigenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità. Dunque, la previsione applicabile nel caso di specie è quella secondo cui: «se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'Autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica» (comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. nella versione originaria), prevedendo il successivo comma 2 bis che «la richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato». È stato in tal senso ricordato che l'art. 175 cod. proc. pen., nella sua versione originaria, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza, nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare. Alla luce di tale premessa, la sentenza rescindente ha osservato che risulta pacifico che il ricorrente si è sottratto alla esecuzione dell'ordinanza custodiale del 15 giugno 2001 e che, conseguentemente, vi era stata la nomina di un difensore d'ufficio, al quale erano state effettuate le notifiche, per cui sarebbe stato fondamentale approfondire la circostanza se Eze avesse avuto comunque notizia del procedimento allorché, identificato con un alias, era stato tradotto in carcere in esecuzione di altro titolo detentivo, emergendo dal certificato del D.A.P., effettivamente, un pre-sofferto conteggiato nell'ordine di esecuzione, relativamente a due distinti periodi (dall'8 agosto 2000 al 7 ottobre 2000 e, per quanto d'interesse, dal 2 dicembre 2003 al 27 aprile 2004), ma la Corte territoriale non aveva esplicitato se tali detenzioni siano state o meno sofferte in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nel procedimento esitato nella sentenza del Tribunale di Napoli del 18 maggio 2005. Era stato inoltre omesso di precisare nella prima ordinanza della Corte di appello se, al momento della notifica del titolo cautelare e degli atti del procedimento nel quale l'imputato è stato dichiarato latitante (notifica che era contestata dalla difesa e che non era stata sostenuta da un rinvio a elementi rinvenibili nell'incartamento processuale), fosse o meno decorso il termine per proporre appello, dato questo dirimente ai fini del vaglio devolutole, ma anche del successivo controllo di legittimità. Di qui l'annullamento della prima ordinanza, annullata per nuovo esame, venendo riservate al giudice del rinvio le valutazioni di merito sottese alla verifica da compiersi, venendo altresì la Corte territoriale incaricata di valutare anche i profili connessi alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di restituzione, con specifico riguardo al rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 175 comma 2 bis cod. proc. pen., tenuto conto, se del caso, del momento in cui il condannato ha avuto conoscenza degli atti del procedimento conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli del 2005. 2. Orbene, in sede di rinvio, la Corte di appello ha nuovamente disatteso l'istanza difensiva, rilevando che i periodi di "presofferto", pari a 6 mesi e 26 giorni, erano stati subiti da Eze in virtù di ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Roma in diversi procedimenti, avendo il giudice del rinvio aggiunto che, durante tali periodi di detenzione (dall'8 agosto 2000 al 7 ottobre 2000 e, per quanto d'interesse, dal 2 dicembre 2003 al 27 aprile 2004), al ricorrente non è stata notificata l'ordinanza cautelare collegata alla vicenda oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 18 marzo 2005, atteso che la prima detenzione era antecedente all'emissione dell'ordinanza, mentre nella seconda Eze aveva utilizzato generalità parzialmente diverse. Ciò posto, il giudice del rinvio ha ritenuto comunque che Eze fosse a conoscenza del procedimento sfociato nella sentenza di merito, in quanto il 25 gennaio 2000 egli veniva identificato come colui che utilizzava il nominativo di "Remy" nel corso di conversazioni telefoniche da lui effettuate con compartecipi dell'organizzazione, nell'ambito di un'operazione di P.G. effettuata a riscontro di conversazioni telefoniche intercettate sul cellulare in uso al ricorrente.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'impostazione seguita nell'ordinanza impugnata non può essere ritenuta corretta, non potendosi ritenere gli elementi in essa valorizzati sufficienti a considerare comprovata la conoscenza o quantomeno la conoscibilità del processo da parte del ricorrente. In ordine ai criteri valutativi che rilevano sul punto, deve infatti richiamarsi l'affermazione delle Sezioni di questa Corte (sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire, ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. Le Sezioni Unite hanno in particolare precisato che nel sistema della contumacia come delineato nel Codice del 1989 e dalla riforma operata, a seguito della decisione della Corte Edu del 10 novembre 2004, Sejodovic c/Italia, dal decreto legge n. 17 del 2005, convertito dalla legge n. 60 del 2005, il soggetto condannato in contumacia presente un diritto incondizionato a impugnare la sentenza di condanna, con la precisazione che la conoscenza del procedimento che, se provata, esclude tale diritto va riferita alla conoscenza dello svolgimento del processo, quindi del contenuto dell'accusa e di data e luogo di svolgimento. Alla luce di tali premesse interpretative, deve escludersi, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, che l'ordinanza impugnata abbia adeguatamente affrontato il tema della conoscenza del processo da parte del ricorrente, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a un unico atto, ovvero l'identificazione di Eze come utilizzatore del nominativo di "Remy" nel corso di tali conversazioni con i partecipi dell'organizzazione, senza precisare se tale atto abbia fornito o meno al ricorrente elementi utili alla conoscenza del processo a suo carico, non potendosi ritenere utile in tal senso il compimento di un atto investigativo che, per come descritto nel provvedimento reso nel giudizio di rinvio, non sembra contenere alcun riferimento a una vocatio in iudicium. Né in senso contrario appare dirimente la condizione di latitante di Eze, dovendosi ribadire in proposito il principio elaborato da questa Corte (Sez. 1, n. 17338 del 21/01/2021, Rv. 281218 e Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017, Rv. 270029), secondo cui, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento. A ciò deve solo aggiungersi che, come rilevato dalla stessa Corte di appello, il ricorrente, nei due periodi di detenzione indicati, non risulta aver ricevuto la notifica dell'ordinanza cautelare relativa ai fatti oggetto della successiva sentenza di condanna, il che introduce ulteriori elementi di dubbio circa la conoscenza da parte di Eze dello svolgimento del processo, occorrendo verificare in tal senso la regolare notifica di atti idonei ad assicurare l'effettiva conoscenza o conoscibilità da parte del ricorrente della celebrazione del giudizio a suo carico, nel solco dei principi elaborati dalle Sezioni Unite nella già citata sentenza n. 28912 del 2019, rimanendo comunque ferma l'ulteriore necessità, già segnalata nella prima sentenza rescindente di questa Corte, di valutare nel giudizio di rinvio anche i profili connessi alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di restituzione, con specifico riguardo al rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 175 comma 2 bis cod. proc. pen., tenuto conto, se del caso, del momento in cui il condannato ha avuto conoscenza degli atti del procedimento conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli del 18 marzo 2005. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, si impone quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Na